Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.748/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
), in persona del Segretario provinciale e legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico de Angelis;
Appellante
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo
Vallone;
Appellata
OGGETTO: appello – condotta antisindacale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 164/2022 del 17 febbraio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa rigettava l'opposizione proposta dal Parte_2
[...] Parte_3
n. 300/1979 con il quale era stato rigettato il ricorso volto ad ottenere l'accertamento del carattere antisindacale del comportamento tenuto dall medesima per non CP_1
avere comunicato, nel contesto dello sciopero nazionale indetto per il 23.2.2018, il contingente di personale esonerato dallo sciopero al fine di garantire i servizi pubblici essenziali, indirizzando la comunicazione alle OO.SS. locali e ai lavoratori interessati dall'esonero nel temine di 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero.
Il giudice della fase di opposizione, fermo restando il richiamo alla disciplina degli obblighi di comunicazione in caso di proclamazione degli scioperi di cui all'art. 4 co.1 dell'Accordo nazionale sui Servizi Pubblici Essenziali del 20.9.2011, evidenziava la cogenza degli obblighi imposti dall'art. 2, co.1, della L. n. 146/1990 ove si prevede che i “soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro […] sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12”.
Rilevava che, ai sensi dell'art. 2 co.5 della menzionata legge, il preavviso, previsto al fine di consentire alle amministrazioni interessate di individuare e comunicare il personale da destinare alla erogazione dei servizi pubblici essenziali, non poteva essere inferiore a dieci giorni.
Accertata l'omissione di tale comunicazione da parte del riteneva Parte_1
irrilevante che l' avesse acquisito aliunde la notizia della proclamazione dello CP_1
sciopero per effetto delle informative, succedutesi a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, anche con effetti modificativi delle date originariamente previste per lo sciopero, in quanto pervenute in un momento in cui era decorso il termine di 10 giorni entro il quale il sindacato avrebbe dovuto provvedere nonché quello di 5 giorni imposto all al fine di curare gli adempimenti di spettanza. Controparte_1 In conseguenza di quanto esposto riteneva infondata la censura mossa all
[...]
e rigettava l'opposizione, condannando il sindacato opponente alle spese di CP_1
lite secondo soccombenza.
Con ricorso depositato in data 10 agosto 2022 il impugnava la sentenza;
Pt_1
resisteva al gravame l' appellata. Controparte_1
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con un unico e articolato motivo di gravame, lamenta l'erroneità, la contraddittorietà e la carente motivazione della sentenza impugnata per avere il giudice richiamato la cogenza dell'art. 2 co.
1. della l. n. 146/1990, ricavando da tale disposizione legislativa l'obbligo per le rappresentanze sindacali di comunicare l'indizione dello sciopero all'azienda datrice di lavoro e facendone derivare, quale conseguenza della omissione, la insussistenza del lamentato inadempimento e l'esclusione del carattere antisindacale della condotta datoriale.
Evidenzia l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'opposizione, dell'art. 19 della predetta legge nella parte in cui invita le parti sociali ed i singoli comparti interessati, entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, alla stipula di contratti collettivi e di accordi, così demandando loro la possibilità di una diversa modulazione dell'istituto.
Rappresenta di avere sottoposto, alla Commissione di Garanzia sullo sciopero, un quesito interpretativo sul valore del combinato disposto dell'art. 2 c.
1. L n. 146/1990
e dell'art. 4 c. 1 dell'Accordo; che la decisione adottata dalla Commissione nella seduta del 3.5.2022 e trasmessa al Nursind nazionale dà atto della prevalenza della previsione di cui all'art. 4 co.2 dell'Accordo, secondo cui la proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto va comunicata alla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, con la conseguenza che l'adempimento di detta previsione assolve l'obbligo di comunicazione delle astensioni collettive di cui all'art. 2 co.1 l. 146/1990. Chiede che il documento, formatosi successivamente alla pronuncia di primo grado, sia acquisito agli atti ex artt. 421 e 437 c.p.c. in quanto collegato alla confutazione del percorso argomentativo seguito dal primo decidente il quale, ritenendo di individuare i limiti al diritto allo sciopero direttamente dalla Costituzione e dalla legge n.
146/1990, ha omesso di considerare la natura sostanzialmente normativa degli accordi richiamati dalla norma primaria, così svalutando il rapporto tra fonti collocate su ambiti di competenza diversi.
Rileva che, nel caso di specie, l'accordo del 20.9.2001, nella parte in cui prevede l'obbligo di comunicare la proclamazione degli scioperi nazionali alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non si pone in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma 1, essendo volta, piuttosto, ad una concreta regolamentazione delle modalità di comunicazione in relazione all'ambito territoriale di riferimento.
Critica la decisione del giudice anche nella parte in cui, a sostegno di quanto statuito, richiama l'informativa pervenuta all dalla Prefettura di in Controparte_1 Pt_1
data 19.2.2018 nonché quella ricevuta in data 15.2.2018 dal Dipartimento Attività sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico Regione Sicilia, ritenendo che le stesse fossero tardive e comunque inficiate dalle comunicazioni successive relative alle modifiche delle date dello sciopero.
Lamenta l'errata valutazione, da parte del giudice, della nota prot. n. 12600 del
13.2.2018, del Dirigente del Servizio 1 “Personale del SSR” della Regione Sicilia, Parte ricevuta dall tramite mail del 13.2.2018 e protocollata in pari data, con la quale si informava l' di quanto ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, CP_1
Dipartimento della Funzione pubblica, in ordine alla proclamazione dello sciopero indetto per la giornata del 23 febbraio 2018 e si invitava la stessa azienda a promuovere gli interventi necessari al fine di assicurare le prestazioni indispensabili.
Parte Deduce che, alla luce della predetta nota, l in modo conforme alla legge, era stata posta a conoscenza della proclamazione dello sciopero in data 13.2.2018 ed avrebbe dovuto attivarsi di conseguenza, a nulla rilevando la circostanza rappresentata dal giudice dell'opposizione, di avere ricevuto successivamente l'informativa da altro
Dipartimento del medesimo Assessorato con cui veniva comunicata l'astensione per i giorni 23 e 24 febbraio 2018 e poi quella della con la quale si indicava CP_2
solo la data del 23 febbraio 2018.
Critica, altresì, il richiamo operato alla sentenza n. 9501/1995 della Corte di cassazione al fine di escludere il carattere intenzionale della denunciata omissione, rilevando che tale orientamento, volto a recuperare una tesi volontaristica nella valutazione dei comportamenti datoriali antisindacali compatibile con il modello risarcitorio dell'illecito alla luce dell'art. 2043 c.c., è stato rivisitato sulla scorta della decisione assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5295 del
12.6.1997, nella quale si dà atto della irrilevanza dell'elemento psicologico del datore di lavoro e dell'unica finalità del giudizio, consistente nell'accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire, ovvero la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
Evidenziando l'attualità della condotta posta in essere dall'azienda sanitaria lamenta il carattere pregiudizievole della stessa e il suo carattere antisindacale.
2. Tanto premesso, va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
2.1 La censura non merita accoglimento.
2.2 "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. n. 27199/2017).
2.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
3.1 Ai fini della decisione giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2 della legge n. 146/1990 prevede:
“1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo
1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte;
se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) , la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2- bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi;
debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4- bis [ …] Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4- sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. L'art. 8 della stessa legge 146/1990, prevede:
“1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1”.
L'art. 19 prevede, altresì, che:
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. 2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.”.
L'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale del 20 Settembre 2001, per quel che rileva in questa sede prevede:
“Art.
3 - Contingenti di personale
[…]
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell'azienda
- ovvero l'organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d'urgenza” di cui alla lettera A1) dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
[…]
“Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica;
la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazione di scioperi nell'ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9”.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1455 del 23.08.2011, l'
[...]
ha approvato l'“Accordo Sindacale aziendale per la Controparte_1
Determinazione dei contingenti di personale per il funzionamento dei Servizi Pubblici essenziali in caso di sciopero”, con il quale le parti hanno concordato di definire la seguente procedura:
“Acquisita la comunicazione delle azioni di sciopero proclamate dalle OO.SS.,
l' provvede, per il tramite dei Coordinatori Sanitari e Amministrativi, sia per CP_1
l'area ospedaliera che per l'area territoriale, ciascuno per la propria competenza, a:
a) individuare, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero, su proposta dei Direttori e Responsabili della varie UU.OO., l'elenco nominativo dei dipendenti che – nelle giornate di sciopero- sono tenuti a svolgere le prestazioni indispensabili e che, quindi, sono esonerati dallo sciopero stesso.
L'individuazione dei nominativi deve avvenire prioritariamente d'intesa con i dipendenti delle UU.OO.
Ove tale intesa non risulti possibile, l'individuazione del Personale esonerato dallo sciopero verrà effettuata, sempre su proposta del Direttore dell'U.O. o del Servizio, di massima con il sistema di rotazione e secondo i seguenti criteri generali…
[…]
L'elenco nominativo del personale esonerato dallo sciopero, sottoscritto dal
Responsabile dell'U.O. sempre cinque giorni prima dello sciopero, viene comunicato, sempre con il tramite dei Coordinatori Sanitari e Amministrativi, agli interessati e alle Rappresentanze Sindacali, tramite comunicazioni di servizio”.
L'O.S. appellante ha prodotto il parere reso al Nursind nazionale dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sui servizi pubblici essenziali, in persona del
Presidente pro tempore, adottato nella seduta del 3/5/2022, su proposta del
Commissario delegato per il settore Sanità: “Il quesito posto dall'Organizzazione sindacale in indirizzo trova puntuale soluzione nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del 20 settembre 2001 (valutato idoneo con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, pubblicato nelle G.U. Serie Generale n.
34, del 28 febbraio 2002 e n. 265 del 12 novembre 2002) laddove prevede che: “la proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica”. Pertanto, l'adempimento alla previsione di cui sopra assolve all'obbligo di comunicazione delle astensioni collettive dettato dall'art. 2, comma 1, della legge n.
146/1990 e s.m.i.”; la produzione del predetto parere deve ritenersi ammissibile in quanto sopravvenuto e necessario ai fini della decisione.
Alla stregua delle superiori disposizioni normative e pattizie, appare corretta la deduzione difensiva dell'appellante, secondo cui “Dalla testuale lettura di tale disposto, appare confutato il capo della sentenza oggi sottoposto al vaglio della Corte di Appello adita, secondo cui le modalità di comunicazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali rivestono carattere inderogabile in base al disposto dell'art. 2 c.
1 legge n. 146/1990. Al contrario, è proprio la disciplina primaria, di carattere residuale ed astratto, ad indicare l'esatta collocazione temporale della propria efficacia (6 mesi e comunque fino all'adozione dei contratti collettivi o degli accordi),
e a demandare alle parti sociali ed ai singoli comparti interessati, la possibilità di una diversa modulazione di tale istituto, indicando anche gli strumenti di cui è possibile avvalersi: contrattazione collettiva, regolamenti di servizio ovvero accordi tra le parti indicate dall'art. 47 decreto leg.vo n. 29/1993…”.
Ed invero, a fronte della espressa previsione dell'art. 2, comma 2, della legge
146/1990, che demanda alle amministrazioni e imprese erogatrici dei servizi di concordare, nei contratti collettivi o accordi e regolamenti di servizio e nel rispetto della legge, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, non può revocarsi in dubbio che la disciplina prevista dall'Accordo Nazionale del 20
Settembre 2001 prevalga sulla normativa nazionale, ove non in contrasto con gli elementi essenziali della stessa;
da tanto consegue che la proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e che detto adempimento è sufficiente al fine di ritenere assolto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 46/1990. Parte Va evidenziato che, nella fattispecie in esame, l appellata ha avuto conoscenza dello sciopero indetto dal Nursid nazionale in data 13.02.2018; in tal senso rileva la nota prot. n. 12600 del 13/2/2018 a firma del Dirigente del Servizio 1 “Personale del Parte SSR” della Regione Sicilia, inviata a mezzo mail alla di prot. gen. n. E Pt_1
00038963 del 13/2/2018, del seguente tenore: “La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. DFP 0010903 – P-
4.17.1.12.10, DFP 0010904 – P.
4.17.1.12.10 e DFP 0011075 – P 4.17.1.12.10 del
12/2/2018, che si allegano, ha comunicato lo sciopero di 24 ore del personale del
Servizio Sanitario Nazionale della Dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Comparto e degli Operatori Socio
Sanitari:OSS per la giornata del 23 febbraio 2018, indetto dalle Associazioni
Sindacali di categoria, le S.LL. sono invitate a promuovere idonei interventi ai sensi della legge 146/1990 al fine di assicurare le prestazioni indispensabili. Si raccomanda di dare tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, dei dati relativi al personale aderente allo sciopero e del personale assente per altro titolo, utilizzando esclusivamente l'applicativo GEPAS raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: .gov.it”. Email_1
Avuto riguardo al chiaro contenuto della superiore comunicazione, non può revocarsi Parte in dubbio che l appellata abbia avuto conoscenza dello sciopero in data
13.02.2018 e dunque nel rispetto del termine di legge per porre in essere gli adempimenti previsti in tema servizi pubblici essenziali.
Né può rilevare quanto dedotto dall appellata e statuito dal giudice, secondo CP_1
cui “atteso che, come sopra esposto, appena due giorni dopo (il 15.2.2018), è seguita la nota da parte di altro Dipartimento del medesimo Assessorato, con cui è stata comunicata l'astensione per i giorni 23 e 24, ed a seguire (il 19.2.2018) l'informativa della Prefettura, con cui si è dato atto dello sciopero per la sola giornata del 23; - è indubbio che tali informative, succedutesi a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, con modifiche di contenuto e a ridosso dello sciopero indetto dal , non Pt_1
possono ritenersi idonee a supplire all'omessa comunicazione da parte del sindacato…”.
Le superiori successive comunicazioni, afferenti ad una asserita estensione dello sciopero anche alla giornata del 24.02.2018, non incidono comunque sull'obbligo Parte gravante sull di comunicare il personale impegnato nelle prestazioni indispensabili relativamente alla giornata del 23.02.2018, risultata essere l'unica di astensione.
Non senza considerare che le successive note informative dello sciopero
(comunicazione pervenuta, in data 15.2.2018, dal Dipartimento per le Attività
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute e comunicazione della in data 19.2.2018), sebbene tardive rispetto ai termini CP_2
Parte di legge, avrebbero consentito all appellata di adempiere agli obblighi sulla stessa gravanti in ordine all'individuazione del personale impegnato nelle prestazioni indispensabili e alle relative comunicazioni;
la tardività delle stesse avrebbe potuto giustificare il ritardo nell'adempimento ma non certo l'omissione dello stesso.
Parimenti non rileva, ai fini della valutazione della condotta in esame, quanto allegato Parte dall nella memoria di costituzione depositata nella fase sommaria del procedimento ex art. 28 della legge n. 300/1970: “C-È altresì documentale come, per eccesso di zelo, l' e le sue strutture si fossero attivate prima sulla scorta della CP_1
informazione dell'Assessorato Reg.le della Salute, il quale comunicava uno sciopero generale sulla scorta per i giorni 23 e 24 febbraio 2018 […] Ed è parimenti desumibile in atti come, in data 19.02.2018, la Prefettura di abbia informato Pt_1
Parte la di una sostanziale modifica, ovvero che lo sciopero nazionale era stato improvvisamente circoscritto alla sola giornata del 23 febbraio 2018 […] Appare pertanto quanto meno specioso il tentativo avversario di screditare l'operato dei
Direttori di Presidio e il contenuto della nota del 12.06.2018 […] tanto più essendo acclarato che, da parte del Nursid, nessuna comunicazione ex art. 2 della L. n. 146/0 Parte è stata presentata alla opposta. Ci si sarebbe aspettato da pare della Parte Organizzazione Sindacale la prova di comunicazioni della di Pt_1
comprovanti in analoghe circostanze passate l'utilizzo della forma scritta, invece niente: soltanto labiali asserzioni del tutto destituite di fondatezza. Insomma le stesse circostanze in atti confermano la prassi interpretativa dell'accordo suddetto instauratasi tra le parti per l'istituto interessato, con comunicazioni di servizio sempre rese in forma orale[…]1/C)-Altresì, data la mancanza di un contingentamento di soggetti esonerati dallo sciopero o, se si preferisce, di un elenco di dipendenti la cui richiesta di esonero dal turno di servizio per partecipare allo sciopero era stata rigettata, cosa altro occorreva comunicare al se non la inesistenza dello stesso Pt_2
“contingentamento” e la regolarità dell'ordinario servizio (per la scarsissima adesione allo sciopero)”.
Né può rilevare- a sostegno della superiore allegazione - la nota in atti prot. n. E-
0001716 del 12.06.2018, a firma dei direttori Sanitari degli Ospedali Parte_1
e nella quale si legge: “Si premette che le Direzioni Controparte_3 CP_4
scriventi, ciascuno per la parte di competenza, hanno regolarmente provveduto ad acquisire gli elenchi del personale in turno il 23.02.2018 dalle varie UU.OO., predisposti dai rispettivi Direttori. L'informazione alle Organizzazioni Sindacali è avvenuta verbalmente, ampiamente prima dei 5 giorni, come per prassi già in essere da anni. Per quanto riguarda lo sciopero del 23/02/2018, la comunicazione non sarebbe stata peraltro necessaria, in quanto, sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai Direttori delle nessuno dei dipendenti inseriti quel giorno nei Pt_4
turni ha chiesto di essere esonerato per partecipare allo sciopero, conseguentemente nessun servizio per l'utenza ha subito contrazioni”.
Sul punto rileva, in primo luogo, la difesa dell'appellante di cui al ricorso in appello, ove deduce che i direttori sanitari scriventi la note non hanno dato “alcuna prova della comunicazione in oggetto, sicuramente non possibile se non in forma scritta, attesa, la molteplicità dei dati relativi ai nominativi del personale per i vari turni e per i vari reparti”; ma ancor più rileva la previsione del richiamato “Accordo Sindacale aziendale”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1455 del 23.08.2011, che sul punto prevede: “L'elenco nominativo del personale esonerato dallo sciopero, sottoscritto dal Responsabile dell'U.O. sempre cinque giorni prima dello sciopero, viene comunicato, sempre con il tramite dei Coordinatori Sanitari e
Amministrativi, agli interessati e alle Rappresentanze Sindacali, tramite comunicazioni di servizio”; la previsione della sottoscrizione da parte del
Responsabile di ogni U.O. non può che deporre per l'obbligo di provvedere alla comunicazione in esame per iscritto;
né l' appellata ha provato l'asserita CP_1
prassi difforme esistente con le OO.SS. del settore.
In ordine alla natura antisindacale della predetta condotta, va richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13789 del 23.06.2011, secondo cui “In materia di servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (nella specie, l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo) alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale
(riconosciuto e tutelato dall'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del sistema sanitario nazionale) a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale informazione fornita direttamente dai lavoratori”.
Parimenti con riguardo alla attualità della condotta va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., nella ordinanza n.13860 del 22/05/2019, secondo cui “In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere
l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la lesione dell'immagine del sindacato - prodotta dal mancato avvio della procedura preventiva di consultazione prevista, in relazione al problema delle eccedenze di personale, da una disposizione collettiva - non fosse destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti, avendo idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale).
Nella vicenda in esame ricorre di certo, specie alla luce delle argomentazioni difensive esposte dall'Azienda, l'incertezza in ordine alle modalità di futuro adempimento della comunicazione da parte del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili.
Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata antisindacale la condotta tenuta dall in Parte_3
occasione dello sciopero del 23.02.2018 per violazione dell'art. 3 co. 3 dell'Accordo
Quadro Nazionale sui Servizi Pubblici Essenziali del 20/9/2001 relativo alla comunicazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie, ordinando alla stessa di astenersi CP_1
in futuro dall'adozione di condotte analoghe.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio - compresa, quanto al primo grado, la fase sommaria -, liquidate sulla base delle tariffe professionali vigenti e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. antistatario di parte appellante, avv. Domenico de Angelis, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 164/2022 del Tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto dal Parte_5
ex art. 28 legge n. 300/1970, dichiara l'antisindacalità della condotta
[...] tenuta dall' in occasione dello sciopero nazionale del 23.02.2018, come Parte_3
meglio descritta in parte motiva, per violazione dell'art. 3 co. 3 dell'Accordo Quadro
Nazionale sui Servizi Pubblici Essenziali del 20/9/2001 relativo alla comunicazione dei nominativi del personale esonerato dallo sciopero per garantire l'erogazione delle Parte prestazioni necessarie, ordinando all di astenersi in futuro dall'adozione di condotte analoghe;
condanna l a rifondere all'appellante le spese di lite, che vengono Parte_3
liquidate in € 7.300,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 5.000,00 quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Domenico de Angelis.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese