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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.U. si riporta ed insiste.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. TD7IPRD00086/22 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, notificata in data 07 luglio
2022, riferita all'asserito omesso pagamento degli importi accertati come dovuti nella Sentenza n 3731/05/21 divenuta definitiva il 16 maggio 2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD7010602724 per l'anno
2009 notificato in data 05 dicembre 2013, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, diritti di notifica, per un importo complessivo pari a euro 50.456,73. A sostegno dell'opposizione eccepiva che in base alla predetta sentenza quelle somme erano redditi riferibili all'impresa individuale Resistente_1 ; che l'impresa individuale Resistente_1 ed il suo intero patrimonio, nel luglio 2013, era stata oggetto di sequestro operato dal Tribunale Penale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione definitivamente confiscata con il suo intero patrimonio con sentenza della Suprema Corte Sezione Prima Penale n. 9899 del 28 gennaio
2021; che il compendio dei beni dell'impresa individuale Resistente_1 era quello di cui alla Relazione inizialedegli Amministratori Giudiziari, al quale però bisogna aggiungere l'acquisto tramite pubblico incanto di due terreni, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al Indirizzo_1
, per la somma di euro 436.887,78 che erroneamente nella predetta Relazione sono stati individuati come proprietà esclusiva di Resistente_1, malgrado detti beni siano stati acquistati da quest'ultimo nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale Resistente_1, con decreto di trasferimento dal Tribunale Civile di Reggio Calabria sezione Fallimentare, che si allega in copia con la relativa documentazione;
che a seguito della confisca definitiva dell'intero patrimonio aziendale della ditta individuale Resistente_1 da parte dello Stato, si è operata automaticamente “ope legis” senza che sia stata necessaria un' apposita dichiarazione di volontà, la confusione tra la qualità di creditore e quella di debitore essendosi riuniti entrambi nello stesso soggetto, lo Stato. A parere del ricorrente si sarebbe verificata una successione del debito e pertanto l'obbligazione, ai sensi dell'articolo 1253 C.C., si sarebbe estinta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale pur riconoscendo l'operatività del principio affermato avente ad oggetto la “confusione” del patrimonio della società confiscata definitivamente con quello dello
Stato, riteneva non provata l'entità del patrimonio oggetto di confisca. In particolare, dalla relazione iniziale degli allora Amministratori Giudiziari emerge (cfr. pagg. 40 e seguenti) una situazione patrimoniale al
06.08.2013 con rilevanti passività (circa € 2.000.000,00) e una perdita d'esercizio pari ad € 1.767.788,51 - salvo poi ivi rappresentare che detta situazione patrimoniale non riporterebbe il valore delle rimanenze finali costituite dagli stati di avanzamento lavori che “da una sommaria valutazione dovrebbero aggirarsi intorno ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) In considerazione del richiamato valore, il risultato di esercizio sotto riportato si traduce in un “utile di periodo” e non in una “perdita di periodo” così come indicato nel prospetto che segue sottoscritto direttamente dal titolare della ditta:” (cfr. pag. 40 relazione iniziale). Senza contare che, in sede di ricorso introduttivo, il ricorrente specifica ancora che la predetta relazione iniziale degli allora Amministratori Giudiziari non comprenderebbe due terreni erroneamente individuati come proprietà esclusiva di Resistente_1, malgrado siano stati acquistati da quest'ultimo nella sua qualità di titolare della ditta individuale. In conclusione, non vi sarebbe contezza, allo stato degli atti, dell'entità del valore di mercato (certo e determinato) del compendio confiscato, così come richiesto dalla risoluzione n.
70/E del 29/10/2020 e dalla giurisprudenza espressasi in merito, con la conseguente impossibilità di verifica dell'effettiva capienza del patrimonio oggetto di confisca. Depositava provvedimento di sgravio parziale nei limiti dell'IVA.
Con la sentenza appellata la corte accoglieva il ricorso ritenendo che “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile”. Avverso detta decisione ha interposto appello l'Ufficio ribadendo l'originaria eccezione, ovvero che non vi sarebbe stata la prova dell'entità del valore di mercato del compendio del patrimonio oggetto di confisca a supporto depositava anche giurisprudenza di legittimità concludendo per la riforma della sentenza.
Non si è costituito l'appellato.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sono pacifici i fatti di causa.
A determinare l'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, il rigetto dell'originario ricorso basta richiamare le argomentazioni della Suprema Corte.
Il ragionamento seguito in primo grado secondo cui <e' dunque la stessa risoluzione dell'ade ad affermare che nel caso di confisca definitiva si verifica “confusione” tra il patrimonio dello stato e quello del contribuente. l'ulteriore requisito richiesto dalla parte resistente (che tratti un certo suo ammontare) è non norma può valere al più nell'ipotesi compensazione in questa sede rileva>>> non è condivisibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per EG e IL a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR).Cass., 56/2019.
Inoltre, la Suprema Corte ha già chiarito che «il fatto che l'estinzione dei debiti avvenga nei limiti in cui si verifica la confusione si evince dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2, seconda parte» (disposizione nella quale è oggi trasfusa la norma invocata dal ricorrente) «ove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione.
Ne consegue che l'estinzione del credito erariale nel caso che occupa può avvenire solo nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca» (Cass. 03/01/2019,
n.56).
Pertanto, l'accertamento dell'eccepita avvenuta estinzione del debito erariale per confusione nell'ipotesi di confisca presuppone altresì la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti dell'erario, anche dell'entità del patrimonio sociale, affinché sia possibile valutare se, ed in che misura, il credito tributario qui controverso si sia estinto per confusione.
Orbene in forza dei principi trascritti era onere del ricorrente- trattandosi di un credito anno 2009- anteriore al sequestro del 15.07.2013 provare- anche per il principio di vicinanza della prova-del valore complessivo del patrimonio oggetto di confisca.
L'appello, pertanto, è fondato e la sentenza va riformata.
Le spese di lite attesa la peculiarità della vicenda e la difficoltà degli oneri probatori possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Ufficio Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 436/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPRD00086 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.U. si riporta ed insiste.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. TD7IPRD00086/22 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, notificata in data 07 luglio
2022, riferita all'asserito omesso pagamento degli importi accertati come dovuti nella Sentenza n 3731/05/21 divenuta definitiva il 16 maggio 2022, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD7010602724 per l'anno
2009 notificato in data 05 dicembre 2013, oltre sanzioni, interessi ed altri oneri, diritti di notifica, per un importo complessivo pari a euro 50.456,73. A sostegno dell'opposizione eccepiva che in base alla predetta sentenza quelle somme erano redditi riferibili all'impresa individuale Resistente_1 ; che l'impresa individuale Resistente_1 ed il suo intero patrimonio, nel luglio 2013, era stata oggetto di sequestro operato dal Tribunale Penale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione definitivamente confiscata con il suo intero patrimonio con sentenza della Suprema Corte Sezione Prima Penale n. 9899 del 28 gennaio
2021; che il compendio dei beni dell'impresa individuale Resistente_1 era quello di cui alla Relazione inizialedegli Amministratori Giudiziari, al quale però bisogna aggiungere l'acquisto tramite pubblico incanto di due terreni, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria al Indirizzo_1
, per la somma di euro 436.887,78 che erroneamente nella predetta Relazione sono stati individuati come proprietà esclusiva di Resistente_1, malgrado detti beni siano stati acquistati da quest'ultimo nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale Resistente_1, con decreto di trasferimento dal Tribunale Civile di Reggio Calabria sezione Fallimentare, che si allega in copia con la relativa documentazione;
che a seguito della confisca definitiva dell'intero patrimonio aziendale della ditta individuale Resistente_1 da parte dello Stato, si è operata automaticamente “ope legis” senza che sia stata necessaria un' apposita dichiarazione di volontà, la confusione tra la qualità di creditore e quella di debitore essendosi riuniti entrambi nello stesso soggetto, lo Stato. A parere del ricorrente si sarebbe verificata una successione del debito e pertanto l'obbligazione, ai sensi dell'articolo 1253 C.C., si sarebbe estinta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale pur riconoscendo l'operatività del principio affermato avente ad oggetto la “confusione” del patrimonio della società confiscata definitivamente con quello dello
Stato, riteneva non provata l'entità del patrimonio oggetto di confisca. In particolare, dalla relazione iniziale degli allora Amministratori Giudiziari emerge (cfr. pagg. 40 e seguenti) una situazione patrimoniale al
06.08.2013 con rilevanti passività (circa € 2.000.000,00) e una perdita d'esercizio pari ad € 1.767.788,51 - salvo poi ivi rappresentare che detta situazione patrimoniale non riporterebbe il valore delle rimanenze finali costituite dagli stati di avanzamento lavori che “da una sommaria valutazione dovrebbero aggirarsi intorno ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) In considerazione del richiamato valore, il risultato di esercizio sotto riportato si traduce in un “utile di periodo” e non in una “perdita di periodo” così come indicato nel prospetto che segue sottoscritto direttamente dal titolare della ditta:” (cfr. pag. 40 relazione iniziale). Senza contare che, in sede di ricorso introduttivo, il ricorrente specifica ancora che la predetta relazione iniziale degli allora Amministratori Giudiziari non comprenderebbe due terreni erroneamente individuati come proprietà esclusiva di Resistente_1, malgrado siano stati acquistati da quest'ultimo nella sua qualità di titolare della ditta individuale. In conclusione, non vi sarebbe contezza, allo stato degli atti, dell'entità del valore di mercato (certo e determinato) del compendio confiscato, così come richiesto dalla risoluzione n.
70/E del 29/10/2020 e dalla giurisprudenza espressasi in merito, con la conseguente impossibilità di verifica dell'effettiva capienza del patrimonio oggetto di confisca. Depositava provvedimento di sgravio parziale nei limiti dell'IVA.
Con la sentenza appellata la corte accoglieva il ricorso ritenendo che “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile”. Avverso detta decisione ha interposto appello l'Ufficio ribadendo l'originaria eccezione, ovvero che non vi sarebbe stata la prova dell'entità del valore di mercato del compendio del patrimonio oggetto di confisca a supporto depositava anche giurisprudenza di legittimità concludendo per la riforma della sentenza.
Non si è costituito l'appellato.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sono pacifici i fatti di causa.
A determinare l'accoglimento dell'appello e, di conseguenza, il rigetto dell'originario ricorso basta richiamare le argomentazioni della Suprema Corte.
Il ragionamento seguito in primo grado secondo cui <e' dunque la stessa risoluzione dell'ade ad affermare che nel caso di confisca definitiva si verifica “confusione” tra il patrimonio dello stato e quello del contribuente. l'ulteriore requisito richiesto dalla parte resistente (che tratti un certo suo ammontare) è non norma può valere al più nell'ipotesi compensazione in questa sede rileva>>> non è condivisibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per EG e IL a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR).Cass., 56/2019.
Inoltre, la Suprema Corte ha già chiarito che «il fatto che l'estinzione dei debiti avvenga nei limiti in cui si verifica la confusione si evince dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2, seconda parte» (disposizione nella quale è oggi trasfusa la norma invocata dal ricorrente) «ove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione.
Ne consegue che l'estinzione del credito erariale nel caso che occupa può avvenire solo nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca» (Cass. 03/01/2019,
n.56).
Pertanto, l'accertamento dell'eccepita avvenuta estinzione del debito erariale per confusione nell'ipotesi di confisca presuppone altresì la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti dell'erario, anche dell'entità del patrimonio sociale, affinché sia possibile valutare se, ed in che misura, il credito tributario qui controverso si sia estinto per confusione.
Orbene in forza dei principi trascritti era onere del ricorrente- trattandosi di un credito anno 2009- anteriore al sequestro del 15.07.2013 provare- anche per il principio di vicinanza della prova-del valore complessivo del patrimonio oggetto di confisca.
L'appello, pertanto, è fondato e la sentenza va riformata.
Le spese di lite attesa la peculiarità della vicenda e la difficoltà degli oneri probatori possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Ufficio Agenzia delle Entrate. Spese compensate.