Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 291
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione del debito per confusione

    La Corte ha ritenuto che l'estinzione dei crediti erariali per confusione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, presuppone la verifica dell'entità del patrimonio oggetto di confisca per stabilire in quale misura il credito tributario si sia estinto. Ha inoltre affermato che era onere del contribuente provare il valore complessivo del patrimonio oggetto di confisca, trattandosi di un credito anteriore al sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 291
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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