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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , con l'avv. CP_1 C.F._1
ADONCECCHI GIROLAMO
e
, nato a [...] il [...], c.f. con l'avv. CP_2 C.F._2
ADONCECCHI GIROLAMO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 29.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 3.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata al 6.3.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 6.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 457/2024 del 19.12.2024 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che l'obbligo del i trasferire alla a quota pari ad un mezzo di piena proprietà del bene immobile CP_2 CP_1 sito in Livorno Viale Ugo Foscolo 46 è frutto di un mero errore materiale nella stesura del ricorso, volendo in realtà le parti prevedere l'obbligo di trasferimento a carico della
[...]
ed a favore del e non viceversa. CP_1 CP_2
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 19.12.2024, invariato il resto, come segue:
1. la i impegna a trasferire al senza corrispettivo, la quota pari ad un CP_1 CP_2 mezzo di piena proprietà del seguente bene immobile:
- appartamento in Livorno Viale Ugo Foscolo 46, posto al piano secondo composto di quattro vani ed accessori con annesso locale cantina al piano delle cantine, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21 part. 1621 sub. 610 cat. A/3 cl. 5 e comunque meglio descritto nell'atto di acquisto a rogito del Notaio di Livorno in data 15.09.2008 rep. Per_1
n. 59913. Il trasferimento di cui sopra avverrà sia a tacitazione una tantum di ogni pretesa del signor relativa alla separazione, sia a compensazione di quanto dal CP_2 medesimo versato per il pagamento del mutuo anche per conto del coniuge. Il trasferimento dovrà avvenire entro sei mesi dall'omologa.
2. la ontinuerà a pagare la quota di un mezzo del mutuo gravante l'immobile di CP_1 cui sopra concesso da Banca del Monte di Lucca spa con atto del Notaio Per_1 di Livorno rep. n. 59914 e successivamente oggetto di rinegoziazione.
3. Spese di lite compensate.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 281/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , con l'avv. CP_1 C.F._1
ADONCECCHI GIROLAMO
e
, nato a [...] il [...], c.f. con l'avv. CP_2 C.F._2
ADONCECCHI GIROLAMO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 29.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 3.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata al 6.3.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 6.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 457/2024 del 19.12.2024 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che l'obbligo del i trasferire alla a quota pari ad un mezzo di piena proprietà del bene immobile CP_2 CP_1 sito in Livorno Viale Ugo Foscolo 46 è frutto di un mero errore materiale nella stesura del ricorso, volendo in realtà le parti prevedere l'obbligo di trasferimento a carico della
[...]
ed a favore del e non viceversa. CP_1 CP_2
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della sentenza di separazione n. 457/2024 emessa dal Tribunale di Livorno il 19.12.2024, invariato il resto, come segue:
1. la i impegna a trasferire al senza corrispettivo, la quota pari ad un CP_1 CP_2 mezzo di piena proprietà del seguente bene immobile:
- appartamento in Livorno Viale Ugo Foscolo 46, posto al piano secondo composto di quattro vani ed accessori con annesso locale cantina al piano delle cantine, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21 part. 1621 sub. 610 cat. A/3 cl. 5 e comunque meglio descritto nell'atto di acquisto a rogito del Notaio di Livorno in data 15.09.2008 rep. Per_1
n. 59913. Il trasferimento di cui sopra avverrà sia a tacitazione una tantum di ogni pretesa del signor relativa alla separazione, sia a compensazione di quanto dal CP_2 medesimo versato per il pagamento del mutuo anche per conto del coniuge. Il trasferimento dovrà avvenire entro sei mesi dall'omologa.
2. la ontinuerà a pagare la quota di un mezzo del mutuo gravante l'immobile di CP_1 cui sopra concesso da Banca del Monte di Lucca spa con atto del Notaio Per_1 di Livorno rep. n. 59914 e successivamente oggetto di rinegoziazione.
3. Spese di lite compensate.
Livorno, 6.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai