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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9659 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Lorenza Zuffada Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11122/2025 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA TE che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Mega che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
(C.F. ), domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 6 studio dell'avv. Silvia Bono che lo rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/3/2025 e notificato il 13/5/2025, Parte_2
nell'interesse del figlio minore conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_1
assumendo che:
- nel 2002 conosceva ed intrattenevano una relazione, terminata nel 2004 e poi Controparte_1
ricominciata dalla metà del 2005 fino a luglio 2006;
- nell'agosto 2006 scopriva di essere incinta, ma il convenuto, informato della circostanza, dichiarava di non voler avere un figlio;
- dopo la nascita di incontrava sporadicamente il bambino, finché all'età di cinque CP_2 CP_1
anni di questi, decise di presentarsi come suo padre, trascorrendo alcuni momenti insieme, anche successivamente al trasferimento della ricorrente e del figlio a Milano;
- dal 2019 le visite si interrompevano e nel corso degli anni il convenuto non contribuiva al mantenimento ordinario di limitandosi a provvedere al solo pagamento della retta della scuola CP_2
privata frequentata;
- negli ultimi anni aveva cercato più volte di convincere il resistente a riconoscere il minore, fino alla richiesta via email del 16/12/2024, rifiutata da CP_1
pagina 2 di 6 - a gennaio 2025 il convenuto dichiarava di volersi sottoporre al test del DNA e così, in data 17/2/2025,
presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università degli Sudi di Milano veniva eseguito il test che dimostrava la paternità di Controparte_1
- stante l'imminente maggiore età, la ricorrente dichiarava di non potersi esimere dal procedere giudizialmente nei confronti di che, nonostante il risultato positivo del test, non intendeva CP_1
riconoscere il figlio.
L'attrice domandava pertanto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto, nonché la disposizione dell'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento preso l'abitazione materna e la condanna a provvedere al mantenimento della minore, corrispondendo la somma mensile di € 2.000,00, con decorrenza dalla data di nascita del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio eccependo la violazione del termine a difesa per la Controparte_1
costituzione ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c.; eccepiva inoltre il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto era divenuto maggiorenne in data 19/4/2025 e la ricorrente non aveva CP_2
avanzato alcuna domanda in nome proprio;
contestava l'esito del test del DNA riferito dalla ricorrente,
in quanto effettuato al di fuori del processo e si dichiarava disposto a versare, in caso di accertamento del rapporto di filiazione, l'importo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 8/7/2025, Controparte_2
dichiarando la propria volontà di essere riconosciuto da e di voler
[...] Controparte_1
mantenere solo il cognome materno;
aderiva infine alle richieste già formulate dalla madre ricorrente.
All'udienza del 9/7/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per definire la controversia.
pagina 3 di 6 La causa veniva dunque rinviata all'udienza del 22/10/2025 per la rimessione della causa al collegio.
Le parti precisavano le conclusioni in via congiunta. Il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al
Collegio.
Le domande, così come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sono fondate e meritano di trovare accoglimento.
Si deve innanzitutto procedere con la dichiarazione giudiziale della paternità riguardo a
[...]
a seguito dell'intervenuto accertamento del rapporto di filiazione effettuato dal dott. Controparte_2
Responsabile del Laboratorio di Genetica Forense del Dipartimento di Scienze Persona_1
Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano (doc. 5 fascicolo della ricorrente).
In relazione al cognome, nell'accordo le parti hanno stabilito che il figlio conservi il cognome della madre, essendo evidentemente lo stesso divenuto un tratto distintivo della sua identità stante gli anni passati dalla nascita.
Quanto al mantenimento, si prende atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, accordo che –
prevendendo il versamento del contributo per il mantenimento per l'importo mensile di € 1.000,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% delle spese scolastiche e universitarie del figlio nei limiti di € 8.000,00 annui - viene ritenuto congruo dal Tribunale, stante la previsione di un contributo paterno adeguato in rapporto all'età del figlio e alle correlate esigenze ed altresì proporzionato alle possibilità
economiche di entrambi i genitori.
