TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 1275/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa RO Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(c.f: ), nata a Parte_1 C.F._1
LL (Colombia) il 13 aprile 1985, residente in [...] nella Via Del
Carrubbo n. 18, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'opposizione, dall'Avv. Manuela Pepi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Vittoria (RG),Via Garibaldi n.71
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
, ivi residente in [...] (c.f.: C.F._2
, nella qualità di Amministratore di sostegno di C.F._3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_2 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio in Comiso, Via G. Ferreri n. 37, dell'Avv. Giuseppe Puglisi, giusta procura 3
rilasciata su foglio separato, e previa autorizzazione del Giudice Tutelare del
Tribunale di Ragusa del 17.7.2024
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 215/2024 (R.G. 545/2024), emesso dal Tribunale di Ragusa, in cui le si intimava la consegna del veicolo Jeep Renegade targato FE081ZK, su istanza di , rappresentata dall'Amministratore di Controparte_2
Sostegno , chiedendo “In via preliminare, accogliere Controparte_1
l'eccezione di difetto dello ius postulandi e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda monitoria, con conseguente revoca dell'ingiunzione emessa;
In via principale nel merito dichiarare infondata la domanda per intervenuta donazione indiretta del veicolo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale, riconoscere il diritto di proprietà del veicolo in capo alla sig.ra e per Parte_1
l'effetto ordinare alla sig.ra di trasferire la proprietà del Controparte_2 veicolo in capo alla sig.ra Con vittoria di spese di lite, diritti ed Parte_1 onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA”, per le motivazioni ivi meglio indicate.
Si costituiva , nella qualità di Amministratore di Controparte_1 sostegno della signora , la quale chiedeva “- innanzitutto Controparte_2 espungere dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tutta la prima parte relativa alla “Premessa in fatto” (pagine 2-5) nonché il primo motivo di opposizione (Eccezione preliminare. Inammissibilità della 4
domanda per difetto dello ius postulandi,_inesistenza del mandato alle liti”), in quanto contenenti affermazioni diffamatorie e/o calunniatorie nei confronti dell'avvocato Giuseppe Puglisi e comunque che non vengano utilizzate tali affermazioni ai fini del giudizio;
- in via preliminare dichiarare la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 215/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4.3.2024 nel giudizio n. 545/2024 R.G., atteso che l'opposizione di controparte non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. e conseguentemente ordinare l'immediata consegna dell'autovettura Jeep Renegade targata FE081ZK all'opposta; - nel merito rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare la temerarietà dell'opposizione ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare controparte al pagamento, in favore della CP_2
del risarcimento pari ad € 5.000,00 o a quella somma maggiore o
[...] minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nelle more del giudizio de quo, all'esito della concessione della provvisoria esecuzione del D.I opposto, con ordinanza del 14.02.2025, in data 18.03.2025 l'opponente procedeva alla riconsegna della vettura Jeep Renegade in favore dell'opposta, come da verbale di consegna in atti, e come riconosciuto da quest'ultima, con conseguente dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio de quo da parte della depositata il Parte_1
24.04.2025, e richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ciò premesso, a fronte dell'irrituale rinuncia operata dalla non Parte_1 notificata alla controparte seppure depositata con dichiarazione fuori udienza, e comunque in difetto di accettazione da parte della , deve CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto venir meno dell'interesse in capo alla ad insistere nell'azione CP_2 intrapresa, stante l'avvenuta riconsegna della vettura di sua proprietà, illegittimamente detenuta dalla nipote, odierna opponente, costituente oggetto esclusivo della domanda dell'opposta in sede monitoria.
La parte opposta, peraltro, si è riservata di agire in separata sede al fine di far valere gli eventuali danni provocati al mezzo, durante il periodo di sua detenzione da parte della Parte_1 5
Sotto il profilo della condanna alle spese di lite, tuttavia, non si ritiene di dover disporre la compensazione di esse tra le parti, come richiesto dall'opponente, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, essendo emerso pacificamente che la vettura di cui si richiedeva la restituzione al suo legittimo proprietario fosse nella materiale disponibilità della mentre è rimasto indimostrato l'assunto della medesima Parte_1 secondo cui la stessa avrebbe ricevuto il mezzo in questione a titolo di liberalità indiretta, ovvero di regalia, da parte della nonna, odierna opposta, cui era legata da un profondo affetto.
Di contro, dalla documentazione depositata in atti è emerso chiaramente come intestatario formale di tale vettura fosse in via esclusiva la CP_2
(cfr. contratto di acquisto del 26.10.2016, visura PRA e libretto di circolazione del veicolo), mentre il prezzo di acquisto del mezzo era stato versato integralmente dalla figlia della suddetta, , la Controparte_1 quale aveva assunto la funzione di garante in seno al contratto di finanziamento, stipulato dalla per l'acquisto della macchina. CP_2
E' emerso altresì che era stato convenuto che l'auto fosse affidata alla ma solo per far fronte alle esigenze della nonna, e non già per fini Parte_1 suoi personali.
Nonostante le diffide a riavere indietro l'autovettura presentate dall'opposta, nel dicembre del 2023, nel gennaio e nel febbraio del 2024, la era rimasta inadempiente all'obbligo di restituire il mezzo al suo Parte_1 titolare, non avendo peraltro la stessa ottemperato al suo obbligo, contrattualmente assunto, in sede di acquisto di un immobile dalla , CP_2 di prendersi cura delle esigenze di vita e di salute della nonna, durante tutta la sua vita.
Soltanto all'esito della concessa provvisoria esecuzione del D.I opposto l'opponente si è determinata a restituire il mezzo all'altra parte, rinunciando altresì' agli atti del giudizio de quo.
Alla luce delle circostanze emerse le spese di lite andranno dunque poste a carico di parte opponente, e liquidate come da dispositivo.
Appare, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., configurandosi quanto meno 6
una colpa grave in capo all'opponente, la quale ha insistito, come già detto, nelle proprie pretese, nonostante le diverse diffide e le risultanze in atti, salvo poi restituire la macchina e rinunciare agli atti soltanto a seguito della concessa esecutività del decreto impugnato.
Appare congruo l'importo risarcitorio di euro 400,00, avuto riguardo alla natura e al valore della presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l'opponente, , a rifondere le spese Parte_1 Parte_1 processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in Controparte_2 euro 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna la al risarcimento del danno subìto dalla Parte_1 controparte ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 400,00.
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice 7
Dott.sa RO Scollo