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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Arzano (NA) Parte_1 C.F._1
alla Piazza R. Cimmino n. 5 presso lo studio dell'avv. Carmela Russo (c.f.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla CP_1 C.F._3
Via A. De Gasperi n. 72 presso lo studio dell'avv. Filomena Lanzano (c.f.
), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atti;
C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 10/11/2005 con , dalla cui unione CP_1
erano nati quattro figli, (il 20/4/2006), (il 19/9/2007), (il Per_1 Per_2 Per_3
17/12/2008) e (il 14/6/2019); che la convivenza era divenuta intollerabile a causa Per_4
dei continui litigi che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis;
che il resistente aveva abbandonato la casa coniugale da circa un anno per intraprendere una nuova relazione, disinteressandosi moralmente e materialmente della famiglia;
che la ricorrente era casalinga, priva di redditi e percettrice del solo Assegno Unico, mentre il resistente svolgeva attività di manovale edile percependo un reddito mensile di circa euro 2.000,00; tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al resistente;
disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile per la prole di euro 1.200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
- Con comparsa depositata in data 9 settembre 2025 si costituiva in giudizio il CP_1
quale contestava le allegazioni avversarie e deduceva che la crisi era ascrivibile alle condotte della ricorrente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
che l'allontanamento dalla casa coniugale era stato concordato onde evitare che i continui litigi coinvolgessero la prole;
che il figlio primogenito era divenuto economicamente autosufficiente e che la figlia Per_1
si era stabilmente trasferita presso la residenza paterna, mentre le minori e Per_2 Per_3
vivevano con la madre;
che lo stesso era stato licenziato ed era in attesa di nuova Per_4
assunzione, e che la moglie svolgeva attività lavorativa;
tanto premesso, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito;
disporsi l'affido condiviso delle minori e con collocamento presso la madre e la Per_3 Per_4
regolamentazione del diritto di visita;
porsi a carico della ricorrente un assegno di euro
300,00 per la figlia e a proprio carico un assegno di euro 300,00 per le figlie Per_2 Per_3
e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico per le minori Per_4
fosse percepito interamente dalla ricorrente;
emettere autorizzazione per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore delle minori;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
2 - Depositata dalla ricorrente memoria ex art. 473 bis 17, all'udienza del 7 ottobre 2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano termine per la formalizzazione dell'intesa raggiunta;
indi il Presidente relatore fissava termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fino al 5 novembre 2025 per il deposito dell'accordo e di note scritte di udienza.
- Con le note depositate in data 4 novembre 2025 le parti chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione depositato in atti e con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025 il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM in sede sull'accordo raggiunto che perveniva in data 15 dicembre 2025.
#######################################
- La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in data 04.11.2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_1 CP_1
rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicarsi, per iscritto, il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa.
3 I figl , avranno residenza prevalente presso il domicilio materno Per_1 Per_3 Per_4
in Afragola (NA) alla Via Salicelle Is. 28 n. 5; le figlie minori restano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le modalità di seguito indicate:
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30; a fine settimana alterni dal sabato alle ore
17.30 alla domenica alle ore 19.30; per le vacanze estive, i genitori, privilegiando il superiore interesse e benessere psico – fisico dei minori, concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi per il mese di agosto che i minori trascorreranno con ciascuno di essi, salvo diverso accordo. Per le festività natalizie i figli trascorreranno il 24 sera con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio, nonché Pasqua ed il lunedì in Albis. Il tutto salvo diversi accordi da comunicare almeno 15 giorni prima delle festività dando priorità alla volontà dei minori nel caso questi ultimi volessero trascorrere le intere vacanze natalizie (24/12-26/12) con un genitore e con l'altro tutto il periodo di Capodanno (31/12-02/01). Il giorno della Befana i minori ad anni alterni lo trascorreranno ora con l'uno ora con l'atro genitore. La stessa modalità verranno osservate per le vacanze Pasquali.
La figli vivrà stabilmente presso il padre in Afragola (NA) alla via Friuli n. 9 presso Per_2
il quale si è già trasferita.
Il signo corrisponderà per il mantenimento delle figlie minori l'importo complessivo di CP_1
euro 300,00 (trecento/00) nonché per il figlio la somma di € 150,00 Per_1
(centocinquanta/00) mensili per dodici mesi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente della signor al seguente IBAN: [...]. Pt_1
La Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia la somma di € Pt_1 Per_2
150,00 (centocinquanta/00) mensili per dodici mesi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente del sig al seguente IBAN: [...] CP_1
I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Napoli Nord.
4 I Sigg.r si impegnano al compimento di tutte le formalità richieste dalla legge Pt_1 CP_1
per il rilascio del rispettivo documento valido per l'espatrio.
Le spese legali del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti rinunziano alla solidarietà di cui all'art.13 L.P.
Per effetto degli accordi sopra riportati le parti di comune accordo convengono che le domande di cui al ricorso introduttivo presentato dalla Sig.r nonché quelle formulate Pt_1
dal Sig in sede di costituzione in detto giudizio debbano intendersi come rinunciate, in CP_1
quanto dichiarano di voler addivenire ad una decisione congiunta ai patti ed alle condizioni riportate nella presente scrittura, dando mandato ai rispettivi avvocati di rappresentare tali volontà al Magistrato adito previo il deposito agli atti nel procedimento R.g. n° 492/2025.”
- Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse della prole, e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
- La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
- Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi a , nata ad [...] il Parte_1
9/10/1986, e , nato ad [...] il [...], alle condizioni tra loro CP_1
concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Atto n. 85, Parte I, Anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- DICHIARA compensate tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Arzano (NA) Parte_1 C.F._1
alla Piazza R. Cimmino n. 5 presso lo studio dell'avv. Carmela Russo (c.f.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla CP_1 C.F._3
Via A. De Gasperi n. 72 presso lo studio dell'avv. Filomena Lanzano (c.f.
), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atti;
C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 10/11/2005 con , dalla cui unione CP_1
erano nati quattro figli, (il 20/4/2006), (il 19/9/2007), (il Per_1 Per_2 Per_3
17/12/2008) e (il 14/6/2019); che la convivenza era divenuta intollerabile a causa Per_4
dei continui litigi che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis;
che il resistente aveva abbandonato la casa coniugale da circa un anno per intraprendere una nuova relazione, disinteressandosi moralmente e materialmente della famiglia;
che la ricorrente era casalinga, priva di redditi e percettrice del solo Assegno Unico, mentre il resistente svolgeva attività di manovale edile percependo un reddito mensile di circa euro 2.000,00; tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito al resistente;
disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento mensile per la prole di euro 1.200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
- Con comparsa depositata in data 9 settembre 2025 si costituiva in giudizio il CP_1
quale contestava le allegazioni avversarie e deduceva che la crisi era ascrivibile alle condotte della ricorrente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
che l'allontanamento dalla casa coniugale era stato concordato onde evitare che i continui litigi coinvolgessero la prole;
che il figlio primogenito era divenuto economicamente autosufficiente e che la figlia Per_1
si era stabilmente trasferita presso la residenza paterna, mentre le minori e Per_2 Per_3
vivevano con la madre;
che lo stesso era stato licenziato ed era in attesa di nuova Per_4
assunzione, e che la moglie svolgeva attività lavorativa;
tanto premesso, pur aderendo alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto della domanda di addebito;
disporsi l'affido condiviso delle minori e con collocamento presso la madre e la Per_3 Per_4
regolamentazione del diritto di visita;
porsi a carico della ricorrente un assegno di euro
300,00 per la figlia e a proprio carico un assegno di euro 300,00 per le figlie Per_2 Per_3
e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico per le minori Per_4
fosse percepito interamente dalla ricorrente;
emettere autorizzazione per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore delle minori;
con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
2 - Depositata dalla ricorrente memoria ex art. 473 bis 17, all'udienza del 7 ottobre 2025 i procuratori delle parti rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano termine per la formalizzazione dell'intesa raggiunta;
indi il Presidente relatore fissava termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fino al 5 novembre 2025 per il deposito dell'accordo e di note scritte di udienza.
- Con le note depositate in data 4 novembre 2025 le parti chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione depositato in atti e con ordinanza emessa in data 24 novembre 2025 il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM in sede sull'accordo raggiunto che perveniva in data 15 dicembre 2025.
#######################################
- La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi e depositato in data 04.11.2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_1 CP_1
rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicarsi, per iscritto, il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa.
3 I figl , avranno residenza prevalente presso il domicilio materno Per_1 Per_3 Per_4
in Afragola (NA) alla Via Salicelle Is. 28 n. 5; le figlie minori restano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le modalità di seguito indicate:
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30; a fine settimana alterni dal sabato alle ore
17.30 alla domenica alle ore 19.30; per le vacanze estive, i genitori, privilegiando il superiore interesse e benessere psico – fisico dei minori, concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno un periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi per il mese di agosto che i minori trascorreranno con ciascuno di essi, salvo diverso accordo. Per le festività natalizie i figli trascorreranno il 24 sera con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio, nonché Pasqua ed il lunedì in Albis. Il tutto salvo diversi accordi da comunicare almeno 15 giorni prima delle festività dando priorità alla volontà dei minori nel caso questi ultimi volessero trascorrere le intere vacanze natalizie (24/12-26/12) con un genitore e con l'altro tutto il periodo di Capodanno (31/12-02/01). Il giorno della Befana i minori ad anni alterni lo trascorreranno ora con l'uno ora con l'atro genitore. La stessa modalità verranno osservate per le vacanze Pasquali.
La figli vivrà stabilmente presso il padre in Afragola (NA) alla via Friuli n. 9 presso Per_2
il quale si è già trasferita.
Il signo corrisponderà per il mantenimento delle figlie minori l'importo complessivo di CP_1
euro 300,00 (trecento/00) nonché per il figlio la somma di € 150,00 Per_1
(centocinquanta/00) mensili per dodici mesi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente della signor al seguente IBAN: [...]. Pt_1
La Sig.ra corrisponderà per il mantenimento della figlia la somma di € Pt_1 Per_2
150,00 (centocinquanta/00) mensili per dodici mesi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente del sig al seguente IBAN: [...] CP_1
I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Napoli Nord.
4 I Sigg.r si impegnano al compimento di tutte le formalità richieste dalla legge Pt_1 CP_1
per il rilascio del rispettivo documento valido per l'espatrio.
Le spese legali del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti rinunziano alla solidarietà di cui all'art.13 L.P.
Per effetto degli accordi sopra riportati le parti di comune accordo convengono che le domande di cui al ricorso introduttivo presentato dalla Sig.r nonché quelle formulate Pt_1
dal Sig in sede di costituzione in detto giudizio debbano intendersi come rinunciate, in CP_1
quanto dichiarano di voler addivenire ad una decisione congiunta ai patti ed alle condizioni riportate nella presente scrittura, dando mandato ai rispettivi avvocati di rappresentare tali volontà al Magistrato adito previo il deposito agli atti nel procedimento R.g. n° 492/2025.”
- Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse della prole, e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
- La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
- Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi a , nata ad [...] il Parte_1
9/10/1986, e , nato ad [...] il [...], alle condizioni tra loro CP_1
concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (Atto n. 85, Parte I, Anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- DICHIARA compensate tra le parti le spese processuali.
5 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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