CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2405 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, , , , Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, , , Controparte_24 Controparte_25 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 , , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Parte_17 Parte_18
Petrocelli e Fabio Ponis, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_26
Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3170/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 28/03/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, premesso di essere tutti dipendenti della Parte_1
e di avere ricevuto il riconoscimento di un superminimo individuale Controparte_26
dell'importo e con decorrenza da ciascuno rispettivamente indicati, rimasto inalterato nel tempo sino al gennaio 2018, epoca in cui la datrice di lavoro aveva iniziato a riassorbire i superminimi, hanno convenuto in giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare la non Controparte_27
riassorbibilità dei superminimi individuali di cui fruivano, con conseguente condanna della società
convenuta al ripristino in busta paga dei superminimi e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nell'arco di tempo dal gennaio 2018 all'aprile 2022, specificamente quantificate per ciascun ricorrente.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “
1- Dichiara l'estinzione del
giudizio a spese compensate in relazione alla posizione dei ricorrenti , Parte_19 Parte_20
e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 2- Rigetta nel resto il ricorso;
3- dichiara Parte_21
integralmente compensate le spese di lite tra le parti”.
Il primo giudice, previa dichiarazione di estinzione del giudizio, per le posizioni che avevano conciliato, per rinuncia agli atti, ha ritenuto per tutti gli altri ricorrenti la domanda infondata, argomentando che : 1) al fine di delimitare il quid disputandum, occorreva evidenziare che “come desumibile dall'atto di ricorso, la domanda di accertamento della non riassorbibilità dei superminimi riconosciuti ai ricorrenti è stata avanzata sul presupposto dell'inesistenza di un generale principio di riassorbibilità dei superminimi individuali e sull'assunto secondo cui nelle intenzioni della società il superminimo riconosciuto ai ricorrenti fosse soggetto a riassorbimento soltanto in occasione degli aumenti stabiliti in sede di contrattazione aziendale di secondo livello, ovvero di passaggi di livello,
e non anche in sede di aumenti dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tanto, a parere dei ricorrenti, dovrebbe desumersi anzitutto dal tenore testuale delle lettere di attribuzione dei superminimi, che fanno riferimento espressamente ai soli “aumenti collettivi”, senza alcun riferimento agli incrementi derivanti da rinnovi del CCNL o da accordi collettivi nazionali, utilizzando peraltro l'aggettivo “eventuali”, incompatibile con gli incrementi derivanti dal CCNL
dacché periodici e quindi certi. Inoltre la volontà della società di limitare la riassorbibilità dei superminimi agli aumenti stabiliti dalla contrattazione di secondo livello discenderebbe dalla natura dei superminimi, erogati per particolari meriti dei lavoratori, e vieppiù dalla condotta tenuta dalla società, che per anni, dal riconoscimento del superminimo sino al 2013, non ha mai proceduto al riassorbimento, neppure parziale, dell'emolumento”; ii) ha richiamato la precedente pronuncia di rigetto su identica questione, la sentenza n. 1008 del 30.1.2020, resa all'esito di un approfondimento istruttorio, da cui era emerso che la società non aveva mai proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali, precisando che la teste aveva però chiarito che “tale condotta è stata frutto di una iniziativa unilaterale della Tes_1
società, che, pur potendo, non ha proceduto al detto assorbimento in ragione di valutazioni di opportunità svolte in occasione di ciascun rinnovo contrattuale e determinate dalle più favorevoli congiunture economiche, venute meno nel 2017 in cui si sono determinati degli esuberi e un contratto di solidarietà per circa 30mila persone, poi rinnovato per un altro anno”; iii) ha richiamato il consolidato principio di diritto per cui ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è
tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012)”; iv) ha rilevato che “i ricorrenti non hanno fornito la compiuta prova che i superminimi siano stati loro erogati per particolari meriti o maggiore orario di lavoro prestato, stante la radicale assenza di qualsivoglia riferimento ai detti motivi nelle lettere di riconoscimento degli emolumenti ed apparendo il riferimento contenuto in alcune lettere alla “ misura della prestazione” ( di cui, peraltro, i ricorrenti non hanno dato prova) del tutto irrilevante ben potendo riferirsi alle modalità in cui il superminimo
è stato calcolato in rapporto alla “misura della prestazione” resa da ciascun lavoratore”; v) ha, comunque, puntualizzato che “ anche a prescindere dalla effettiva causa dell'attribuzione del superminimo agli odierni ricorrenti, in realtà la natura del superminimo rileverebbe, come già visto, soltanto al fine di affermare o negare l'operatività del principio generale di riassorbibilità in assenza di regolamentazione pattizia. Senonchè nel caso di specie la società ha compiutamente regolamentato, al momento dell'attribuzione del beneficio, la questione della sua assorbibilità qualificando appunto l'eccedenza riconosciuta ad personam come “assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi
e/o passaggi di livello”; vi) ha escluso la sussistenza di elementi per limitare “come pretenderebbero i ricorrenti, il riferimento agli aumenti collettivi ai soli incrementi concordati a livello aziendale, con esclusione di quelli stabiliti a livello nazionale”, osservando che “anzitutto, il tenore testuale della locuzione è talmente ampio da ricomprendere qualsivoglia incremento retributivo stabilito a livello collettivo, senza alcuna distinzione tra i vari livelli di contrattazione. Né una tale limitazione può
desumersi dalla natura e funzione degli aumenti previsti nei due livelli di contrattazione, non essendo affatto vero che a livello di contrattazione collettiva gli aumenti siano riconosciuti soltanto a titolo di adeguamento al tasso di inflazione, ben essendo consentito alle parti sociali rideterminare i minimi tariffari in ragione del mutato contesto socio-economico, come dimostrato dal riconoscimento, proprio nell'accordo ponte del novembre 2017, di un nuovo elemento retributivo (l'Elemento
Retributivo Separato – ERS, escluso dalla base di calcolo del TFR). Del tutto irrilevante appare poi l'utilizzo dell'aggettivo “eventuali” non solo perché il suo utilizzo sarebbe comunque giustificato dal riferimento anche ai passaggi di livello, certamente eventuali, ma, vieppiù, considerando che gli incrementi stabiliti in sede di rinnovi del CCNL, sebbene di normale applicazione, non sono affatto assolutamente certi, essendo di volta in volta concordati dalle parti sociali, di tal ché si tratta comunque di un'eventualità, ancorché probabile, comunque da verificare;
vii) ha escluso che la mancata applicazione del riassorbimento sino al rinnovo del 2018 potesse deporre “per un'interpretazione restrittiva della previsione contenuta nella lettera di riconoscimento del superminimo, essendo assolutamente compatibile con la testuale previsione non già di un sicuro riassorbimento nei futuri incrementi ma di una mera “ assorbibilità” dell'eccedenza, pensata già in origine, quindi, come meramente potenziale a tutto vantaggio del lavoratore”, richiamando a supporto la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ la condotta del datore di lavoro che continui ad erogare il superminimo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali non può valere,
in assenza di ulteriori riscontri, a dimostrare la non riassorbibilità del superminimo in presenza della espressa previsione della riassorbibilità (Cass. 19750/2008); viii) ha, quindi, concluso che “la condotta tenuta dal datore lavoro successivamente al riconoscimento del superminimo, consistita nell'omessa applicazione del riassorbimento in occasione dei pregressi aumenti contrattuali, se non è
decisiva ai fini della prova del patto di non riassorbibilità nei casi in cui nulla è stato pattuito, lo è
ancora meno nei casi, come il presente, in cui è stata invece espressamente prevista la riassorbibilità
del superminimo. In altri termini, deve ritenersi che, a fronte di una espressa previsione di generale assorbibilità del superminimo nei futuri incrementi retributivi ( e senza alcuna limitazione in ordine al livello di contrattazione), l'omesso riassorbimento in occasione dei precedenti incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva non consente affatto, in assenza di più pregnanti elementi (e difettando anche la prova della natura esclusivamente premiale del riconoscimento), di interpretare la volontà del datore di lavoro come volta a riconoscere la non riassorbibilità dell'emolumento negli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Avverso la detta pronuncia e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto Parte_1
appello censurando la sentenza impugnata: 1) per avere richiamato il tradizionale orientamento circa la normale assorbibilità del superminimo individuale, salva la facoltà del lavoratore di provare il contrario, non considerando “l'attuale orientamento di legittimità” di cui alle sentenze della
Cassazione del 2020 e 2021, in base al quale l'assorbibilità deve essere invece accertata volta per volta;
2) per avere omesso di verificare se il mancato riassorbimento dei superminimi, protratto per oltre venti anni, non integrasse una prassi aziendale, fonte del diritto degli attori a non vedersi intaccato il proprio superminimo nel 2018; 3) per erronea interpretazione dei patti individuali sull'assorbimento avendo forzato il tenore letterale dei testi contrattuali (art. 1362 c.c.) laddove ha affermato che la dizione aumenti collettivi comprenderebbero anche quelli derivanti dalla contrattazione nazionale.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della gravata sentenza,
delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che, in relazione alla posizione di , deve Controparte_9
dichiararsi cessata la materia del contendere in forza della conciliazione intervenuta in sede sindacale con verbale del 22 novembre 2023, con rinuncia del lavoratore al presente giudizio di appello e compensazione tra le parti delle spese di lite.
L'appello, con riferimento a tutte le altre posizioni, e i cui motivi per evidente connessione possono essere congiuntamente trattati, è infondato e deve essere respinto.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto da questa stessa sezione della Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoga fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (Corte di Appello sentenza n. 2880/2023, pubblicata il
21/07/2023).
“Giova premettere che è pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che tutti gli appellanti sono titolari, dalle date rispettivamente indicate, di un superminimo individuale di importo diverso, parimenti da ciascuno di essi indicato.
E' altrettanto pacifico che il riconosciuto “sovraminimo ad personam individuale” sarebbe stato
“assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”, come espressamente stabilito nelle comunicazioni individuali ricevute dagli appellanti. Giova, altresì, premettere che il gravame non censura la gravata sentenza laddove ha interpretato il , e quindi la causa petendi e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Gli appellanti, così come affermato dal Tribunale e non contestato, assumono la non riassorbibilità dei superminimi in oggetto deducendo esclusivamente che questa sarebbe esclusa in caso di aumento dei minimi introdotti dalla contrattazione collettiva nazionale per come a loro avviso attestato dallo stesso tenore della lettere di attribuzione e dal comportamento serbato per anni dalla società in occasione dei vari rinnovi contrattuali, dovendosi limitare l'assorbimento ai soli casi di aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione aziendale, unica deputata a ciò, con esclusione quindi dell'accordo ponte del 2017, ovvero in caso di passaggio di livello, ipotesi quest'ultima che, va subito detto, non ricorre nella specie.
Ricostruiti i termini della controversia, occorre richiamare il consolidato principio di diritto per cui
“il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto,
o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,
alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (ex plurimis
Cass. n.19750/2008, Cass. n. 26017/2018).
Con riguardo a quest'ultimo profilo, va confermata la gravata sentenza laddove ha ritenuto indimostrata la circostanza che i superminimi in questione fossero stati attribuiti per particolari meriti e/o per maggior orario di lavoro prestato.
Così come accertato dal Tribunale, le comunicazioni individuali inoltrate agli appellanti non contengono alcun riscontro in tal senso, limitandosi a riconoscere un “incremento retributivo”, corrisposto “a titolo di superminimo ad personam” senza alcun'altra indicazione. Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono generiche e indeterminate facendo indistintamente riferimento, per tutti gli appellanti, ad una “professionalità da loro acquisita, ritenuta superiore a quella propria del livello di inquadramento contrattuale e comprovata dai buoni risultati conseguiti nel lavoro e dell'impegno profuso, anche in termini di maggiori orari;
in alcune lettere è precisato che l'aumento è “correlato alla misura della sua prestazione”.
Per supportare la sussistenza di un superminimo per particolari meriti ciascun appellante avrebbe dovuto, invece, puntualmente allegare e dimostrare la sussistenza dell'asserita “superiore professionalità acquisita” ovvero i “maggiori orari” osservati, non essendo all'evidenza sufficiente quanto sopra richiamato, che risulta piuttosto rispondente alla generica definizione del superminimo meritocratico, priva, però, di puntuali e concreti riferimenti alle singole e diverse posizioni di tutti gli appellanti.
A fronte dell'evidenziata carenza allegatoria non vale invocare il principio di “non contestazione” che può operare solo a fronte di una puntuale indicazione di circostanze di fatto tale da consentire alla controparte di prendere altrettanta puntuale posizione sulle stesse,
controparte che comunque non ha mai riconosciuto la natura meritocratica dei superminimi in questione, ribadendone sempre la natura di liberalità affatto parametrata alla qualità della prestazione resa.
In conclusione, così come già affermato nella gravata sentenza, deve escludersi che per i superminimi in questione operi la deroga al principio generale del riassorbimento in ragione della natura autonoma dell'attribuzione, deroga invero difficilmente ipotizzabile a fronte della contraria pattuizione dell'assorbibilità come di seguito esposto.
Nella specie si è infatti difronte all'espressa dichiarazione dell'operatività del generale principio dell'assorbimento, atteso che tutte le comunicazioni individuali contengono l'identica previsione per cui il superminimo individuale “sarà…. assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”.
A fronte di tale espressa previsione, espressione del principio generale già sopra richiamato, gli argomenti degli appellanti volti a restringerne la portata applicativa non possono essere condivisi,
meritando la sentenza gravata conferma anche sul punto.
Il dato letterale non supporta affatto la tesi per cui l'assorbimento sarebbe limitato esclusivamente alle ipotesi di aumenti contrattuali introdotti dalla contrattazione aziendale e non anche dai rinnovi della contrattazionenazionale.
Di una tale limitazione non vi è affatto traccia nel testo delle lettere individuali né la stessa può desumersi dall'espressione “aumenti collettivi”, perché tali sono sia quelli aziendali che quelli nazionali, perché “collettivi” sono entrambi i livelli di contrattazione. Anzi, l'assoluta genericità dell'espressione utilizzata induce a ritenere che si sia inteso rafforzare l'affermazione del principio generale, ribadendone l'operatività a fronte di qualsiasi “eventuale” aumento comunque introdotto dalle fonti collettive, senza alcuna distinzione di sorta.
D'altronde se la società avesse effettivamente inteso sottrarre detti superminimi ai miglioramenti retributivi introdotti in sede di rinnovo della contrattazione collettiva nazionale avrebbe dovuto prevederlo espressamente, poiché il principio generale è quello dell'assorbimento a cui può derogarsi solo per espressa pattuizione individuale ovvero collettiva, nella specie neppure dedotte. A fronte del principio generale più volte richiamato, vale il contrario e più esattamente che: se la società avesse voluto sottrarre il superminimo all'assorbibilità in occasione dei rinnovi del CCNL avrebbero dovuto prevederlo espressamente e non certo ribadire il principio generale a fronte di ogni eventuale aumento retributivo collettivo, cioè riferito a una platea ampia di lavoratori e introdotto indistintamente da entrambi i livelli di contrattazione. La tesi appellante non convince neppure laddove sostiene che la contrattazione nazionale si occuperebbe solo di assicurare gli adeguamenti stipendiali volti a salvaguardare l'originario potere di acquisto, mentre solo la contrattazione aziendale potrebbe attribuire effettivi ed eventuali aumenti, correlati ai risultati aziendali, sicché la clausola contenuta nelle comunicazioni della società andrebbe riferita solo a questi ultimi. La tesi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non trova affatto supporto nell'accordo interconfederale del
23/7/1993 né nel Testo Unico sulla Rappresentanza 2014, tant'è che nessuna specifica previsione viene richiamata dagli appellanti, se non il mero passaggio dell'accordo del 2014 che riconosce al ccnl la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, che certo non significa limitare l'intervento della contrattazione nazionale al mero adeguamento dei minimi salariali all'inflazione,
soprattutto tenuto conto che lo stesso TU ribadisce che la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e nella specie non è stato neppure dedotto che il ccnl di settore abbia delegato interamente ed esclusivamente alla contrattazione aziendale la regolamentazione degli aumenti dei trattamenti retributivi dei lavoratori.
Conforto a quanto suddetto è fornito proprio dell'accordo ponte del 2017 in cui le parti sociali, in attesa del rinnovo del ccnl telecomunicazioni scaduto da anni, hanno stabilito a livello nazionale non meri “adeguamenti” all'inflazione, come sostenuto nel gravame, bensì veri e propri “aumenti retributivi” perché così denominati nella TABELLA contenuta nello stesso accordo, introducendo altresì, a decorrere dal 1° luglio 2018, un'ulteriore e distinta voce retributiva denominata ERS, a conferma di come la contrattazione collettiva nazionale non si limiti affatto ad adeguare “i minimi all'inflazione”.
Da quanto esposto consegue che non può neppure essere condivisa la tesi del gravame per cui non avendo introdotto l'accordo ponte del 2017 degli “aumenti retributivi”, bensì dei meri adeguamenti all'inflazione, si sarebbe comunque fuori dalla previsione per cui i superminimi sono riassorbibili solo “in occasione di eventuali aumenti collettivi”. E' lo stesso accordo ponte del 2017 che definisce
“aumenti retributivi” quelli da esso introdotti sicché la tesi è priva di riscontro né questo può essere cercato fuori dalla disciplina collettiva e in contrasto con essa.
Va anche tenuto conto, per come sopra evidenziato, che l'accordo del 2017 ha introdotto un'ulteriore voce denominata ERS (elemento retributivo separato),“quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi”. Tale voce concorre alla determinazione della “retribuzione contrattuale”
per come fatto palese dal prospetto così rubricato dello stesso accordo 2017, risultando in questo riassunti gli aumenti della retribuzione introdotti da quest'ultimo.
La circostanza che l'ERS non sia computabile ai fini del tfr all'evidenza non può privare la predetta voce della propria natura retributiva e indurre a escludere che questa non rappresenti un “aumento” della retribuzione, tenuto conto dell'autonomia riconosciuta in materia alle parti sociali dall'art. 2120
comma 2 c.c.
Infine va evidenziato che le parti sociali, alle quali è riconosciuta la facoltà di derogare al principio generale dell'assorbimento dei superminimi individuali, nel ridefinire la retribuzione nel settore delle telecomunicazioni non hanno affatto previsto nell'accordo del 2017 che rispetto gli aumenti con questo introdotti detto principio non avrebbe avuto applicazione.
Nel descritto contesto non può assumere rilievo decisivo contrario la circostanza che la società per numerosi anni ha omesso di applicare l'assorbimento in occasione delle modifiche retributive introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, applicandolo invece in occasione degli aumenti introdotti all'accordo del 2017.
La regola ermeneutica dettata dall'art. 1362 comma 2 c.c., di cui il gravame lamenta la violazione, concorre all'interpretazione del contratto quindi a chiarire la volontà in esso espressa, ma certamente non può condurre a dare alla clausola un significato diverso da quello fatto palese dal tenore letterale
(e neppure a integrarla), soprattutto in ipotesi, come quella in esame, in cui il testo assume un importante, se non decisivo, rilievo poiché la deroga al generale principio dell'assorbimento, come ogni deroga a un principio generale, richiede espressioni chiare e inequivoche che nella specie difettano.
La stessa giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal Tribunale, non riconosce alcun decisivo rilievo - in assenza di ulteriori riscontri di cui è onerato il lavoratore - alla condotta del datore di lavoro che continui ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza di miglioramenti economici contrattuali e legali (ex plurimis Cass. n. 19750/2008, Cass. n. 14689/2012), a conferma di come in materia il comportamento del datore di lavoro finisca, come pure rilevato in altra decisione intervenuta in identica fattispecie, perrisultare “neutro e privo di ogni significato («del tutto incolore»,
secondo la giurisprudenza di merito che si è già pronunciata sullo stesso superminimo riconosciuto da ad altri lavoratori….), posto che il datore di lavoro in occasione degli aumenti contrattuali CP_26
collettivi si è limitato a non esercitare la facoltà che si era riservato di esercitare e a tenere una condotta semplicemente negativa, senza mai effettuare una qualche comunicazione o porre in essere un qualche comportamento diverso dalla mera inazione. Ed invero, il comportamento tenuto dalla società in occasione dei tre aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva corrisponde esattamente a quello previsto all'atto del riconoscimento originario del superminimo: proprio perché
«assorbibile», la società in occasione di ogni aumento contrattuale indifferentemente poteva o no decidere di ridurre il superminimo, senza che la decisione di non ridurlo potesse assumere, per il solo fatto del trascorrere del tempo, un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto e, ancor meno, la volontà di mutare l'iniziale aumento retributivo concesso in compenso speciale, strettamente collegato a particolari merito o alla speciale qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa……Come dedotto dalla società, il comportamento dalla stessa tenuto rientra perfettamente nella ratio del superminimo assorbibile, ossia quella di realizzare (e mantenere) un equilibrio di domanda e offerta di lavoro in una particolare condizione temporale, spaziale ed economica: la società per lungo tempo ha reputato di non dovere ricorrere alla facoltà di assorbire il superminimo, mantenendo così la situazione di maggior favore riconosciuta al lavoratore rispetto ai minimi collettivi, e di ricorrere invece a tale facoltà – che, in quanto tale e in mancanza di ulteriori elementi di interpretazione, non viene meno per il suo solo mancato esercizio - solo a seguito dell'aumento del 2017”(C.d.A. Brescia n. 161/2020 in atti).
Le ragioni dell'intervenuto assorbimento in occasione dell'accordo del 2017 esposte nella richiamata decisione sono quelle accertate nella gravata sentenza sulla scorta delle dichiarazioni della teste affatto scalfita dal gravame, che vorrebbe privare di rilievo probatorio detta deposizione Tes_1
perchénon supportata documentalmente dal “processo decisionale” che avrebbe portato a non applicare il riassorbimento, senza fornire, però, alcun elemento decisivo, neppure indiziario, della non veridicità di quanto dalla teste dichiarato e richiamato in sentenza.
Giova ribadire che viene in rilievo un principio generale e che detto principio generale è stato espressamente ribadito, così rafforzandolo, nella previsione contenuta nelle lettere individuali con cui l'ad personam è stato attribuito a ciascun appellante, sicché la volontà del datore di lavoro di derogare a quanto inizialmente ed espressamente convenuto, in ossequio a un principio generale, ovvero di dare un contenuto diverso e limitato, necessitavadi più chiari e puntuali riscontri, assenti nella specie.
A diverse conclusioni non inducono né il richiamo all'art. 1355 c.c., di cui all'evidenza difettano le condizioni attesa la natura della disposizione in esame, né il richiamo all'art. 1366 c.c. a fronte di una previsione che sancisce espressamente l'assorbimento in ossequio a un principio generale.
Da ultimo non vale insistere sull'utilizzo dell'aggettivo “eventuali” riferito agli “aumenti collettivi” perché questo è sinonimo di “ipotetico, ipotizzabile, possibile, potenziale, presumibile, probabile”, sicché non è certo decisivo a supportare la lettura riduttiva e derogatoria della previsione in esame.”
Da ultimo, quanto alla prassi aziendale di cui gli appellanti lamentano l'omessa verifica da parte del
Tribunale, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. quanto di recente affermato dalla Corte di
Appello di Milano con la sentenza n. 434/2023, pubblicata il 12/04/2023, “Come evidenziato in modo condivisibile in una fattispecie sovrapponibile alla presente “la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è da tempo ferma nel ritenere che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale
di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o
individuale, ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano
dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo
il disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2 (Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996). Ne consegue che l'uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di
lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo. Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall'uso
aziendale non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 2077 c.c., al mutamento della contrattazione
collettiva (Cass. 5882/ 2010). Così posti i termini generali della questione, deve ritenersi possibile e
quindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fatto applicato la decurtazione per
alcuni anni, in presenza di successivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato a farlo nella
vigenza di una nuova disciplina negoziale collettiva che, nulla precisando sui trattamenti individuali
in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale, e abbia fissato
degli incrementi retribuitivi in un contesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordi
economici precedenti, con assetto di interessi, sindacali e datoriali, che tenga conto della
congiuntura economica specifica di quel momento.” (così Tribunale Napoli n. 4300/2020). Il fatto,
dunque, che per molto tempo abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di Controparte_26
compensare il superminimo di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL non comporta la vigenza sine die del trattamento migliorativo, venendo l'uso aziendale in essere meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo
contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che
occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr. Cass. n. 10945/16)….deve rilevarsi che rientrava comunque nel pieno diritto della società procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale
precedentemente formatasi, secondo i principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità ed ivi
richiamati, che, come visto, consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via
unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo” (così appello pag.
40). In conclusione, in attuazione dell'accordo del 23/11/17, si è avvalsa della Controparte_26
facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo, che non risente di alcun termine di
prescrizione - di qui l'infondatezza della eccezione relativa riproposta da alcuni lavoratori in via incidentale condizionata - dal momento che non si discute degli importi (superminimo individuale) percepiti fino all'anno 2017, ma di quelli successivi alla sottoscrizione dell'accordo che ha fissato i nuovi minimi tabellari ed ha introdotto il nuovo emolumento dell'ERS, espressamente escluso dalla
base di calcolo per il t.f.r. e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta”.
L'appello, alla stregua delle considerazioni espresse, non è dunque meritevole di accoglimento.
La peculiarità della vicenda esaminata e i contrasti interpretativi segnalati dalle parti giustificano la compensazione delle spese del grado.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di , rigetta l'appello per il resto;
compensa integralmente Controparte_9
tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2405 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, , , , Controparte_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, , , Controparte_24 Controparte_25 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 , , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Parte_17 Parte_18
Petrocelli e Fabio Ponis, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_26
Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3170/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 28/03/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, premesso di essere tutti dipendenti della Parte_1
e di avere ricevuto il riconoscimento di un superminimo individuale Controparte_26
dell'importo e con decorrenza da ciascuno rispettivamente indicati, rimasto inalterato nel tempo sino al gennaio 2018, epoca in cui la datrice di lavoro aveva iniziato a riassorbire i superminimi, hanno convenuto in giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare la non Controparte_27
riassorbibilità dei superminimi individuali di cui fruivano, con conseguente condanna della società
convenuta al ripristino in busta paga dei superminimi e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nell'arco di tempo dal gennaio 2018 all'aprile 2022, specificamente quantificate per ciascun ricorrente.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “
1- Dichiara l'estinzione del
giudizio a spese compensate in relazione alla posizione dei ricorrenti , Parte_19 Parte_20
e ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 2- Rigetta nel resto il ricorso;
3- dichiara Parte_21
integralmente compensate le spese di lite tra le parti”.
Il primo giudice, previa dichiarazione di estinzione del giudizio, per le posizioni che avevano conciliato, per rinuncia agli atti, ha ritenuto per tutti gli altri ricorrenti la domanda infondata, argomentando che : 1) al fine di delimitare il quid disputandum, occorreva evidenziare che “come desumibile dall'atto di ricorso, la domanda di accertamento della non riassorbibilità dei superminimi riconosciuti ai ricorrenti è stata avanzata sul presupposto dell'inesistenza di un generale principio di riassorbibilità dei superminimi individuali e sull'assunto secondo cui nelle intenzioni della società il superminimo riconosciuto ai ricorrenti fosse soggetto a riassorbimento soltanto in occasione degli aumenti stabiliti in sede di contrattazione aziendale di secondo livello, ovvero di passaggi di livello,
e non anche in sede di aumenti dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tanto, a parere dei ricorrenti, dovrebbe desumersi anzitutto dal tenore testuale delle lettere di attribuzione dei superminimi, che fanno riferimento espressamente ai soli “aumenti collettivi”, senza alcun riferimento agli incrementi derivanti da rinnovi del CCNL o da accordi collettivi nazionali, utilizzando peraltro l'aggettivo “eventuali”, incompatibile con gli incrementi derivanti dal CCNL
dacché periodici e quindi certi. Inoltre la volontà della società di limitare la riassorbibilità dei superminimi agli aumenti stabiliti dalla contrattazione di secondo livello discenderebbe dalla natura dei superminimi, erogati per particolari meriti dei lavoratori, e vieppiù dalla condotta tenuta dalla società, che per anni, dal riconoscimento del superminimo sino al 2013, non ha mai proceduto al riassorbimento, neppure parziale, dell'emolumento”; ii) ha richiamato la precedente pronuncia di rigetto su identica questione, la sentenza n. 1008 del 30.1.2020, resa all'esito di un approfondimento istruttorio, da cui era emerso che la società non aveva mai proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali, precisando che la teste aveva però chiarito che “tale condotta è stata frutto di una iniziativa unilaterale della Tes_1
società, che, pur potendo, non ha proceduto al detto assorbimento in ragione di valutazioni di opportunità svolte in occasione di ciascun rinnovo contrattuale e determinate dalle più favorevoli congiunture economiche, venute meno nel 2017 in cui si sono determinati degli esuberi e un contratto di solidarietà per circa 30mila persone, poi rinnovato per un altro anno”; iii) ha richiamato il consolidato principio di diritto per cui ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è
tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012)”; iv) ha rilevato che “i ricorrenti non hanno fornito la compiuta prova che i superminimi siano stati loro erogati per particolari meriti o maggiore orario di lavoro prestato, stante la radicale assenza di qualsivoglia riferimento ai detti motivi nelle lettere di riconoscimento degli emolumenti ed apparendo il riferimento contenuto in alcune lettere alla “ misura della prestazione” ( di cui, peraltro, i ricorrenti non hanno dato prova) del tutto irrilevante ben potendo riferirsi alle modalità in cui il superminimo
è stato calcolato in rapporto alla “misura della prestazione” resa da ciascun lavoratore”; v) ha, comunque, puntualizzato che “ anche a prescindere dalla effettiva causa dell'attribuzione del superminimo agli odierni ricorrenti, in realtà la natura del superminimo rileverebbe, come già visto, soltanto al fine di affermare o negare l'operatività del principio generale di riassorbibilità in assenza di regolamentazione pattizia. Senonchè nel caso di specie la società ha compiutamente regolamentato, al momento dell'attribuzione del beneficio, la questione della sua assorbibilità qualificando appunto l'eccedenza riconosciuta ad personam come “assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi
e/o passaggi di livello”; vi) ha escluso la sussistenza di elementi per limitare “come pretenderebbero i ricorrenti, il riferimento agli aumenti collettivi ai soli incrementi concordati a livello aziendale, con esclusione di quelli stabiliti a livello nazionale”, osservando che “anzitutto, il tenore testuale della locuzione è talmente ampio da ricomprendere qualsivoglia incremento retributivo stabilito a livello collettivo, senza alcuna distinzione tra i vari livelli di contrattazione. Né una tale limitazione può
desumersi dalla natura e funzione degli aumenti previsti nei due livelli di contrattazione, non essendo affatto vero che a livello di contrattazione collettiva gli aumenti siano riconosciuti soltanto a titolo di adeguamento al tasso di inflazione, ben essendo consentito alle parti sociali rideterminare i minimi tariffari in ragione del mutato contesto socio-economico, come dimostrato dal riconoscimento, proprio nell'accordo ponte del novembre 2017, di un nuovo elemento retributivo (l'Elemento
Retributivo Separato – ERS, escluso dalla base di calcolo del TFR). Del tutto irrilevante appare poi l'utilizzo dell'aggettivo “eventuali” non solo perché il suo utilizzo sarebbe comunque giustificato dal riferimento anche ai passaggi di livello, certamente eventuali, ma, vieppiù, considerando che gli incrementi stabiliti in sede di rinnovi del CCNL, sebbene di normale applicazione, non sono affatto assolutamente certi, essendo di volta in volta concordati dalle parti sociali, di tal ché si tratta comunque di un'eventualità, ancorché probabile, comunque da verificare;
vii) ha escluso che la mancata applicazione del riassorbimento sino al rinnovo del 2018 potesse deporre “per un'interpretazione restrittiva della previsione contenuta nella lettera di riconoscimento del superminimo, essendo assolutamente compatibile con la testuale previsione non già di un sicuro riassorbimento nei futuri incrementi ma di una mera “ assorbibilità” dell'eccedenza, pensata già in origine, quindi, come meramente potenziale a tutto vantaggio del lavoratore”, richiamando a supporto la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ la condotta del datore di lavoro che continui ad erogare il superminimo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali non può valere,
in assenza di ulteriori riscontri, a dimostrare la non riassorbibilità del superminimo in presenza della espressa previsione della riassorbibilità (Cass. 19750/2008); viii) ha, quindi, concluso che “la condotta tenuta dal datore lavoro successivamente al riconoscimento del superminimo, consistita nell'omessa applicazione del riassorbimento in occasione dei pregressi aumenti contrattuali, se non è
decisiva ai fini della prova del patto di non riassorbibilità nei casi in cui nulla è stato pattuito, lo è
ancora meno nei casi, come il presente, in cui è stata invece espressamente prevista la riassorbibilità
del superminimo. In altri termini, deve ritenersi che, a fronte di una espressa previsione di generale assorbibilità del superminimo nei futuri incrementi retributivi ( e senza alcuna limitazione in ordine al livello di contrattazione), l'omesso riassorbimento in occasione dei precedenti incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva non consente affatto, in assenza di più pregnanti elementi (e difettando anche la prova della natura esclusivamente premiale del riconoscimento), di interpretare la volontà del datore di lavoro come volta a riconoscere la non riassorbibilità dell'emolumento negli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Avverso la detta pronuncia e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto Parte_1
appello censurando la sentenza impugnata: 1) per avere richiamato il tradizionale orientamento circa la normale assorbibilità del superminimo individuale, salva la facoltà del lavoratore di provare il contrario, non considerando “l'attuale orientamento di legittimità” di cui alle sentenze della
Cassazione del 2020 e 2021, in base al quale l'assorbibilità deve essere invece accertata volta per volta;
2) per avere omesso di verificare se il mancato riassorbimento dei superminimi, protratto per oltre venti anni, non integrasse una prassi aziendale, fonte del diritto degli attori a non vedersi intaccato il proprio superminimo nel 2018; 3) per erronea interpretazione dei patti individuali sull'assorbimento avendo forzato il tenore letterale dei testi contrattuali (art. 1362 c.c.) laddove ha affermato che la dizione aumenti collettivi comprenderebbero anche quelli derivanti dalla contrattazione nazionale.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in integrale riforma della gravata sentenza,
delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che, in relazione alla posizione di , deve Controparte_9
dichiararsi cessata la materia del contendere in forza della conciliazione intervenuta in sede sindacale con verbale del 22 novembre 2023, con rinuncia del lavoratore al presente giudizio di appello e compensazione tra le parti delle spese di lite.
L'appello, con riferimento a tutte le altre posizioni, e i cui motivi per evidente connessione possono essere congiuntamente trattati, è infondato e deve essere respinto.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto da questa stessa sezione della Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoga fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (Corte di Appello sentenza n. 2880/2023, pubblicata il
21/07/2023).
“Giova premettere che è pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che tutti gli appellanti sono titolari, dalle date rispettivamente indicate, di un superminimo individuale di importo diverso, parimenti da ciascuno di essi indicato.
E' altrettanto pacifico che il riconosciuto “sovraminimo ad personam individuale” sarebbe stato
“assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”, come espressamente stabilito nelle comunicazioni individuali ricevute dagli appellanti. Giova, altresì, premettere che il gravame non censura la gravata sentenza laddove ha interpretato il , e quindi la causa petendi e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Gli appellanti, così come affermato dal Tribunale e non contestato, assumono la non riassorbibilità dei superminimi in oggetto deducendo esclusivamente che questa sarebbe esclusa in caso di aumento dei minimi introdotti dalla contrattazione collettiva nazionale per come a loro avviso attestato dallo stesso tenore della lettere di attribuzione e dal comportamento serbato per anni dalla società in occasione dei vari rinnovi contrattuali, dovendosi limitare l'assorbimento ai soli casi di aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione aziendale, unica deputata a ciò, con esclusione quindi dell'accordo ponte del 2017, ovvero in caso di passaggio di livello, ipotesi quest'ultima che, va subito detto, non ricorre nella specie.
Ricostruiti i termini della controversia, occorre richiamare il consolidato principio di diritto per cui
“il c.d. superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto,
o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,
alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (ex plurimis
Cass. n.19750/2008, Cass. n. 26017/2018).
Con riguardo a quest'ultimo profilo, va confermata la gravata sentenza laddove ha ritenuto indimostrata la circostanza che i superminimi in questione fossero stati attribuiti per particolari meriti e/o per maggior orario di lavoro prestato.
Così come accertato dal Tribunale, le comunicazioni individuali inoltrate agli appellanti non contengono alcun riscontro in tal senso, limitandosi a riconoscere un “incremento retributivo”, corrisposto “a titolo di superminimo ad personam” senza alcun'altra indicazione. Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo sono generiche e indeterminate facendo indistintamente riferimento, per tutti gli appellanti, ad una “professionalità da loro acquisita, ritenuta superiore a quella propria del livello di inquadramento contrattuale e comprovata dai buoni risultati conseguiti nel lavoro e dell'impegno profuso, anche in termini di maggiori orari;
in alcune lettere è precisato che l'aumento è “correlato alla misura della sua prestazione”.
Per supportare la sussistenza di un superminimo per particolari meriti ciascun appellante avrebbe dovuto, invece, puntualmente allegare e dimostrare la sussistenza dell'asserita “superiore professionalità acquisita” ovvero i “maggiori orari” osservati, non essendo all'evidenza sufficiente quanto sopra richiamato, che risulta piuttosto rispondente alla generica definizione del superminimo meritocratico, priva, però, di puntuali e concreti riferimenti alle singole e diverse posizioni di tutti gli appellanti.
A fronte dell'evidenziata carenza allegatoria non vale invocare il principio di “non contestazione” che può operare solo a fronte di una puntuale indicazione di circostanze di fatto tale da consentire alla controparte di prendere altrettanta puntuale posizione sulle stesse,
controparte che comunque non ha mai riconosciuto la natura meritocratica dei superminimi in questione, ribadendone sempre la natura di liberalità affatto parametrata alla qualità della prestazione resa.
In conclusione, così come già affermato nella gravata sentenza, deve escludersi che per i superminimi in questione operi la deroga al principio generale del riassorbimento in ragione della natura autonoma dell'attribuzione, deroga invero difficilmente ipotizzabile a fronte della contraria pattuizione dell'assorbibilità come di seguito esposto.
Nella specie si è infatti difronte all'espressa dichiarazione dell'operatività del generale principio dell'assorbimento, atteso che tutte le comunicazioni individuali contengono l'identica previsione per cui il superminimo individuale “sarà…. assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”.
A fronte di tale espressa previsione, espressione del principio generale già sopra richiamato, gli argomenti degli appellanti volti a restringerne la portata applicativa non possono essere condivisi,
meritando la sentenza gravata conferma anche sul punto.
Il dato letterale non supporta affatto la tesi per cui l'assorbimento sarebbe limitato esclusivamente alle ipotesi di aumenti contrattuali introdotti dalla contrattazione aziendale e non anche dai rinnovi della contrattazionenazionale.
Di una tale limitazione non vi è affatto traccia nel testo delle lettere individuali né la stessa può desumersi dall'espressione “aumenti collettivi”, perché tali sono sia quelli aziendali che quelli nazionali, perché “collettivi” sono entrambi i livelli di contrattazione. Anzi, l'assoluta genericità dell'espressione utilizzata induce a ritenere che si sia inteso rafforzare l'affermazione del principio generale, ribadendone l'operatività a fronte di qualsiasi “eventuale” aumento comunque introdotto dalle fonti collettive, senza alcuna distinzione di sorta.
D'altronde se la società avesse effettivamente inteso sottrarre detti superminimi ai miglioramenti retributivi introdotti in sede di rinnovo della contrattazione collettiva nazionale avrebbe dovuto prevederlo espressamente, poiché il principio generale è quello dell'assorbimento a cui può derogarsi solo per espressa pattuizione individuale ovvero collettiva, nella specie neppure dedotte. A fronte del principio generale più volte richiamato, vale il contrario e più esattamente che: se la società avesse voluto sottrarre il superminimo all'assorbibilità in occasione dei rinnovi del CCNL avrebbero dovuto prevederlo espressamente e non certo ribadire il principio generale a fronte di ogni eventuale aumento retributivo collettivo, cioè riferito a una platea ampia di lavoratori e introdotto indistintamente da entrambi i livelli di contrattazione. La tesi appellante non convince neppure laddove sostiene che la contrattazione nazionale si occuperebbe solo di assicurare gli adeguamenti stipendiali volti a salvaguardare l'originario potere di acquisto, mentre solo la contrattazione aziendale potrebbe attribuire effettivi ed eventuali aumenti, correlati ai risultati aziendali, sicché la clausola contenuta nelle comunicazioni della società andrebbe riferita solo a questi ultimi. La tesi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non trova affatto supporto nell'accordo interconfederale del
23/7/1993 né nel Testo Unico sulla Rappresentanza 2014, tant'è che nessuna specifica previsione viene richiamata dagli appellanti, se non il mero passaggio dell'accordo del 2014 che riconosce al ccnl la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, che certo non significa limitare l'intervento della contrattazione nazionale al mero adeguamento dei minimi salariali all'inflazione,
soprattutto tenuto conto che lo stesso TU ribadisce che la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e nella specie non è stato neppure dedotto che il ccnl di settore abbia delegato interamente ed esclusivamente alla contrattazione aziendale la regolamentazione degli aumenti dei trattamenti retributivi dei lavoratori.
Conforto a quanto suddetto è fornito proprio dell'accordo ponte del 2017 in cui le parti sociali, in attesa del rinnovo del ccnl telecomunicazioni scaduto da anni, hanno stabilito a livello nazionale non meri “adeguamenti” all'inflazione, come sostenuto nel gravame, bensì veri e propri “aumenti retributivi” perché così denominati nella TABELLA contenuta nello stesso accordo, introducendo altresì, a decorrere dal 1° luglio 2018, un'ulteriore e distinta voce retributiva denominata ERS, a conferma di come la contrattazione collettiva nazionale non si limiti affatto ad adeguare “i minimi all'inflazione”.
Da quanto esposto consegue che non può neppure essere condivisa la tesi del gravame per cui non avendo introdotto l'accordo ponte del 2017 degli “aumenti retributivi”, bensì dei meri adeguamenti all'inflazione, si sarebbe comunque fuori dalla previsione per cui i superminimi sono riassorbibili solo “in occasione di eventuali aumenti collettivi”. E' lo stesso accordo ponte del 2017 che definisce
“aumenti retributivi” quelli da esso introdotti sicché la tesi è priva di riscontro né questo può essere cercato fuori dalla disciplina collettiva e in contrasto con essa.
Va anche tenuto conto, per come sopra evidenziato, che l'accordo del 2017 ha introdotto un'ulteriore voce denominata ERS (elemento retributivo separato),“quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi”. Tale voce concorre alla determinazione della “retribuzione contrattuale”
per come fatto palese dal prospetto così rubricato dello stesso accordo 2017, risultando in questo riassunti gli aumenti della retribuzione introdotti da quest'ultimo.
La circostanza che l'ERS non sia computabile ai fini del tfr all'evidenza non può privare la predetta voce della propria natura retributiva e indurre a escludere che questa non rappresenti un “aumento” della retribuzione, tenuto conto dell'autonomia riconosciuta in materia alle parti sociali dall'art. 2120
comma 2 c.c.
Infine va evidenziato che le parti sociali, alle quali è riconosciuta la facoltà di derogare al principio generale dell'assorbimento dei superminimi individuali, nel ridefinire la retribuzione nel settore delle telecomunicazioni non hanno affatto previsto nell'accordo del 2017 che rispetto gli aumenti con questo introdotti detto principio non avrebbe avuto applicazione.
Nel descritto contesto non può assumere rilievo decisivo contrario la circostanza che la società per numerosi anni ha omesso di applicare l'assorbimento in occasione delle modifiche retributive introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, applicandolo invece in occasione degli aumenti introdotti all'accordo del 2017.
La regola ermeneutica dettata dall'art. 1362 comma 2 c.c., di cui il gravame lamenta la violazione, concorre all'interpretazione del contratto quindi a chiarire la volontà in esso espressa, ma certamente non può condurre a dare alla clausola un significato diverso da quello fatto palese dal tenore letterale
(e neppure a integrarla), soprattutto in ipotesi, come quella in esame, in cui il testo assume un importante, se non decisivo, rilievo poiché la deroga al generale principio dell'assorbimento, come ogni deroga a un principio generale, richiede espressioni chiare e inequivoche che nella specie difettano.
La stessa giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal Tribunale, non riconosce alcun decisivo rilievo - in assenza di ulteriori riscontri di cui è onerato il lavoratore - alla condotta del datore di lavoro che continui ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza di miglioramenti economici contrattuali e legali (ex plurimis Cass. n. 19750/2008, Cass. n. 14689/2012), a conferma di come in materia il comportamento del datore di lavoro finisca, come pure rilevato in altra decisione intervenuta in identica fattispecie, perrisultare “neutro e privo di ogni significato («del tutto incolore»,
secondo la giurisprudenza di merito che si è già pronunciata sullo stesso superminimo riconosciuto da ad altri lavoratori….), posto che il datore di lavoro in occasione degli aumenti contrattuali CP_26
collettivi si è limitato a non esercitare la facoltà che si era riservato di esercitare e a tenere una condotta semplicemente negativa, senza mai effettuare una qualche comunicazione o porre in essere un qualche comportamento diverso dalla mera inazione. Ed invero, il comportamento tenuto dalla società in occasione dei tre aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva corrisponde esattamente a quello previsto all'atto del riconoscimento originario del superminimo: proprio perché
«assorbibile», la società in occasione di ogni aumento contrattuale indifferentemente poteva o no decidere di ridurre il superminimo, senza che la decisione di non ridurlo potesse assumere, per il solo fatto del trascorrere del tempo, un comportamento da cui desumere la volontà di modificare il regime di assorbimento originariamente previsto e, ancor meno, la volontà di mutare l'iniziale aumento retributivo concesso in compenso speciale, strettamente collegato a particolari merito o alla speciale qualità o maggiore onerosità della prestazione lavorativa……Come dedotto dalla società, il comportamento dalla stessa tenuto rientra perfettamente nella ratio del superminimo assorbibile, ossia quella di realizzare (e mantenere) un equilibrio di domanda e offerta di lavoro in una particolare condizione temporale, spaziale ed economica: la società per lungo tempo ha reputato di non dovere ricorrere alla facoltà di assorbire il superminimo, mantenendo così la situazione di maggior favore riconosciuta al lavoratore rispetto ai minimi collettivi, e di ricorrere invece a tale facoltà – che, in quanto tale e in mancanza di ulteriori elementi di interpretazione, non viene meno per il suo solo mancato esercizio - solo a seguito dell'aumento del 2017”(C.d.A. Brescia n. 161/2020 in atti).
Le ragioni dell'intervenuto assorbimento in occasione dell'accordo del 2017 esposte nella richiamata decisione sono quelle accertate nella gravata sentenza sulla scorta delle dichiarazioni della teste affatto scalfita dal gravame, che vorrebbe privare di rilievo probatorio detta deposizione Tes_1
perchénon supportata documentalmente dal “processo decisionale” che avrebbe portato a non applicare il riassorbimento, senza fornire, però, alcun elemento decisivo, neppure indiziario, della non veridicità di quanto dalla teste dichiarato e richiamato in sentenza.
Giova ribadire che viene in rilievo un principio generale e che detto principio generale è stato espressamente ribadito, così rafforzandolo, nella previsione contenuta nelle lettere individuali con cui l'ad personam è stato attribuito a ciascun appellante, sicché la volontà del datore di lavoro di derogare a quanto inizialmente ed espressamente convenuto, in ossequio a un principio generale, ovvero di dare un contenuto diverso e limitato, necessitavadi più chiari e puntuali riscontri, assenti nella specie.
A diverse conclusioni non inducono né il richiamo all'art. 1355 c.c., di cui all'evidenza difettano le condizioni attesa la natura della disposizione in esame, né il richiamo all'art. 1366 c.c. a fronte di una previsione che sancisce espressamente l'assorbimento in ossequio a un principio generale.
Da ultimo non vale insistere sull'utilizzo dell'aggettivo “eventuali” riferito agli “aumenti collettivi” perché questo è sinonimo di “ipotetico, ipotizzabile, possibile, potenziale, presumibile, probabile”, sicché non è certo decisivo a supportare la lettura riduttiva e derogatoria della previsione in esame.”
Da ultimo, quanto alla prassi aziendale di cui gli appellanti lamentano l'omessa verifica da parte del
Tribunale, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. quanto di recente affermato dalla Corte di
Appello di Milano con la sentenza n. 434/2023, pubblicata il 12/04/2023, “Come evidenziato in modo condivisibile in una fattispecie sovrapponibile alla presente “la giurisprudenza della Corte di
Cassazione è da tempo ferma nel ritenere che l'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale
di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o
individuale, ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano
dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo
il disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2 (Cass. n. 15489/2007, n. 14471/2006, n. 985/2005, n. 9690/1996). Ne consegue che l'uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di
lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo. Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall'uso
aziendale non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell'ultima parte del citato art. 2077 c.c., al mutamento della contrattazione
collettiva (Cass. 5882/ 2010). Così posti i termini generali della questione, deve ritenersi possibile e
quindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fatto applicato la decurtazione per
alcuni anni, in presenza di successivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato a farlo nella
vigenza di una nuova disciplina negoziale collettiva che, nulla precisando sui trattamenti individuali
in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale, e abbia fissato
degli incrementi retribuitivi in un contesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordi
economici precedenti, con assetto di interessi, sindacali e datoriali, che tenga conto della
congiuntura economica specifica di quel momento.” (così Tribunale Napoli n. 4300/2020). Il fatto,
dunque, che per molto tempo abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di Controparte_26
compensare il superminimo di cui si discute con gli aumenti contrattuali successivi via via introdotti dai CCNL non comporta la vigenza sine die del trattamento migliorativo, venendo l'uso aziendale in essere meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo
contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che
occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr. Cass. n. 10945/16)….deve rilevarsi che rientrava comunque nel pieno diritto della società procedere alla “disdetta” della presunta prassi (uso) aziendale
precedentemente formatasi, secondo i principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità ed ivi
richiamati, che, come visto, consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via
unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo” (così appello pag.
40). In conclusione, in attuazione dell'accordo del 23/11/17, si è avvalsa della Controparte_26
facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo, che non risente di alcun termine di
prescrizione - di qui l'infondatezza della eccezione relativa riproposta da alcuni lavoratori in via incidentale condizionata - dal momento che non si discute degli importi (superminimo individuale) percepiti fino all'anno 2017, ma di quelli successivi alla sottoscrizione dell'accordo che ha fissato i nuovi minimi tabellari ed ha introdotto il nuovo emolumento dell'ERS, espressamente escluso dalla
base di calcolo per il t.f.r. e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta”.
L'appello, alla stregua delle considerazioni espresse, non è dunque meritevole di accoglimento.
La peculiarità della vicenda esaminata e i contrasti interpretativi segnalati dalle parti giustificano la compensazione delle spese del grado.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo agli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione di , rigetta l'appello per il resto;
compensa integralmente Controparte_9
tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa