Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5315/2020 posta in deliberazione il giorno 25/06/2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. FILACARO ELISABETTA TIZIANA;
CP_1
( ) CORSO TRIESTE 123 00198 ROMA;
C.F._2
E
) Parte_2 P.IVA_1
Avv. CIANNAVEI ANDREA CIANNAVEI PAOLA ) C.F._3
VIA NOMENTANA 257 00100 ROMA;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 4069/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
la quale era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per il fatto che sul
“magazine on line” denominato “Il blog delle Stelle”, era stato pubblicato un post, non firmato, dal titolo “ e i soldi di al Pd” Parte_3 Pt_4
Si è costituita in giudizio l instando per il rigetto Parte_2
dell'appello.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Roma l in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., deducendo che: - in data 12.06.2016 sul “magazine on line” denominato “Il blog delle Stelle”, era stato pubblicato un post, non firmato, dal titolo “ e i soldi di al Pd”, dal seguente tenore: “Il Parte_3 Pt_4
piddino OC, quello della leggina truffa con la quale i partiti hanno intascato milioni di euro di rimborsi pubblici senza alcun controllo, prima di parlare del MoVimento 5 Stelle deve sciacquarsi la bocca e soprattutto dire quanti soldi il Pd ha preso da e dagli scagnozzi di Pt_4 CP_2
aspettiamo da anni la risposta. Toc toc. C'è nessuno? UT oggi ha mentito affermando che il bilancio del MoVimento 5 Stelle è falso perchè non ci sono entrate nè uscite. Il ha rinunciato a 42 milioni di euro Controparte_3
di finanziamenti pubblici, non ruba soldi ai cittadini tramite il finanziamento pubblico o la truffa del 2 per mille o tramite le donazioni di boss sotto chiave. Il
MoVimento 5 Stelle si basa sulle piccole donazioni volontarie di migliaia di attivisti e cittadini. Tutti gli eventi e le campagne del MoVimento 5 Stelle sono state sempre fatte tramite comitati ad hoc le cui spese sono sempre state rendicontate pubblicamente online e depositate alla Corte dei Conti. In maniera trasparente. Non sappiamo nulla invece dei soldi delle fondazioni legate al Pd e dei soldi che ha dato al Pd. ci aggiorni”; - tale articolo Pt_4 Parte_3
2 conteneva affermazioni gravemente diffamatorie della reputazione dell'odierno attore in ragione dell'accostamento della sua persona a quella di Persona_1
già condannato per omicidio volontario e di recente coinvolto nella indagine penale denominata ” in relazione all'utilizzo di cooperative per CP_2
distrarre danaro a beneficio proprio e dei suoi sodali, suggerendo il diretto coinvolgimento del nelle vicende penali del - non ricorrevano Parte_1 Pt_4
i presupposti della scriminante del diritto di cronaca né del diritto di critica, poiché l'articolo sopra riportato violava i limiti della continenza ed a causa di ciò, indirettamente anche quelli della verità, inducendo il lettore ad attribuire all'attore un fatto diverso ed ulteriore ed a travisare la verità dei fatti;
- responsabile della diffamazione era l , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, essendo “Il blog delle Stelle” un dominio registrato da tale associazione, perciò responsabile dei contenuti diffamatori diffusi, potendo la figura del gestore di un sito essere equiparata a quella del direttore di un giornale, stante il totale controllo esercitato su quanto postato, con conseguente obbligo di eliminare gli scritti offensivi. Pertanto, l'attore chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti per effetto della suddetta pubblicazione, nella misura di 50.000,00 euro ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. La convenuta, costituendosi, deduceva che: - il gestore di un blog non può essere equiparato al direttore di un giornale in quanto allo stato il nostro sistema normativo, ed in particolare la legge n. 47 del 1948, non prevede la responsabilità del direttore di un giornale online;
- in ogni caso un blog non è equiparabile ad un giornale online in quanto difetta dei requisiti della periodicità delle pubblicazioni, della presenza di un direttore responsabile e della registrazione e comunque il gestore di un blog potrebbe rispondere di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. solo nelle ipotesi in cui concorra, a titolo di dolo, alla pubblicazione dell'articolo diffamatorio, non rilevando a tal fine l'omesso controllo;
- in ogni caso l'articolo in questione
3 costituiva espressione del diritto di cronaca e di critica sussistendo il triplice requisito della verità, dell'interesse sociale e della continenza;
- ove anche l'articolo pubblicato fosse stato ritenuto diffamatorio, sarebbe stata applicabile l'esimente della provocazione prevista dall'art. 599 comma 2 c.p. in quanto, in data 25 Maggio 2016, l'odierno attore aveva pubblicato un twit dal seguente tenore: “Grazie a @openpolis scopriamo che bilancio #m5s è falso. Perché non ci sono tra le voci di entrata e uscita iniziative fatte? #trasparenza”, al quale, in pari data era stata fornita risposta tramite l'articolo pubblicato sul “blog delle
Stelle”.
L'appellante in questo grado di giudizio ha chiesto: “ dichiarare diffamatorio ai danni dell'On. l'articolo pubblicato e diffuso in data 12/6/2016 Parte_1
a mezzo internet sul magazine on line denominato “Il Blog Delle Stelle”, di proprietà della odierna convenuta, che ne ha la gestione, il controllo e l'amministrazione, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, dichiarando altresì responsabile della diffamazione aggravata quest'ultima, anche per omesso controllo e mancata rimozione in relazione al contenuto dell'articolo predetto e per l'effetto, condannare la parte convenuta a risarcire all'On. tutti i danni dal medesimo subiti in dipendenza e per Parte_1
effetto dei fatti per cui è causa, nella misura di Euro 50.000,00 o nell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto
4. I vari profili di appello concernenti la natura diffamatoria dello scritto possono essere congiuntamente esaminati.
Con l'ordinanza 24818/2023 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ In tema di scritti diffamatori pubblicati su un "blog", il "blogger" è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (La S.C.
4 ha applicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul "blog" del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012).”
Nella fattispecie in esame non risulta che vi sia stata alcuna rimozione del blog, il che integra, in astratto una responsabilità per diffamazione del blogger.
Ad avviso di questa Corte ,dovendosi avere riguardo alla tipologia dei blog, alla immediatezza della comunicazione e alla suggestività degli accostamenti, non v'è dubbio che la definizione del OC, come “ UT ”,con l'accostamento alla fotografia di noto malavitoso, sia del tutto Persona_2
gratuita, oltrepassante comunque i limiti della continenza e non sono certo invocabili le esimenti della critica politica, anche con le sue modalità più pungenti e sarcastiche.
D'altronde la querelle sulla non veridicità dei bilanci del e la Controparte_3
legge sul finanziamento dei partiti di cui il era stata firmatario non Parte_1
giustificava in alcun modo l'accostamento, estremamente suggestivo, di quest'ultimo al Per_2
Proprio la storpiatura del nome del in “ boccasporcadutri” induce ad Parte_1
ingenerare un improprio e gratuito collegamento con il he avrebbe imposto Per_2
al gestore del blog la rimozione del blog, di cui va pertanto dichiara la natura diffamatoria.
Quanto alla domanda risarcitoria essa va respinta per un duplice autonomo ordine di motivi .
Da un lato è inammissibile ex art 342 c.p.c.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
5 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il Tribunale ha infatti affermato: “ Tuttavia, pur potendo i fatti dannosi essere provati anche per presunzioni, l'attore non ha allegato gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del pregiudizio subito, non essendo all'uopo sufficiente il generico richiamo alle “sofferenze, disagio e pregiudizio propri e alla serenità e ai rapporti familiari patiti…” nè il mero riferimento al la condizione sociale del arlamentare) e all'elevato numero di visitatori del “Blog delle Parte_1
stelle”, costituenti elementi utili alla quantificazione del danno ma non a dimostrarne di per sé soli l'esistenza.”.
A fronte di ciò l'appellante si è limitato ad affermare “ Da quanto sopra ne discende il diritto in favore dell'On. di ottenere il risarcimento Parte_1
del danno subito che, in considerazione della condizione sociale del danneggiato
(membro del Parlamento), delle sofferenze, disagio e pregiudizio propri e alla serenità e ai rapporti familiari patiti a causa della condotta diffamatoria in relazione al contesto sociale in cui si esplica la vita privata e professionale dello stesso, dell'utile ricavato dalla pubblicazione, delle condizioni economiche del responsabile, della diffusione della notizia, avvenuta su di un blog, con un numero elevatissimo di visitatori deve essere liquidato…”
Dall'altro è infondato nel merito.
Non può che ribadirsi quanto già affermato dal Tribunale che il danno da diffamazione non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza, che va allegato e provato.
6 Ex multis si richiama l'ordinanza 19551/2023 che ha ribadito: “ In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”
Nella fattispecie in esame è carente l'allegazione del danno- evidentemente considerato dall'appellante in re ipsa – prima ancora della stessa prova dello stesso, non essendo stati allegati e indicati neppure specifici e concreti elementi presuntivi idonei a comprovare sussistenza e dimensione del danno reputazionale.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate per il 50%.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata:
Dichiara diffamatorio il “ blog “ per cui è causa e la responsabilità dell;
Parte_2
Rigetta la domanda risarcitoria;
7 Condanna l' alla rifusione del 50 % delle spese di Parte_2
lite in favore di quota che liquida per il primo grado in € Parte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e del 50% c.u. e per questo grado in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e del 50% c.u. ; compensa la restante parte delle spese di lite.
IL PRESIDENTE EST.
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