Articolo 3 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16
Articolo 2Articolo 4
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23 gennaio 1992
Art. 3. 1. Al n. 2) dell' ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;".
2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 e' sostituito dal seguente:
"2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), come modificato, da ultimo, dalla legge 11 agosto 1991, n. 271 , e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Liste di candidati). - Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unita' superiore.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve re- care una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purche' sotto lo stesso simbolo. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore suc- cessive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, cosi' modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegnni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'ufficio centrale circoscrizionale".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 108/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. (Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati). - L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non e' completa a norma dell'art. 9, ottavo comma;
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21› anno di eta' al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1992
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