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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34846/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. MELONE GIUSEPPE e dell'avv. BORGHESANI C.F._3
AURORA elettivamente domiciliati tramite PEC Email_1
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARRIGHETTI Controparte_1 P.IVA_2
MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c.c. delle apparenti deliberazioni dell'assemblea dei soci della del Controparte_1
1.3.2023 di nomina di nuovo A. U. e del 28.04.2023 di approvazione del bilancio ordinario d'esercizio al 31.12.2022, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, in quanto assunte in violazione dell'art. 2479 bis cc anche per assenza assoluta di convocazione dei soci e per assenza e di inesistenza totale di informativa non essersi la stessa mai tenuta;
- Comunque, in via occorrendo subordinata, accertare e dichiarare la nullità/a/invalidità/inefficacia e comunque l'annullamento della asserita delibera dei soci del 28.4.2023 (pubblicata il 31.5.2023) per violazione di legge e statuto, in particolare in quanto assunta in violazione degli artt.li 2479 ter, comma 1 c.c. e 2375 c.c., per assenza dell'organo amministrativo effettivo, assenza di indicazione a verbale dei presenti e dunque di verifica di quorum costitutivo;
pagina 1 di 5 - In subordine, preso atto della adozione di delibera di assemblea dei soci del 23.05.2024 - non pubblicata a Registro Imprese - , dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 2377 c. 8 c.c.;
- In ogni caso, condannare parte convenuta alla refusione delle spese legali di parte attrice, con vittoria spese e competenze del presente giudizio, nonché al risarcimento in favore di parte attrice della somma ritenuta equa ex art. 96 c. 3 c.p.c., in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale serbato da parte della convenuta.
Per parte convenuta:
Parte convenuta non ha depositato la nota di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata gli attori meglio identificati in epigrafe hanno convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa sospensione, anche con provvedimento inaudita altera parte da confermarsi in apposita udienza, dell'efficacia delle delibere impugnate;
- Previa nomina di curatore speciale della società ex art. 78 c. 2 c.p.c., Controparte_1
- Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa occorrendo dichiarazione di falsità del contenuto dei verbali di assemblea dei soci della del 1.03.2023 e del Controparte_1
28.4.2023;
- Comunque accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c.c. delle apparenti deliberazioni dell'assemblea dei soci della
[...]
del 1.3.2023 di nomina di nuovo A. U. e del 28.04.2023 di approvazione del bilancio CP_1 ordinario d'esercizio al 31.12.2022, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, in quanto assunte in violazione dell'art. 2479 bis cc anche per assenza assoluta di convocazione dei soci e per assenza e di inesistenza totale di informativa non essersi la stessa mai tenuta;
Comunque, in via occorrendo subordinata, accertare e dichiarare la nullità/a/invalidità/inefficacia e comunque l'annullamento della asserita delibera dei soci del
28.4.2023 (pubblicata il 31.5.2023) per violazione di legge e statuto, in particolare in quanto assunta in violazione degli artt.li 2479 ter, comma 1 c.c. e 2375 c.c., per assenza dell'organo amministrativo effettivo, assenza di indicazione a verbale dei presenti e dunque di verifica di quorum costitutivo.
Comunque pronunciare ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione ed annotazione della relativa sentenza;
Con vittoria spese e competenze del presente giudizio.” pagina 2 di 5 1).1 Con decreto 171 bis c.p.c. del 29 novembre 2023 il giudice istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della società convenuta.
1).2 Contestualmente al termine previsto per il deposito della memoria 171 ter c.p.c. numero 2 si costituiva la società convenuta così allegando in comparsa:
“Si costituisce, oggi, (c.f./p.iva: ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, con sede legale in Gallarate (VA), Via Carducci n. 8, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Maria Luigia
Arrighetti (c.f.: ) del Foro di Milano – che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:
o al numero di fax: – ed elettivamente domiciliata Email_2 P.IVA_3
presso il suo studio in Monza (MB), Via Solone n. 20, per contestare integralmente le argomentazioni e le domande attoree, di cui chiede il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Rileva comunque che, con raccomandate inviate in data 25 Marzo 2024, è stata convocata l'assemblea di per il giorno 4 Aprile 2024 alle ore 11,00, avente quale ordine del giorno Controparte_1
“Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022” e “Nomina organo amministrativo;
delibere inerenti e conseguenti”, che deposita (All. 2), con riserva di depositare il verbale dell'assemblea con le relative deliberazioni.
************
Tanto premesso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le Controparte_1
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale
- preso atto della convocazione dell'assemblea di e degli argomenti posti Controparte_1 all'ordine del giorno, dichiarare cessata la materia del contendere;
nel merito, in subordine
- respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso
- con compensazione integrale delle spese di lite.”
1).3 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. venivano verbalizzate le seguenti deduzioni:
pagina 3 di 5 “Segue ampia discussione all'esito della quale la società convenuta dà atto che a seguito delle ultime due convocazioni, l'assemblea on line non si è potuta svolgere per problemi di connessione. Il difensore garantisce che comunque quanto prima, in ogni entro il mese di maggio, verrà ritualmente convocata nuova assemblea.
Parte attorea chiede, e sul punto il Tribunale condivide, che nell'ordine del giorno della futura assemblea venga specificata la revoca delle due delibere impugnate in questa sede nonché di aggiungere nell'ordine del giorno la problematica del versamento i.v.a. sulla compravendita di cui le allegazioni in citazione.”.
Quindi il giudice istruttore rinviava all'udienza del 4 giugno 2024. In quella sede parte convenuta esibiva al giudice il verbale del 23 maggio 2024 con la revoca delle due delibere oggetto di impugnazione del presente giudizio, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte attrice, esaminato il verbale, confermava la intervenuta cessazione dando atto che “le delibere sono state revocate ma si riserva ulteriore impugnazione dell'ultimo verbale per altri motivi. Chiede peraltro il riconoscimento delle spese anche essendo rimasta priva di riscontro l'invito effettuato in sede assembleare.”.
Quindi il giudice rinviava ex art. 189 c.p.c..
2) Ritiene il Tribunale come alla luce della documentazione in atti sussistano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero con delibera del 23 maggio 2024 l'assemblea dei soci ha espressamente revocato sia la delibera assembleare del 1° marzo 2023 sia quella del 28 aprile 2023 oggetto di impugnazione con il presente giudizio sostituendo le stesse con una nuova delibera.
La circostanza che tale delibera non risulti ancora iscritta presso il registro delle imprese è irrilevante, in quanto trattasi di questione pubblicitaria che non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria.
Si ravvisano pertanto gli estremi di cui all'art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall'art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.) che impedisce l'annullamento della deliberazione se la stessa è stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
3) Rispetto alle spese, risulta sufficiente richiamare l'art. 2377 ottavo comma c.c. in cui è previsto come “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è
pagina 4 di 5 sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle
spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.”.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_1
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi (causa valore indeterminabile complessità bassa: € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara ai sensi degli artt. 2377 ottavo comma e 2479 ter c.c. cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere agli attori le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34846/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. MELONE GIUSEPPE e dell'avv. BORGHESANI C.F._3
AURORA elettivamente domiciliati tramite PEC Email_1
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARRIGHETTI Controparte_1 P.IVA_2
MARIA LUIGIA, elettivamente domiciliata tramite PEC Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c.c. delle apparenti deliberazioni dell'assemblea dei soci della del Controparte_1
1.3.2023 di nomina di nuovo A. U. e del 28.04.2023 di approvazione del bilancio ordinario d'esercizio al 31.12.2022, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, in quanto assunte in violazione dell'art. 2479 bis cc anche per assenza assoluta di convocazione dei soci e per assenza e di inesistenza totale di informativa non essersi la stessa mai tenuta;
- Comunque, in via occorrendo subordinata, accertare e dichiarare la nullità/a/invalidità/inefficacia e comunque l'annullamento della asserita delibera dei soci del 28.4.2023 (pubblicata il 31.5.2023) per violazione di legge e statuto, in particolare in quanto assunta in violazione degli artt.li 2479 ter, comma 1 c.c. e 2375 c.c., per assenza dell'organo amministrativo effettivo, assenza di indicazione a verbale dei presenti e dunque di verifica di quorum costitutivo;
pagina 1 di 5 - In subordine, preso atto della adozione di delibera di assemblea dei soci del 23.05.2024 - non pubblicata a Registro Imprese - , dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 2377 c. 8 c.c.;
- In ogni caso, condannare parte convenuta alla refusione delle spese legali di parte attrice, con vittoria spese e competenze del presente giudizio, nonché al risarcimento in favore di parte attrice della somma ritenuta equa ex art. 96 c. 3 c.p.c., in ragione del comportamento processuale ed extraprocessuale serbato da parte della convenuta.
Per parte convenuta:
Parte convenuta non ha depositato la nota di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata gli attori meglio identificati in epigrafe hanno convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa sospensione, anche con provvedimento inaudita altera parte da confermarsi in apposita udienza, dell'efficacia delle delibere impugnate;
- Previa nomina di curatore speciale della società ex art. 78 c. 2 c.p.c., Controparte_1
- Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa occorrendo dichiarazione di falsità del contenuto dei verbali di assemblea dei soci della del 1.03.2023 e del Controparte_1
28.4.2023;
- Comunque accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c.c. delle apparenti deliberazioni dell'assemblea dei soci della
[...]
del 1.3.2023 di nomina di nuovo A. U. e del 28.04.2023 di approvazione del bilancio CP_1 ordinario d'esercizio al 31.12.2022, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in particolare, in quanto assunte in violazione dell'art. 2479 bis cc anche per assenza assoluta di convocazione dei soci e per assenza e di inesistenza totale di informativa non essersi la stessa mai tenuta;
Comunque, in via occorrendo subordinata, accertare e dichiarare la nullità/a/invalidità/inefficacia e comunque l'annullamento della asserita delibera dei soci del
28.4.2023 (pubblicata il 31.5.2023) per violazione di legge e statuto, in particolare in quanto assunta in violazione degli artt.li 2479 ter, comma 1 c.c. e 2375 c.c., per assenza dell'organo amministrativo effettivo, assenza di indicazione a verbale dei presenti e dunque di verifica di quorum costitutivo.
Comunque pronunciare ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione ed annotazione della relativa sentenza;
Con vittoria spese e competenze del presente giudizio.” pagina 2 di 5 1).1 Con decreto 171 bis c.p.c. del 29 novembre 2023 il giudice istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della società convenuta.
1).2 Contestualmente al termine previsto per il deposito della memoria 171 ter c.p.c. numero 2 si costituiva la società convenuta così allegando in comparsa:
“Si costituisce, oggi, (c.f./p.iva: ), in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, con sede legale in Gallarate (VA), Via Carducci n. 8, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Maria Luigia
Arrighetti (c.f.: ) del Foro di Milano – che dichiara di voler ricevere le C.F._4 comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec:
o al numero di fax: – ed elettivamente domiciliata Email_2 P.IVA_3
presso il suo studio in Monza (MB), Via Solone n. 20, per contestare integralmente le argomentazioni e le domande attoree, di cui chiede il rigetto, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Rileva comunque che, con raccomandate inviate in data 25 Marzo 2024, è stata convocata l'assemblea di per il giorno 4 Aprile 2024 alle ore 11,00, avente quale ordine del giorno Controparte_1
“Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022” e “Nomina organo amministrativo;
delibere inerenti e conseguenti”, che deposita (All. 2), con riserva di depositare il verbale dell'assemblea con le relative deliberazioni.
************
Tanto premesso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le Controparte_1
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale
- preso atto della convocazione dell'assemblea di e degli argomenti posti Controparte_1 all'ordine del giorno, dichiarare cessata la materia del contendere;
nel merito, in subordine
- respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso
- con compensazione integrale delle spese di lite.”
1).3 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. venivano verbalizzate le seguenti deduzioni:
pagina 3 di 5 “Segue ampia discussione all'esito della quale la società convenuta dà atto che a seguito delle ultime due convocazioni, l'assemblea on line non si è potuta svolgere per problemi di connessione. Il difensore garantisce che comunque quanto prima, in ogni entro il mese di maggio, verrà ritualmente convocata nuova assemblea.
Parte attorea chiede, e sul punto il Tribunale condivide, che nell'ordine del giorno della futura assemblea venga specificata la revoca delle due delibere impugnate in questa sede nonché di aggiungere nell'ordine del giorno la problematica del versamento i.v.a. sulla compravendita di cui le allegazioni in citazione.”.
Quindi il giudice istruttore rinviava all'udienza del 4 giugno 2024. In quella sede parte convenuta esibiva al giudice il verbale del 23 maggio 2024 con la revoca delle due delibere oggetto di impugnazione del presente giudizio, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte attrice, esaminato il verbale, confermava la intervenuta cessazione dando atto che “le delibere sono state revocate ma si riserva ulteriore impugnazione dell'ultimo verbale per altri motivi. Chiede peraltro il riconoscimento delle spese anche essendo rimasta priva di riscontro l'invito effettuato in sede assembleare.”.
Quindi il giudice rinviava ex art. 189 c.p.c..
2) Ritiene il Tribunale come alla luce della documentazione in atti sussistano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero con delibera del 23 maggio 2024 l'assemblea dei soci ha espressamente revocato sia la delibera assembleare del 1° marzo 2023 sia quella del 28 aprile 2023 oggetto di impugnazione con il presente giudizio sostituendo le stesse con una nuova delibera.
La circostanza che tale delibera non risulti ancora iscritta presso il registro delle imprese è irrilevante, in quanto trattasi di questione pubblicitaria che non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria.
Si ravvisano pertanto gli estremi di cui all'art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall'art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.) che impedisce l'annullamento della deliberazione se la stessa è stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
3) Rispetto alle spese, risulta sufficiente richiamare l'art. 2377 ottavo comma c.c. in cui è previsto come “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è
pagina 4 di 5 sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle
spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.”.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere agli attori le spese di lite Controparte_1
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi (causa valore indeterminabile complessità bassa: € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara ai sensi degli artt. 2377 ottavo comma e 2479 ter c.c. cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere agli attori le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
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