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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1497/2021, vertente
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della elettivamente domiciliato in Formia, via Parte_2
Rubino n. 55, presso lo studio dell'avv. Sergio Lanna, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
OPPONENTE-RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio tramite i propri funzionari ed elettivamente domiciliato in alla Piazza D. Ferrante CP_1
n. 1,
OPPOSTO-RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione depositato in data
27.07.2021, e la società hanno evidenziato Parte_1 Parte_2 che con ordinanza n. 170/2021 notificatagli in data 09.07.2021,
1 l' gli ha ingiunto il pagamento Controparte_1 di una somma pari ad € 4.529,00, comprensiva di spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 39 c. I e II del
D.L. 112/2008.
Avverso tale ordinanza di ingiunzione i suddetti hanno proposto tempestiva opposizione, sostenendo l'infondatezza del presupposto fattuale della stessa.
Hanno infatti esposto che l'ingiunzione opposta fonda sull'erroneo presupposto che, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio
2015, il rapporto di lavoro con la dipendente , assunta con CP_2 contratto a tempo parziale per 24 ore alla settimana, abbia in realtà reso una prestazione oraria maggiore e pari a 40 ore alla settimana.
Hanno, dunque, contestato la sussistenza di tale presupposto, evidenziando, in primo luogo, che la stessa dipendente, in occasione dell'accesso ispettivo del 23 aprile 2012, ha dichiarato che il suo orario di lavoro corrispondesse perfettamente con quello dichiarato dal datore.
Hanno poi aggiunto che la stessa ha chiesto ed ottenuto una CP_2 riduzione dell'orario di lavoro da 24 a 8 ore alla settimana perché era assunta presso un'altra azienda più vicina alla propria abitazione e che, una volta cessato il rapporto di lavoro con l'altra azienda, ella ha chiesto di poter tornare a svolgere l'orario di lavoro precedente, ricevendo un diniego del datore di lavoro, a fronte del quale ha sporto denuncia all' Controparte_1
- denuncia da cui ha preso le mosse l'opposta ingiunzione -
[...] contestualmente proponendo ricorso ex art. 414 c.p.c., definitosi con una transazione con cui la dipendente ha rinunciato ad ogni pretesa a fronte del ripristino dell'orario di lavoro precedente.
Hanno, da ultimo, evidenziato che nella lettera del 25.01.2016,
l'associazione sindacale scrivente per conto della riferisce di un CP_2 orario corrispondente al monte orario (“la ns. assistita subisce (..) un contratto che prevede un orario di otto ore/settimana in quattro ore Pt_3 nelle sole giornate del lunedì e martedì in vece del precedente rapporto che prevedeva 24 ore settimanali”.)
2 Ciò premesso in merito all'insussistenza dei presupposti di fatto alla base della sanzione irrogata, le parti opponenti hanno comunque affermato il difetto di specificazione dei criteri con cui la sanzione stessa sarebbe stata quantificata, e comunque il difetto di proporzionalità tra il fatto presupposto e l'entità della sanzione irrogata. Hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in attesa che la S.V. Ill.ma decida la questione nel merito, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ai ricorrenti dalla riscossione coattiva delle sanzioni irrogate;
2) Nel merito dichiarare illegittima e priva di effetti giuridici, e comunque annullare, l'opposta Ordinanza-Ingiunzione n. 170/2021 del 28 maggio
2021, emessa dall' , Controparte_1 disponendone l'annullamento per i profili di nullità evidenziati in narrativa, con vittoria delle spese di giudizio”.
L' si è costituito tempestivamente in Controparte_1 giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando la correttezza del procedimento, scaturito dalla richiesta di intervento della lavoratrice e CP_2 fondato su prove documentali provenienti dallo stesso datore di lavoro e su dieci dichiarazioni dai contenuti univoci e concordanti.
Quanto alla determinazione della sanzione amministrativa, ha precisato le modalità di calcolo della stessa sulla base della cornice edittale indicata dalla norma applicata, secondo il criterio del cumulo giuridico e dunque applicando la sanzione più grave aumentata fino al triplo.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale, e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 15.11.2022 e, a seguito della mancata comparizione dei testimoni per una pluralità di udienze e disposto l'accompagnamento coattivo degli stessi, del 16.07.2024. All'esito la causa
3 è stata rinviata per la discussione e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Con l'opposizione in oggetto le parti opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità, o comunque l'illegittimità o inefficacia, dell'ordinanza ingiunzione n. 170/2021 notificata in data 09.07.2021, con cui l' Controparte_1
di ha irrogato a , nella sua qualità di
[...] CP_1 Parte_1 legale rappresentante della società , la sanzione pecuniaria di euro Pt_2
4.529,00 per avere omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro supplementari eseguite dalla lavoratrice , sulla base CP_2 del verbale unico di accertamento e notificazione del 18.10.2016 (cfr. doc. all.ti fasc. res.).
In particolare, come riportato nel verbale, l'accertamento ha avuto origine da denuncia presentata dalla lavoratrice , e a seguito del CP_2 primo accesso ispettivo eseguito il 23.4.2016 (cfr. doc. all.ti fasc. res.) e dell'acquisizione della documentazione citata nello stesso verbale,
l'Amministrazione ha concluso il procedimento contestando alla di CP_3 avere “ omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro le ore di lavoro supplementare di seguito evidenziate, eseguite dalla lavoratrice CP_2
(assunta il 16/09/2011, con contratto a tempo parziale di 24 ore
[...] settimanali con la qualifica di barista) presso il bar sito all'interno dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino (FR) nel periodo dal 2/01/2012 al
31/01/2015: GENNAIO 2012 ORE 84 - FEBBRAIO 2012 ORE 84 - MARZO
2012 ORE 104 - APRILE 2012 ORE 8O. MAGGIO 2012 ORE 88 - GIUGNO
2012 ORE 92 - LUGLIO 2012 ORE 92 – AGOSTO 2012 ORE 88 -SETTEMBRE
2012 ORE 92 - OTTOBRE 2102 ORE 96 - NOVEMBRE 2012 ORE 84 -
DICEMBRE 2012 ORE 76 - GENNAIO 2013 ORE 1O4 - FEBBRAIO 2013 ORE
76 - MARZO 2013 ORE 88- APRILE 2013 ORE 76 - MAGGIO 2013 ORE 84 -
GIUGNO 2013 ORE 80 - LUGLIO 2013 ORE 92 - AGOSTO 2013 ORE 44-
SETTEMBRE 2013 ORE 84 - OTTOBRE 2013 ORE 108 - NOVEMBRE 2013
ORE 96 - DICEMBRE 2013 ORE 80 - GENNAIO 2014 ORE 70 - FEBBRAIO
4 2014 ORE 80 - MARZO 2014 ORE 97 - APRILE 2014 ORE 36 - MAGGIO 2014
ORE 68 - GIUGNO 2014 ORE 84 - LUGLIO 2014 ORE 104 - AGOSTO 2014
ORE 28 - STTTEMBRE 2014 ORE 48 - OTTOBRE 2014 ORE 104 - NOVEMBRE
2014 ORE 88 - DICEMBRE 2015 ORE 84 - GENNAIO 2015 ORE 52”.
L'omessa registrazione delle suddette ore sarebbe dunque avvenuta in violazione dell'art. 39 c. I e II del D.L. 112/2008, che dispongono testualmente che: “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.
Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro”.
Dunque, il fatto presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa è stato individuato, nel caso di specie, nello svolgimento da parte della lavoratrice , per il periodo indicato, di un maggior CP_2 orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente previsto e di conseguenza nell'incompleta redazione dei cedolini paga e registrazione delle ore di lavoro
5 nel libro unico del lavoro, in violazione degli obblighi derivanti dalla disposizione sopra riportata.
***
Va dunque esaminata la fattispecie nel merito, verificando se sia stata resa in giudizio la prova dei fatti posti alla base dell'ordinanza opposta e dunque delle violazioni contestate, e in particolare dell'effettiva sussistenza delle indicate ore di lavoro supplementare svolte dalla lavoratrice per il periodo oggetto di contestazione e non registrate dal datore di lavoro.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non ha natura di mera impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento
(analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull' opposto la prova dei CP_1 presupposti sostanziali alla base della sanzione irrogata, ossia lo svolgimento da parte della lavoratrice di un orario di lavoro superiore rispetto a quello registrato dal datore di lavoro sul Libro Unico.
È opportuno anche ribadire, quanto all'effettiva valenza probatoria del verbale di accertamento formato dagli ispettori e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, che vanno condivisi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio raccolto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede ispettiva,
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda ex multis Cass. 10.6.2014 n. 13054 e
Cass.
6.6.2008 n. 15073). Dunque, le dichiarazioni rese in sede ispettiva
6 non sono assistite da alcuna efficacia privilegiata, per quanto le stesse costituiscano comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
***
Ciò detto, applicando i richiamati principi nel caso di specie, non sono emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi idonei a fornire la prova dei fatti contestati, con specifico riferimento allo svolgimento di un orario di lavoro differente da quello previsto o comunque registrato sulle buste paga allegate
(cfr. doc. n. 10 all. fasc. res.) da parte di , quanto piuttosto CP_2 risultanze incerte e contraddittorie.
L' ha indicato, quale primo elemento documentale su cui CP_1 fondare la propria ricostruzione, dei prospetti orari che sarebbero stati elaborati dall'azienda, e asseritamente recanti le indicazioni dell'orario della
. CP_2
In merito, deve tuttavia rilevarsi che tali prospetti o registri presenze (il cui contenuto non è neanche dettagliatamente ricostruito nella memoria difensiva, cfr. doc. n. 9 all. fasc. res.) risultano comunque assolutamente illeggibili, nella copia prodotta in atti, e recano delle sottoscrizioni non chiaramente individuabili o riconducibili a preposti aziendali della o CP_3 dell'azienda sanitaria presso cui l'esercizio era ubicato.
Dall'esame di tali prospetti non può dunque trarsi alcuna indicazione utile né con riferimento agli orari indicati per la né con riferimento CP_2 all'effettiva riconducibilità all'azienda.
Inoltre, le dichiarazioni acquisite dall' a sostegno del verbale, CP_1 pur potendo costituire elemento a supporto, non sono sufficientemente specifiche e circostanziate e non sono state confermate dai soggetti poi escussi come testimoni in giudizio.
In particolare, la teste , collega della , in sede di Testimone_1 CP_2 accertamento ha dichiarato: “spesso ho lavorato insieme alla collega
che eseguiva otto ore di lavoro come la scrivente”, mentre, CP_2
7 sentita come teste ha riferito: “Ho lavorato al bar dell'ospedale per circa un mese. Io ricordo di , l'ho conosciuta come cliente anche se poi CP_2 ho scoperto che era anche una collega, ma non abbiamo mai fatto turni insieme (..) Non ricordo gli orari di lavoro che seguivo, ricordo che era previsto un turno di mattina e un turno di pomeriggio;
io non so dire in quale turno fossi occupata, ricordo a volte di essere andata di mattina e a volte di pomeriggio (..) in merito alla durata dei turni, mi ricordo che al mattino occorreva presentarsi alle 6 o 6 e 30 per preparare la macchina del caffè, mentre non ricordo quando iniziava il turno del pomeriggio (..) ricordo i giorni di apertura del bar dell'ospedale”.
Va peraltro rilevato che la teste ha comunque reso dichiarazioni, Tes_1 già in fase amministrativa, esclusivamente sul periodo successivo al gennaio del 2015 e non inerente ai fatti contestati, che abbracciano l'arco temporale da gennaio 2012 a gennaio 2015. Parte L'altra teste escussa , dipendente della ha dichiarato in Tes_2 fase di accertamento: “Posso affermare che la signora c'era di mattina CP_2
e anche di pomeriggio nello stesso giorno. In definitiva la signora CP_2 fino alla fine del 2014 l'ho trovata al lavoro dalle 7:30 del mattino alle 15:30 del pomeriggio dal lunedì al sabato e saltuariamente l'ho vista anche di domenica”, mentre sentita come testimone ha riferito: “Ho conosciuto la sig.ra al bar, aperto qualche anno dopo l'apertura del nuovo CP_2 ospedale. La incontravo quando andavo a prendere il caffè al mattino, verso le 7:30 o 7:45, o anche durante le pause di lavoro in mattinata, o anche all'ora di pranzo o verso le 14 quando facevo il turno lungo (..) Ricordo che la vedevo spesso, quando passavo per il bar. Posso dire che c'erano anche altri dipendenti, e la non era presente tutte le volte in cui mi recavo al CP_2 bar;
non saprei indicare una frequenza, ma posso dire che la vedevo spesso, ricordo che facevamo anche delle battute. Anche nel pomeriggio, quando mi capitava di andare al bar, ma ribadisco che non posso indicare una frequenza precisa. Devo precisare che il mio orario di lavoro era dalle 8 alle 14, mentre accadeva solo sporadicamente, per urgenze, di fermarmi il pomeriggio più tardo”.
8 Le ulteriori dichiarazioni depositate in atti risultano vaghe ( Per_1 riferisce solo di vedere la ricorrente, ma nulla in merito alla
[...] continuità nell'orario), o riferite a periodi non oggetto dell'ordinanza (
[...] riferisce del periodo successivo al gennaio del 2015) o Testimone_3 comunque non particolarmente circostanziate ( e , le quali si Pt_5 Pt_6 limitano ad affermare l'orario di lavoro della ricorrente come da questa rappresentato senza fornire ulteriori dettagli, e che non sono state indicate quali testi in giudizio).
Può ancora evidenziarsi che le dichiarazioni provengono da soggetti già indicati dalla ricorrente nella propria segnalazione, e che non sono stati sentiti ulteriori soggetti, e che le stesse sono rese a diversi anni di distanza dai fatti (alla metà del 2016 su fatti risalenti al periodo dal 2012 al 2015), quali ulteriori elementi che ne minano l'attendibilità.
È stata sentita quale testimone anche la lavoratrice , la quale CP_2 tuttavia non appare soggettivamente attendibile, non solo in quanto direttamente interessata (si veda l'indirizzo giurisprudenziale per cui “Il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio” cfr. ex multis, Cass. n. 10545 del 9.05.2007), ma anche alla luce del contegno che la stessa rappresenta di aver tenuto in passato, affermando di aver riferito circostanze non vere in sede ispettiva.
A tal proposito, assumono rilievo presuntivo, con riferimento all'inattendibilità della ricostruzione dell'orario di lavoro proposta dalla e condivisa dall' , anche le circostanze addotte dalla CP_2 CP_1 parte resistente, in merito alla proposizione della denuncia soltanto al momento del sorgere della controversia – poi conciliata – sulla riduzione dell'orario di lavoro, e in merito all'assenza di riferimenti allo svolgimento di un orario a tempo pieno nel periodo fino al gennaio del 2015 non solo al momento in cui è stata sentita in sede ispettiva nell'aprile del 2012 ma anche nella successiva missiva inoltrata tramite la propria organizzazione
9 sindacale nel 25.1.2016 (all.to 9 fasc. ric.)., in cui non si fa menzione di rivendicazioni legate a maggiore orario ma si chiede il ripristino dell'orario pari a 24 ore settimanali.
Da ultimo, con riferimento alla documentazione prodotta dall' , CP_1 deve rilevarsi l'incongruenza tra i presupposti in fatto allegati e l'indicazione puntuale delle omesse o scorrette registrazioni.
Infatti, le ore indicate per ciascuna mensilità come non registrate non corrispondono all'asserita differenza tra l'orario contrattuale (24 ore settimanali) e quello dichiarato (40 ore settimanali), e dunque alle “ore di lavoro supplementari”, ma coincidono esattamente con quelle indicate nei cedolini paga per ciascun mese.
Ne risulta, in conclusione, anche l'indeterminatezza o comunque la contraddittorietà della contestazione, non essendo individuato con precisione l'ammontare delle ore di lavoro asseritamente svolte e non registrate e risultando quello indicato contraddittorio con le premesse in fatto (poiché se si assume che la abbia lavorato per 40 e non 24 CP_2 ore settimanali le ore non registrate non sarebbero comunque pari a quelle indicate nell'ordinanza), e non emergono dunque gli estremi puntuali del fatto contestato.
L'opposizione, in assenza di prova del fatto presupposto, va dunque accolta e l'ordinanza ingiunzione dev'essere integralmente annullata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in considerazione del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione da € 1.001,00 ad € 5.200,00), seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione n.
170/2021 del 09.07.2021 emessa dall' Controparte_1
per insussistenza dei presupposti posti alla
[...]
10 base delle sanzioni irrogate, e per l'effetto dichiara non dovute da Part
e dalla coobbligata le somme Parte_1 Parte_2 ingiunte nell'ordinanza-ingiunzione annullata;
- condanna l' Controparte_1 resistente a rimborsare, in favore delle parti opponenti in solido tra loro, i compensi legali che si liquidano complessivamente in €
2.552,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cassino il 28/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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