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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 834/2024 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BARNA AURELIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MASCHERIN ROBERTA e dell'avv. PAOLA TANZI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contrato matrimonio in San Giorgio della Richinvelda (PN) il
30/09/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 92/2025, pubblicata il 12/02/2025 – R.G.
834/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Controparte_2
1 29/09/2004 e , nata a [...] il [...], Controparte_3
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e cioè “invita le parti a conciliare la lite alle medesime condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 27 settembre 2024, spese di lite compensate”, ovvero “1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida la figlia minore a entrambi i genitori, che eserciteranno la CP_3
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre concorderà direttamente con la figlia , ormai prossima alla CP_3
maggiore età, i tempi di frequentazione.
4. Assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in S. Giorgio
della R.da (PN) in Via Selva di Sotto n. 8/D, in comproprietà tra i coniugi, a
, dando atto che il marito se n'è già allontanato. Controparte_1
2 5. Dispone che provveda al Parte_1
mantenimento delle figlie in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 a Controparte_1
figlia), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
6. Dispone che provveda al Parte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
7. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024, Parte_1
ha chiesto la pronuncia della separazione, dal coniuge, CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio in San Giorgio della
[...]
Richinvelda (PN), in data 30/09/2000, ha dedotto che dall'unione sono nate le figlie e , in atti generalizzate;
e che era ormai irrimediabilmente CP_2 CP_3
cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto di disporsi l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_3
collocamento della stessa presso la madre, con esercizio della responsabilità
genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e
3 disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
di determinarsi le modalità
e i tempi per la frequentazione padre-figlia tenendo conto del piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà della figlia minore ormai diciassettenne;
ha chiesto di disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in San Giorgio della Richinvelda (PN) in Via Selva di Sotto n.
8/D, in comproprietà tra i coniugi, in uso esclusivo alla resistente che la occuperà insieme alle figlie;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per le figlie con un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro
200,00 a figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti per le figlie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto di disporsi la percezione dell'assegno unico integralmente alla madre, con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
, nel costituirsi nel procedimento il 25/07/2024, non si Controparte_1
è opposta alla domanda di separazione;
non si è opposta alla domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con CP_3
collocamento della stesso presso la madre, con esercizio della responsabilità
genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
ha chiesto di determinarsi modalità e tempi per la frequentazione padre-figlia tenendo conto del piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà della figlia minore ormai diciassettenne;
ha chiesto di disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto genitore collocatario delle figlie;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per le figlie versando una somma pari ad euro 700,00 ( euro 350,00 a figlia), da versarsi in via anticipata entro i primi
4 cinque giorni di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie, comprendendo anche le spese relative all'autovettura in uso alla figlia e che sarà in uso anche della figlia CP_2
(assicurazione, bollo, spese di manutenzione e tagliando, carburante, CP_3
spese per sostituzione auto), spese tutte da rimborsarsi al genitore che le anticiperà secondo le modalità e nei termini di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto di disporsi la percezione dell'assegno unico integralmente alla madre, con integrale rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, con ordinanza del 27/09/2024 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero,
autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
affidarsi la figlia minore ad CP_3
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
il padre concorderà direttamente con la figlia
, ormai prossima alla maggiore età, i tempi di frequentazione;
assegnarsi CP_3
la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, a , dando atto Controparte_1
che il marito se n'è già allontanato;
disporsi che il padre provveda al mantenimento delle file in via indiretta, mediante il versamento alla madre,
dell'importo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 a figlia), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza
5 dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio e laddove non già in atti: documentazione fiscale;
documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2024 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati,
da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.
Infine, ha rinviato la causa al 31/01/2025 per le deduzioni delle parti.
All'esito dell'udienza del 31/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 10-13/02/2025, il giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di
6 udienza del 18/04/2025.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia,
alle quali le parti hanno aderito, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Gli accordi relativi all'affidamento della figlia minore sono implicitamente superati in CP_3
forza del raggiungimento della maggiore età in corso di causa, fermo il resto.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 834/2024 promossa da:
C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BARNA AURELIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MASCHERIN ROBERTA e dell'avv. PAOLA TANZI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contrato matrimonio in San Giorgio della Richinvelda (PN) il
30/09/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza non definitiva n. 92/2025, pubblicata il 12/02/2025 – R.G.
834/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Controparte_2
1 29/09/2004 e , nata a [...] il [...], Controparte_3
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore e cioè “invita le parti a conciliare la lite alle medesime condizioni di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 27 settembre 2024, spese di lite compensate”, ovvero “1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida la figlia minore a entrambi i genitori, che eserciteranno la CP_3
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre concorderà direttamente con la figlia , ormai prossima alla CP_3
maggiore età, i tempi di frequentazione.
4. Assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in S. Giorgio
della R.da (PN) in Via Selva di Sotto n. 8/D, in comproprietà tra i coniugi, a
, dando atto che il marito se n'è già allontanato. Controparte_1
2 5. Dispone che provveda al Parte_1
mantenimento delle figlie in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 a Controparte_1
figlia), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
6. Dispone che provveda al Parte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
7. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%” alla quale le parti hanno dichiarato di aderire con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024, Parte_1
ha chiesto la pronuncia della separazione, dal coniuge, CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio in San Giorgio della
[...]
Richinvelda (PN), in data 30/09/2000, ha dedotto che dall'unione sono nate le figlie e , in atti generalizzate;
e che era ormai irrimediabilmente CP_2 CP_3
cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto di disporsi l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con CP_3
collocamento della stessa presso la madre, con esercizio della responsabilità
genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e
3 disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
di determinarsi le modalità
e i tempi per la frequentazione padre-figlia tenendo conto del piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà della figlia minore ormai diciassettenne;
ha chiesto di disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in San Giorgio della Richinvelda (PN) in Via Selva di Sotto n.
8/D, in comproprietà tra i coniugi, in uso esclusivo alla resistente che la occuperà insieme alle figlie;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per le figlie con un assegno mensile pari ad euro 400,00 (euro
200,00 a figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie occorrenti per le figlie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto di disporsi la percezione dell'assegno unico integralmente alla madre, con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
, nel costituirsi nel procedimento il 25/07/2024, non si Controparte_1
è opposta alla domanda di separazione;
non si è opposta alla domanda di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con CP_3
collocamento della stesso presso la madre, con esercizio della responsabilità
genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione;
ha chiesto di determinarsi modalità e tempi per la frequentazione padre-figlia tenendo conto del piano genitoriale allegato in atti, con possibilità di deroga in virtù di eventuali accordi dei genitori e, comunque, tenendo conto della volontà della figlia minore ormai diciassettenne;
ha chiesto di disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto genitore collocatario delle figlie;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento per le figlie versando una somma pari ad euro 700,00 ( euro 350,00 a figlia), da versarsi in via anticipata entro i primi
4 cinque giorni di ogni mese, in forma tracciabile e da aumentarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie, comprendendo anche le spese relative all'autovettura in uso alla figlia e che sarà in uso anche della figlia CP_2
(assicurazione, bollo, spese di manutenzione e tagliando, carburante, CP_3
spese per sostituzione auto), spese tutte da rimborsarsi al genitore che le anticiperà secondo le modalità e nei termini di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
infine, ha chiesto di disporsi la percezione dell'assegno unico integralmente alla madre, con integrale rifusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 26/09/2024, con ordinanza del 27/09/2024 sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero,
autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
affidarsi la figlia minore ad CP_3
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso la madre;
il padre concorderà direttamente con la figlia
, ormai prossima alla maggiore età, i tempi di frequentazione;
assegnarsi CP_3
la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, a , dando atto Controparte_1
che il marito se n'è già allontanato;
disporsi che il padre provveda al mantenimento delle file in via indiretta, mediante il versamento alla madre,
dell'importo di euro 560,00 mensili (euro 280,00 a figlia), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza
5 dalla domanda, ai sensi dell'art. 473 bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
disporsi che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio e laddove non già in atti: documentazione fiscale;
documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2024 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati,
da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private.
Infine, ha rinviato la causa al 31/01/2025 per le deduzioni delle parti.
All'esito dell'udienza del 31/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con ordinanza del 10-13/02/2025, il giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le condizioni riportate in epigrafe. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa con note scritte depositate in sostituzione di
6 udienza del 18/04/2025.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni proposte per conciliare la controversia,
alle quali le parti hanno aderito, risultano conformi ai loro interessi, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Gli accordi relativi all'affidamento della figlia minore sono implicitamente superati in CP_3
forza del raggiungimento della maggiore età in corso di causa, fermo il resto.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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