In relazione alle spese di lite, il convenuto si impegna a versare alla ricorrente la somma complessiva di
€ 5.000,00; nei rapporti processuali tra convenuto e intervenuto le spese legali devono intendersi interamente compensate.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) dichiara che è il padre di nato a [...] il 19 aprile Controparte_1 Controparte_2
2007, con conferma del cognome materno, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile ove l'atto di nascita è
stato formato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) preso atto dell'accordo delle parti,
- pone a carico di un contributo al mantenimento a favore del figlio sino al Controparte_1
raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, della somma di € 1.000,00 in favore di
[...]
a decorrere dal mese di luglio 2025 oltre rivalutazione annuale Istat, prima Parte_2
rivalutazione luglio 2026; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
- pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie del figlio secondo le Controparte_1
Linee guida del Tribunale di Milano, con effetto da luglio 2025;
- pone a carico del convenuto il 50% delle spese scolastiche e universitarie del figlio nei limiti della somma massima di € 8.000,00 annui, a decorrere da luglio 2025 a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa;
- dispone che versi, con riferimento agli arretrati del mantenimento, in favore di Controparte_1
i seguenti importi: Parte_2
• € 35.000,00 entro il 30 giugno 2026;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2027;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2028;
pagina 5 di 6 • € 15.000,00 entro il 30 giugno 2029;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2030;
con facoltà per il sig. di anticipare, in tutto o in parte, i suddetti pagamenti qualora disponga CP_1
di maggiori disponibilità economiche;
3) pone a carico del convenuto, a titolo di contributo alle spese legali, la somma complessiva di €
5.000,00 da versare alla ricorrente entro il mese di luglio 2025; dichiara integralmente compensate le spese legali fra il convenuto e Controparte_2
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo dott. Maria Rita Cordova
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Rita Cordova Presidente
dott. Lorenza Zuffada Giudice
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11122/2025 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA TE che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Mega che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
(C.F. ), domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 6 studio dell'avv. Silvia Bono che lo rappresenta e difende come da procura in atti
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/3/2025 e notificato il 13/5/2025, Parte_2
nell'interesse del figlio minore conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_1
assumendo che:
- nel 2002 conosceva ed intrattenevano una relazione, terminata nel 2004 e poi Controparte_1
ricominciata dalla metà del 2005 fino a luglio 2006;
- nell'agosto 2006 scopriva di essere incinta, ma il convenuto, informato della circostanza, dichiarava di non voler avere un figlio;
- dopo la nascita di incontrava sporadicamente il bambino, finché all'età di cinque CP_2 CP_1
anni di questi, decise di presentarsi come suo padre, trascorrendo alcuni momenti insieme, anche successivamente al trasferimento della ricorrente e del figlio a Milano;
- dal 2019 le visite si interrompevano e nel corso degli anni il convenuto non contribuiva al mantenimento ordinario di limitandosi a provvedere al solo pagamento della retta della scuola CP_2
privata frequentata;
- negli ultimi anni aveva cercato più volte di convincere il resistente a riconoscere il minore, fino alla richiesta via email del 16/12/2024, rifiutata da CP_1
pagina 2 di 6 - a gennaio 2025 il convenuto dichiarava di volersi sottoporre al test del DNA e così, in data 17/2/2025,
presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università degli Sudi di Milano veniva eseguito il test che dimostrava la paternità di Controparte_1
- stante l'imminente maggiore età, la ricorrente dichiarava di non potersi esimere dal procedere giudizialmente nei confronti di che, nonostante il risultato positivo del test, non intendeva CP_1
riconoscere il figlio.
