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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 57 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(“ ”), Ente Associativo con personalità giuridica di diritto
[...] Parte_1 privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 62/99 – C.F. in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Arch. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Angelo Pandolfo (C.F. ) in C.F._1 virtù di procura generale alle liti del 22 luglio 2020 rep. n. 29429 per atto del Notaio
iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Persona_1
RI e IV ( ), presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente Controparte_1 domiciliata
Ricorrente/appellante
E
(Cod. fisc.: , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._2 giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione dagli avv.ti Calderoni Domenico e Vaiti Vincenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Soverato alla via G. Bruno n. 97
Resistente/appellato
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Ricongiunzione contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : << in riforma della sentenza n. 302/2015 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in Parte_1 data 19.03.2015, e della sentenza n. 2023/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, pubblicata in data 12.01.2018, giudicare nel merito il presente giudizio attenendosi al seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione: “presupponendo la ricongiunzione ex l. n.
45/1990 il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento
(anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione (così Cass. n. 29767 del
2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023)” e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare che, alla data del 5 marzo 2010, l'Ing. non aveva maturato il requisito Controparte_2 contributivo di trent'anni richiesto dall'art. 18.3 del Regolamento di Previdenza di per Parte_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità; b) accertare e dichiarare che la CP_ ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l' il cui procedimento si è perfezionato con il versamento dell'onere di ricongiunzione il 30 giugno 2012, non ha sanato retroattivamente la carenza del requisito contributivo alla data del 5 marzo 2010. Il tutto con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio precedenti e del presente grado in riassunzione>>;
per : << Preliminarmente, Voglia l'Ecc.ma Corte sottoporre a specifico Controparte_2 quesito ex art. 363-bis c.p.c., il quesito inerente alla natura giuridica del rapporto fra ente previdenziale ed assicurato, se sia cioè configurabile quale negozio giuridico. In ogni caso, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inapplicabile il principio di diritto de quo al caso di specie, per irragionevolezza ovvero per intervenuta acquiescenza, con riconoscimento delle spese giudiziali.
Solo in subordine, nella contraria ipotesi di applicabilità del principio dettato dalla Cassazione,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello tener conto, nella disposizione sulle spese di giudizio (per le quali si chiede la giusta compensazione tra le parti), della decisione basata su pronunce intervenute (rectius rivolgimenti giurisprudenziali) in corso di causa e non note al momento dell'instaurazione del giudizio di I e durante quello di II grado (doppia pronuncia conforme all'ing. ) per le quali, in entrambi i casi, è stata disposta la compensazione delle spese CP_2 tra le parti >>
FATTO E DIRITTO
1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione:
< la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell'ing. Controparte_2
volta ad aver corrisposta dall' la pensione di anzianità di cui
[...] Parte_1 all'art. 18.2 del Regolamento generale , negatagli in sede amministrativa sul Parte_1
Pag. 2 di 5 presupposto che non fossero utilizzabili, ai fini del computo dell'anzianità contributiva, i contributi oggetto di domanda di ricongiunzione del 23.12.2010 (accolta con provvedimento del 21.12.2011), in quanto accreditatigli in data successiva al 5.3.2010, data alla quale era stato ancorato il possesso dei requisiti utili per l'accesso alla prestazione richiesta…avverso tale pronuncia l' ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria>>
§2.1
La Corte “accoglie il ricorso. la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte Pt_1
d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, comma 3, l. n. 45/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che l'avvenuto accoglimento della domanda di ricongiunzione, anche se chiesta in epoca successiva al 5.3.2010, sanerebbe ex tunc la scopertura contributiva per l'innanzi esistente;
…con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per avere la Corte territoriale accolto la domanda nonostante il pregiudizio che veniva così inferto all'equilibrio di lungo periodo del proprio bilancio;
…le censure sono fondate, essendosi chiarito che, presupponendo la ricongiunzione ex l. n. 45/1990 il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione (così Cass. n. 29767 del 2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023); che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 10844 del 2013, cit. nella sentenza impugnata, atteso che il principio di diritto ivi espresso (e tralaticiamente ripreso da Cass. n. 9599 del 1997) è stato reso in fattispecie di ricongiunzione ex l. n. 29/1979, laddove nel caso di specie opera la diversa disciplina di cui agli artt. 1 ss., l. n. 45/1990, sulla cui interpretazione non può che rinviarsi a quanto affermato da Cass. n. 29767 del 2022, cit.; …non sussistendo alcun dubbio interpretativo sul presupposto di fatto inerente alla previsione statutaria relativa al discrimine temporale al quale correlare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per godere del più favorevole regime di accesso alla pensione di anzianità (5.3.2010), la sentenza impugnata, non essendosi attenuta all'anzidetto principio di diritto, va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione…>>.
§3
Il giudizio è riassunto da , con atto depositato il 29 gennaio 2025. Parte_1
Pag. 3 di 5 Costituitosi in giudizio, l'ing. ha formulato le conclusioni Controparte_2 sopra riportate.
La Corte, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proprio atto di riassunzione, chiede l'applicazione del principio di Parte_1 diritto affermato dalla Suprema Corte remittente.
L'Ing. , invece, critica il principio di diritto e ripropone la questione CP_2 dell'acquiescenza della cassa alla decisione di primo grado.
§4.1
Occorre premettere che <Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025).
§4.2
In sostanza al giudice del rinvio è precluso sia il sindacato sul principio di diritto dettato in sede di remissione, sia quello sulle questioni che la Corte ha esaminato ed espressamente disatteso, come, nel caso di specie, quella di inammissibilità dell'appello per acquiescenza che l'ing. aveva formulato nel controricorso per cassazione CP_2
§5
In conclusione, essendo pacifico tra le parti che i contributi oggetto di domanda di ricongiunzione del 23.12.2010 (accolta con provvedimento del 21.12.2011), sono stati accreditati in data successiva al 5.3.2010, data alla quale era stato ancorato il possesso dei requisiti utili per l'accesso alla prestazione richiesta, poiché il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione – che, in base al principio di diritto qui da applicare non può essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico
Pag. 4 di 5 derivante dalla ricongiunzione;
- non è utilizzabile ai fini del computo dell'anzianità contributiva, l'appello di va accolto, con conseguente riforma della sentenza Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, nel senso del rigetto del ricorso di primo grado.
§6
L'esito complessivo del giudizio, la peculiarità della vicenda, il fatto che il principio espresso dalla Suprema Corte si è consolidato solo nel 2022, ossia dopo la sentenza di primo grado e quella di appello, giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da Parte_1
il 29 gennaio 2025, a seguito dell'annullamento disposto dalla
[...]
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30190 del 29.5.2024/22.11.2024, della sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro n. 2023/2018 di rigetto dell'appello proposto da
[...]
Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 302/2015, di accoglimento del ricorso di
, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'appello di Parte_1
e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da
[...]
; Controparte_2
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 57 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(“ ”), Ente Associativo con personalità giuridica di diritto
[...] Parte_1 privato, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al numero 62/99 – C.F. in persona del Presidente del P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Arch. , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Angelo Pandolfo (C.F. ) in C.F._1 virtù di procura generale alle liti del 22 luglio 2020 rep. n. 29429 per atto del Notaio
iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Persona_1
RI e IV ( ), presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente Controparte_1 domiciliata
Ricorrente/appellante
E
(Cod. fisc.: , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._2 giusta procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione dagli avv.ti Calderoni Domenico e Vaiti Vincenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Soverato alla via G. Bruno n. 97
Resistente/appellato
Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Ricongiunzione contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : << in riforma della sentenza n. 302/2015 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in Parte_1 data 19.03.2015, e della sentenza n. 2023/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, pubblicata in data 12.01.2018, giudicare nel merito il presente giudizio attenendosi al seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione: “presupponendo la ricongiunzione ex l. n.
45/1990 il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento
(anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione (così Cass. n. 29767 del
2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023)” e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare che, alla data del 5 marzo 2010, l'Ing. non aveva maturato il requisito Controparte_2 contributivo di trent'anni richiesto dall'art. 18.3 del Regolamento di Previdenza di per Parte_1 il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità; b) accertare e dichiarare che la CP_ ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso l' il cui procedimento si è perfezionato con il versamento dell'onere di ricongiunzione il 30 giugno 2012, non ha sanato retroattivamente la carenza del requisito contributivo alla data del 5 marzo 2010. Il tutto con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio precedenti e del presente grado in riassunzione>>;
per : << Preliminarmente, Voglia l'Ecc.ma Corte sottoporre a specifico Controparte_2 quesito ex art. 363-bis c.p.c., il quesito inerente alla natura giuridica del rapporto fra ente previdenziale ed assicurato, se sia cioè configurabile quale negozio giuridico. In ogni caso, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita dichiarare inapplicabile il principio di diritto de quo al caso di specie, per irragionevolezza ovvero per intervenuta acquiescenza, con riconoscimento delle spese giudiziali.
Solo in subordine, nella contraria ipotesi di applicabilità del principio dettato dalla Cassazione,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello tener conto, nella disposizione sulle spese di giudizio (per le quali si chiede la giusta compensazione tra le parti), della decisione basata su pronunce intervenute (rectius rivolgimenti giurisprudenziali) in corso di causa e non note al momento dell'instaurazione del giudizio di I e durante quello di II grado (doppia pronuncia conforme all'ing. ) per le quali, in entrambi i casi, è stata disposta la compensazione delle spese CP_2 tra le parti >>
FATTO E DIRITTO
1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione:
< la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell'ing. Controparte_2
volta ad aver corrisposta dall' la pensione di anzianità di cui
[...] Parte_1 all'art. 18.2 del Regolamento generale , negatagli in sede amministrativa sul Parte_1
Pag. 2 di 5 presupposto che non fossero utilizzabili, ai fini del computo dell'anzianità contributiva, i contributi oggetto di domanda di ricongiunzione del 23.12.2010 (accolta con provvedimento del 21.12.2011), in quanto accreditatigli in data successiva al 5.3.2010, data alla quale era stato ancorato il possesso dei requisiti utili per l'accesso alla prestazione richiesta…avverso tale pronuncia l' ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria>>
§2.1
La Corte “accoglie il ricorso. la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte Pt_1
d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, comma 3, l. n. 45/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che l'avvenuto accoglimento della domanda di ricongiunzione, anche se chiesta in epoca successiva al 5.3.2010, sanerebbe ex tunc la scopertura contributiva per l'innanzi esistente;
…con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per avere la Corte territoriale accolto la domanda nonostante il pregiudizio che veniva così inferto all'equilibrio di lungo periodo del proprio bilancio;
…le censure sono fondate, essendosi chiarito che, presupponendo la ricongiunzione ex l. n. 45/1990 il perfezionamento dell'apposito negozio bilaterale tra l'assicurato e l'ente previdenziale ed il successivo pagamento della provvista necessaria alla ricongiunzione, deve escludersi che il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione possa essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico derivante dalla ricongiunzione (così Cass. n. 29767 del 2022 e, più recentemente, Cass. n. 33842 del 2023); che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 10844 del 2013, cit. nella sentenza impugnata, atteso che il principio di diritto ivi espresso (e tralaticiamente ripreso da Cass. n. 9599 del 1997) è stato reso in fattispecie di ricongiunzione ex l. n. 29/1979, laddove nel caso di specie opera la diversa disciplina di cui agli artt. 1 ss., l. n. 45/1990, sulla cui interpretazione non può che rinviarsi a quanto affermato da Cass. n. 29767 del 2022, cit.; …non sussistendo alcun dubbio interpretativo sul presupposto di fatto inerente alla previsione statutaria relativa al discrimine temporale al quale correlare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per godere del più favorevole regime di accesso alla pensione di anzianità (5.3.2010), la sentenza impugnata, non essendosi attenuta all'anzidetto principio di diritto, va cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione…>>.
§3
Il giudizio è riassunto da , con atto depositato il 29 gennaio 2025. Parte_1
Pag. 3 di 5 Costituitosi in giudizio, l'ing. ha formulato le conclusioni Controparte_2 sopra riportate.
La Corte, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proprio atto di riassunzione, chiede l'applicazione del principio di Parte_1 diritto affermato dalla Suprema Corte remittente.
L'Ing. , invece, critica il principio di diritto e ripropone la questione CP_2 dell'acquiescenza della cassa alla decisione di primo grado.
§4.1
Occorre premettere che <Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025).
§4.2
In sostanza al giudice del rinvio è precluso sia il sindacato sul principio di diritto dettato in sede di remissione, sia quello sulle questioni che la Corte ha esaminato ed espressamente disatteso, come, nel caso di specie, quella di inammissibilità dell'appello per acquiescenza che l'ing. aveva formulato nel controricorso per cassazione CP_2
§5
In conclusione, essendo pacifico tra le parti che i contributi oggetto di domanda di ricongiunzione del 23.12.2010 (accolta con provvedimento del 21.12.2011), sono stati accreditati in data successiva al 5.3.2010, data alla quale era stato ancorato il possesso dei requisiti utili per l'accesso alla prestazione richiesta, poiché il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione – che, in base al principio di diritto qui da applicare non può essere computato, agli effetti della complessiva anzianità contributiva, ancora prima dell'adempimento (anche parziale) dell'onere economico
Pag. 4 di 5 derivante dalla ricongiunzione;
- non è utilizzabile ai fini del computo dell'anzianità contributiva, l'appello di va accolto, con conseguente riforma della sentenza Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, nel senso del rigetto del ricorso di primo grado.
§6
L'esito complessivo del giudizio, la peculiarità della vicenda, il fatto che il principio espresso dalla Suprema Corte si è consolidato solo nel 2022, ossia dopo la sentenza di primo grado e quella di appello, giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione, introdotto con ricorso depositato da Parte_1
il 29 gennaio 2025, a seguito dell'annullamento disposto dalla
[...]
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30190 del 29.5.2024/22.11.2024, della sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro n. 2023/2018 di rigetto dell'appello proposto da
[...]
Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 302/2015, di accoglimento del ricorso di
, così provvede: Controparte_2
1. Accoglie l'appello di Parte_1
e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da
[...]
; Controparte_2
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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