Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2401 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 02/04/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha dedotto “si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso con il favore delle spese”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha dedotto
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2401 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_2 C.F._1
giudizio con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto all'intestato
Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'APE sociale.
Evidenziava di aver proposto formale domanda all' in data 30.3.2023 che era stata CP_1
rigettata con provvedimento del 09/06/2023 perché : “non matura entro i termini previsti dalla legge, i requisiti anagrafico e /o contributivo previsti”
Allegando la sussistenza dei contestati requisiti, incardinava il presente giudizio chiedendo al
Tribunale “Accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto al riconoscimento Parte_2
delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la prestazione economica richiesta a partire dalla medesima data;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, da determinarsi in misura pari all'importo dell'APE Sociale eventualmente spettante, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, quantificato in euro
81.000,00, ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
e, per l'effetto, condannare la parte resistente al risarcimento del danno, da determinarsi in separato giudizio, nella misura di euro 81.000,00, ovvero nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia”
Costituitosi in giudizio l' precisava che la reiezione della domanda era dovuta alla CP_1
mancanza del solo requisito contributivo e chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 introduce un'indennità a carico dello Stato erogata dall' a favore di soggetti che versino in determinate condizioni previste CP_1
dalla legge medesima, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.
Il riconoscimento della indennità è subordinato alla domanda dell'interessato ed è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.
Essa spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996,
i quali si trovino nelle seguenti condizioni: • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; • soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente
(genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative elencate nella stessa norma e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 con la precisazione che tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell'APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.
Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
Con riferimento al caso di specie ritiene l' che la ricorrente non abbia maturato il CP_1
requisito contributivo non potendo al fine del riconoscimento della indennità de qua essere valutati i periodi di contribuzione figurativa.
L'assunto non è condivisibile.
Il D.P.C.M. n.88 del 23/5/2017 espressamente prevede che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo occorre considerare tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso le gestioni indicate dal comma 1 (AGO o gestioni sostitutive o gestioni separate) e che le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1 ed eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione coma 1 lett. d) che devono comunque maturate entro la fine in corso al momento della presentazione della domanda (art. 2 DPCM cit.).
Con riferimento allo specifico tema della rilevanza ai fini della prestazione de qua del periodo coperto da contribuzione figurativa, lo stesso istituto resistente precisa che con riferimento alle domande per il riconoscimento dell'APE sociale i contributi figurativi derivanti da disoccupazione agricola e trattamento speciale agricolo possono essere computati, purché la somma delle giornate lavorative effettive e figurative non superi le 270 giornate annue (Messaggio n. 3365/2024). CP_1
Ebbene nel caso di specie dal certificato contributivo depositato dalla ricorrente risulta che in nessuno dei periodi interessati da contribuzione figurativa la somma delle giornate superi il suddetto limite, con la conseguenza che le settimane contributive utili ai fini del riconoscimento della indennità in discussione (1711) sono ben superiori al limite minimo di legge fissato in 1056 settimane.
All'accoglimento del ricorso, non può far seguito alcuna statuizione condannatoria avendo la ricorrente chiesto l'emissione di statuizione accertativa e dichiarativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso
(indeterminato), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della fase istruttoria, in complessivi € 1.347,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, applicata la riduzione di cui all'art 130 TUSG.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- Accerta e dichiara che la IG.ra ha diritto al riconoscimento delle Parte_2
condizioni per l'accesso all'APE Sociale, con decorrenza di legge e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la prestazione economica richiesta con la decorrenza e nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente e per essa dell'Erario delle spese del CP_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 1.863,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo