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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1447/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Antonio Tanzillo Parte_1
- attrice -
E
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
- convenuti/contumaci -
Oggetto:
Con atto di citazione il adiva innanzi al Tribunale civile di Avellino Controparte_2
, , al fine di far 1.-dichiarare aperta la successione Controparte_1 CP_1 Controparte_1 legittima di , apertasi in data 20.10.1992, alla quale in forza di legge, venivano Persona_1 chiamati il coniuge sig. ed i figli e;
2.-dichiarare che
Persona_2 CP_3 Controparte_1 alla successione della defunta , concorrono, il per Persona_1 Controparte_4 la quota di 1/3 del valore complessivo dell'eredità, ovvero per quella diversa quota che dovesse risultare a lui spettante ex lege, nonché il coniuge sig. la figlia , per
Persona_2 Controparte_1 una quota di 1/3 ciascuno , ovvero per quelle diverse quote che dovessero risultare a loro spettanti ex lege;
3.-dichiarare aperta la successione legittima di , apertasi in data 11.8.2004, alla
Persona_2 quale in forza di legge, venivano chiamati i figli e;
4.-dichiarare CP_3 Controparte_1 che alla successione della defunta , concorrono, il Fallimento di per la
Persona_2 CP_3 quota di 500/1000 del valore complessivo dell'eredità, ovvero per quella diversa quota che dovesse risultare a lui spettante ex lege, nonché la figlia , per una quota di 500/1000, Controparte_1 ovvero per quelle diverse quote che dovessero risultare a loro spettanti ex lege;
5.- ordinare la divisione dei cespiti ricostruiti, indivisi, siti in Lauro (AV) alla via Casa Rega e, precisamente due unità immobiliari site in Pignano, di cui una fa parte del comparto Edilizio “Pignano 4 -5” e l'altra del comparto edilizio “Pignano 1”, tutti meglio indicati e descritti in premessa;
6.- per l'effetto, disporre il preliminare accatastamento dei cespiti tutti ricostruiti ed oggetto del presente giudizio e, previa disposizione di un comodo progetto di divisione, dividere in natura se possibile o, in ogni caso, mediante vendita ai sensi dell' art. 788 cpc, i residui diritti e beni tutti sopra descritti ed individuati nella premessa del presente atto, con attribuzione ad esso Fallimento attore della quota
1/3 sull'asse ereditario di e di 1/2 sull'asse ereditario di , il tutto Persona_1 Persona_2 per la complessiva quota di 500/1000 di tutti i succitati cespiti ricostruiti, ovvero della diversa quota ereditaria che ex lege spetterebbe al fallimento di;
7.-disporre la resa dei conti CP_3 da parte dell'altro condividente ,imputando sulla quota degli stessi i frutti da essi percetti e percipiendi sui diritti e beni sopra descritti ovvero, comunque, le indennità da essa dovuta in ragione dell'occupazione e\o dell'utilizzo dei diritti in discorso ed in ragione della loro durata;
C.- spese tutte di giudizio in capo alla massa ed in caso di opposizione, in capo all'altro condividente.
Rappresentava che a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data
10.10.2010, veniva dichiarato il fallimento della società , nonché del Controparte_5 socio illimitatamente responsabile , il quale a seguito di due successioni ereditarie di CP_3
e di , risultava comproprietario della quota pari a 1/2 , unitamente Persona_1 Persona_2
a della consistenza immobiliare ubicata in lauro AV alla frazione Pignano che Controparte_1
a seguito della ricostruzione post sismica veniva denominato “Pignano 4-5” e Pignano 1”.
All'udienza del 27.9.2017 venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc e la causa veniva rinviata al 20.3.2018.; parte attrice, nelle proprie note ex art. 183 VI co. Cpc, II termine
, chiedeva in via istruttoria disporsi TU, interrogatorio formale della convenuta CP_1
ex art. 723 c.c la resa del conto da parte della convenuta nonché all'esito e se del caso,
[...] ricorrendone le condizioni disporre la vendita del cespite a dividersi eventualmente, ex art. 786 cpc, delegandola ad un notaio all'uopo nominato e disponendo che lo stesso rediga anche il progetto di distribuzione delle somme ricavate, con spese a carico della massa ed in caso di opposizione in capo all'altro condividente.
Veniva ammessa TU depositata nel fascicolo telematico in data 20 settembre 2021, e disposta successiva integrazione;
parte attrice reiterava la richiesta di onerare il TU all'accatastamento degli immobili;
all'esito veniva disposta udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione;
Nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione.
Come evidenziato in numerose sentenze emesso dal presente giudicante, in svariati giudizi di divisione ereditaria/scioglimento di comunione, elemento basilare è la prova della proprietà dei beni di cui viene chiesta la divisione.
Nel caso in esame parte attrice non ha fornito la prova della titolarità di tutti i beni, circostanza di tale manchevolezza evidenziata anche nel certificato notarile ipo-catastale, in cui il notaio, nel quadro sinottico della provenienza, ha posto risalto ai titoli di proprietà attraverso le risultanze delle visure dei registri immobiliari di Avellino.
In particolare ha espressamente evidenziato che, dalle visure ipotecarie eseguite a far tempo dal 1944 non è emerso alcun titolo di provenienza relativo all'unità immobiliare censita al fol 5. P.lla
181 subalterno 3.
Già tale segnalazione conduce alla improcedibilità della domanda.
La domanda, (attesa anche l'importanza, ai fini della richiesta di vendita dei beni, allo stato non percorribile anche per difetto di accatastamento dei beni, procedura che deve essere avviata dal proprietario dei beni), per l'assenza dei titoli di proprietà, non può trovare accoglimento per difetto di prova della piena proprietà, delle unità immobiliari oggetto della richiesta di divisione (sopra meglio identificate).
Premesso che nel caso di specie, per quanto desumibile da una lettura complessiva degli atti difensivi (salva comunque la poca chiarezza in punto di quote di proprietà), pare trattarsi di comunione che rinviene il proprio fondamento nella successione di apertasi il CP_3
15.05.1955, in cui sono stati chiamati il coniuge ed i figli, ai quali si è Persona_3 devoluta la quota di 500/1000 delle unità immobiliari, p.lla 180 e p.lla 181, il tutto come emerge dalle risultanze delle visure dei registri immobiliari.
Allo stato degli atti, giova rilevare che parte attrice, non ha versato in atti i titoli di provenienza degli immobili, oggetto della domanda di scioglimento della comunione (né, peraltro, descritto le modalità di acquisto degli indicati beni), non risultando neanche le dichiarazioni di successione, ma soltanto la relazione notarile.
La documentazione indicata dal notaio – preordinata a fini essenzialmente fiscali – a ben vedere, non assume alcun rilievo ai fini della prova della titolarità dei beni oggetto della domanda divisoria.
Sul punto si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, con l'espressione “giudizio petitorio”, deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202). Infatti, il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Ciò posto, il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in questione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
Ne consegue che in difetto di prova della titolarità dei beni e, così, dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario la domanda di divisione ereditaria non può trovare accoglimento.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta fosse suscettibile di essere acquisita ad opera di un ausiliario incaricato di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di mezzo di indagine che non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
né, d'altro canto, può darsi rilievo, allo scopo, alle indicazioni sulla proprietà emergenti dalla relazione di stima del TU (che li considera di proprietà per metà di ciascuna delle parti), totalmente carenti in punto di indicazione della originaria proprietà e di individuazione dei titoli a fondamento delle proprie deduzioni (presumibilmente basate sulle allegate visure catastali, per quanto detto come tali inidonee a fornire la prova del diritto di proprietà).
In definitiva, la natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
A tal fine, le parti hanno l'onere di allegare e provare il titolo di acquisto in capo al dante causa;
ed infatti invocando le parti un titolo derivativo, occorre consentire al giudice l'esame del titolo di acquisto, al fine della ricognizione dei beni appartenenti al dante causa e caduti in comunione.
La mancanza del titolo, che le parti hanno l'onere di produrre nel rispetto dei termini dell'art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c., non può essere colmata dalla non contestazione, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte sul principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Tribunale
Roma sez. VIII, 13/09/2023, n. 12943, che richiama Cass. 19488/2014 sez. II;
Cass. Sez. 1
Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002; Cassazione civile sez. II, 18/07/2022, n.22538).
Dalle considerazioni svolte deriva che parte attrice ha ritenuto, quale prova attestante la titolarità proprio il certificato notarile, che, viceversa, tutt'altro espone benevolmente, riguardo alla titolarità.
Il notaio, ha altresì evidenziato, che relativamente agli immobili in oggetto, non sono state rispettate nel periodo consultato la continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. per effetto della mancata trascrizione di accettazione, espressa o tacita, di eredità di e di Persona_4
. Persona_2
Nel caso di specie, non è stato prodotto alcun documento a sostegno della domanda di divisione dei cespiti, a partire dalla successione di e passando per il titolo di acquisto CP_3 della proprietà in capo agli eredi.
La mancanza di tali documenti si risolve nel difetto della prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione e cioè della titolarità del bene.
Sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la contumacia delle parti;
parimenti i costi della espletata TU, come già liquidati in atti, vanno posti a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Dichiara la improcedibilità della domanda.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
3. Pone le spese di TU a carico dell'erario.
Così deciso in Avellino il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1447/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Antonio Tanzillo Parte_1
- attrice -
E
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
- convenuti/contumaci -
Oggetto:
Con atto di citazione il adiva innanzi al Tribunale civile di Avellino Controparte_2
, , al fine di far 1.-dichiarare aperta la successione Controparte_1 CP_1 Controparte_1 legittima di , apertasi in data 20.10.1992, alla quale in forza di legge, venivano Persona_1 chiamati il coniuge sig. ed i figli e;
2.-dichiarare che
Persona_2 CP_3 Controparte_1 alla successione della defunta , concorrono, il per Persona_1 Controparte_4 la quota di 1/3 del valore complessivo dell'eredità, ovvero per quella diversa quota che dovesse risultare a lui spettante ex lege, nonché il coniuge sig. la figlia , per
Persona_2 Controparte_1 una quota di 1/3 ciascuno , ovvero per quelle diverse quote che dovessero risultare a loro spettanti ex lege;
3.-dichiarare aperta la successione legittima di , apertasi in data 11.8.2004, alla
Persona_2 quale in forza di legge, venivano chiamati i figli e;
4.-dichiarare CP_3 Controparte_1 che alla successione della defunta , concorrono, il Fallimento di per la
Persona_2 CP_3 quota di 500/1000 del valore complessivo dell'eredità, ovvero per quella diversa quota che dovesse risultare a lui spettante ex lege, nonché la figlia , per una quota di 500/1000, Controparte_1 ovvero per quelle diverse quote che dovessero risultare a loro spettanti ex lege;
5.- ordinare la divisione dei cespiti ricostruiti, indivisi, siti in Lauro (AV) alla via Casa Rega e, precisamente due unità immobiliari site in Pignano, di cui una fa parte del comparto Edilizio “Pignano 4 -5” e l'altra del comparto edilizio “Pignano 1”, tutti meglio indicati e descritti in premessa;
6.- per l'effetto, disporre il preliminare accatastamento dei cespiti tutti ricostruiti ed oggetto del presente giudizio e, previa disposizione di un comodo progetto di divisione, dividere in natura se possibile o, in ogni caso, mediante vendita ai sensi dell' art. 788 cpc, i residui diritti e beni tutti sopra descritti ed individuati nella premessa del presente atto, con attribuzione ad esso Fallimento attore della quota
1/3 sull'asse ereditario di e di 1/2 sull'asse ereditario di , il tutto Persona_1 Persona_2 per la complessiva quota di 500/1000 di tutti i succitati cespiti ricostruiti, ovvero della diversa quota ereditaria che ex lege spetterebbe al fallimento di;
7.-disporre la resa dei conti CP_3 da parte dell'altro condividente ,imputando sulla quota degli stessi i frutti da essi percetti e percipiendi sui diritti e beni sopra descritti ovvero, comunque, le indennità da essa dovuta in ragione dell'occupazione e\o dell'utilizzo dei diritti in discorso ed in ragione della loro durata;
C.- spese tutte di giudizio in capo alla massa ed in caso di opposizione, in capo all'altro condividente.
Rappresentava che a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data
10.10.2010, veniva dichiarato il fallimento della società , nonché del Controparte_5 socio illimitatamente responsabile , il quale a seguito di due successioni ereditarie di CP_3
e di , risultava comproprietario della quota pari a 1/2 , unitamente Persona_1 Persona_2
a della consistenza immobiliare ubicata in lauro AV alla frazione Pignano che Controparte_1
a seguito della ricostruzione post sismica veniva denominato “Pignano 4-5” e Pignano 1”.
All'udienza del 27.9.2017 venivano chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc e la causa veniva rinviata al 20.3.2018.; parte attrice, nelle proprie note ex art. 183 VI co. Cpc, II termine
, chiedeva in via istruttoria disporsi TU, interrogatorio formale della convenuta CP_1
ex art. 723 c.c la resa del conto da parte della convenuta nonché all'esito e se del caso,
[...] ricorrendone le condizioni disporre la vendita del cespite a dividersi eventualmente, ex art. 786 cpc, delegandola ad un notaio all'uopo nominato e disponendo che lo stesso rediga anche il progetto di distribuzione delle somme ricavate, con spese a carico della massa ed in caso di opposizione in capo all'altro condividente.
Veniva ammessa TU depositata nel fascicolo telematico in data 20 settembre 2021, e disposta successiva integrazione;
parte attrice reiterava la richiesta di onerare il TU all'accatastamento degli immobili;
all'esito veniva disposta udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione;
Nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio.
Motivi della decisione.
Come evidenziato in numerose sentenze emesso dal presente giudicante, in svariati giudizi di divisione ereditaria/scioglimento di comunione, elemento basilare è la prova della proprietà dei beni di cui viene chiesta la divisione.
Nel caso in esame parte attrice non ha fornito la prova della titolarità di tutti i beni, circostanza di tale manchevolezza evidenziata anche nel certificato notarile ipo-catastale, in cui il notaio, nel quadro sinottico della provenienza, ha posto risalto ai titoli di proprietà attraverso le risultanze delle visure dei registri immobiliari di Avellino.
In particolare ha espressamente evidenziato che, dalle visure ipotecarie eseguite a far tempo dal 1944 non è emerso alcun titolo di provenienza relativo all'unità immobiliare censita al fol 5. P.lla
181 subalterno 3.
Già tale segnalazione conduce alla improcedibilità della domanda.
La domanda, (attesa anche l'importanza, ai fini della richiesta di vendita dei beni, allo stato non percorribile anche per difetto di accatastamento dei beni, procedura che deve essere avviata dal proprietario dei beni), per l'assenza dei titoli di proprietà, non può trovare accoglimento per difetto di prova della piena proprietà, delle unità immobiliari oggetto della richiesta di divisione (sopra meglio identificate).
Premesso che nel caso di specie, per quanto desumibile da una lettura complessiva degli atti difensivi (salva comunque la poca chiarezza in punto di quote di proprietà), pare trattarsi di comunione che rinviene il proprio fondamento nella successione di apertasi il CP_3
15.05.1955, in cui sono stati chiamati il coniuge ed i figli, ai quali si è Persona_3 devoluta la quota di 500/1000 delle unità immobiliari, p.lla 180 e p.lla 181, il tutto come emerge dalle risultanze delle visure dei registri immobiliari.
Allo stato degli atti, giova rilevare che parte attrice, non ha versato in atti i titoli di provenienza degli immobili, oggetto della domanda di scioglimento della comunione (né, peraltro, descritto le modalità di acquisto degli indicati beni), non risultando neanche le dichiarazioni di successione, ma soltanto la relazione notarile.
La documentazione indicata dal notaio – preordinata a fini essenzialmente fiscali – a ben vedere, non assume alcun rilievo ai fini della prova della titolarità dei beni oggetto della domanda divisoria.
Sul punto si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, con l'espressione “giudizio petitorio”, deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo,
l'accertamento del diritto medesimo (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202). Infatti, il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Ciò posto, il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in questione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
Ne consegue che in difetto di prova della titolarità dei beni e, così, dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario la domanda di divisione ereditaria non può trovare accoglimento.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta fosse suscettibile di essere acquisita ad opera di un ausiliario incaricato di espletare una consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di mezzo di indagine che non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
né, d'altro canto, può darsi rilievo, allo scopo, alle indicazioni sulla proprietà emergenti dalla relazione di stima del TU (che li considera di proprietà per metà di ciascuna delle parti), totalmente carenti in punto di indicazione della originaria proprietà e di individuazione dei titoli a fondamento delle proprie deduzioni (presumibilmente basate sulle allegate visure catastali, per quanto detto come tali inidonee a fornire la prova del diritto di proprietà).
In definitiva, la natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
A tal fine, le parti hanno l'onere di allegare e provare il titolo di acquisto in capo al dante causa;
ed infatti invocando le parti un titolo derivativo, occorre consentire al giudice l'esame del titolo di acquisto, al fine della ricognizione dei beni appartenenti al dante causa e caduti in comunione.
La mancanza del titolo, che le parti hanno l'onere di produrre nel rispetto dei termini dell'art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c., non può essere colmata dalla non contestazione, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte sul principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Tribunale
Roma sez. VIII, 13/09/2023, n. 12943, che richiama Cass. 19488/2014 sez. II;
Cass. Sez. 1
Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002; Cassazione civile sez. II, 18/07/2022, n.22538).
Dalle considerazioni svolte deriva che parte attrice ha ritenuto, quale prova attestante la titolarità proprio il certificato notarile, che, viceversa, tutt'altro espone benevolmente, riguardo alla titolarità.
Il notaio, ha altresì evidenziato, che relativamente agli immobili in oggetto, non sono state rispettate nel periodo consultato la continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. per effetto della mancata trascrizione di accettazione, espressa o tacita, di eredità di e di Persona_4
. Persona_2
Nel caso di specie, non è stato prodotto alcun documento a sostegno della domanda di divisione dei cespiti, a partire dalla successione di e passando per il titolo di acquisto CP_3 della proprietà in capo agli eredi.
La mancanza di tali documenti si risolve nel difetto della prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione e cioè della titolarità del bene.
Sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, attesa la contumacia delle parti;
parimenti i costi della espletata TU, come già liquidati in atti, vanno posti a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Dichiara la improcedibilità della domanda.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
3. Pone le spese di TU a carico dell'erario.
Così deciso in Avellino il 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore