Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1889/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 25.7.2020 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Vespri n. 9, (c.f. ) nata a Parte_2 C.F._2
Racalmuto il 17.6.1950, ivi residente nella contrada Montagna snc, rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Mulè,
ATTORI
e
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del vicepresidente e legale rappresentante pro tempore , con sede Controparte_2
in Canicattì nel viale Regina Margherita n. 63/65, rappresentata e difesa dall'avv.
Giancarlo di Fede.
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
dai Sigg. e alla Parte_1 Parte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per i motivi esposti in narrativa.
[...]
- ritenere e dichiarare che il comportamento illecito posto in essere dalla società convenuta
ha violato il disposto di cui all'art. 2043 c.c., l'art. 4 comma 7 del codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti nonché le disposizioni della legge 196/2003 e
conseguentemente condannare la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede a Canicattì in viale Regina
Margherita n. 563 al risarcimento dei danni subiti sai Sigg. e Parte_1 [...]
, che qui si indicano in Euro 5.100,00 ciascuno o nella somma maggiore o minore Parte_2
che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali.
- con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario Gioacchino Mulè che dichiara di avere anticipato i primi e non riscosso i secondi”.
Per la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: “1. rigettare tutte le
domande, eccezioni e richieste, svolte dai Sig.ri e in quanto infondate in fatto Parte_1 Pt_2
ed in diritto, inammissibili ed illegittime;
2. ritenere e dichiarare conforme alle regole di correttezza e buona fede il comportamento
della deducente nell'esecuzione del contratto oggetto di causa;
3. conseguentemente, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto agli odierni attori dalla deducente banca per nessun titolo e /o causale;
4.con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la chiedendone Controparte_3
la condanna al risarcimento del danno causato dal comportamento illecito tenuto dall'istituto di credito, il quale aveva segnalato illegittimamente i nominativi degli attori
2 alla centrale rischi della Banca d'Italia. A fondamento delle proprie argomentazioni, gli attori affermavano di aver prestato garanzia fideiussoria a beneficio della Controparte_4
in relazione al conto corrente con affidamento n. 034.121215 intrattenuto presso la convenuta. La il 7.4.2016 aveva convenuto in giudizio la Controparte_4 [...]
contestando il saldo debitore relativo al citato conto Controparte_1
corrente. Il processo si concludeva con sentenza n. 540/2019, emessa il 16.4.2019, con la quale il Tribunale di Agrigento dichiarava che “la non è debitrice della Controparte_4
di somma alcuna derivante Controparte_1
dal rapporto di conto corrente oggetto di causa” ossia il n. 034.121215. Deducevano gli attori di avere ricevuto il 31.12.2019 una comunicazione con cui la banca convenuta li rendeva edotti della sussistenza di un'esposizione in linea capitale di € 36.667,92 oltre
CP_ interessi, derivanti dalla fideiussione che avevano prestato in favore della società
. Lamentavano che le continue segnalazioni effettuate dalla banca alla centrale
[...]
rischi dopo l'emissione della sentenza di accertamento di insussistenza del credito avevano loro creato un danno derivante dall'illegittimo trattamento dei loro dati personali.
Si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1
domande attoree, chiedendone pertanto il rigetto. A fondamento delle proprie difese,
affermava che la sentenza n. 540/2019 era stata appellata innanzi alla Corte d'Appello di
Palermo e che il giudizio era pendente al momento dell'iscrizione al ruolo del presente procedimento con la precisazione che, a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte della società nel 2016, aveva provveduto alla rettifica della segnalazione Controparte_4
presso la centrale rischi da “credito in sofferenza” a “credito contestato”. Pertanto, si opponeva alla richiesta di condanna al risarcimento del danno sul presupposto che gli attori non hanno fornito alcuna prova del danno economico patito né documentato lo stato delle segnalazioni al momento dell'instaurazione del presente giudizio. In ultimo, la convenuta affermava di avere tenuto un comportamento legittimo nonché di avere sempre operato conformemente al disposto normativo cui all'art. 4 co. 7 del codice deontologico e
3 buona condotta per i sistemi informativi avendo comunicato agli attori Parte_1
e , con raccomandata a/r del 10.8.2016, la revoca del conto corrente n. Parte_2
34/121215 con invito a versare il saldo contabile di € 34.446,22.
All'udienza del 16.10.2024 la causa, di natura documentale, veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata per i motivi di seguito illustrati.
La vicenda esaminata si pone in continuità rispetto al giudizio esitato nella sentenza n.
540/2019, adottata dal Tribunale di Agrigento a conclusione del procedimento iscritto al n. 1188/2016 R.G., avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo del credito
CP inerente al conto corrente n. 034/121215, promossa dalla società (in CP_4
favore della quale gli attori avevano prestato garanzia fideiussoria) nei confronti della
(odierna convenuta). La sentenza, resa in data Controparte_1
16.4.2019, statuiva che la società non è debitrice dell'odierna convenuta “di CP_4
somma alcuna derivante dal rapporto di conto corrente oggetto di causa”. Avverso tale pronuncia, la convenuta proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo,
notificato alla società il 5.11.2019; il giudizio veniva iscritto al n. 2112/2019 CP_4
R.G. e si concludeva con la sentenza di estinzione n. 1995/2024 del 9.12.2024, emessa a seguito della interruzione del processo, dichiarata con ordinanza del 17.5.2024 per cancellazione dal registro delle imprese della stante la non riassunzione Controparte_4
nei termini di legge.
Il 31.12.2019 la banca convenuta comunicava a e Parte_1 Parte_2
n.q. di fideiussori della la sussistenza di una esposizione in linea capitale di € CP_4
36.667,92, oltre interessi. Indi, a fronte della statuizione della sentenza n. 540/2019 e della pendenza del giudizio in appello, segnalava tale insolvenza alla centrale rischi della
Banca d'Italia. La circostanza si evince dalla comparsa di costituzione della convenuta con la quale essa stessa ha ammesso di avere continuato a effettuare le segnalazioni rettificando a partire dal 2016 la qualificazione del credito da “in sofferenza” a “contestato”
4 affermando che “in seguito alla ricezione della notifica dell'atto di citazione da parte della
suddetta società, la deducente Banca ha provveduto all'immediata segnalazione alla
Centrale Rischi di rettifica della posizione a sofferenza con quella di credito contestato” (pag.
5-6 comparsa di risposta), circostanza non contestata dagli attori.
Giova sottolineare che la centrale rischi è una banca dati sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario, tenuto presso la Banca d'Italia, ove gli intermediari partecipanti – banche, società finanziarie e altri intermediari – trasmettono le informazioni relative ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Essi
trasmettono le segnalazioni con cadenza mensile allorché il credito o la garanzia vantata nei loro confronti superino determinate soglie. Ai fini della segnalazione non è necessaria la preventiva acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei soggetti debitori purché le informazioni che vengono comunicate siano veritiere e attuali.
L'intermediario è infatti responsabile dell'esattezza della segnalazione ed è tenuto a correggere le informazioni errate dandone comunicazione immediata alla Banca d'Italia.
Orbene, nel caso di specie rileva quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n.
139 del 11.2.1991 e successive modificazioni, nella parte in cui definisce il credito contestato “qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni,
etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria,
Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)”.
La sentenza di primo grado di questo Tribunale n. 540/2019 tra la società CP_4
e la banca odierna convenuta è una pronuncia di mero accertamento negativo.
[...]
Pertanto, non contenendo capi condannatori, la sentenza non era provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c. e l'introduzione del giudizio di appello da parte della banca non era idoneo a mutare il carattere “contestato” del credito di cui al rapporto principale (al quale accedevano le garanzie fideiussorie degli odierni attori), secondo
5 l'accezione di “contestato” resa dalla citata circolare n. 139. Ai sensi dell'art. 2909 c.c.,
infatti, solo il passaggio in giudicato consente all'accertamento contenuto nella sentenza di fare stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Il comportamento della banca, pertanto, non può ritenersi censurabile in quanto le informazioni che essa ha comunicato alla centrale dei rischi fino alla pronuncia definitiva resa dalla Corte di Appello
erano corrette.
A ciò si aggiunga, infine, che gli attori non hanno allegato (né tantomeno provato) alcun profilo concreto di danno, lamentando la generica esistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale emergente da liquidarsi in via equitativa per la sola esistenza della segnalazione alla centrale rischi. Nello specifico, non è stata nemmeno allegata la concreta difficoltà di accesso al credito da parte degli attori a causa della segnalazione del credito,
peraltro non “in sofferenza” ma “contestato”. Sotto il profilo del lamentato danno non patrimoniale all'immagine alla riservatezza, si rileva che una segnalazione corretta di un credito contestato non può configurare di per sé un vulnus alla sfera reputazionale degli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore (10.200,00 euro, pari alla richiesta avanzata dagli attori di condanna della convenuta al pagamento di 5.100,00 euro ciascuno), di cui al d.m.
55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda degli attori e Parte_1 Parte_3
2) condanna gli attori e a rifondere alla Parte_1 Parte_3
convenuta le spese di lite del Controparte_3
6 presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 7.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7