Sentenza 20 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/04/2022, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2022
N. 00617/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Benegiamo e Pietro Carrozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CI di BR, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria,
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 del codice civile, della responsabilità della CI di BR, datrice di lavoro, in ordine ai danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente a seguito dell’evento dannoso determinatosi in data 1.9.2005,
per la conseguente condanna
della CI di BR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire la ricorrente nella misura complessiva di € 198.929,00, o nella diversa somma che sarà ritenuto equo liquidare anche a seguito di C.T.U. medica, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino all'effettivo ristoro, nonchè al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CI di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to A. Benegiamo, avv.to P. Carrozzini e avv.to T. Ascesi, in sostituzione dell'avv.to M. M. Guadalupi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, assunta alle dipendenze della CI di BR con la qualifica iniziale di “TO” presso gli Uffici Centrali con decorrenza dal 10.6.1975, a seguito di provvedimento di G.P. nr. -OMISSIS-, e successivamente di Istruttore Amministrativo, espone quanto segue.
E’ stata posta in quiescenza per assoluta e permanente impossibilità a svolgere il servizio con determinazione dirigenziale della CI di BR nr. -OMISSIS-.
In data 1.9.2005, alle ore 7,30 circa rientrava in servizio presso gli Uffici Servizi Finanziari
Programmazione Patrimonio (Economato) siti al piano terra del Palazzo della CI di BR.
Appena aperta la porta del proprio Ufficio la stessa assume di essere stata assalita da uno sciame di insetti che le ricoprivano le spalle e le gambe e che l’Ufficio si presentava invaso da una miriade di insetti di origine e specie imprecisata, emanante un odore nauseabondo derivante da una poltrona bagnata presumibilmente da urine, con un cartello presente sulla scrivania riportante la dicitura: “non toccate grazie”.
La ricorrente veniva, quindi, accompagnata con una macchina di servizio posta a disposizione dalla CI di BR, alle ore 9,00 circa, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di BR e successivamente, una volta dimessa, presso la propria residenza in Torre Santa Susanna alle ore 12,30 circa.
Il verbale di Pronto Soccorso redatto in occasione dell’evento rilevava la seguente diagnosi: “dermatite da punture di insetto”.
Il fatto veniva contestato alla CI di BR con raccomandata a.r. del 15.9.2005.
Dopo l’evento la Sig.ra -OMISSIS- assume di aver sviluppato una dermatite cronica con esiti da punture di insetto associate a lesioni da grattamento.
In particolare, la dermatite cronica in esiti da punture di insetto è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Nei mesi successivi agli eventi del 1.9.2005, la Sig.ra -OMISSIS-, a fronte del progressivo esacerbarsi delle lesioni eczematose secondarie a punture d’insetto, si sottoponeva a continui controlli e a cure dermatologiche (sia ospedaliere e sia presso Ambulatori di Medici di fiducia), accusando un progressivo peggioramento anche della sua pregressa patologia psichiatrica.
Ai controlli neurologici dell’1.6.2009 e del 26.11.2009 veniva infatti diagnosticata, accanto al disturbo d’”ansia generalizzato”, la sussistenza di “disturbo di Panico”.
Dopo svariate visite mediche, a seguito di ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Trieste nel periodo dal 12.9/4.10.2011 veniva dimessa con la seguente diagnosi: “Malattia di Lyme”.
1.1. Con il ricorso all’esame, pertanto la ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale domanda risarcitoria nei confronti della CI di BR, in qualità di datore di lavoro, per asserita violazione dell’art. 2087 del codice civile, sostenendo di poter radicare la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa a un rapporto di pubblico impiego instaurato in data antecedente il 30 giugno1998.
1.2. Il 4 ottobre 2019 si è costituita in giudizio la CI di BR eccependo, oltre alla infondatezza del ricorso, il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 69 comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo il quale “ Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 ”.
Nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per evidente difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
2.1. Al riguardo, il Collegio deve infatti rilevare che la ricorrente era una dipendente di ruolo della CI di BR, con la qualifica, dapprima, di TO (già 4° livello) con decorrenza dal 10/06/1975, e successivamente di Istruttore Amministrativo.
Con il ricorso all’esame, la stessa chiede all’adito Tribunale Amministrativo Regionale la condanna della CI di BR (datore di lavoro) al risarcimento del danno non patrimoniale (asseritamente) subito a causa dell’evento (descritto in premessa) avvenuto in data 1/09/2005, presso gli Uffici (Economato) della CI di BR, e qualificato dalla stessa come dipendente da causa di servizio, in considerazione del rapporto di pubblico impiego intercorrente tra la suddetta e l’Ente provinciale sin dal 20/05/1975.
2.2. Ciò premesso, osserva il Tribunale che, in ragione di tale constatazione, la controversia prospettata è indubbiamente inerente ad un rapporto di pubblico impiego c.d. “privatizzato”.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 63 (“ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”. Sussiste invece una residuale giurisdizione del giudice amministrativo per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi e 69 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” ) e 69 comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 (secondo cui “ Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 ”).
La Suprema Corte di Cassazione Civile, nell’interpretare le disposizioni in esame, ha chiarito che, ai fini dell’individuazione delle “questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, deve aversi riguardo «non all’arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - e in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato e altre Pubbliche Amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata, quoad tempus, in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte della P.A. (Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 7504 del 2012).
In tema di pubblico impiego “contrattualizzato”, la sopravvivenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, regolata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'Amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il Giudice Ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia... (vedi, ex plurimis, Cassazione Civile, S.U. n. 1411 del 2001). Anche allorquando la condotta "illecita" generatrice di danno (illecito permanente), o i suoi effetti (illecito istantaneo con effetti permanenti), si siano protratti, con le stesse identiche modalità, in un periodo "a cavallo" del termine del 30 giugno 1998, la necessità di evitare il frazionamento della tutela dei diritti del lavoratore radica la giurisdizione presso il Giudice Ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. tra le tante Cassazione Sez. Lav. 16350 del 2015 ed ivi riferimenti: Cass. S.U. nn. 3183, 6102, 8520 del 2012 e n. 142 del 2013).
Appare - dunque - evidente come, nel caso in esame, venga in rilievo una richiesta risarcitoria ex art. 2087 c.c. per un evento dannoso occorso in data 1.9.2005 (quindi, successivamente al 30 giugno 1998), asseritamente attribuibile alla responsabilità della CI di BR (datore di lavoro) per l’allegata violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ne consegue che, in base al combinato disposto dei soprariportati artt. 63 e 69 del D. Lgs. n. 165/2001, la giurisdizione nella presente controversia, in quanto riguardante una condotta tenuta dall'Amministrazione CIle (datrice di lavoro), in epoca successiva al del 30 giugno 1998, in dedotta violazione degli obblighi nascenti dall'art. 2087 c.c., deve essere riconosciuta come sicuramente spettante al Giudice Ordinario.
Peraltro, essendo stata nella specie azionata la domanda (anche) in data successiva al 15 settembre 2000, si rileva che "alla data della notificazione dell'atto introduttivo occorre fare riferimento ai fini della corretta discriminazione dei limiti temporali previsti dall'art. 45, comma 17, del D. Lgs. n. 80 del 1998 (poi confermati dall'art. 69, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001), trattandosi di un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non di un limite temporale della persistenza della giurisdizione" (così Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2020 n. 4095), senza che, ai fini della corretta individuazione del Giudice fornito di giurisdizione, possa aver rilievo la instaurazione (iniziale) del rapporto di lavoro in data antecedente il 30 giugno 1998.
3. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione del G.O.
3.1. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della CI di BR liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO