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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi
APPELLANTE contro (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Longo e Avv. Fiorella Russo
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 28 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2016, la società Parte_2 conveniva la (GI avanti il
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Palermo, chiedendo di “… dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti dell'attrice per le obbligazioni assunte in favore di con Parte_3 il contratto di co-brokeraggio dell'1 ottobre 2009, in forza del contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 22, comma 10, del dl 18.10.2012 n°179 … dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1218 cc e per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
e, per l'effetto, condannare l Controparte_4 al risarcimento in favore dell dei danni conseguente dell'accertata Parte_4 responsabilità contrattuale, quantificati in misura pari alle provvigioni indebitamente percepite dalla convenuta ed indebitamente sottratte all'attrice, pari alla somma di €
1 131.487,19, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti e sino al soddisfo …”.
Si sostituiva la chiedendo il rigetto della domanda e proponendo Controparte_2 domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di “… dichiarare l'inadempimento di
[...] relativamente al pagamento delle provvigioni spettanti ad in forza del Pt_1 CP_2 mandato di cobrokeraggio sottoscritto da l'1 ottobre 2009 e per l'effetto Parte_3 condannare al pagamento di tali provvigioni, con rivalutazione ed interessi …” Parte_1
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, con la sentenza non definitiva n. 3258/2018 del 22 giugno
2018 pubblicata il 4 luglio 2018, rigettava la domanda attrice, ritenendo che la stessa non aveva fornito la prova del danno conseguenza del dedotto inadempimento della convenuta;
e, con separata ordinanza emessa in pari data, accoglieva l'istanza di esibizione dei documenti concernenti la domanda riconvenzionale, formulata da nella memoria a Controparte_2 prova diretta ex art. 183 comma 6 Cpc e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Espletato detto incombente istruttorio, con la sentenza n. 2830/2019, pubblicata il 6 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accertava che l'importo delle provvigioni incassate da riguardo alla polizza di per l'anno Parte_1 Parte_3
2014 era di € 170.195,71 e che la quota spettante ad era pari al 50% delle CP_2 provvigioni complessive;
e, per l'effetto, condannava la al pagamento in Parte_1 favore di (GI dell'importo di € 86.653,25 comprensivo di Controparte_1 CP_2 interessi legali, oltre quelli successivi al saldo, e delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2019, la società ha Parte_1 proposto appello sia avverso la sentenza non definitiva che avverso la sentenza definitiva, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio;
e chiedendo altresì, avverso la domanda riconvenzionale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in via principale
- ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a Parte_1 CP_1 titolo del 50% delle provvigioni relative all'anno 2014 del contratto di assicurazione tra la
e la;
Parte_5 Controparte_5 in via subordinata
- ridurre equitativamente la somma di € 85.097,85 oggetto di condanna in Parte considerazione dell'importo di € 55.008 di imposte ires e irap corrisposte dalla Pt_1
[... per conto della …”. CP_1
2 In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione delle prove GI formulate in primo grado e non ammesse.
Con il primo motivo di gravame, proposto avverso la sentenza non definitiva,
l'appellante si duole del rigetto della domanda da essa proposta in primo grado.
L'appellante premette che, con il contratto del 01.10.2009, la compagnia di autonoleggio aveva conferito alla (oggi Parte_5 Controparte_6 CP_1
Parte_
e alla un “mandato di cobrokeraggio” per la gestione esecutiva ed
[...] Parte_1 esclusiva delle pratiche assicurative relative ai sinistri e ai contratti assicurativi, definiti per il loro tramite e stipulati in corso di mandato, fino alla scadenza di esso fissata per il
21.12.2012, tacitamente rinnovabile di anno in anno in mancanza di disdetta;
e che, con il detto contratto, la mandante aveva affidato alla il ruolo di capogruppo, con il CP_3 compito di provvedere a tutte le operazioni di attività di intermediazione.
L'appellante prosegue deducendo che nel corso del rapporto ha stipulato i contratti di assicurazione con la mantenendo un costante e proficuo rapporto Controparte_5 sia con la mandante che con l' (come confermato dai doc.ti nn. 4, 5, Controparte_7
6, 7, 8, 9, 10); e che, di contro, l' si è limitata a inviare l'estratto conto alla mandante CP_2
e di sollecitarne il pagamento, al fine di attivare le relative coperture (doc. n. 11).
Ciò posto, l'appellante sostiene che la propria attività di intermediazione, svolta per gli anni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, era di maggiore importanza e consistenza rispetto a quella svolta da , con piena soddisfazione della cliente riconducibile CP_2 Parte_3 esclusivamente all'operato di intermediazione assicurativa da essa svolto (comprovato dai doc.ti da 12 a 22, da 33 a 39, da 42 a 50); e che, invece, l' aveva commesso errori CP_2 nell'esecuzione del proprio mandato (doc.ti da 24 a 32, da 51 a 59), così dimostrando disinteresse nella gestione del rapporto con la cliente, integrante l'inadempimento da parte della stessa degli obblighi assunti con l'incarico conferitole.
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale ha inutilmente indugiato sulla mancanza di doglianze della committente e sul fatto che l'attrice non aveva legittimazione attiva per farle valere, posto che quelle doglianze non vi sono mai state proprio grazie all'opera professionale da essa profusa.
L'appellante deduce, ulteriormente, che in data 18.08.2014 la aveva Parte_3 comunicato la formale disdetta dal contratto di co-brokeraggio (doc. 60) e che successivamente, in data 01.01.2015, aveva conferito ad essa il mandato in esclusiva per la consulenza e la stipula delle coperture assicurative, nonché per la gestione dei sinistri (doc.
3 61); che il contratto è tutt'ora in vigore e che continua la proficua collaborazione con la cliente e con la compagnia di assicurazione.
L'appellante elenca, poi, tutta l'attività in merito alla gestione delle polizze della Pt_3
e dei sinistri, che essa sostiene di avere svolto in via esclusiva nel periodo per cui è
[...] causa dal 2010 al gennaio 2015 (pagg. 15-20 dell'atto di appello). Afferma, quindi:
- che l' non ha svolto alcuna attività di intermediazione, essendosi limitata a CP_2 inviare talune comunicazioni e a emettere le fatture per le provvigioni locupletate;
- che è evidente l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'appellata, la quale è venuta meno agli obblighi assunti nei confronti di essa appellante sia nel rapporto interno che relativamente al contratto di co-brokeraggio, sebbene per il ruolo di capogruppo mandataria avrebbe dovuto provvedere per conto della “a tutte le operazioni di Parte_5 attività di intermediazione”;
- che tale inadempimento ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto interno, in quanto essa appellante ha compiuto da sola tutte le attività che entrambi i broker si erano impegnati a svolgere con il conferimento del mandato e, per ciò, ha subito un danno equivalente alle provvigioni illegittimamente locupletate dall'appellata pari a
€ 131.487,19;
- che detta condotta è, altresì, infedele e scorretta, in quanto posta in essere in violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede, costituente di per sé inadempimento.
Con il secondo motivo di gravame, proposto avverso la sentenza definitiva, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale dell' e sostiene che nulla le era dovuto a titolo di provvigioni Controparte_1 relative all'anno 2014 del contratto di assicurazione tra la e la Parte_5 [...]
in quanto inadempiente tanto al contratto di cobrokeraggio quanto al Controparte_5 contratto di collaborazione, per come esposto nel primo motivo di appello per cui è causa.
Sul punto ribadisce che la non ha svolto alcuna allegazione probatoria a CP_2 supporto della domanda riconvenzionale che possa far presumere l'esecuzione del contratto di co-brokeraggio ovvero l'espletamento di una qualche attività che possa aver fatto maturare il suo diritto alla percezione delle provvigioni per l'anno 2014/2015; censura, altresì, la sentenza di primo grado laddove la contestazione viene ritenuta generica e richiama le ragioni a sostegno del primo motivo in ordine all'inadempimento del contratto di co-brokeraggio e del contratto di collaborazione anche relativamente all'anno 2014.
4 CP Ancora, deduce di avere pagato l'importo di € 55.008,00 a titolo di imposte e Irap), che avrebbe dovuto pagare l'appellata percependo la somma di € 85.097,85, come si evince dalla relazione di parte allegata all'atto di appello.
Si è costituita la (GI , contestando integralmente la Controparte_1 Controparte_9 fondatezza dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
Deduce, infatti: che essa è il terzo broker assicurativo in Italia, è quotata in borsa e opera in diretta concorrenza con le più importanti società di brokeraggio assicurativo internazionali;
di avere svolto per tutta la durata del mandato di co-brokeraggio per cui è causa l'attività descritta nell'art. 106 del Dlgs 209/2005 e di non avere ricevuto mai contestazioni dalla odierna appellante, nonostante il rapporto fosse terminato da circa due anni;
che, solo a seguito della propria richiesta di pagamento delle provvigioni per l'ultimo anno di condivisione del mandato di co-brokeraggio, l'odierna appellante ha proposto l'azione in primo grado;
che l'amministratore unico di e l'amministratrice unica di Parte_3 Parte_1 sono marito e moglie e che quest'ultima è anche titolare di una quota di pari al Parte_3
3,1%, mentre il primo è titolare della quota del 96,9%; che le dette società hanno stipulato accordi nella vigenza del mandato di co-brokeraggio, cui non ha partecipato e non CP_2 conosceva (doc. 2 allegato all'atto di citazione) e che l'attività svolta da riguarda Parte_1 quegli accordi, pertanto non è configurabile alcun inadempimento di rispetto a quelle CP_2 attività; che la condanna dell'odierna appellante alla restituzione delle provvigioni consente, comunque, alla stessa di recuperare le imposte pagate, inserendone il costo nella contabilità dell'esercizio in corso attraverso l'emissione da parte di della relativa fattura;
e che il CP_2 calcolo contenuto nella relazione di parte è errato, atteso che l'imposta gravante sulla società va calcolata sull'utile di esercizio e non sul ricavo.
Il primo motivo di appello è infondato.
In proposito, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi:
- che l'odierna appellante non aveva legittimazione attiva in relazione alla posizione della creditrice Parte_3
- che, dalla stessa prospettazione della domanda attrice, il contratto del 2009 era stato regolarmente adempiuto nel rapporto con la committente ad opera prevalente Parte_3 dell'attrice; e che, pertanto, la dedotta mancata esecuzione del rapporto da parte di CP_2 poteva rilevare nel rapporto interno tra le società coobbligate;
5 - che la richiesta dell'odierna appellante del 29.10.2013 (doc. 40) di modifica delle condizioni nel rapporto interno, mediante una diversa ripartizione nella misura del 25% in favore dell'appellata al posto del vigente 50% fino al perdurare dell'efficacia del CP_2 contratto per il tramite di era riconducibile a una ordinaria trattativa Controparte_5 commerciale;
e che, pertanto, detta richiesta costituiva un elemento di prova di segno contrario rispetto alla prospettazione attorea relativa alla sussistenza di pregresse contestazioni sull'operato della convenuta e sulla esistenza di crediti per i periodi precedenti.
In ogni caso, manca la prova del danno conseguenza derivante dal dedotto inadempimento della coobbligata, ragione per la quale la domanda attrice è stata rigettata dal primo Giudice in applicazione del principio della ragione più liquida.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti:
- il danno richiesto dall'odierna appellante, oltre a essere dedotto in modo generico, appare coincidere con gli importi percepiti dalla convenuta a titolo di provvigioni dal 2009 al
2014, per attività che – secondo l'assunto attoreo – sarebbero state svolte solo in parte dalla appellata e in gran parte dall'appellante;
- tale posta non può costituire il danno patito dall'appellante, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto allegare e provare il costo sostenuto per offrire alla committente i servizi che aveva reso e che, invece, avrebbe dovuto prestare la convenuta;
e tale prova non è stata fornita dall'attrice in primo grado;
- la provvigione conteneva anche una quota parte del profitto, non evincibile sulla scorta delle allegazioni delle parti, ad esse spettante in forza del contratto di co-brokeraggio; e detta parte non spettava all'odierna appellante, in quanto essa non era tenuta a rendere quella prestazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere confermata la sentenza non definitiva n. 3258/2018 del 22 giugno 2018 e pubblicata il 4 luglio 2018, in quanto le ragioni in essa espresse a sostegno del rigetto della domanda attrice, e in particolar modo quelle relative alla mancanza di prova della sussistenza di un danno risarcibile come conseguenza del dedotto inadempimento, resistono alle doglianze contenute nel motivo di appello in esame, con conseguente irrilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale dedotta.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Vanno preliminarmente richiamate le risultanze istruttorie che hanno condotto all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e, Controparte_9 conseguentemente, alla statuizione di condanna in suo favore contenuta nella sentenza definitiva n. 2830/2019, pubblicata il 6 giugno 2019.
6 Con l'ordinanza istruttoria del 22 giugno 2018 contestuale alla emissione della sentenza non definitiva, il Tribunale, accogliendo l'istanza di esibizione formulata da , ha CP_2 ordinato l'esibizione dei seguenti documenti:
1) l'appendice di regolazione del contratto che intercorre tra e Parte_3 [...] per il periodo 2014/2015; CP_5
2) la copia dei versamenti effettuati da a per il periodo Parte_1 Controparte_5
2014/2015 riferibili al contratto che intercorreva tra e Parte_3 Controparte_5
3) la copia dei bonifici eseguiti da ad riguardanti la Controparte_5 Parte_1 corresponsione di provvigioni derivanti dal contratto tra la compagnia e Parte_3 riferibili ai periodi 2014/2015 e, quindi, anche quelli eseguiti nel 2016 riferibili però al periodo precedente.
In ottemperanza all'ordine di esibizione, l'attrice in primo grado e convenuta riconvenzionale ha prodotto i suddetti documenti (allegati 67 e 68). Il Tribunale, quindi, accertato che aveva diritto al 50% delle provvigioni anche per l'ultimo segmento CP_2 temporale di vigenza del contratto 2014 fino al 15 gennaio 2015, accertava che l'importo delle provvigioni incassate da riguardo le polizze di per il detto Parte_1 Parte_3 periodo era di € 170.195,71, di conseguenza la quota spettante ad era di € 85.097,85 CP_2 pari al 50% delle provvigioni complessive;
pervenendo, poi, all'importo di cui alla statuizione di condanna, comprensivo degli interessi legali maturati.
Sul punto, il Tribunale ha correttamente ritenuto in motivazione: che l'attrice aveva mosso generiche doglianze, laddove aveva affermato che la “… convenuta non ha allegato – niente che possa far neanche presumere l'esecuzione del contratto di co-brokeraggio ovvero
l'espletamento di una qualche attività che possa aver fatto maturare il suo diritto alla percezione di provvigioni per l'anno 2014/2015. Ne consegue che non sussiste alcun diritto di credito che la convenuta possa legittimamente vantare nei confronti dell'attrice”; che non poteva più discutersi della domanda risarcitoria, in quanto GI rigettata con la sentenza non definitiva;
che non erano state mosse specifiche contestazioni avverso la domanda riconvenzionale per il periodo indicato 2014/2015.
Peraltro, anche le deduzioni sulle maggiori imposte che l'odierna appellante afferma di avere pagato in luogo dell'appellata devono ritenersi generiche e comunque tardive, senza tralasciare che dette deduzioni appaiono efficacemente contestate dall'appellata.
Per quanto sopra, va confermata anche la sentenza definitiva n. 2830/2019 pubblicata il
6 giugno 2019, la cui statuizione di condanna al pagamento delle provvigioni è conforme alle risultanze istruttorie del giudizio.
7 In conclusione, l'appello va rigettato e l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello in applicazione del principio di soccombenza.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Parte La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Palermo n. 3258/2018 pubblicata il
4 luglio 2018, nonché avverso la sentenza definitiva emessa dallo stesso Tribunale n.
2830/2019 pubblicata il 6 giugno 2019, rigetta i gravami;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore di (GI , che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese Controparte_1 Controparte_9 generali 15%, c.p.a. e Iva;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 22 maggio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
8
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Valerio Scimemi
APPELLANTE contro (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Longo e Avv. Fiorella Russo
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 28 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2016, la società Parte_2 conveniva la (GI avanti il
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Palermo, chiedendo di “… dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti dell'attrice per le obbligazioni assunte in favore di con Parte_3 il contratto di co-brokeraggio dell'1 ottobre 2009, in forza del contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 22, comma 10, del dl 18.10.2012 n°179 … dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1218 cc e per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
e, per l'effetto, condannare l Controparte_4 al risarcimento in favore dell dei danni conseguente dell'accertata Parte_4 responsabilità contrattuale, quantificati in misura pari alle provvigioni indebitamente percepite dalla convenuta ed indebitamente sottratte all'attrice, pari alla somma di €
1 131.487,19, ovvero alla diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti e sino al soddisfo …”.
Si sostituiva la chiedendo il rigetto della domanda e proponendo Controparte_2 domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di “… dichiarare l'inadempimento di
[...] relativamente al pagamento delle provvigioni spettanti ad in forza del Pt_1 CP_2 mandato di cobrokeraggio sottoscritto da l'1 ottobre 2009 e per l'effetto Parte_3 condannare al pagamento di tali provvigioni, con rivalutazione ed interessi …” Parte_1
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, con la sentenza non definitiva n. 3258/2018 del 22 giugno
2018 pubblicata il 4 luglio 2018, rigettava la domanda attrice, ritenendo che la stessa non aveva fornito la prova del danno conseguenza del dedotto inadempimento della convenuta;
e, con separata ordinanza emessa in pari data, accoglieva l'istanza di esibizione dei documenti concernenti la domanda riconvenzionale, formulata da nella memoria a Controparte_2 prova diretta ex art. 183 comma 6 Cpc e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Espletato detto incombente istruttorio, con la sentenza n. 2830/2019, pubblicata il 6 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accertava che l'importo delle provvigioni incassate da riguardo alla polizza di per l'anno Parte_1 Parte_3
2014 era di € 170.195,71 e che la quota spettante ad era pari al 50% delle CP_2 provvigioni complessive;
e, per l'effetto, condannava la al pagamento in Parte_1 favore di (GI dell'importo di € 86.653,25 comprensivo di Controparte_1 CP_2 interessi legali, oltre quelli successivi al saldo, e delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2019, la società ha Parte_1 proposto appello sia avverso la sentenza non definitiva che avverso la sentenza definitiva, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio;
e chiedendo altresì, avverso la domanda riconvenzionale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in via principale
- ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla a Parte_1 CP_1 titolo del 50% delle provvigioni relative all'anno 2014 del contratto di assicurazione tra la
e la;
Parte_5 Controparte_5 in via subordinata
- ridurre equitativamente la somma di € 85.097,85 oggetto di condanna in Parte considerazione dell'importo di € 55.008 di imposte ires e irap corrisposte dalla Pt_1
[... per conto della …”. CP_1
2 In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione delle prove GI formulate in primo grado e non ammesse.
Con il primo motivo di gravame, proposto avverso la sentenza non definitiva,
l'appellante si duole del rigetto della domanda da essa proposta in primo grado.
L'appellante premette che, con il contratto del 01.10.2009, la compagnia di autonoleggio aveva conferito alla (oggi Parte_5 Controparte_6 CP_1
Parte_
e alla un “mandato di cobrokeraggio” per la gestione esecutiva ed
[...] Parte_1 esclusiva delle pratiche assicurative relative ai sinistri e ai contratti assicurativi, definiti per il loro tramite e stipulati in corso di mandato, fino alla scadenza di esso fissata per il
21.12.2012, tacitamente rinnovabile di anno in anno in mancanza di disdetta;
e che, con il detto contratto, la mandante aveva affidato alla il ruolo di capogruppo, con il CP_3 compito di provvedere a tutte le operazioni di attività di intermediazione.
L'appellante prosegue deducendo che nel corso del rapporto ha stipulato i contratti di assicurazione con la mantenendo un costante e proficuo rapporto Controparte_5 sia con la mandante che con l' (come confermato dai doc.ti nn. 4, 5, Controparte_7
6, 7, 8, 9, 10); e che, di contro, l' si è limitata a inviare l'estratto conto alla mandante CP_2
e di sollecitarne il pagamento, al fine di attivare le relative coperture (doc. n. 11).
Ciò posto, l'appellante sostiene che la propria attività di intermediazione, svolta per gli anni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, era di maggiore importanza e consistenza rispetto a quella svolta da , con piena soddisfazione della cliente riconducibile CP_2 Parte_3 esclusivamente all'operato di intermediazione assicurativa da essa svolto (comprovato dai doc.ti da 12 a 22, da 33 a 39, da 42 a 50); e che, invece, l' aveva commesso errori CP_2 nell'esecuzione del proprio mandato (doc.ti da 24 a 32, da 51 a 59), così dimostrando disinteresse nella gestione del rapporto con la cliente, integrante l'inadempimento da parte della stessa degli obblighi assunti con l'incarico conferitole.
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale ha inutilmente indugiato sulla mancanza di doglianze della committente e sul fatto che l'attrice non aveva legittimazione attiva per farle valere, posto che quelle doglianze non vi sono mai state proprio grazie all'opera professionale da essa profusa.
L'appellante deduce, ulteriormente, che in data 18.08.2014 la aveva Parte_3 comunicato la formale disdetta dal contratto di co-brokeraggio (doc. 60) e che successivamente, in data 01.01.2015, aveva conferito ad essa il mandato in esclusiva per la consulenza e la stipula delle coperture assicurative, nonché per la gestione dei sinistri (doc.
3 61); che il contratto è tutt'ora in vigore e che continua la proficua collaborazione con la cliente e con la compagnia di assicurazione.
L'appellante elenca, poi, tutta l'attività in merito alla gestione delle polizze della Pt_3
e dei sinistri, che essa sostiene di avere svolto in via esclusiva nel periodo per cui è
[...] causa dal 2010 al gennaio 2015 (pagg. 15-20 dell'atto di appello). Afferma, quindi:
- che l' non ha svolto alcuna attività di intermediazione, essendosi limitata a CP_2 inviare talune comunicazioni e a emettere le fatture per le provvigioni locupletate;
- che è evidente l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. dell'appellata, la quale è venuta meno agli obblighi assunti nei confronti di essa appellante sia nel rapporto interno che relativamente al contratto di co-brokeraggio, sebbene per il ruolo di capogruppo mandataria avrebbe dovuto provvedere per conto della “a tutte le operazioni di Parte_5 attività di intermediazione”;
- che tale inadempimento ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto interno, in quanto essa appellante ha compiuto da sola tutte le attività che entrambi i broker si erano impegnati a svolgere con il conferimento del mandato e, per ciò, ha subito un danno equivalente alle provvigioni illegittimamente locupletate dall'appellata pari a
€ 131.487,19;
- che detta condotta è, altresì, infedele e scorretta, in quanto posta in essere in violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede, costituente di per sé inadempimento.
Con il secondo motivo di gravame, proposto avverso la sentenza definitiva, l'appellante impugna il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale dell' e sostiene che nulla le era dovuto a titolo di provvigioni Controparte_1 relative all'anno 2014 del contratto di assicurazione tra la e la Parte_5 [...]
in quanto inadempiente tanto al contratto di cobrokeraggio quanto al Controparte_5 contratto di collaborazione, per come esposto nel primo motivo di appello per cui è causa.
Sul punto ribadisce che la non ha svolto alcuna allegazione probatoria a CP_2 supporto della domanda riconvenzionale che possa far presumere l'esecuzione del contratto di co-brokeraggio ovvero l'espletamento di una qualche attività che possa aver fatto maturare il suo diritto alla percezione delle provvigioni per l'anno 2014/2015; censura, altresì, la sentenza di primo grado laddove la contestazione viene ritenuta generica e richiama le ragioni a sostegno del primo motivo in ordine all'inadempimento del contratto di co-brokeraggio e del contratto di collaborazione anche relativamente all'anno 2014.
4 CP Ancora, deduce di avere pagato l'importo di € 55.008,00 a titolo di imposte e Irap), che avrebbe dovuto pagare l'appellata percependo la somma di € 85.097,85, come si evince dalla relazione di parte allegata all'atto di appello.
Si è costituita la (GI , contestando integralmente la Controparte_1 Controparte_9 fondatezza dell'atto di appello e chiedendone il rigetto.
Deduce, infatti: che essa è il terzo broker assicurativo in Italia, è quotata in borsa e opera in diretta concorrenza con le più importanti società di brokeraggio assicurativo internazionali;
di avere svolto per tutta la durata del mandato di co-brokeraggio per cui è causa l'attività descritta nell'art. 106 del Dlgs 209/2005 e di non avere ricevuto mai contestazioni dalla odierna appellante, nonostante il rapporto fosse terminato da circa due anni;
che, solo a seguito della propria richiesta di pagamento delle provvigioni per l'ultimo anno di condivisione del mandato di co-brokeraggio, l'odierna appellante ha proposto l'azione in primo grado;
che l'amministratore unico di e l'amministratrice unica di Parte_3 Parte_1 sono marito e moglie e che quest'ultima è anche titolare di una quota di pari al Parte_3
3,1%, mentre il primo è titolare della quota del 96,9%; che le dette società hanno stipulato accordi nella vigenza del mandato di co-brokeraggio, cui non ha partecipato e non CP_2 conosceva (doc. 2 allegato all'atto di citazione) e che l'attività svolta da riguarda Parte_1 quegli accordi, pertanto non è configurabile alcun inadempimento di rispetto a quelle CP_2 attività; che la condanna dell'odierna appellante alla restituzione delle provvigioni consente, comunque, alla stessa di recuperare le imposte pagate, inserendone il costo nella contabilità dell'esercizio in corso attraverso l'emissione da parte di della relativa fattura;
e che il CP_2 calcolo contenuto nella relazione di parte è errato, atteso che l'imposta gravante sulla società va calcolata sull'utile di esercizio e non sul ricavo.
Il primo motivo di appello è infondato.
In proposito, in accordo con la sentenza impugnata, deve ritenersi:
- che l'odierna appellante non aveva legittimazione attiva in relazione alla posizione della creditrice Parte_3
- che, dalla stessa prospettazione della domanda attrice, il contratto del 2009 era stato regolarmente adempiuto nel rapporto con la committente ad opera prevalente Parte_3 dell'attrice; e che, pertanto, la dedotta mancata esecuzione del rapporto da parte di CP_2 poteva rilevare nel rapporto interno tra le società coobbligate;
5 - che la richiesta dell'odierna appellante del 29.10.2013 (doc. 40) di modifica delle condizioni nel rapporto interno, mediante una diversa ripartizione nella misura del 25% in favore dell'appellata al posto del vigente 50% fino al perdurare dell'efficacia del CP_2 contratto per il tramite di era riconducibile a una ordinaria trattativa Controparte_5 commerciale;
e che, pertanto, detta richiesta costituiva un elemento di prova di segno contrario rispetto alla prospettazione attorea relativa alla sussistenza di pregresse contestazioni sull'operato della convenuta e sulla esistenza di crediti per i periodi precedenti.
In ogni caso, manca la prova del danno conseguenza derivante dal dedotto inadempimento della coobbligata, ragione per la quale la domanda attrice è stata rigettata dal primo Giudice in applicazione del principio della ragione più liquida.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti:
- il danno richiesto dall'odierna appellante, oltre a essere dedotto in modo generico, appare coincidere con gli importi percepiti dalla convenuta a titolo di provvigioni dal 2009 al
2014, per attività che – secondo l'assunto attoreo – sarebbero state svolte solo in parte dalla appellata e in gran parte dall'appellante;
- tale posta non può costituire il danno patito dall'appellante, atteso che quest'ultima avrebbe dovuto allegare e provare il costo sostenuto per offrire alla committente i servizi che aveva reso e che, invece, avrebbe dovuto prestare la convenuta;
e tale prova non è stata fornita dall'attrice in primo grado;
- la provvigione conteneva anche una quota parte del profitto, non evincibile sulla scorta delle allegazioni delle parti, ad esse spettante in forza del contratto di co-brokeraggio; e detta parte non spettava all'odierna appellante, in quanto essa non era tenuta a rendere quella prestazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere confermata la sentenza non definitiva n. 3258/2018 del 22 giugno 2018 e pubblicata il 4 luglio 2018, in quanto le ragioni in essa espresse a sostegno del rigetto della domanda attrice, e in particolar modo quelle relative alla mancanza di prova della sussistenza di un danno risarcibile come conseguenza del dedotto inadempimento, resistono alle doglianze contenute nel motivo di appello in esame, con conseguente irrilevanza ai fini del decidere della prova testimoniale dedotta.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Vanno preliminarmente richiamate le risultanze istruttorie che hanno condotto all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e, Controparte_9 conseguentemente, alla statuizione di condanna in suo favore contenuta nella sentenza definitiva n. 2830/2019, pubblicata il 6 giugno 2019.
6 Con l'ordinanza istruttoria del 22 giugno 2018 contestuale alla emissione della sentenza non definitiva, il Tribunale, accogliendo l'istanza di esibizione formulata da , ha CP_2 ordinato l'esibizione dei seguenti documenti:
1) l'appendice di regolazione del contratto che intercorre tra e Parte_3 [...] per il periodo 2014/2015; CP_5
2) la copia dei versamenti effettuati da a per il periodo Parte_1 Controparte_5
2014/2015 riferibili al contratto che intercorreva tra e Parte_3 Controparte_5
3) la copia dei bonifici eseguiti da ad riguardanti la Controparte_5 Parte_1 corresponsione di provvigioni derivanti dal contratto tra la compagnia e Parte_3 riferibili ai periodi 2014/2015 e, quindi, anche quelli eseguiti nel 2016 riferibili però al periodo precedente.
In ottemperanza all'ordine di esibizione, l'attrice in primo grado e convenuta riconvenzionale ha prodotto i suddetti documenti (allegati 67 e 68). Il Tribunale, quindi, accertato che aveva diritto al 50% delle provvigioni anche per l'ultimo segmento CP_2 temporale di vigenza del contratto 2014 fino al 15 gennaio 2015, accertava che l'importo delle provvigioni incassate da riguardo le polizze di per il detto Parte_1 Parte_3 periodo era di € 170.195,71, di conseguenza la quota spettante ad era di € 85.097,85 CP_2 pari al 50% delle provvigioni complessive;
pervenendo, poi, all'importo di cui alla statuizione di condanna, comprensivo degli interessi legali maturati.
Sul punto, il Tribunale ha correttamente ritenuto in motivazione: che l'attrice aveva mosso generiche doglianze, laddove aveva affermato che la “… convenuta non ha allegato – niente che possa far neanche presumere l'esecuzione del contratto di co-brokeraggio ovvero
l'espletamento di una qualche attività che possa aver fatto maturare il suo diritto alla percezione di provvigioni per l'anno 2014/2015. Ne consegue che non sussiste alcun diritto di credito che la convenuta possa legittimamente vantare nei confronti dell'attrice”; che non poteva più discutersi della domanda risarcitoria, in quanto GI rigettata con la sentenza non definitiva;
che non erano state mosse specifiche contestazioni avverso la domanda riconvenzionale per il periodo indicato 2014/2015.
Peraltro, anche le deduzioni sulle maggiori imposte che l'odierna appellante afferma di avere pagato in luogo dell'appellata devono ritenersi generiche e comunque tardive, senza tralasciare che dette deduzioni appaiono efficacemente contestate dall'appellata.
Per quanto sopra, va confermata anche la sentenza definitiva n. 2830/2019 pubblicata il
6 giugno 2019, la cui statuizione di condanna al pagamento delle provvigioni è conforme alle risultanze istruttorie del giudizio.
7 In conclusione, l'appello va rigettato e l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello in applicazione del principio di soccombenza.
In ragione dell'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Parte La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Palermo n. 3258/2018 pubblicata il
4 luglio 2018, nonché avverso la sentenza definitiva emessa dallo stesso Tribunale n.
2830/2019 pubblicata il 6 giugno 2019, rigetta i gravami;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore di (GI , che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese Controparte_1 Controparte_9 generali 15%, c.p.a. e Iva;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 22 maggio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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