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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8963 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 25857/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 18/09/2025 con i termini ex art.189- comma1-cpc;
-Viste la Note scritte depositate dalla parte attrice per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalle parti;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N.R.G. 25857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25857/2023 promossa da:
, ( ), rappresentata da in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del procuratore dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Francesca Strazzera Controparte_3
( presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6, C.F._1 elettivamente domicilia, PEC Email_1
ATTORE contro
1 (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._2
e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Crispi 74 presso lo studio dell'avv. Fabio Acampora (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di giusta procura allegata al presente atto, con istanza di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._4
30.11.1966 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Nunzio Poziello
(C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura allegata al C.F._5 presente atto, con istanza di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
, ( ) società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) alla CP_6 P.IVA_2 via V. Afieri n.1 e per essa, la procuratrice mandataria , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'avv. Francesca Strazzera ( presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza C.F._1
Nicola Amore n.6, elettivamente domicilia, PEC Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2025, con ordinanza del 19/06/2025, veniva rinviata la causa al 18/09/2025 per la decisione e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice , creditrice della e del coobbligato Controparte_1 Controparte_7 solidale dell'importo di euro 860.504,38, instaurava il presente giudizio Controparte_4 muovendo specifiche doglianze e avanzando, pertanto, conseguente domande, nei riguardi dell'atto di disposizione negoziale posto in essere dal convenuto coobbligato solidale. In Controparte_4 particolare: 1) il garante in esecuzione del decreto di omologa della Controparte_4 separazione consensuale, aveva trasferito con atto di compravendita per AR Persona_1 notaio in Pozzuoli rep. 12675 racc. 7476 del 18 gennaio 2019 trascritto in data 22.1.2019 reg. part. 1596 reg.gen. 2019 presso Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli, alla la piena proprietà dell'abitazione sita in Napoli Controparte_5 alla Via Francesco Petrarca n.50, parco La Gloriette, primo piano, Fabbricato A, int. 6 fg. 36, p.lla
2 971, sub 4 R.C. 2924, vani 7.5, assumendo che l'indicata vendita aveva inciso gravemente sul patrimonio dei debitori con pregiudizio delle ragioni creditorie della , la Controparte_1 quale chiedeva di dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ai sensi dell'art.1414 e ss. c.c., o in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dei predetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento in esecuzione di separazione legale per atto per AR tra Persona_1 le parti convenute, e In subordine, l'attrice chiedeva Controparte_4 Controparte_5 dichiararsi nulli ed inefficaci i predetti atti perché simulati e compiuti in frode ai creditori. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto contestava l'inammissibilità in rito della domanda Controparte_4 giudiziale rilevando che l'impugnato atto di trasferimento fosse frutto di un'esecuzione di accordo giudiziale di separazione, suscettibile di annullamento e non di inefficacia, contestando l'illegittimità della domanda per carenza dei presupposti e rilevando che l'istituto creditizio fosse garantito. Altrettanto, la convenuta rilevava infondatezza dell'avversa domanda Controparte_5 di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., richiamando la separazione che vedeva la conclusione nel riconoscimento della casa coniugale, oggetto della domanda giudiziale e rilevava altresì
l'infondatezza dell'avversa domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. in considerazione del fatto che l'atto dispositivo non pregiudicava le ragioni patrimoniali dell'attrice stante l'esistenza, in capo al
, di altri immobili, capienti a garantire il credito della banca. Nel corso del Controparte_7 giudizio ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la nella qualità di Controparte_6 cessionaria per aver acquistato pro-soluto, da , crediti derivanti da Controparte_1 contratti di finanziamento e tra questi anche quello oggetto del suddetto giudizio precisando altresì che il contratto di finanziamento chirografario n. 9036500 di originari euro 900.000,00, nonché il contratto di finanziamento chirografario di originari euro 200.000,00 sono assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex Legge 662/1996, chiedendo l'estromissione di Controparte_8
facendo proprie le domande, le deduzioni ed istanze formulate dalla cedente. L'istruttoria della
[...] lite è consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ritenendo superflua la prova per interrogatorio formale dei convenuti richiesta da parte attrice e da parte intervenuta ed irrilevante la prova per testi articolata dai convenuti e La causa, precisate le Controparte_4 Controparte_5 conclusioni, veniva rinviata per la discussione e decisione all' udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
La domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Occorre in primo luogo affrontare la questione di rito concernente l'ammissibilità dell'intervento. A tal proposito giova ricordare il disposto di cui all'art. 268 c.p.c., secondo il quale “L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (primo comma); “Il terzo non può
3 compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. Da un lato, infatti, è soddisfatta l'esigenza della economia dei giudizi, ossia di favorire l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetti o titoli dei contrapposti diritti e di ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati.
Passando ad esaminare il merito della lite, va detto che le doglianze mosse dalla sola attrice avverso l'atto di compravendita per AR sono fondate. Nell' esaminare nel merito la Persona_1 questione della domanda di simulazione e dell'azione revocatoria intentata nei riguardi del medesimo atto, appare logicamente prioritario affrontare la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita perché fittizio, non potendo trovare ingresso l'azione revocatoria nei confronti di un atto privo di effetti erga omnes come l'atto simulato. Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1416, 2° comma c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per fare accertare la simulazione dell'atto che pregiudichi i loro diritti.
La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, a titolo di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (Cass. n. 5961/2008).
Orbene, detti requisiti appaiono ricorrere nella fattispecie in esame avendo, attrice ed interventore, allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese creditorie e risultando evidente il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori istanti atteso che risulta incontestato che con l'atto di compravendita per AR del 18 gennaio 2019, la garanzia è compromessa. Ciò Persona_1 posto, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione (l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega. Tuttavia, come previsto dall'art. 1417 c.c., se la domanda di simulazione è proposta, come nel caso di specie, da creditori o da terzi – che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta – non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi. Ne consegue, dunque, l'ammissibilità anche della prova per presunzioni, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Gli elementi offerti all'attenzione di questo Tribunale depongono inequivocabilmente per l'affermazione della prospettata simulazione.
Nella fattispecie, ci troviamo nell'ambito di una cessione di diritti reali a titolo gratuito in esecuzione di un accordo di separazione personale malgrado, come si evince dalla documentazione in atti, il mantenimento in favore della era già stato determinato. Analizzando i Controparte_5 singoli fatti, così come rappresentati dall'attore e documentati, da valutarsi non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, è chiara la consapevolezza della del pregiudizio patrimoniale CP_5
4 che avrebbe arrecato stante il rapporto esistente, sebbene in crisi, tra le parti. Ulteriormente è evidente la sproporzione del valore dell'immobile e del garage di Via Petrarca a Napoli, oggetto del giudizio de quo, vista la sua allocazione, rispetto al mantenimento in euro 1000,00 mensili, così come pattuito.
Tanto premesso, il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (Cass. 26127/2024). Infatti è orientamento consolidato (si veda, in tal senso, Cass. civile sez. I, 13/03/2025, n. 6648, Cass. civile sez. III,
07/10/2024, n. 26127) secondo cui il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi, ha natura contrattuale e, pertanto, è senz'altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l'azione revocatoria;
la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento. Infatti è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi
(Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014, Cass., n. 6625/2005; Cass., n.
17902/2004) configurando anche l'azione pauliana avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass.
26127/2024) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).
In accoglimento quindi della domanda avanzata dall'attrice e dalla parte interventrice, va dichiarato, privo di effetti perché simulato, il citato atto di compravendita per AR del Persona_1
18,01.2019, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda (scaglione di valore 260.000-520.000), dell'attività processuale svolta dai procuratori e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di simulazione avanzata dalla e Parte_1 dall'interventore nei riguardi dell'atto di compravendita per atto per CP_6
AR notaio in Pozzuoli rep. 12675 racc. 7476 del 18 gennaio 2019 Persona_1 trascritto in data 22.1.2019 reg. part. 1596 reg. gen. 2019 presso Ufficio Provinciale di
5 Napoli - Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli tra Controparte_4
( ) e ( ) ed avente ad CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7 oggetto il trasferimento, della piena proprietà del seguente cespite immobiliare: a) abitazione sita in Napoli alla Via Francesco Petrarca n.50, parco La Gloriette, primo piano, Fabbricato
A, int. 6 fg. 36, p.lla 971, sub 4 R.C. 2924, vani 7.5;
2) condanna ( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5
( ) solidalmente tra loro, al pagamento in favore del C.F._7
e dell'interventore delle spese di lite, Parte_1 CP_6 liquidate nelle somme di €. 1.241,00 per spese esenti, € 22.457,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge nonché rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli il 18/09/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
6
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 18/09/2025 con i termini ex art.189- comma1-cpc;
-Viste la Note scritte depositate dalla parte attrice per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalle parti;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N.R.G. 25857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25857/2023 promossa da:
, ( ), rappresentata da in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del procuratore dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Francesca Strazzera Controparte_3
( presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6, C.F._1 elettivamente domicilia, PEC Email_1
ATTORE contro
1 (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._2
e ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Crispi 74 presso lo studio dell'avv. Fabio Acampora (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di giusta procura allegata al presente atto, con istanza di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_5 C.F._4
30.11.1966 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via A. M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Nunzio Poziello
(C.F. , che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura allegata al C.F._5 presente atto, con istanza di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
, ( ) società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) alla CP_6 P.IVA_2 via V. Afieri n.1 e per essa, la procuratrice mandataria , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'avv. Francesca Strazzera ( presso il cui studio sito in Napoli alla Piazza C.F._1
Nicola Amore n.6, elettivamente domicilia, PEC Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/06/2025, con ordinanza del 19/06/2025, veniva rinviata la causa al 18/09/2025 per la decisione e discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice , creditrice della e del coobbligato Controparte_1 Controparte_7 solidale dell'importo di euro 860.504,38, instaurava il presente giudizio Controparte_4 muovendo specifiche doglianze e avanzando, pertanto, conseguente domande, nei riguardi dell'atto di disposizione negoziale posto in essere dal convenuto coobbligato solidale. In Controparte_4 particolare: 1) il garante in esecuzione del decreto di omologa della Controparte_4 separazione consensuale, aveva trasferito con atto di compravendita per AR Persona_1 notaio in Pozzuoli rep. 12675 racc. 7476 del 18 gennaio 2019 trascritto in data 22.1.2019 reg. part. 1596 reg.gen. 2019 presso Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli, alla la piena proprietà dell'abitazione sita in Napoli Controparte_5 alla Via Francesco Petrarca n.50, parco La Gloriette, primo piano, Fabbricato A, int. 6 fg. 36, p.lla
2 971, sub 4 R.C. 2924, vani 7.5, assumendo che l'indicata vendita aveva inciso gravemente sul patrimonio dei debitori con pregiudizio delle ragioni creditorie della , la Controparte_1 quale chiedeva di dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ai sensi dell'art.1414 e ss. c.c., o in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti dei predetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento in esecuzione di separazione legale per atto per AR tra Persona_1 le parti convenute, e In subordine, l'attrice chiedeva Controparte_4 Controparte_5 dichiararsi nulli ed inefficaci i predetti atti perché simulati e compiuti in frode ai creditori. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto contestava l'inammissibilità in rito della domanda Controparte_4 giudiziale rilevando che l'impugnato atto di trasferimento fosse frutto di un'esecuzione di accordo giudiziale di separazione, suscettibile di annullamento e non di inefficacia, contestando l'illegittimità della domanda per carenza dei presupposti e rilevando che l'istituto creditizio fosse garantito. Altrettanto, la convenuta rilevava infondatezza dell'avversa domanda Controparte_5 di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., richiamando la separazione che vedeva la conclusione nel riconoscimento della casa coniugale, oggetto della domanda giudiziale e rilevava altresì
l'infondatezza dell'avversa domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. in considerazione del fatto che l'atto dispositivo non pregiudicava le ragioni patrimoniali dell'attrice stante l'esistenza, in capo al
, di altri immobili, capienti a garantire il credito della banca. Nel corso del Controparte_7 giudizio ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c., la nella qualità di Controparte_6 cessionaria per aver acquistato pro-soluto, da , crediti derivanti da Controparte_1 contratti di finanziamento e tra questi anche quello oggetto del suddetto giudizio precisando altresì che il contratto di finanziamento chirografario n. 9036500 di originari euro 900.000,00, nonché il contratto di finanziamento chirografario di originari euro 200.000,00 sono assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia ex Legge 662/1996, chiedendo l'estromissione di Controparte_8
facendo proprie le domande, le deduzioni ed istanze formulate dalla cedente. L'istruttoria della
[...] lite è consistita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ritenendo superflua la prova per interrogatorio formale dei convenuti richiesta da parte attrice e da parte intervenuta ed irrilevante la prova per testi articolata dai convenuti e La causa, precisate le Controparte_4 Controparte_5 conclusioni, veniva rinviata per la discussione e decisione all' udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 quinques cpc.
La domanda è fondata e merita l'accoglimento.
Occorre in primo luogo affrontare la questione di rito concernente l'ammissibilità dell'intervento. A tal proposito giova ricordare il disposto di cui all'art. 268 c.p.c., secondo il quale “L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (primo comma); “Il terzo non può
3 compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. Da un lato, infatti, è soddisfatta l'esigenza della economia dei giudizi, ossia di favorire l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetti o titoli dei contrapposti diritti e di ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati.
Passando ad esaminare il merito della lite, va detto che le doglianze mosse dalla sola attrice avverso l'atto di compravendita per AR sono fondate. Nell' esaminare nel merito la Persona_1 questione della domanda di simulazione e dell'azione revocatoria intentata nei riguardi del medesimo atto, appare logicamente prioritario affrontare la domanda di inefficacia dell'atto di compravendita perché fittizio, non potendo trovare ingresso l'azione revocatoria nei confronti di un atto privo di effetti erga omnes come l'atto simulato. Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1416, 2° comma c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per fare accertare la simulazione dell'atto che pregiudichi i loro diritti.
La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, a titolo di legittimazione, di uno specifico credito nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene (Cass. n. 5961/2008).
Orbene, detti requisiti appaiono ricorrere nella fattispecie in esame avendo, attrice ed interventore, allegato i fatti costitutivi delle proprie pretese creditorie e risultando evidente il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori istanti atteso che risulta incontestato che con l'atto di compravendita per AR del 18 gennaio 2019, la garanzia è compromessa. Ciò Persona_1 posto, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione (l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega. Tuttavia, come previsto dall'art. 1417 c.c., se la domanda di simulazione è proposta, come nel caso di specie, da creditori o da terzi – che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta – non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi. Ne consegue, dunque, l'ammissibilità anche della prova per presunzioni, purchè fondate su elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Gli elementi offerti all'attenzione di questo Tribunale depongono inequivocabilmente per l'affermazione della prospettata simulazione.
Nella fattispecie, ci troviamo nell'ambito di una cessione di diritti reali a titolo gratuito in esecuzione di un accordo di separazione personale malgrado, come si evince dalla documentazione in atti, il mantenimento in favore della era già stato determinato. Analizzando i Controparte_5 singoli fatti, così come rappresentati dall'attore e documentati, da valutarsi non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, è chiara la consapevolezza della del pregiudizio patrimoniale CP_5
4 che avrebbe arrecato stante il rapporto esistente, sebbene in crisi, tra le parti. Ulteriormente è evidente la sproporzione del valore dell'immobile e del garage di Via Petrarca a Napoli, oggetto del giudizio de quo, vista la sua allocazione, rispetto al mantenimento in euro 1000,00 mensili, così come pattuito.
Tanto premesso, il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (Cass. 26127/2024). Infatti è orientamento consolidato (si veda, in tal senso, Cass. civile sez. I, 13/03/2025, n. 6648, Cass. civile sez. III,
07/10/2024, n. 26127) secondo cui il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi, ha natura contrattuale e, pertanto, è senz'altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l'azione revocatoria;
la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento. Infatti è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi
(Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014, Cass., n. 6625/2005; Cass., n.
17902/2004) configurando anche l'azione pauliana avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass.
26127/2024) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).
In accoglimento quindi della domanda avanzata dall'attrice e dalla parte interventrice, va dichiarato, privo di effetti perché simulato, il citato atto di compravendita per AR del Persona_1
18,01.2019, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda (scaglione di valore 260.000-520.000), dell'attività processuale svolta dai procuratori e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di simulazione avanzata dalla e Parte_1 dall'interventore nei riguardi dell'atto di compravendita per atto per CP_6
AR notaio in Pozzuoli rep. 12675 racc. 7476 del 18 gennaio 2019 Persona_1 trascritto in data 22.1.2019 reg. part. 1596 reg. gen. 2019 presso Ufficio Provinciale di
5 Napoli - Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli tra Controparte_4
( ) e ( ) ed avente ad CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7 oggetto il trasferimento, della piena proprietà del seguente cespite immobiliare: a) abitazione sita in Napoli alla Via Francesco Petrarca n.50, parco La Gloriette, primo piano, Fabbricato
A, int. 6 fg. 36, p.lla 971, sub 4 R.C. 2924, vani 7.5;
2) condanna ( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5
( ) solidalmente tra loro, al pagamento in favore del C.F._7
e dell'interventore delle spese di lite, Parte_1 CP_6 liquidate nelle somme di €. 1.241,00 per spese esenti, € 22.457,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge nonché rimborso delle spese generali nella misura del 15%;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli il 18/09/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
6