L'attrice domandava pertanto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto, nonché la disposizione dell'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento preso l'abitazione materna e la condanna a provvedere al mantenimento della minore, corrispondendo la somma mensile di € 2.000,00, con decorrenza dalla data di nascita del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio eccependo la violazione del termine a difesa per la Controparte_1
costituzione ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c.; eccepiva inoltre il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto era divenuto maggiorenne in data 19/4/2025 e la ricorrente non aveva CP_2
avanzato alcuna domanda in nome proprio;
contestava l'esito del test del DNA riferito dalla ricorrente,
in quanto effettuato al di fuori del processo e si dichiarava disposto a versare, in caso di accertamento del rapporto di filiazione, l'importo di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 8/7/2025, Controparte_2
dichiarando la propria volontà di essere riconosciuto da e di voler
[...] Controparte_1
mantenere solo il cognome materno;
aderiva infine alle richieste già formulate dalla madre ricorrente.
All'udienza del 9/7/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per definire la controversia.
pagina 3 di 6 La causa veniva dunque rinviata all'udienza del 22/10/2025 per la rimessione della causa al collegio.
Le parti precisavano le conclusioni in via congiunta. Il G.I. rimetteva quindi la causa in decisione al
Collegio.
Le domande, così come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, sono fondate e meritano di trovare accoglimento.
Si deve innanzitutto procedere con la dichiarazione giudiziale della paternità riguardo a
[...]
a seguito dell'intervenuto accertamento del rapporto di filiazione effettuato dal dott. Controparte_2
Responsabile del Laboratorio di Genetica Forense del Dipartimento di Scienze Persona_1
Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano (doc. 5 fascicolo della ricorrente).
In relazione al cognome, nell'accordo le parti hanno stabilito che il figlio conservi il cognome della madre, essendo evidentemente lo stesso divenuto un tratto distintivo della sua identità stante gli anni passati dalla nascita.
Quanto al mantenimento, si prende atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, accordo che –
prevendendo il versamento del contributo per il mantenimento per l'importo mensile di € 1.000,00,
oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% delle spese scolastiche e universitarie del figlio nei limiti di € 8.000,00 annui - viene ritenuto congruo dal Tribunale, stante la previsione di un contributo paterno adeguato in rapporto all'età del figlio e alle correlate esigenze ed altresì proporzionato alle possibilità
economiche di entrambi i genitori.
In relazione alle spese di lite, il convenuto si impegna a versare alla ricorrente la somma complessiva di
€ 5.000,00; nei rapporti processuali tra convenuto e intervenuto le spese legali devono intendersi interamente compensate.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) dichiara che è il padre di nato a [...] il 19 aprile Controparte_1 Controparte_2
2007, con conferma del cognome materno, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile ove l'atto di nascita è
stato formato perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) preso atto dell'accordo delle parti,
- pone a carico di un contributo al mantenimento a favore del figlio sino al Controparte_1
raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, della somma di € 1.000,00 in favore di
[...]
a decorrere dal mese di luglio 2025 oltre rivalutazione annuale Istat, prima Parte_2
rivalutazione luglio 2026; l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
- pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie del figlio secondo le Controparte_1
Linee guida del Tribunale di Milano, con effetto da luglio 2025;
- pone a carico del convenuto il 50% delle spese scolastiche e universitarie del figlio nei limiti della somma massima di € 8.000,00 annui, a decorrere da luglio 2025 a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa;
- dispone che versi, con riferimento agli arretrati del mantenimento, in favore di Controparte_1
i seguenti importi: Parte_2
• € 35.000,00 entro il 30 giugno 2026;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2027;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2028;
pagina 5 di 6 • € 15.000,00 entro il 30 giugno 2029;
• € 15.000,00 entro il 30 giugno 2030;
con facoltà per il sig. di anticipare, in tutto o in parte, i suddetti pagamenti qualora disponga CP_1
di maggiori disponibilità economiche;
3) pone a carico del convenuto, a titolo di contributo alle spese legali, la somma complessiva di €
5.000,00 da versare alla ricorrente entro il mese di luglio 2025; dichiara integralmente compensate le spese legali fra il convenuto e Controparte_2
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo dott. Maria Rita Cordova
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