Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2025, proposto da
IO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Dell'Anna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 545/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 6.5.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO Di TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata con ricorso depositato il 24 dicembre 2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 21/08/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
All’udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa è stata introitata.
Come documentato dall’Amministrazione il credito era insussistente al momento della presentazione del ricorso essendo già stato accredito il “bonus” della cosiddetta carta docente (vedi documenti depositati in data 9 febbraio 2026 che dimostrano l’accredito avvenuto il 11/12/2025)
Tale circostanza non risulta contestata dalla difesa del ricorrente e può ritenersi provata anche ai sensi dell’articolo 64 del c.p.a..
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente che ha presentato il ricorso in data 24/12/2025, dopo l’accredito avvenuto il 11/12/2025, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Resta a carico di parte ricorrente il contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione costituita che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di TO |
IL SEGRETARIO