Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 08/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 249/2025;
TRA
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Katja Baboro;
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2025 la ricorrente, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2024-2027, deduceva l'illegittimità del decreto prot. n. 9126/2024 del 22 novembre 2024, con il quale il Dirigente Scolastico dell'
[...]
Parte_2
rettificava il punteggio della odierna ricorrente, con una decurtazione
[...]
di 6,73 punti, a seguito del mancato riconoscimento dei servizi prestati presso le
ASL, non configurabili come servizi prestati alle dirette dipendenze di
1
riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di III fascia del personale ATA, valide per il triennio
2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di: 17,42, per il profilo di assistente amministrativo e di 17,37 per il profilo di collaboratore scolastico”.
1.1. Il , costituitosi in giudizio, deduceva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2024-2027, con un punteggio di
17,65. In forza di tale inserimento, la ricorrente, nel corso del 2024, ha stipulato diversi contratti a tempo determinato con l'Amministrazione Scolastica. In seguito alla stipula dei contratti, il Dirigente Scolastico dell'
[...]
ha Parte_2
effettuato il controllo dei titoli e ha rettificato il punteggio della ricorrente, con una decurtazione di 6,73 punti per il mancato riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze della ASL dal 2003 al 2014.
2.2. La condotta del deve ritenersi corretta e Controparte_1
rispettosa della specifica normativa in materia di valutazione dei titoli validi nelle graduatorie del personale ATA.
2 Il DM 50/21 prevede l'attribuzione di un punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici. Ebbene le ASL non sono né amministrazioni statali né enti locali, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n.
13688/2024 del 16/05/2024).
“Infatti, l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale››. Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest'ultima, pur essendo formalmente distinti.
D'altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le
[...]
hanno natura giuridica di enti pubblici non Parte_3 economici” (in questo senso Cass. ordinanza n. 13688/2024 del 16/05/2024 in motivazione e, ivi richiamata, Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021).
Né le ASL possono ritenersi enti locali. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 49/2013 “è evidente la distinzione fra le due tipologie di soggetti, pur ambedue appartenenti al più ampio genere della soggettività pubblica, sol che si consideri, fra i numerosi indici di diversità riscontrabili fra essi, che gli uni, gli enti locali territoriali, sono soggetti giuridici esponenziali di una determinata comunità radicata su di un territorio e sono costituiti a fini
3 amministrativi di carattere tendenzialmente generale, mentre le aziende sanitarie, soggetti funzionali aventi evidentemente finalità di carattere esclusivamente settoriale, non sono espressive di alcuna comunità; che, ancora, mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Stato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privatorum (Corte di cassazione, sezioni unite, 30 gennaio 2008, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2004, n.
5924; Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2609)”.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli atti di rettifica del punteggio con cui la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto, mediante decurtazione dei punti relativi ai servizi prestati presso la ASL e la conseguente riformulazione dell'ordine di graduatoria, adottati dal CP_1
convenuto, pienamente legittimi.
Altrettanto legittimi sono gli atti di annullamento del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente, non essendo quest'ultima, per effetto della rettifica del punteggio in graduatoria, più collocata in posizione utile per l'attribuzione di supplenze.
***
3. Le considerazioni che precedono portano all'integrale rigetto del ricorso.
L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dalla ricorrente induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 08/05/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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