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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito dell'udienza del 13.02.2025 ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero 576 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ermanno Iencinella. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna dell'Asl alla fornitura immediata e gratuita, a totale carico Servizio Sanitario Nazionale, dei presidi medici-sanitari necessari al ricorrente nella quantità richiesta e a cadenza trimestrale, e come meglio specificati nel
“MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PROTESICI D.M. 332/99 Art. 4 e DPCM 12/01/2012 ALLEGATO 12 ART. 1, ALLEGATO 11 ART. 1” datato 30/11/2023
– deve essere dichiarata improcedibile.
Preliminarmente, preso atto dell'istanza del 04.10.2024 presentata dalla difesa attorea, si rileva che correttamente è stato aperto un procedimento di merito, oltre che il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso ante causam, atteso che il ricorso è stato iscritto ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c., art. 700 c.p.c. ma anche ai sensi dell'art. 442
c.p.c.
In ogni caso, nella medesima istanza la difesa attorea, dichiarando di non avere procura per il presente procedimento, ha richiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
1 All'odierna udienza l' non risulta costituita e non vi è in atti la prova della Parte_2 notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
576/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese. Così deciso in Latina, 14/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
2
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa all'esito dell'udienza del 13.02.2025 ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero 576 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ermanno Iencinella. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna dell'Asl alla fornitura immediata e gratuita, a totale carico Servizio Sanitario Nazionale, dei presidi medici-sanitari necessari al ricorrente nella quantità richiesta e a cadenza trimestrale, e come meglio specificati nel
“MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PROTESICI D.M. 332/99 Art. 4 e DPCM 12/01/2012 ALLEGATO 12 ART. 1, ALLEGATO 11 ART. 1” datato 30/11/2023
– deve essere dichiarata improcedibile.
Preliminarmente, preso atto dell'istanza del 04.10.2024 presentata dalla difesa attorea, si rileva che correttamente è stato aperto un procedimento di merito, oltre che il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso ante causam, atteso che il ricorso è stato iscritto ai sensi dell'art. 669 bis c.p.c., art. 700 c.p.c. ma anche ai sensi dell'art. 442
c.p.c.
In ogni caso, nella medesima istanza la difesa attorea, dichiarando di non avere procura per il presente procedimento, ha richiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
1 All'odierna udienza l' non risulta costituita e non vi è in atti la prova della Parte_2 notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Osserva il giudicante che, come definitivamente chiarito dalla Cass. SS.UU. del 30 luglio 2008 n. 20604, nel processo del lavoro non è consentita la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allorché la stessa sia stata totalmente omessa.
Nella citata pronuncia la Cassazione ha evidenziato che, nel processo del lavoro si è in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata".
Ne consegue che, a fronte di una omessa notifica, il giudizio deve definirsi con una pronuncia di mero rito e deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 c.p.c.
Tale conclusione non può mutare neanche alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con pronuncia del 27.1.2015 n. 1483, dal quale questo giudice ritiene di dissentire – concordando invece con la pronuncia espressa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 – non potendo ragionevolmente ritenersi, per le ragioni già espresse, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. un atto mai compiuto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
576/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese. Così deciso in Latina, 14/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
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