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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Cristina Midulla Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1110 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e difesi
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Biagio Bosco del Foro di Trapani per procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellanti
(p. iva , in persona dei Parte_4 P.IVA_1
procuratori special, dottor , Responsabile Portafoglio Medium Secured Persona_1 Gruppo2, e dottor , Responsabile Legacy Asset Management, in virtù dei Persona_2
poteri loro conferiti in qualità di sostituti del dott. Parte_5 [...]
nominati in forza di disposizione n. 1/2019 del 28.1.2019, sottoscritta dal Persona_3
previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 e Parte_5
ai sensi degli artt. 36 III comma e 38 dello Statuto;
(p iva , società veicolo a responsabilità limitata Controparte_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge 130 del 30 Aprile 1999, in persona dell'Amministratore Unico
in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 [...]
, in forza di contratto di cessione di Controparte_3
crediti del 6 dicembre 2017, stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge del 30 aprile 1999 n. 130, e per essa, in qualità di mandataria e procuratrice, p. iva , Controparte_4 P.IVA_3
in persona della procuratrice speciale Dottoressa , in virtù di procura Controparte_5
speciale conferita con atto del 15 gennaio 2018 a rogito della Dott.ssa Persona_4
Notaio in Roma, numeri di rep. 8959 e racc. 4157;
(p. iva , in persona del procuratore speciale dottor Controparte_6 P.IVA_4
, in forza di procura speciale a rogito Notaio Notaio in Controparte_7 Persona_5
Milano, in data 7 luglio 2016 rep. 400727 racc. 89382;
2 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi e dall'Avv. Cecilia
Lampertico del Foro di Milano in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellate
(p. iva in persona del legale rappresentate pro Controparte_8 P.IVA_5
tempore, società e per essa, quale procuratrice speciale, in virtù di procura del 3 agosto 2021
conferita con atto a rogito Notaio in data (rep. 16342, racc. 7936), Persona_4
p. iva , in persona della dott.ssa Controparte_9 P.IVA_6 Controparte_10
, giusta procura speciale conferita con atto del 4 agosto 2021 a rogito Notaio
[...] Per_4
(rep. 16394, racc. 7984), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi
[...]
e dall'Avv. Cecilia Lampertico.
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
preliminarmente, eventualmente ed ove occorra, ammettere i mezzi istruttori dedotti in prime cure ed in appello, non ammessi dal primo Giudice, precisamente:
a. interrogatorio formale dei rispettivi legali rappresentanti delle tre banche opposte;
b. prova testimoniale dei signori dott. manager di Naturalia Ingredients srl;
Testimone_1
Prof. , consulente d'impresa; dott. , consulente Testimone_2 Testimone_3
indipendente;
3 c. CTU tecnica contabile per verificare l'applicazione di interessi anatocistici ed il superamento del c.d. tasso soglia di usura nella determinazione del saldo credito preteso dalle banche opposte comecredito fideiussorio attuale e certificato dalle stesse come in atti;
d. ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. della relazione (non agli atti di causa) richiamata nella prima relazione sopra indicata sub n.1 del dott. P. (Punto 2.2 a pag.4 della detta Tes_2
relazione in atti) ossia la Legal Opinion dell'Advisor legale (studio Giovanardi – Fattori di
Milano) di parte bancaria sulla procedibilità delle eseguite erogazioni di mutuo;
e. richiesta di espunzione dal fascicolo di causa di documenti di parte opposta a seguito del disconoscimento di firma o di scrittura degli opponenti non contestato dalle banche opposte che non hanno chiesto rituale verificazione;
a. ancora preliminarmente: (anche solo cautelativamente) disporre ove occorra la riunione del presente giudizio al giudizio al diverso e citato giudizio inter partes n.1798/17 RG Tribunale
di Marsala già deciso in primo grado, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
b. ritenere e dichiarare che l'ingiunzione opposta è stata richiesta e concessa in carenza dei presupposti di legge, circa l'an debeatur nonché il quantum ingiunto, che legittimano la tutela monitoria e revocare quindi, nonché dichiarare nulla di conseguenza, l'ingiunzione qui opposta;
c. ritenere e dichiarare che il credito fatto valere col giudizio monitorio è infondato nel merito,
oltre che gli affermati profili attinenti l'an debeatur, anche sotto il profilo del quantum
4 dappoichè il conteggio dei rispettivi crediti, come rispettivamente certificato in atti dalle banche opposte, non tiene conto della illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici applicati e lievitati sul debito per sorte capitale originario, e del fatto che detti interessi, le commissioni e le spese applicate sul debito effettivo della parte mutuataria hanno sforato il c.d. tasso soglia usura, pure eccepito, che ha condotto agli importi illegittimamente affermati di credito fideiussorio da parte delle Banche qui opposte;
d. ritenere e dichiarare che le banche qui opposte hanno violato i doveri di diligenza,
correttezza e buona fede nonché di adeguata informazione precontrattuale nonché contrattuale
(doveri generici e specifici ex articoli 1175, 1374, 1375 cod.civ. relativi anche alle dette clausole vessatorie ex art.1341 c.c. e per la registrata violazione degli articoli 1337, 1341,
1956 e 1938 cod.civ.) in danno degli odierni opponenti, siccome imposti dal codice civile e dalla normativa speciale ai professionisti bancari, determinando ciò l'inefficacia delle condizioni generali di contratto e delle clausole vessatorie nonché di garenzia fideiussoria in essi contenute, ovvero la revoca e/o nullità e/o l'annullamento e/o risoluzione di esse nonché
delle garenzie fideiussorie prestate dagli opponenti fratelli PT
e. ritenere e dichiarare l'inefficacia delle clausole vessatorie inerenti la prestata garenzia fideiussoria non espressamente approvate dai convenuti fideiussori ex art. 1341 c.c. riguardo ai due citati contratti di mutuo di Cantine s.r.l. di cui in giudizio, dichiarando inoltre la PT
revoca e/o nullità o annullamento e/o risoluzione di esse;
5 f. ritenere e dichiarare l'inefficacia delle clausole vessatorie inerenti la prestata garenzia fideiussoria apposte ai due citati contratti di mutuo di di cui in giudizio, Controparte_11
anche in violazione della normativa di cui al c.d. codice del consumo (D.Lgs. n.206/2005)
dichiarando inoltre la revoca e/o nullità e/o annullamento e/o risoluzione di esse;
g. inoltre, gradatamente: ritenere e dichiarare la nullità ovvero la revoca e/o l'annullamento e/o risoluzione e/o inefficacia delle fideiussioni in questione per violazione (anche non cumulativa) degli articoli 1956 e 1938 cod.civ. da parte delle banche qui opposte;
h. ritenere e dichiarare l'estinzione della garenzia fideiussoria ovvero la prescrizione e/o decadenza di sei mesi (comma 1) ovvero di due mesi (comma 2) di cui all'art.1957 c.c.
dell'azione spettante ai creditori qui opposti contro i fideiussori odierni opponenti e quindi l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'azione monitoria proposta in giudizio;
i. ritenere, seppur incidentalmente, la nullità del contratto di mutuo in oggetto per carenza della causa (tipica) del contratto e di conseguenza ritenere nulla e/o comunque caducata annullata e/o revocata e/o risolta e/o inefficace la garenzia fideiussoria prestata dagli odierni convenuti (fonte delle ragioni del preteso credito avversario per l'azione monitoria PT
opposta in giudizio) che ai detti contratti di mutuo accede;
j. ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili ed improcedibili le deduzioni, eccezioni e domande tutte ex adverso proposte in via monitoria e nel merito con comparsa di costituzione e risposta e/o con ogni altro atto difensivo;
k. condannare le stesse banche opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
6 tempore, ed in via solidale tra esse, alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite,
in favore di parte convenuta;
l. condannare infine le stesse banche opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e in via solidale tra esse, nonché coloro che li rappresentano e/o assistono in giudizio, ex articoli 94 e 96 c.p.c., per responsabilità aggravata derivante dall'aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, ai danni da liquidarsi equitativamente dal Giudice
adìto, nonché alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, in favore di parte opponente.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, per entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi e distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
Conclusioni delle appellate e dell'interveniente:
in via preliminare:
dichiarare l'appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.;
dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., l'eccezione nuova di controparte di asserita nullità dei Contratti di Finanziamento e delle relative garanzie per asserita violazione della legge 287/1990;
in subordine, nel merito:
7 rigettare l'appello promosso da e perché Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Marsala n. 1101/2018 pubblicata il 16/11/2018;
in ogni caso:
condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, dell'iva e della c.p.a. alle aliquote in vigore al tempo del pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale PT Pt_2 Parte_3
di Marsala n. 1101 del 16.11.2018 che, respinte le eccezioni di nullità, sotto diversi profili sollevate, dei contratti di mutuo ipotecari di originari € 5.700.000,00 ed € 7.056.623,75,
entrambi stipulati il 13.1.2012 tra una cordata di banche e e del contratto Controparte_11
di fideiussione a esso collegato, ne ha rigettato l'opposizione avverso il decreto monitorio con il quale , Controparte_3 Parte_4
e avevano loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...] Controparte_6 [...]
il pagamento di € 863.043,79 (in favore di , € 1.047.007,18 (in CP_11 CP_3
favore di ) ed € 3.899.150,96 (in favore di , oltre Parte_4 CP_6
interessi al saggio convenzionale.
Si dolgono gli appellanti:
8 I) della mancata valutazione e pronunzia riguardo a domande, fatti e circostanze decisive per la controversia. Segnalano, in particolare, l'omessa pronunzia su:
a) la richiesta di riunione del procedimento a quello avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria dei fondi patrimoniali, costituiti da ciascuno dei germani con le rispettive coniugi, avviata dalle medesime banche;
PT
b) il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sull'avviso di ricevimento della raccomandata datata 27.1.2015 con la quale era stata comunicata alla società
debitrice principale, la volontà delle mutuatarie di avvalersi Controparte_11
della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, nonché
sull'avviso di ricevimento delle raccomandate, datate 29.6.2015, 20.12.2016 e
17.3.2017, con cui le tre banche finanziatrici avevano inteso escutere i fideiussori;
carenza implicante l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti, dei quali hanno dunque chiesto l'espunzione dal fascicolo di causa;
c) l'eccezione di difetto di dimostrazione, nell'an e nel quantum, del credito ingiunto
“dappoichè il conteggio dei rispettivi crediti, come rispettivamente certificato in
atti dalle banche opposte, non tiene conto della illegittima contabilizzazione di
interessi anatocistici ictu oculi applicati e lievitati sul debito per sorte capitale
originario, e del fatto che detti interessi, le commissioni e le spese applicate sul
debito effettivo della parte mutuataria hanno sforato il c.d. tasso soglia usura, pure
eccepito, che ha condotto agli importi illegittimamente affermati di credito
9 fideiussorio da parte delle banche” (pag. 27 dell'atto di appello). Insistono quindi per l'avvio di attività istruttoria da svolgersi mediante consulenza d'ufficio tecnico-
contabile;
d) la contestata violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede da parte delle banche, nonché dell'obbligo di rendere adeguata informazione precontrattuale e contrattuale in favore dei fideiussori. Adducono che il ceto bancario avrebbe dapprima ridimensionato le linee di credito in precedenza concesse, così privando l'azienda della liquidità necessaria per sostenere gli approvvigionamenti stagionali di prodoti, quali uve e mosti, indispensabili per lo svolgimento dell'attività tipica d'impresa, quindi provveduto, esclusivamente a tutela dei propri interessi, all'ideazione delle due piattaforme contrattuali con le quali “viene messo in piedi non un piano di effettivo finanziamento industriale (solo
mascherato) bensì un semplice piano di (apparente) ristrutturazione del debito
convertendo le linee di credito in essere (non garentite) in nuova e ridimensionata
finanza erogata con i due mutui ipotecari, ulteriormente garentiti dalle garenzie
fideiussorie degli opponenti” (pag. 28 dell'atto di appello). Segnalano, a riprova del comportamento prevaricatorio e illegittimo delle banche, che:
- il consulente legale dell'operazione finanziaria e contrattuale era stato indicato e imposto dalle banche ed agiva dunque in patente conflitto di interessi con la mutuataria CP_11
che pur era onerata del pagamento del compenso al professionista;
[...]
10 - le somme erogate non furono lasciate nella disponibilità della mutuataria, che avrebbe potuto organizzare al meglio i flussi di cassa, “ma finirono in pagamenti a terzi imposti dalle stesse
banche determinando la persistente crisi di liquidità della società mutuante” (pag. 29
dell'atto di appello);
- entrambi i contratti “pullulano di condizioni vessatorie vietate dalla normativa nazionale e
comunitaria (nonché dalle leggi speciali) vigenti e fortemente censurate dalla
giurisprudenza” (pag. 29 dell'atto di appello);
- il contenuto obbligatorio del contratto di fideiussione “risulta inopinatamente e
pedissequamente copiato da schemi contrattuali standardizzati illegittimamente utilizzati dal
ceto bancario italiano e fortemente censurate e vietate dalla Banca d'Italia con
provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (adottato a seguito di specifica istruttoria svolta contro le
banche italiane per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate con l'art.2,
comma 2, lettera a) legge n.287/1990 c.d. antitrust) 4, su conforme parere dell'Autorità
Garante per la concorrenza ed il mercato” (pag. 29 dell'atto di appello), ciò ancorché al momento della conclusione dei contratti (gennaio 2012) fossero trascorsi numerosi anni dall'accertata illegittimità della pratica anticoncorrenziale;
II) dell'errata interpretazione di previsioni contrattuali e dell'errata interpretazione e applicazione di norme di legge. Denunziano, in particolare:
a) la riqualificazione dell'impegno assunto dai fideiussori in termini di contratto autonomo di garanzia, con effetto preclusivo della facoltà per i garanti di sollevare le eccezioni di
11 decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per decorso del termine semestrale indicato dall'art. 1957 c.c., non efficacemente derogato, e di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; eccezion che, pervia corretta attrazione del contratto da essi sottoscritto entro il genus della fideiussione, espressamente ripropongono;
b) il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo, funzionali non ad apportare alla mutuataria nuova finanza per sostenerne i piani di ripresa e sviluppo industriale, sibbene unicamente a estinguere preesistenti debiti della società mutuataria verso i medesimi istituti di credito concedenti, spostando la pressione del debito dal breve al medio-lungo periodo. Deducono che, in violazione del canone della buona fede, il rifinanziamento del debito era avvenuto quando il conto economico e i risultati di esercizio della società “versavano in palese sofferenza per la pesantissima Controparte_11
esposizione debitoria complessiva che generava costi per interessi passivi non
sopportabili dalla gestione tipica corrente dell'impresa … e che aveva determinato col
passare degli anni un peggioramento tangibile delle condizioni economiche e
patrimoniali della società che perciò rendevano necessario per il ceto bancario di
acquisire la pretesa garanzia dai fideiussori”. Fideiussori ai quali non solo era stato
“celato dal ceto bancario” lo stato di difficoltà dell'impresa (pag. 35 dell'atto di appello),
ma neppure era stato richiesta “autorizzazione alcuna a proseguire nella concessione del
credito nei confronti del debitore principale”. Evenienze, queste, che ulteriormente supportavano l'eccezione spiegata ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
12 c) il rilievo accordato alla dichiarazione contenuta nell'art. 23 dei contratti di mutuo con la quale le parti precisavano che le clausole, pattuizioni e condizioni di entrambi i contratti avevano formato oggetto di specifica negoziazione tra le parti, attestazione squisitamente formale, inidonea a superare i numerosi rilievi di sostanziale illegittimità della condotta delle banche;
d) la negata qualifica di consumatori in capo ai fideiussori, fondata sul dato mero e irrilevante del ruolo di soci della debitrice da costoro rivestito. Controparte_11
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio Parte_4
e per il tramite della procuratrice Controparte_6 Controparte_1 Controparte_4
in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3
in forza di contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017, stipulato nell'ambito
[...]
di un'operazione di cartolarizzazione conclusa ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge del
30 aprile 1999 n. 130.
Infine, con comparsa di costituzione del 31.1.2024, è volontariamente intervenuta in giudizio a mezzo della procuratrice speciale spiegando di Controparte_8 Controparte_9
essere divenuta cessionaria del credito in forza di atto di cessione di crediti in blocco operata con contratto del 3.12.2020 da a come da avviso di cessione CP_1 Controparte_4
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 144 il 10
dicembre 2020 e integrato da successivo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33, parte seconda, del 18 marzo 2021, quindi con successiva cessione da a , Controparte_4 CP_8
13 risultante dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 146 il 15
dicembre 2020
Solo con comparsa conclusionale depositata il 17.3.2025 (dopo che la causa, posta in decisione all'udienza del 9.2.2024, era stata rimessa sul ruolo istruttorio per essere decisa da un collegio diversamente composto), gli appellanti hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione sostanziale e ad agire di di Controparte_1 Controparte_4
e di in tesi aventi causa del credito azionato in via monitoria da
[...] Controparte_8 CP_3
in forza di una catena di atto di cessione di crediti in blocco;
[...]
- il difetto “dei poteri di delega dei mandanti e dichiarati legali rappresentanti sostanziali e
processuali delle medesime banche creditrici;
nonché la conseguente carenza dello jus
postulandi del nominato difensore e la nullità della procura ad litem da essi rispettivamente
conferita al difensore in giudizio” (pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il
17.3.2025).
Adducono, più in dettaglio, gli appellanti che e Controparte_1 Controparte_4
, con la procuratrice speciale, affermano “di essere CP_8 Controparte_9
titolare del diritto di credito fideiussorio in contesa in virtù di una sequela di provvedimenti
di cessione di rapporti già in capo a (che faceva parte del ceto bancario Controparte_3
mutuante) a diversi aventi causa, tuttavia non specificamente indicati né allegati in atti, se
non con generici riferimenti a provvedimenti pubblicati in Gazzette Ufficiali, comunque non
indicativi dello specifico rapporto in questione, e che quindi non giustificano in alcun modo
14 la pretesa ed affermata titolarità del rapporto creditorio – fideiussorio dedotto al fine della
costituzione in appello”. Soggiungono che “nella “catena” di dichiarate e trasferite
legittimazioni di poteri, dalla originaria delega trasferita in capo al legale rappresentante
sostanziale della società appellata e della intervenuta fino a CP_1 CP_8
giungere alla rappresentanza procuratoria in giudizio della società, non risultano indicati in
atti idonei titoli che possano identificare e giustificare i passaggi di poteri procuratorii tra i
diversi soggetti aventi titolarità al conferimento di deleghe “a catena” dalla legale
rappresentanza della società ai poteri di sottoscrizione della procura ad litem del giudizio,
conferiti da soggetti non identificabili in giudizio, rendendo ciò nulla ed improcedibile la
costituzione in giudizio di parte appellata per difetto di legittimazione ad agire e per carenza
di poteri di legale rappresentanza e del nominato difensore.”
Di queste eccezioni è necessario trattare prima di accedere al merito.
Dato atto della marginale refluenza pratica della questione, atteso che gli istituti di credito -
due dei quali gli originari titolari del credito- rivestono la posizione sostanziale di appellati,
va ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli
elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
15 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti
sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine
entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in
conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023), non è dato dubitare della legittimazione della cessionaria.
Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, “in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto,
per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a
identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è
diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi
soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso
della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
16 concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più articolati e precisi afferma la
Suprema Corte che «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un
determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte
del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i
medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente
contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata
dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione
di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola
17 riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua
inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ.
5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n.
5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• per il tramite della mandataria ha depositato Controparte_1 Controparte_4
l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• , con la procuratrice speciale, si è costituita in giudizio CP_8 Controparte_9
con comparsa di intervento del 31.1.2024 depositando gli avvisi di pubblicazione sulla delle cessioni in blocco operate da a CP_12 Controparte_1 Controparte_4
e da questo all'interveniente. In tali avvisi sono del pari riportati gli estremi dei contratti e
18 adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• sino alla seconda memoria di precisazione delle conclusioni (depositata in conseguenza di un evento del tutto accidentale, quale la rimessione della causa sul ruolo per consentire una diversa composizione del collegio giudicante) nulla l'appellante ha eccepito e contestato;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente
[...]
pur destinataria Controparte_3
dell'impugnazione, non ha svolto attività processuale;
• le appellate e l'interveniente sono assistite dal medesimo difensore, il quale, nel primo grado di giudizio, assisteva;
Controparte_3
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di e , con CP_8
la procuratrice speciale quale ultima cessionaria dei crediti in origine Controparte_9
vantati da . Controparte_3 Controparte_3
Agli atti, inoltre, sono depositate tutte le procure attributive dei poteri ai rappresentanti delle società e alle mandatarie, giustificative dello jus postulandi del difensore comune di queste.
Ciò chiarito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Alla trattazione dei motivi è necessario premettere alcune notazioni in fatto aventi rilievo trasversale nella soluzione della controversia giacché idonee a intercettare e risolvere più
d'una delle censure avanzate agli appellanti:
19 • i due contratti di mutuo, all'interno dei quali è inserito (clausola n. 15) il patto di costituzione di fideiussione, non sono redatti su moduli e formulari. La conclusione dei contratti è stata preceduta non solo da trattative tra le parti, come peraltro da queste certificato alla clausola n. 23, ma anche da una meditata e accurata ricognizione degli obiettivi industriali, delle risorse finanziarie occorrenti per sostenerli e degli impegni economici già in essere contenuta in un piano di manovra finanziaria elaborato dall'Advisor finanziario e asseverato dal dott. Controparte_13 [...]
, professionisti entrambi in caricati dalla società mutuataria (si veda il doc. Tes_3
prodotto a corredo dell'atto di citazione in opposizione denominato “Relazione tecnica
2011- disclaimer pdf”). Ne consegue, in diritto, che non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 1341 c.c. e che infondato si rivela il motivo di impugnazione sopra compendiato sub II c);
• , e i quali hanno assunto il ruolo di fideiussori della PT Pt_2 Parte_3
debitrice rivestono in essa non solo il ruolo di soci, ma anche di Controparte_11
componenti del consiglio di amministrazione, di cui è presidente, e poi di Parte_1
liquidatori. Tanto consta in modo evidente dai verbali delle delibere del c.d.a. del 7.1.2012
(allegato n. 17 al contratto di mutuo di € 5.700.000,00 e allegato n. 22 al contratto di mutuo di € 7.056.623,75, prodotti in forma integrale dalle banche convenute in opposizione nel primo grado di giudizio) con i quali è stato disposto di dare esecuzione alla delibera dell'assemblea dei soci di pari data e dunque di contrarre i due finanziamenti ipotecari,
20 nonché dal verbale della delibera del c.d.a. del 6.2.2012 (allegato n. 3 all'atto di erogazione e quietanza del mutuo di € 7.056.623,75, doc. n. 5 della produzione di primo grado delle banche convenute in opposizione) con la quale il presidente del consiglio di amministrazione è stato autorizzato a intervenire agli atti di erogazione dei mutui. Ne
consegue, in diritto, la certa attribuzione ai fratelli della qualifica di professionisti, PT
e non di consumatori, quest'ultima limitata, ex art. 3 comma I, lett. a) del D.Lgs. 6.9.2005
n. 206, unicamente alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta”. Costoro,
invero, hanno contratto la garanzia al fine di supportare l'attività di impresa svolta in forma associata. Deve dunque essere respinto non solo il motivo di impugnazione sopra compendiato sub. II d), ma anche la pertinenza alla fattispecie della normativa di tutela consumeristica in più punti invocata dagli appellanti.
Procedendo ora (naturalmente solo per le questioni non già decise) in conformità allo schema compilativo seguito dagli appellanti, deve evidenziarsi che alcuna delle lacune della statuizione di primo da costoro segnalate con il primo motivo di impugnazione è idonea a modificare il decisum. Valga, invero, osservare:
I a) le determinazioni del Giudice sull'istanza di riunione di procedimenti, fondate, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, su valutazioni discrezioni, hanno carattere ordinatorio e sono dunque insuscettibili di impugnazione. “I provvedimenti che decidono
sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente
21 preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di
impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili
in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle
cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti
pendono. (Cass. civ. 19/11/2024, n. 29737). “In tema di connessione di cause, il
provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità,
costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo
pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” Cass.
civ.30/09/2022 n. 28539;
I b) se è vero che con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli attori avevano dichiarato di disconoscere le sottoscrizioni presenti in calce agli avvisi di ricevimento delle note raccomandate a/r con le quali erano state comunicate alla società debitrice (27.12015) la volontà delle creditrici di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di mutuo e ai fideiussori (nelle date del 29.6.2015, 20.12.2016 e 17.3.2017) la volontà delle banche di recuperare i propri crediti, è pur vero che la mancata attivazione del procedimento di verificazione, per il quale le banche non hanno insistito, è privo di refluenze pratiche. Non
può invero dubitarsi, in ragione della nota responsiva trasmessa via mail da CP_11
in replica alla comunicazione di risoluzione con lo stesso mezzo anticipata dalla
[...]
procuratrice delle creditrici, che la società debitrice fosse a conoscenza dell'intervenuta risoluzione del contratto, rispetto alla quale aveva preso posizione contestando la ricorrenza
22 dei presupposti legittimati il diritto potestativo delle banche di sciogliersi dal vincolo negoziale e di pretendere la restituzione di quanto erogato. Risolto il contratto, l'escussione dei fideiussori -che, lo si ricorda, sono i tre componenti del consiglio di amministrazione della società debitrice- è determinazione conseguenziale del ceto creditorio ampiamente prevedibile. Gli appellanti non indicano -ne risultano altrimenti configurabili- quali conseguenze giuridiche si correlino alla mancata escussione dei fideiussori in epoca anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, così che ove pure si escludessero le note e i relativi avvisi di ricevimento dai documenti utilizzabili ai fini del decidere, nessuna refluenza si registrerebbe riguardo alla definizione della controversia;
I c) adducono gli appellanti che del credito ingiunto non ricorrerebbe dimostrazione atteso che le posizioni debitorie per estinguere le quali i due mutui -garantiti dalle fideiussioni prestate dai fratelli sono stati contratti sarebbero inficiate da appostazioni indebite, PT
dipendenti dalla “illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici ictu oculi applicati”
(pag. 27 dell'impugnazione) e dallo sforamento del tasso soglia usura. La censura si segnala per la sua estrema genericità non avendo gli appellanti:
- neppure indicato i rapporti dai quali sarebbero originate le posizioni di debito a breve,
medio e lungo termine che con il contratto di mutuo di € 7.056623,75 le parti hanno inteso riprogrammare e dislocare diversamente nel tempo;
23 - depositato i contratti istitutivi di tali rapporti, indispensabili per verificare la conformità a legge delle pattuizioni sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale;
- prodotto la documentazione contabile indispensabile per riconoscere e isolare, al fine di escluderle dal credito esigibile degli istituti bancari, le appostazioni indebite.
In simili condizioni non è stato possibile disporre la c.t.u. contabile -per la quale i germani hanno insistito ancora nelle conclusioni dell'atto di appello- difettando, all'evidenza, PT
il necessario sostrato documentale.
I d) l'imputazione alle banche di condotte non conformi ai canoni della buona fede, diligenza e correttezza nella conclusione come nella esecuzione del contratto è affidata ad allegazioni non provate se non, addirittura, sconfessate dai documenti in atti. Non consta, in particolare,
giacché difetta il dato di paragone rappresentato dall'ammontare delle linee di credito in precedenza godute da in alcun modo dagli appellanti, che le banche Controparte_11
abbiano “dapprima indotto il ridimensionamento delle linee di credito concesse privando cosi
l'azienda della liquidità necessaria per sostenere adeguatamente gli approvvigionamenti
stagionali (vendemmia) di prodotto (uve e mosti) per la lavorazione industriale” (pag. 298
dell'atto di appello). Neppure è dimostrato che il piano di finanziamento industriale, cui era espressamente votato il mutuo di € 5.700.000,00, si riducesse anch'esso, nella realtà dei fatti,
a nulla più che a una ristrutturazione dei debiti. Al contrario, la diversificazione della funzione dei mutui dichiarata alla clausola n.
2.3. di ciascuno dei contratti (l'uno “destinato al sostegno
24 dell'attività aziendale della società finanziata, nei termini di cui al Piano e delle previsioni
del presente Contratto di Finanziamento”, l'altro concesso al fine di “consentire
l'adeguamento delle forme tecniche di finanziamento in essere presso le Banche Finanziatrici
al fabbisogno finanziario della Società Finanziata, nei termini di cui al Piano e del presente
Contratto di Finanziamento”), la differente documentazione a corredo dei contratti
(comprensiva, solo per quello da € 7.056.623,75, della ricognizione a opera di CP_11
dell'ammontare dei debiti -a breve, medio e lungo termine- in essere verso il ceto
[...]
bancario) depongono nel senso dell'effettiva differenziazione della funzione delle due sovvenzioni. Indimostrati, infine, gli indicatori della condotta prevaricatrice delle banche, tesa a tutelare le proprie ragioni creditorie a scapito degli ignari fideiussori. Invero: la circostanza che l'onere economico del pagamento del corrispettivo al consulente incaricato dalle banche sia stato riversato (al pari dei costi notarili) sulla società finanziata non è rivelatore del conflitto di interessi in cui costui avrebbe operato;
in ogni caso, era Controparte_11
assistita da propri consulenti;
nessuna prova è stata offerta riguardo alla destinazione delle somme che -è provato mercè la produzione degli atti di erogazione e quietanza- vennero erogate a titolo di mutuo, così che non è possibile appurare se la mutuataria risultò libera di disporne (ragionevolmente in conformità al piano) o se invece tali importi “finirono in
pagamenti a terzi imposti dalle stesse banche” ; inoltre non è chiarito chi fossero tali terzi e neppure quale rilevanza in termini economici e strategici riguardo al piano di rilancio industriale le esposizioni debitorie verso tali terzi rivestissero, così che rimane insondabile
25 l'affermazione secondo cui tali pagamenti obbligati avrebbero determinato “la persistente
crisi di liquidità della società mutuante” (pag. 29 dell'atto di appello); né la mutuataria, né i fideiussori, tutti professionisti, sono titolati a dolersi delle clausole vessatorie che costellerebbero il contratto;
la convenzione negoziale in cui è inserita la fideiussione non è
ricalcata sullo schema predisposto dall'ABI e giudicato dall'Autorità Garante per la
Concorrenza (funzione, per tale settore del mercato, all'epoca assegnata alla Banca d'Italia)
con determinazione n. 55 del 2005 in conflitto con le regole della concorrenza, tanto che difettano le clausole cc.dd. di reviviscenza e sopravvivenze presenti invece in tale schema;
non vi è prova che la deroga all'art. 1957 c.c. costituisse, all'epoca di conclusione del contratto, regola negoziale invalsa nei contratti di fideiussione.
Quanto alle censure compendiate nel II motivo di impugnazione:
II a) per quanto, obiettivamente, il contratto intercorso tra le parti deve ascriversi al genus
della fideiussione, non potendo qualificarsi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in termini di contratto autonomo di garanzia, ciò nondimeno hanno fondamento le eccezioni di estinzione del vincolo fideiussorio sollevate dagli appellanti in relazione alle previsioni degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Con riguardo alla qualificazione giuridica del negozio, è opportuno rammentare che il contratto autonomo di garanzia (“Garantievertrag”), è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. -il quale consente alle parti di concludere contratti non riconducibili ai tipi già disciplinati dall'ordinamento- la cui funzione consiste nel tenere
26 indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore. A differenziare i due negozi, secondo il consolidato insegnamento della Suprema
Corte, è il rapporto di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, ricaduta evidente degli artt. 1939 c.c. -a mente del quale l'invalidità
dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione- e 1945 c.c. -a tenore del quale il fideiussore può opporre al creditore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo. L'accessorietà difetta, per contro, nel contratto autonomo di garanzia, meramente coordinato o collegato all'obbligazione principale. L'assenza di accessorietà è rivelata con immediatezza -ferma, in ogni caso, la necessità di valutare il complessivo tenore dell'accordo negoziale- da clausole alle quali, sin dalla sentenza a sezioni della Corte di Cassazione n. 3947/2010 (e poi di seguito, Cass. 14.6.2016 n. 12152, Cas.
13.6.2019 n. 15868, Cass. 31.5.2021 n. 15091), è tipicamente assegnato il ruolo di evidenziare il carattere autonomo della garanzia: al fine di “consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità
della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi
ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni
esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare
l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente,
patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”
(Cass. S.U. n. 3947/2010). Il diritto per il creditore garantito di esigere dal garante il
27 pagamento immediato di quanto convenuto “a semplice richiesta e senza eccezioni”, in difformità da quanto previsto dall'art. 1945 c.c., dispiega invero l'effetto di rendere il contratto di garanzia sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto garantito,
palesando l'autonomia dei due negozi. Resta in ogni caso preservata, anche nel contratto autonomo di garanzia, la facoltà per il garante di opporre al creditore l'exceptio doli generalis
per paralizzarne la pretesa abusiva e fraudolenta di escutere la garanzia quantunque il contratto principale rechi clausole in contrasto con norme imperative di legge. La differenza tra i due contratti si apprezza anche sotto il profilo del contenuto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal garante: mentre nel contratto di fideiussione vi è piena identità
tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita -che sarà necessariamente fungibile-, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione cui è tenuto il garante ha a oggetto una prestazione -sempre di pagamento- anche non coincidente con quella -ad esempio infungibile, come quella dell'appaltatore, per restare all'ambito ove più frequente è il ricorso alle garanzie autonome- gravante sul debitore principale. Accessorietà e autonomia, in definitiva, permeano rispettivamente la causa dei due contratti di modo che, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no dell'obbligato, tenendo indenne il creditore dalle relative conseguenze. Ne deriva che, se il fideiussore è un “vicario”
28 del debitore, con il quale condivide solidalmente l'obbligazione di pagamento, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, essendo usualmente (anche) qualitativamente diversa da quella garantita. (Cass.
18.2.2022 n. 5423, Cas. 20.10.2021 n. 29003, Cass. 31.3.2021 n. 8874, Cass. 22.11.2019 n.
30509, Cass. S.U. n. 3947/2010). Dal carattere indennitario, compensativo del danno sofferto dal creditore, proprio del contratto autonomo di garanzia consegue l'assenza di vincoli solidaristici tra obbligazione garantita e obbligazione discendente dal contratto autonomo di garanzia, restando invece la solidarietà tra debitore principale e fideiussore connotato tipico della fideiussione. “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore
principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta
del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico
connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni
solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante
autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di
denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra
le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. 31.3.2021 n.
8874, e conformi Cass. 32420/ 2019 e Cass. 30509/2019 ); “tra i caratteri … che accomunano
polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due figure dalla
29 fideiussione vi è -insieme e conseguentemente alla diversità dell'oggetto (una prestazione
diversa da quella del debitore garantito, a volte anche qualitativamente come nel caso della
polizza fideiussoria rilasciata in occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel
trasferimento, da un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo satisfattorio, come nella
fideiussione, ma di tipo indennitario)-, l'assenza di un vincolo di solidarietà tra garante e
debitore principale: nel contratto autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il
garante, come detto è debitore di una prestazione diversa” Cass. 13.11.2018 n. 9200). Questi
i criteri discretivi enucleati dalla giurisprudenza, non si ravvisano i presupposti per attrarre la fideiussione prestata dagli appellanti entro il confine definitorio del contratto autonomo di garanzia. Difetta, invero, una deroga esplicita al disposto dell'art. 1945 c.c., essendo prevista unicamente la rinuncia dei fideiussori “al beneficio della preventiva escussione della
obbligata principale” e l'obbligo per costoro di “versare, a semplice richiesta scritta, entro
15 (quindici) giorni da tale richiesta, l'ammontare che ogni Banca Finanziatrice dichiari
dovuto e non pagato dalla Società Finanziata” (clausola n. 15.2.1 del contratto). Simile
previsione, si presta a -ed è pertanto frequentemente- interpretata come una clausola solve et
repete ex art. 1462 c.c., così che il garante manterrebbe la legittimazione a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con facoltà, tuttavia,
da esercitarsi solo dopo l'avvenuto pagamento e mediante esperimento di azione di ripetizione. In sé considerata, la clausola di pagamento a prima richiesta non è dunque
30 decisiva ai fini della qualificazione del rapporto in quanto, comportando essenzialmente l'inversione processuale propria dell'art. 1462 c.c., non si pone in rapporto di incompatibilità
logica con l'accessorietà tipica della fideiussione: sia pure in modo posticipato e per effetto dell'esperimento dell'azione di ripetizione, il fideiussore adempie alla medesima obbligazione (validamente) assunta dal debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso,
salvo che si avvalga dell'exceptio doli, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore onde far valere eccezioni relative al rapporto principale,
spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale. Si manifesta per tale via il carattere prettamente indennitario peculiare di fattispecie negoziale, funzionale, per quanto sopra già osservato, a ristorare il creditore insoddisfatto mediante pronto versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Rammentato, poi, che secondo la nozione offerta dall'art. 1936 c.c. è fideiussore
“colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di
un'obbligazione altrui”, alla conclusione dell'identità tra obbligazione principale e obbligazione garantita si perviene altresì valorizzando la clausola n. 15.1 del contratto, la quale prevede che i fideiussori “si costituiscono irrevocabilmente … garanti per il pieno e
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dalla Società Finanziata
nei confronti delle Banche Finanziatrici, in relazione al presente Contratto di Finanziamento,
31 fino alla completa estinzione delle stesse, per il pagamento dei relativi interessi anche di
mora ed accessori”.
Risulta dunque evidente che la fideiussione sottoscritta dagli appellanti non possiede la funzione cauzionale o indennitaria caratteristica della garanzia autonoma, ma assolve alla funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio ed esattamente l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.
Se dunque, non si ravvisano preclusioni alla facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni fonate sul disposto degli artt. 1956 e 1957 c.c., esse tuttavia non sono meritevole di accoglimento.
Quanto all'art. 1957 c.c., è sufficiente sottolineare la natura derogabile pacificamente riconosciuta alla disposizione dalla giurisprudenza (così, da ultimo, Cass. 17.2.2025 n. 3989,
Cass. 13.1.2025 n. 835) e rammentare che, nel concreto, la previsione è stata validamente derogata dalle parti.
Priva di aderenza alla fattispecie concreta è l'invocazione dell'art. 1956 c.c.. La fideiussione rilasciata dagli appellanti ha carattere specifico poichè copre unicamente le obbligazioni assunte dalla debitrice principale con i due contratti di mutuo. Non si tratta dunque di fideiussione per obbligazioni future, c.d. omnibus, così che non pertinente si rivela il richiamo all'art. 1956 c.c. Non è d'altronde chiarito a quale nuovo e ulteriore credito concesso alla mutuataria dalle banche finanziatrici gli appellanti facciano riferimento, mentre se, come sembra emergere dal tenore letterale delle difese esplicate a pag. 35 dell'atto di appello, ciò
32 che costoro intendono sottolineare è la mancata conoscenza della condizione di sostanziale insolvenza della società debitrice principale già al momento della conclusione dei contratti di mutuo, non può non rammentarsi, ancora una volta, che i tre fratelli erano PT
amministratori oltre che soci della società, delle cui condizioni economico-finanziarie erano dunque ben a conoscenza (non fosse altro perché obbligati a stilare i bilanci annuali di esercizio) e che prima di addivenire alla conclusione dei contratti di mutuo si erano rivolti a dei consulenti per elaborare e stendere un piano che, previa ricognizione della situazione economica e del fabbisogno finanziario della società, elaborava prospettive di rilancio dell'attività di impresa. “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore,
previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito
al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di
garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di
legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta
di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva
autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. civ. 23/03/2017, n. 7444).
II b) neppure meritevole di accoglimento è la reiterata eccezione di nullità per difetto di causa in concreto dei due mutui, in tesi entrambi esclusivamente finalizzati all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria verso le banche.
33 La Suprema Corte nell'espletamento della sua funzione nomofilattica (Cass. S.U. 5/3/2025 n.
5841) ha di recente confermato la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario che riconosce piena validità alla causa del mutuo c.d solutorio. “Il cosiddetto
mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario
verso il mutuo, non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico-
(Cass. 25.7.2022 n. 23149) giacché, per contro, “il ripianamento della passività costituisce in
definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Cass. 30.11.2021 n.
37654), al punto che “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto
dalla stessa normativa vigente” (Cass. 22.2.2021 n. 4694, in riferimento agli artt. 182 bis 182
quater della legge fallimentare).
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore delle appellate e dell'interveniente, unitariamente assistite, in € 43.000,00, di cui € 10.000,00 per la fase di studio, € 6.000,00 per la fase introduttiva, € 12.000,00 per la fase di trattazione (dell'istanza di inibitoria) ed € 15.000,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da PT
, e con atto di citazione notificato il 14.5.2019 a
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, a Controparte_3 Controparte_3 Parte_4
34 e per essa quale mandataria con rappresentanza Business Partner Italia Società Cnsortile per
Azioni, e a avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 16 Controparte_6
novembre 2018;
condanna gli appellanti sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore delle appellate e dell'interveniente costituitasi in giudizio per il tramite della Controparte_8
mandataria alla refusione delle spese del presente grado di giudizio Controparte_9
liquidate in € 43.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Cristina Midulla
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Cristina Midulla Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1110 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e difesi
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Biagio Bosco del Foro di Trapani per procura speciale ad litem in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellanti
(p. iva , in persona dei Parte_4 P.IVA_1
procuratori special, dottor , Responsabile Portafoglio Medium Secured Persona_1 Gruppo2, e dottor , Responsabile Legacy Asset Management, in virtù dei Persona_2
poteri loro conferiti in qualità di sostituti del dott. Parte_5 [...]
nominati in forza di disposizione n. 1/2019 del 28.1.2019, sottoscritta dal Persona_3
previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 e Parte_5
ai sensi degli artt. 36 III comma e 38 dello Statuto;
(p iva , società veicolo a responsabilità limitata Controparte_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge 130 del 30 Aprile 1999, in persona dell'Amministratore Unico
in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 [...]
, in forza di contratto di cessione di Controparte_3
crediti del 6 dicembre 2017, stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge del 30 aprile 1999 n. 130, e per essa, in qualità di mandataria e procuratrice, p. iva , Controparte_4 P.IVA_3
in persona della procuratrice speciale Dottoressa , in virtù di procura Controparte_5
speciale conferita con atto del 15 gennaio 2018 a rogito della Dott.ssa Persona_4
Notaio in Roma, numeri di rep. 8959 e racc. 4157;
(p. iva , in persona del procuratore speciale dottor Controparte_6 P.IVA_4
, in forza di procura speciale a rogito Notaio Notaio in Controparte_7 Persona_5
Milano, in data 7 luglio 2016 rep. 400727 racc. 89382;
2 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi e dall'Avv. Cecilia
Lampertico del Foro di Milano in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellate
(p. iva in persona del legale rappresentate pro Controparte_8 P.IVA_5
tempore, società e per essa, quale procuratrice speciale, in virtù di procura del 3 agosto 2021
conferita con atto a rogito Notaio in data (rep. 16342, racc. 7936), Persona_4
p. iva , in persona della dott.ssa Controparte_9 P.IVA_6 Controparte_10
, giusta procura speciale conferita con atto del 4 agosto 2021 a rogito Notaio
[...] Per_4
(rep. 16394, racc. 7984), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto Giovanardi
[...]
e dall'Avv. Cecilia Lampertico.
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
preliminarmente, eventualmente ed ove occorra, ammettere i mezzi istruttori dedotti in prime cure ed in appello, non ammessi dal primo Giudice, precisamente:
a. interrogatorio formale dei rispettivi legali rappresentanti delle tre banche opposte;
b. prova testimoniale dei signori dott. manager di Naturalia Ingredients srl;
Testimone_1
Prof. , consulente d'impresa; dott. , consulente Testimone_2 Testimone_3
indipendente;
3 c. CTU tecnica contabile per verificare l'applicazione di interessi anatocistici ed il superamento del c.d. tasso soglia di usura nella determinazione del saldo credito preteso dalle banche opposte comecredito fideiussorio attuale e certificato dalle stesse come in atti;
d. ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. della relazione (non agli atti di causa) richiamata nella prima relazione sopra indicata sub n.1 del dott. P. (Punto 2.2 a pag.4 della detta Tes_2
relazione in atti) ossia la Legal Opinion dell'Advisor legale (studio Giovanardi – Fattori di
Milano) di parte bancaria sulla procedibilità delle eseguite erogazioni di mutuo;
e. richiesta di espunzione dal fascicolo di causa di documenti di parte opposta a seguito del disconoscimento di firma o di scrittura degli opponenti non contestato dalle banche opposte che non hanno chiesto rituale verificazione;
a. ancora preliminarmente: (anche solo cautelativamente) disporre ove occorra la riunione del presente giudizio al giudizio al diverso e citato giudizio inter partes n.1798/17 RG Tribunale
di Marsala già deciso in primo grado, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
b. ritenere e dichiarare che l'ingiunzione opposta è stata richiesta e concessa in carenza dei presupposti di legge, circa l'an debeatur nonché il quantum ingiunto, che legittimano la tutela monitoria e revocare quindi, nonché dichiarare nulla di conseguenza, l'ingiunzione qui opposta;
c. ritenere e dichiarare che il credito fatto valere col giudizio monitorio è infondato nel merito,
oltre che gli affermati profili attinenti l'an debeatur, anche sotto il profilo del quantum
4 dappoichè il conteggio dei rispettivi crediti, come rispettivamente certificato in atti dalle banche opposte, non tiene conto della illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici applicati e lievitati sul debito per sorte capitale originario, e del fatto che detti interessi, le commissioni e le spese applicate sul debito effettivo della parte mutuataria hanno sforato il c.d. tasso soglia usura, pure eccepito, che ha condotto agli importi illegittimamente affermati di credito fideiussorio da parte delle Banche qui opposte;
d. ritenere e dichiarare che le banche qui opposte hanno violato i doveri di diligenza,
correttezza e buona fede nonché di adeguata informazione precontrattuale nonché contrattuale
(doveri generici e specifici ex articoli 1175, 1374, 1375 cod.civ. relativi anche alle dette clausole vessatorie ex art.1341 c.c. e per la registrata violazione degli articoli 1337, 1341,
1956 e 1938 cod.civ.) in danno degli odierni opponenti, siccome imposti dal codice civile e dalla normativa speciale ai professionisti bancari, determinando ciò l'inefficacia delle condizioni generali di contratto e delle clausole vessatorie nonché di garenzia fideiussoria in essi contenute, ovvero la revoca e/o nullità e/o l'annullamento e/o risoluzione di esse nonché
delle garenzie fideiussorie prestate dagli opponenti fratelli PT
e. ritenere e dichiarare l'inefficacia delle clausole vessatorie inerenti la prestata garenzia fideiussoria non espressamente approvate dai convenuti fideiussori ex art. 1341 c.c. riguardo ai due citati contratti di mutuo di Cantine s.r.l. di cui in giudizio, dichiarando inoltre la PT
revoca e/o nullità o annullamento e/o risoluzione di esse;
5 f. ritenere e dichiarare l'inefficacia delle clausole vessatorie inerenti la prestata garenzia fideiussoria apposte ai due citati contratti di mutuo di di cui in giudizio, Controparte_11
anche in violazione della normativa di cui al c.d. codice del consumo (D.Lgs. n.206/2005)
dichiarando inoltre la revoca e/o nullità e/o annullamento e/o risoluzione di esse;
g. inoltre, gradatamente: ritenere e dichiarare la nullità ovvero la revoca e/o l'annullamento e/o risoluzione e/o inefficacia delle fideiussioni in questione per violazione (anche non cumulativa) degli articoli 1956 e 1938 cod.civ. da parte delle banche qui opposte;
h. ritenere e dichiarare l'estinzione della garenzia fideiussoria ovvero la prescrizione e/o decadenza di sei mesi (comma 1) ovvero di due mesi (comma 2) di cui all'art.1957 c.c.
dell'azione spettante ai creditori qui opposti contro i fideiussori odierni opponenti e quindi l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'azione monitoria proposta in giudizio;
i. ritenere, seppur incidentalmente, la nullità del contratto di mutuo in oggetto per carenza della causa (tipica) del contratto e di conseguenza ritenere nulla e/o comunque caducata annullata e/o revocata e/o risolta e/o inefficace la garenzia fideiussoria prestata dagli odierni convenuti (fonte delle ragioni del preteso credito avversario per l'azione monitoria PT
opposta in giudizio) che ai detti contratti di mutuo accede;
j. ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili ed improcedibili le deduzioni, eccezioni e domande tutte ex adverso proposte in via monitoria e nel merito con comparsa di costituzione e risposta e/o con ogni altro atto difensivo;
k. condannare le stesse banche opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
6 tempore, ed in via solidale tra esse, alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite,
in favore di parte convenuta;
l. condannare infine le stesse banche opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e in via solidale tra esse, nonché coloro che li rappresentano e/o assistono in giudizio, ex articoli 94 e 96 c.p.c., per responsabilità aggravata derivante dall'aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, ai danni da liquidarsi equitativamente dal Giudice
adìto, nonché alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, in favore di parte opponente.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, per entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi e distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.
Conclusioni delle appellate e dell'interveniente:
in via preliminare:
dichiarare l'appello promosso dai signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.;
dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., l'eccezione nuova di controparte di asserita nullità dei Contratti di Finanziamento e delle relative garanzie per asserita violazione della legge 287/1990;
in subordine, nel merito:
7 rigettare l'appello promosso da e perché Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Marsala n. 1101/2018 pubblicata il 16/11/2018;
in ogni caso:
condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, dell'iva e della c.p.a. alle aliquote in vigore al tempo del pagamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale PT Pt_2 Parte_3
di Marsala n. 1101 del 16.11.2018 che, respinte le eccezioni di nullità, sotto diversi profili sollevate, dei contratti di mutuo ipotecari di originari € 5.700.000,00 ed € 7.056.623,75,
entrambi stipulati il 13.1.2012 tra una cordata di banche e e del contratto Controparte_11
di fideiussione a esso collegato, ne ha rigettato l'opposizione avverso il decreto monitorio con il quale , Controparte_3 Parte_4
e avevano loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...] Controparte_6 [...]
il pagamento di € 863.043,79 (in favore di , € 1.047.007,18 (in CP_11 CP_3
favore di ) ed € 3.899.150,96 (in favore di , oltre Parte_4 CP_6
interessi al saggio convenzionale.
Si dolgono gli appellanti:
8 I) della mancata valutazione e pronunzia riguardo a domande, fatti e circostanze decisive per la controversia. Segnalano, in particolare, l'omessa pronunzia su:
a) la richiesta di riunione del procedimento a quello avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria dei fondi patrimoniali, costituiti da ciascuno dei germani con le rispettive coniugi, avviata dalle medesime banche;
PT
b) il disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sull'avviso di ricevimento della raccomandata datata 27.1.2015 con la quale era stata comunicata alla società
debitrice principale, la volontà delle mutuatarie di avvalersi Controparte_11
della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, nonché
sull'avviso di ricevimento delle raccomandate, datate 29.6.2015, 20.12.2016 e
17.3.2017, con cui le tre banche finanziatrici avevano inteso escutere i fideiussori;
carenza implicante l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti, dei quali hanno dunque chiesto l'espunzione dal fascicolo di causa;
c) l'eccezione di difetto di dimostrazione, nell'an e nel quantum, del credito ingiunto
“dappoichè il conteggio dei rispettivi crediti, come rispettivamente certificato in
atti dalle banche opposte, non tiene conto della illegittima contabilizzazione di
interessi anatocistici ictu oculi applicati e lievitati sul debito per sorte capitale
originario, e del fatto che detti interessi, le commissioni e le spese applicate sul
debito effettivo della parte mutuataria hanno sforato il c.d. tasso soglia usura, pure
eccepito, che ha condotto agli importi illegittimamente affermati di credito
9 fideiussorio da parte delle banche” (pag. 27 dell'atto di appello). Insistono quindi per l'avvio di attività istruttoria da svolgersi mediante consulenza d'ufficio tecnico-
contabile;
d) la contestata violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede da parte delle banche, nonché dell'obbligo di rendere adeguata informazione precontrattuale e contrattuale in favore dei fideiussori. Adducono che il ceto bancario avrebbe dapprima ridimensionato le linee di credito in precedenza concesse, così privando l'azienda della liquidità necessaria per sostenere gli approvvigionamenti stagionali di prodoti, quali uve e mosti, indispensabili per lo svolgimento dell'attività tipica d'impresa, quindi provveduto, esclusivamente a tutela dei propri interessi, all'ideazione delle due piattaforme contrattuali con le quali “viene messo in piedi non un piano di effettivo finanziamento industriale (solo
mascherato) bensì un semplice piano di (apparente) ristrutturazione del debito
convertendo le linee di credito in essere (non garentite) in nuova e ridimensionata
finanza erogata con i due mutui ipotecari, ulteriormente garentiti dalle garenzie
fideiussorie degli opponenti” (pag. 28 dell'atto di appello). Segnalano, a riprova del comportamento prevaricatorio e illegittimo delle banche, che:
- il consulente legale dell'operazione finanziaria e contrattuale era stato indicato e imposto dalle banche ed agiva dunque in patente conflitto di interessi con la mutuataria CP_11
che pur era onerata del pagamento del compenso al professionista;
[...]
10 - le somme erogate non furono lasciate nella disponibilità della mutuataria, che avrebbe potuto organizzare al meglio i flussi di cassa, “ma finirono in pagamenti a terzi imposti dalle stesse
banche determinando la persistente crisi di liquidità della società mutuante” (pag. 29
dell'atto di appello);
- entrambi i contratti “pullulano di condizioni vessatorie vietate dalla normativa nazionale e
comunitaria (nonché dalle leggi speciali) vigenti e fortemente censurate dalla
giurisprudenza” (pag. 29 dell'atto di appello);
- il contenuto obbligatorio del contratto di fideiussione “risulta inopinatamente e
pedissequamente copiato da schemi contrattuali standardizzati illegittimamente utilizzati dal
ceto bancario italiano e fortemente censurate e vietate dalla Banca d'Italia con
provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (adottato a seguito di specifica istruttoria svolta contro le
banche italiane per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate con l'art.2,
comma 2, lettera a) legge n.287/1990 c.d. antitrust) 4, su conforme parere dell'Autorità
Garante per la concorrenza ed il mercato” (pag. 29 dell'atto di appello), ciò ancorché al momento della conclusione dei contratti (gennaio 2012) fossero trascorsi numerosi anni dall'accertata illegittimità della pratica anticoncorrenziale;
II) dell'errata interpretazione di previsioni contrattuali e dell'errata interpretazione e applicazione di norme di legge. Denunziano, in particolare:
a) la riqualificazione dell'impegno assunto dai fideiussori in termini di contratto autonomo di garanzia, con effetto preclusivo della facoltà per i garanti di sollevare le eccezioni di
11 decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per decorso del termine semestrale indicato dall'art. 1957 c.c., non efficacemente derogato, e di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; eccezion che, pervia corretta attrazione del contratto da essi sottoscritto entro il genus della fideiussione, espressamente ripropongono;
b) il rigetto dell'eccezione di nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo, funzionali non ad apportare alla mutuataria nuova finanza per sostenerne i piani di ripresa e sviluppo industriale, sibbene unicamente a estinguere preesistenti debiti della società mutuataria verso i medesimi istituti di credito concedenti, spostando la pressione del debito dal breve al medio-lungo periodo. Deducono che, in violazione del canone della buona fede, il rifinanziamento del debito era avvenuto quando il conto economico e i risultati di esercizio della società “versavano in palese sofferenza per la pesantissima Controparte_11
esposizione debitoria complessiva che generava costi per interessi passivi non
sopportabili dalla gestione tipica corrente dell'impresa … e che aveva determinato col
passare degli anni un peggioramento tangibile delle condizioni economiche e
patrimoniali della società che perciò rendevano necessario per il ceto bancario di
acquisire la pretesa garanzia dai fideiussori”. Fideiussori ai quali non solo era stato
“celato dal ceto bancario” lo stato di difficoltà dell'impresa (pag. 35 dell'atto di appello),
ma neppure era stato richiesta “autorizzazione alcuna a proseguire nella concessione del
credito nei confronti del debitore principale”. Evenienze, queste, che ulteriormente supportavano l'eccezione spiegata ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
12 c) il rilievo accordato alla dichiarazione contenuta nell'art. 23 dei contratti di mutuo con la quale le parti precisavano che le clausole, pattuizioni e condizioni di entrambi i contratti avevano formato oggetto di specifica negoziazione tra le parti, attestazione squisitamente formale, inidonea a superare i numerosi rilievi di sostanziale illegittimità della condotta delle banche;
d) la negata qualifica di consumatori in capo ai fideiussori, fondata sul dato mero e irrilevante del ruolo di soci della debitrice da costoro rivestito. Controparte_11
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio Parte_4
e per il tramite della procuratrice Controparte_6 Controparte_1 Controparte_4
in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_3
in forza di contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017, stipulato nell'ambito
[...]
di un'operazione di cartolarizzazione conclusa ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge del
30 aprile 1999 n. 130.
Infine, con comparsa di costituzione del 31.1.2024, è volontariamente intervenuta in giudizio a mezzo della procuratrice speciale spiegando di Controparte_8 Controparte_9
essere divenuta cessionaria del credito in forza di atto di cessione di crediti in blocco operata con contratto del 3.12.2020 da a come da avviso di cessione CP_1 Controparte_4
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 144 il 10
dicembre 2020 e integrato da successivo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33, parte seconda, del 18 marzo 2021, quindi con successiva cessione da a , Controparte_4 CP_8
13 risultante dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 146 il 15
dicembre 2020
Solo con comparsa conclusionale depositata il 17.3.2025 (dopo che la causa, posta in decisione all'udienza del 9.2.2024, era stata rimessa sul ruolo istruttorio per essere decisa da un collegio diversamente composto), gli appellanti hanno eccepito:
- il difetto di legittimazione sostanziale e ad agire di di Controparte_1 Controparte_4
e di in tesi aventi causa del credito azionato in via monitoria da
[...] Controparte_8 CP_3
in forza di una catena di atto di cessione di crediti in blocco;
[...]
- il difetto “dei poteri di delega dei mandanti e dichiarati legali rappresentanti sostanziali e
processuali delle medesime banche creditrici;
nonché la conseguente carenza dello jus
postulandi del nominato difensore e la nullità della procura ad litem da essi rispettivamente
conferita al difensore in giudizio” (pag. 6 della comparsa conclusionale depositata il
17.3.2025).
Adducono, più in dettaglio, gli appellanti che e Controparte_1 Controparte_4
, con la procuratrice speciale, affermano “di essere CP_8 Controparte_9
titolare del diritto di credito fideiussorio in contesa in virtù di una sequela di provvedimenti
di cessione di rapporti già in capo a (che faceva parte del ceto bancario Controparte_3
mutuante) a diversi aventi causa, tuttavia non specificamente indicati né allegati in atti, se
non con generici riferimenti a provvedimenti pubblicati in Gazzette Ufficiali, comunque non
indicativi dello specifico rapporto in questione, e che quindi non giustificano in alcun modo
14 la pretesa ed affermata titolarità del rapporto creditorio – fideiussorio dedotto al fine della
costituzione in appello”. Soggiungono che “nella “catena” di dichiarate e trasferite
legittimazioni di poteri, dalla originaria delega trasferita in capo al legale rappresentante
sostanziale della società appellata e della intervenuta fino a CP_1 CP_8
giungere alla rappresentanza procuratoria in giudizio della società, non risultano indicati in
atti idonei titoli che possano identificare e giustificare i passaggi di poteri procuratorii tra i
diversi soggetti aventi titolarità al conferimento di deleghe “a catena” dalla legale
rappresentanza della società ai poteri di sottoscrizione della procura ad litem del giudizio,
conferiti da soggetti non identificabili in giudizio, rendendo ciò nulla ed improcedibile la
costituzione in giudizio di parte appellata per difetto di legittimazione ad agire e per carenza
di poteri di legale rappresentanza e del nominato difensore.”
Di queste eccezioni è necessario trattare prima di accedere al merito.
Dato atto della marginale refluenza pratica della questione, atteso che gli istituti di credito -
due dei quali gli originari titolari del credito- rivestono la posizione sostanziale di appellati,
va ribadito il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in caso
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli
elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano
15 d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti
sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine
entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in
conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023), non è dato dubitare della legittimazione della cessionaria.
Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, “in quanto l'unico effetto di
tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore
ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto,
per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a
identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua
inclusione nella cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è
diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi
soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso
della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche
16 concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866). In termini ancor più articolati e precisi afferma la
Suprema Corte che «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un
determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte
del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul
creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso
di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai
sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione
da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i
medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non
costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente
contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata
dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata,
unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione
di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola
17 riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto
di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua
inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». (Cass. civ.
5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29.2.2024 n.
5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• per il tramite della mandataria ha depositato Controparte_1 Controparte_4
l'avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• , con la procuratrice speciale, si è costituita in giudizio CP_8 Controparte_9
con comparsa di intervento del 31.1.2024 depositando gli avvisi di pubblicazione sulla delle cessioni in blocco operate da a CP_12 Controparte_1 Controparte_4
e da questo all'interveniente. In tali avvisi sono del pari riportati gli estremi dei contratti e
18 adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• sino alla seconda memoria di precisazione delle conclusioni (depositata in conseguenza di un evento del tutto accidentale, quale la rimessione della causa sul ruolo per consentire una diversa composizione del collegio giudicante) nulla l'appellante ha eccepito e contestato;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente
[...]
pur destinataria Controparte_3
dell'impugnazione, non ha svolto attività processuale;
• le appellate e l'interveniente sono assistite dal medesimo difensore, il quale, nel primo grado di giudizio, assisteva;
Controparte_3
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di e , con CP_8
la procuratrice speciale quale ultima cessionaria dei crediti in origine Controparte_9
vantati da . Controparte_3 Controparte_3
Agli atti, inoltre, sono depositate tutte le procure attributive dei poteri ai rappresentanti delle società e alle mandatarie, giustificative dello jus postulandi del difensore comune di queste.
Ciò chiarito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Alla trattazione dei motivi è necessario premettere alcune notazioni in fatto aventi rilievo trasversale nella soluzione della controversia giacché idonee a intercettare e risolvere più
d'una delle censure avanzate agli appellanti:
19 • i due contratti di mutuo, all'interno dei quali è inserito (clausola n. 15) il patto di costituzione di fideiussione, non sono redatti su moduli e formulari. La conclusione dei contratti è stata preceduta non solo da trattative tra le parti, come peraltro da queste certificato alla clausola n. 23, ma anche da una meditata e accurata ricognizione degli obiettivi industriali, delle risorse finanziarie occorrenti per sostenerli e degli impegni economici già in essere contenuta in un piano di manovra finanziaria elaborato dall'Advisor finanziario e asseverato dal dott. Controparte_13 [...]
, professionisti entrambi in caricati dalla società mutuataria (si veda il doc. Tes_3
prodotto a corredo dell'atto di citazione in opposizione denominato “Relazione tecnica
2011- disclaimer pdf”). Ne consegue, in diritto, che non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 1341 c.c. e che infondato si rivela il motivo di impugnazione sopra compendiato sub II c);
• , e i quali hanno assunto il ruolo di fideiussori della PT Pt_2 Parte_3
debitrice rivestono in essa non solo il ruolo di soci, ma anche di Controparte_11
componenti del consiglio di amministrazione, di cui è presidente, e poi di Parte_1
liquidatori. Tanto consta in modo evidente dai verbali delle delibere del c.d.a. del 7.1.2012
(allegato n. 17 al contratto di mutuo di € 5.700.000,00 e allegato n. 22 al contratto di mutuo di € 7.056.623,75, prodotti in forma integrale dalle banche convenute in opposizione nel primo grado di giudizio) con i quali è stato disposto di dare esecuzione alla delibera dell'assemblea dei soci di pari data e dunque di contrarre i due finanziamenti ipotecari,
20 nonché dal verbale della delibera del c.d.a. del 6.2.2012 (allegato n. 3 all'atto di erogazione e quietanza del mutuo di € 7.056.623,75, doc. n. 5 della produzione di primo grado delle banche convenute in opposizione) con la quale il presidente del consiglio di amministrazione è stato autorizzato a intervenire agli atti di erogazione dei mutui. Ne
consegue, in diritto, la certa attribuzione ai fratelli della qualifica di professionisti, PT
e non di consumatori, quest'ultima limitata, ex art. 3 comma I, lett. a) del D.Lgs. 6.9.2005
n. 206, unicamente alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta”. Costoro,
invero, hanno contratto la garanzia al fine di supportare l'attività di impresa svolta in forma associata. Deve dunque essere respinto non solo il motivo di impugnazione sopra compendiato sub. II d), ma anche la pertinenza alla fattispecie della normativa di tutela consumeristica in più punti invocata dagli appellanti.
Procedendo ora (naturalmente solo per le questioni non già decise) in conformità allo schema compilativo seguito dagli appellanti, deve evidenziarsi che alcuna delle lacune della statuizione di primo da costoro segnalate con il primo motivo di impugnazione è idonea a modificare il decisum. Valga, invero, osservare:
I a) le determinazioni del Giudice sull'istanza di riunione di procedimenti, fondate, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, su valutazioni discrezioni, hanno carattere ordinatorio e sono dunque insuscettibili di impugnazione. “I provvedimenti che decidono
sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente
21 preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di
impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili
in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle
cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti
pendono. (Cass. civ. 19/11/2024, n. 29737). “In tema di connessione di cause, il
provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità,
costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo
pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità” Cass.
civ.30/09/2022 n. 28539;
I b) se è vero che con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli attori avevano dichiarato di disconoscere le sottoscrizioni presenti in calce agli avvisi di ricevimento delle note raccomandate a/r con le quali erano state comunicate alla società debitrice (27.12015) la volontà delle creditrici di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti di mutuo e ai fideiussori (nelle date del 29.6.2015, 20.12.2016 e 17.3.2017) la volontà delle banche di recuperare i propri crediti, è pur vero che la mancata attivazione del procedimento di verificazione, per il quale le banche non hanno insistito, è privo di refluenze pratiche. Non
può invero dubitarsi, in ragione della nota responsiva trasmessa via mail da CP_11
in replica alla comunicazione di risoluzione con lo stesso mezzo anticipata dalla
[...]
procuratrice delle creditrici, che la società debitrice fosse a conoscenza dell'intervenuta risoluzione del contratto, rispetto alla quale aveva preso posizione contestando la ricorrenza
22 dei presupposti legittimati il diritto potestativo delle banche di sciogliersi dal vincolo negoziale e di pretendere la restituzione di quanto erogato. Risolto il contratto, l'escussione dei fideiussori -che, lo si ricorda, sono i tre componenti del consiglio di amministrazione della società debitrice- è determinazione conseguenziale del ceto creditorio ampiamente prevedibile. Gli appellanti non indicano -ne risultano altrimenti configurabili- quali conseguenze giuridiche si correlino alla mancata escussione dei fideiussori in epoca anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, così che ove pure si escludessero le note e i relativi avvisi di ricevimento dai documenti utilizzabili ai fini del decidere, nessuna refluenza si registrerebbe riguardo alla definizione della controversia;
I c) adducono gli appellanti che del credito ingiunto non ricorrerebbe dimostrazione atteso che le posizioni debitorie per estinguere le quali i due mutui -garantiti dalle fideiussioni prestate dai fratelli sono stati contratti sarebbero inficiate da appostazioni indebite, PT
dipendenti dalla “illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici ictu oculi applicati”
(pag. 27 dell'impugnazione) e dallo sforamento del tasso soglia usura. La censura si segnala per la sua estrema genericità non avendo gli appellanti:
- neppure indicato i rapporti dai quali sarebbero originate le posizioni di debito a breve,
medio e lungo termine che con il contratto di mutuo di € 7.056623,75 le parti hanno inteso riprogrammare e dislocare diversamente nel tempo;
23 - depositato i contratti istitutivi di tali rapporti, indispensabili per verificare la conformità a legge delle pattuizioni sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale;
- prodotto la documentazione contabile indispensabile per riconoscere e isolare, al fine di escluderle dal credito esigibile degli istituti bancari, le appostazioni indebite.
In simili condizioni non è stato possibile disporre la c.t.u. contabile -per la quale i germani hanno insistito ancora nelle conclusioni dell'atto di appello- difettando, all'evidenza, PT
il necessario sostrato documentale.
I d) l'imputazione alle banche di condotte non conformi ai canoni della buona fede, diligenza e correttezza nella conclusione come nella esecuzione del contratto è affidata ad allegazioni non provate se non, addirittura, sconfessate dai documenti in atti. Non consta, in particolare,
giacché difetta il dato di paragone rappresentato dall'ammontare delle linee di credito in precedenza godute da in alcun modo dagli appellanti, che le banche Controparte_11
abbiano “dapprima indotto il ridimensionamento delle linee di credito concesse privando cosi
l'azienda della liquidità necessaria per sostenere adeguatamente gli approvvigionamenti
stagionali (vendemmia) di prodotto (uve e mosti) per la lavorazione industriale” (pag. 298
dell'atto di appello). Neppure è dimostrato che il piano di finanziamento industriale, cui era espressamente votato il mutuo di € 5.700.000,00, si riducesse anch'esso, nella realtà dei fatti,
a nulla più che a una ristrutturazione dei debiti. Al contrario, la diversificazione della funzione dei mutui dichiarata alla clausola n.
2.3. di ciascuno dei contratti (l'uno “destinato al sostegno
24 dell'attività aziendale della società finanziata, nei termini di cui al Piano e delle previsioni
del presente Contratto di Finanziamento”, l'altro concesso al fine di “consentire
l'adeguamento delle forme tecniche di finanziamento in essere presso le Banche Finanziatrici
al fabbisogno finanziario della Società Finanziata, nei termini di cui al Piano e del presente
Contratto di Finanziamento”), la differente documentazione a corredo dei contratti
(comprensiva, solo per quello da € 7.056.623,75, della ricognizione a opera di CP_11
dell'ammontare dei debiti -a breve, medio e lungo termine- in essere verso il ceto
[...]
bancario) depongono nel senso dell'effettiva differenziazione della funzione delle due sovvenzioni. Indimostrati, infine, gli indicatori della condotta prevaricatrice delle banche, tesa a tutelare le proprie ragioni creditorie a scapito degli ignari fideiussori. Invero: la circostanza che l'onere economico del pagamento del corrispettivo al consulente incaricato dalle banche sia stato riversato (al pari dei costi notarili) sulla società finanziata non è rivelatore del conflitto di interessi in cui costui avrebbe operato;
in ogni caso, era Controparte_11
assistita da propri consulenti;
nessuna prova è stata offerta riguardo alla destinazione delle somme che -è provato mercè la produzione degli atti di erogazione e quietanza- vennero erogate a titolo di mutuo, così che non è possibile appurare se la mutuataria risultò libera di disporne (ragionevolmente in conformità al piano) o se invece tali importi “finirono in
pagamenti a terzi imposti dalle stesse banche” ; inoltre non è chiarito chi fossero tali terzi e neppure quale rilevanza in termini economici e strategici riguardo al piano di rilancio industriale le esposizioni debitorie verso tali terzi rivestissero, così che rimane insondabile
25 l'affermazione secondo cui tali pagamenti obbligati avrebbero determinato “la persistente
crisi di liquidità della società mutuante” (pag. 29 dell'atto di appello); né la mutuataria, né i fideiussori, tutti professionisti, sono titolati a dolersi delle clausole vessatorie che costellerebbero il contratto;
la convenzione negoziale in cui è inserita la fideiussione non è
ricalcata sullo schema predisposto dall'ABI e giudicato dall'Autorità Garante per la
Concorrenza (funzione, per tale settore del mercato, all'epoca assegnata alla Banca d'Italia)
con determinazione n. 55 del 2005 in conflitto con le regole della concorrenza, tanto che difettano le clausole cc.dd. di reviviscenza e sopravvivenze presenti invece in tale schema;
non vi è prova che la deroga all'art. 1957 c.c. costituisse, all'epoca di conclusione del contratto, regola negoziale invalsa nei contratti di fideiussione.
Quanto alle censure compendiate nel II motivo di impugnazione:
II a) per quanto, obiettivamente, il contratto intercorso tra le parti deve ascriversi al genus
della fideiussione, non potendo qualificarsi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in termini di contratto autonomo di garanzia, ciò nondimeno hanno fondamento le eccezioni di estinzione del vincolo fideiussorio sollevate dagli appellanti in relazione alle previsioni degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Con riguardo alla qualificazione giuridica del negozio, è opportuno rammentare che il contratto autonomo di garanzia (“Garantievertrag”), è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. -il quale consente alle parti di concludere contratti non riconducibili ai tipi già disciplinati dall'ordinamento- la cui funzione consiste nel tenere
26 indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore. A differenziare i due negozi, secondo il consolidato insegnamento della Suprema
Corte, è il rapporto di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, ricaduta evidente degli artt. 1939 c.c. -a mente del quale l'invalidità
dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione- e 1945 c.c. -a tenore del quale il fideiussore può opporre al creditore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo. L'accessorietà difetta, per contro, nel contratto autonomo di garanzia, meramente coordinato o collegato all'obbligazione principale. L'assenza di accessorietà è rivelata con immediatezza -ferma, in ogni caso, la necessità di valutare il complessivo tenore dell'accordo negoziale- da clausole alle quali, sin dalla sentenza a sezioni della Corte di Cassazione n. 3947/2010 (e poi di seguito, Cass. 14.6.2016 n. 12152, Cas.
13.6.2019 n. 15868, Cass. 31.5.2021 n. 15091), è tipicamente assegnato il ruolo di evidenziare il carattere autonomo della garanzia: al fine di “consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità
della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi
ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni
esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare
l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente,
patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”
(Cass. S.U. n. 3947/2010). Il diritto per il creditore garantito di esigere dal garante il
27 pagamento immediato di quanto convenuto “a semplice richiesta e senza eccezioni”, in difformità da quanto previsto dall'art. 1945 c.c., dispiega invero l'effetto di rendere il contratto di garanzia sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto garantito,
palesando l'autonomia dei due negozi. Resta in ogni caso preservata, anche nel contratto autonomo di garanzia, la facoltà per il garante di opporre al creditore l'exceptio doli generalis
per paralizzarne la pretesa abusiva e fraudolenta di escutere la garanzia quantunque il contratto principale rechi clausole in contrasto con norme imperative di legge. La differenza tra i due contratti si apprezza anche sotto il profilo del contenuto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal garante: mentre nel contratto di fideiussione vi è piena identità
tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita -che sarà necessariamente fungibile-, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione cui è tenuto il garante ha a oggetto una prestazione -sempre di pagamento- anche non coincidente con quella -ad esempio infungibile, come quella dell'appaltatore, per restare all'ambito ove più frequente è il ricorso alle garanzie autonome- gravante sul debitore principale. Accessorietà e autonomia, in definitiva, permeano rispettivamente la causa dei due contratti di modo che, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no dell'obbligato, tenendo indenne il creditore dalle relative conseguenze. Ne deriva che, se il fideiussore è un “vicario”
28 del debitore, con il quale condivide solidalmente l'obbligazione di pagamento, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, essendo usualmente (anche) qualitativamente diversa da quella garantita. (Cass.
18.2.2022 n. 5423, Cas. 20.10.2021 n. 29003, Cass. 31.3.2021 n. 8874, Cass. 22.11.2019 n.
30509, Cass. S.U. n. 3947/2010). Dal carattere indennitario, compensativo del danno sofferto dal creditore, proprio del contratto autonomo di garanzia consegue l'assenza di vincoli solidaristici tra obbligazione garantita e obbligazione discendente dal contratto autonomo di garanzia, restando invece la solidarietà tra debitore principale e fideiussore connotato tipico della fideiussione. “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore
principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta
del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico
connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni
solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante
autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di
denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra
le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. 31.3.2021 n.
8874, e conformi Cass. 32420/ 2019 e Cass. 30509/2019 ); “tra i caratteri … che accomunano
polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due figure dalla
29 fideiussione vi è -insieme e conseguentemente alla diversità dell'oggetto (una prestazione
diversa da quella del debitore garantito, a volte anche qualitativamente come nel caso della
polizza fideiussoria rilasciata in occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel
trasferimento, da un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo satisfattorio, come nella
fideiussione, ma di tipo indennitario)-, l'assenza di un vincolo di solidarietà tra garante e
debitore principale: nel contratto autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il
garante, come detto è debitore di una prestazione diversa” Cass. 13.11.2018 n. 9200). Questi
i criteri discretivi enucleati dalla giurisprudenza, non si ravvisano i presupposti per attrarre la fideiussione prestata dagli appellanti entro il confine definitorio del contratto autonomo di garanzia. Difetta, invero, una deroga esplicita al disposto dell'art. 1945 c.c., essendo prevista unicamente la rinuncia dei fideiussori “al beneficio della preventiva escussione della
obbligata principale” e l'obbligo per costoro di “versare, a semplice richiesta scritta, entro
15 (quindici) giorni da tale richiesta, l'ammontare che ogni Banca Finanziatrice dichiari
dovuto e non pagato dalla Società Finanziata” (clausola n. 15.2.1 del contratto). Simile
previsione, si presta a -ed è pertanto frequentemente- interpretata come una clausola solve et
repete ex art. 1462 c.c., così che il garante manterrebbe la legittimazione a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con facoltà, tuttavia,
da esercitarsi solo dopo l'avvenuto pagamento e mediante esperimento di azione di ripetizione. In sé considerata, la clausola di pagamento a prima richiesta non è dunque
30 decisiva ai fini della qualificazione del rapporto in quanto, comportando essenzialmente l'inversione processuale propria dell'art. 1462 c.c., non si pone in rapporto di incompatibilità
logica con l'accessorietà tipica della fideiussione: sia pure in modo posticipato e per effetto dell'esperimento dell'azione di ripetizione, il fideiussore adempie alla medesima obbligazione (validamente) assunta dal debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso,
salvo che si avvalga dell'exceptio doli, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore onde far valere eccezioni relative al rapporto principale,
spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale. Si manifesta per tale via il carattere prettamente indennitario peculiare di fattispecie negoziale, funzionale, per quanto sopra già osservato, a ristorare il creditore insoddisfatto mediante pronto versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Rammentato, poi, che secondo la nozione offerta dall'art. 1936 c.c. è fideiussore
“colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di
un'obbligazione altrui”, alla conclusione dell'identità tra obbligazione principale e obbligazione garantita si perviene altresì valorizzando la clausola n. 15.1 del contratto, la quale prevede che i fideiussori “si costituiscono irrevocabilmente … garanti per il pieno e
puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dalla Società Finanziata
nei confronti delle Banche Finanziatrici, in relazione al presente Contratto di Finanziamento,
31 fino alla completa estinzione delle stesse, per il pagamento dei relativi interessi anche di
mora ed accessori”.
Risulta dunque evidente che la fideiussione sottoscritta dagli appellanti non possiede la funzione cauzionale o indennitaria caratteristica della garanzia autonoma, ma assolve alla funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio ed esattamente l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.
Se dunque, non si ravvisano preclusioni alla facoltà dei fideiussori di sollevare eccezioni fonate sul disposto degli artt. 1956 e 1957 c.c., esse tuttavia non sono meritevole di accoglimento.
Quanto all'art. 1957 c.c., è sufficiente sottolineare la natura derogabile pacificamente riconosciuta alla disposizione dalla giurisprudenza (così, da ultimo, Cass. 17.2.2025 n. 3989,
Cass. 13.1.2025 n. 835) e rammentare che, nel concreto, la previsione è stata validamente derogata dalle parti.
Priva di aderenza alla fattispecie concreta è l'invocazione dell'art. 1956 c.c.. La fideiussione rilasciata dagli appellanti ha carattere specifico poichè copre unicamente le obbligazioni assunte dalla debitrice principale con i due contratti di mutuo. Non si tratta dunque di fideiussione per obbligazioni future, c.d. omnibus, così che non pertinente si rivela il richiamo all'art. 1956 c.c. Non è d'altronde chiarito a quale nuovo e ulteriore credito concesso alla mutuataria dalle banche finanziatrici gli appellanti facciano riferimento, mentre se, come sembra emergere dal tenore letterale delle difese esplicate a pag. 35 dell'atto di appello, ciò
32 che costoro intendono sottolineare è la mancata conoscenza della condizione di sostanziale insolvenza della società debitrice principale già al momento della conclusione dei contratti di mutuo, non può non rammentarsi, ancora una volta, che i tre fratelli erano PT
amministratori oltre che soci della società, delle cui condizioni economico-finanziarie erano dunque ben a conoscenza (non fosse altro perché obbligati a stilare i bilanci annuali di esercizio) e che prima di addivenire alla conclusione dei contratti di mutuo si erano rivolti a dei consulenti per elaborare e stendere un piano che, previa ricognizione della situazione economica e del fabbisogno finanziario della società, elaborava prospettive di rilancio dell'attività di impresa. “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore,
previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito
al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di
garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di
legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta
di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva
autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass. civ. 23/03/2017, n. 7444).
II b) neppure meritevole di accoglimento è la reiterata eccezione di nullità per difetto di causa in concreto dei due mutui, in tesi entrambi esclusivamente finalizzati all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria verso le banche.
33 La Suprema Corte nell'espletamento della sua funzione nomofilattica (Cass. S.U. 5/3/2025 n.
5841) ha di recente confermato la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario che riconosce piena validità alla causa del mutuo c.d solutorio. “Il cosiddetto
mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario
verso il mutuo, non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico-
(Cass. 25.7.2022 n. 23149) giacché, per contro, “il ripianamento della passività costituisce in
definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (Cass. 30.11.2021 n.
37654), al punto che “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto
dalla stessa normativa vigente” (Cass. 22.2.2021 n. 4694, in riferimento agli artt. 182 bis 182
quater della legge fallimentare).
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore delle appellate e dell'interveniente, unitariamente assistite, in € 43.000,00, di cui € 10.000,00 per la fase di studio, € 6.000,00 per la fase introduttiva, € 12.000,00 per la fase di trattazione (dell'istanza di inibitoria) ed € 15.000,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da PT
, e con atto di citazione notificato il 14.5.2019 a
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, a Controparte_3 Controparte_3 Parte_4
34 e per essa quale mandataria con rappresentanza Business Partner Italia Società Cnsortile per
Azioni, e a avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 16 Controparte_6
novembre 2018;
condanna gli appellanti sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore delle appellate e dell'interveniente costituitasi in giudizio per il tramite della Controparte_8
mandataria alla refusione delle spese del presente grado di giudizio Controparte_9
liquidate in € 43.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Cristina Midulla
35