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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 139/2025 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.07.2024, non notificata, promossa da:
, Tunisia 11.12.1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Solari del Foro di Parte_1
Genova, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 1/3 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IM OC del Foro di Genova, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 10/8 APPELLATO
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE, così come rassegnate in atto di appello del 10.02.2025 richiamato nelle note depositate in data 09.10.2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, Giudice Dott. Barbara d' Arrigo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2106/2023 depositata in cancelleria in data 10.07.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che il è responsabile dell'incidente subito dal Sig. in Controparte_1 Parte_1 data 12.09.2020 ai sensi dell'art. 2051 cc ovvero, in via subordinata , ex art. 2043 cc.; • per l' effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale per invalidità permanente Controparte_1
1 patito dal Sig. da quantificarsi in euro 15.959,00 o nel diverso importo che dovesse Parte_1 emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
• sempre per l' effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale per inabilità Controparte_1 temporanea patito dal Sig. da quantificarsi in euro 20.108,00 o nel diverso importo che Parte_1 dovesse emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti.' Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione della CTU medico legale sulla persona del ricorrente.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal Sig. in avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2046/2024 in Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermarla in ogni sua parte. Vinte le spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giova premettere che l'appellante ha indicato, fra le produzioni, il proprio fascicolo di primo grado, in realtà mancante, il che, tuttavia, non impedisce la decisione dell'appello, reputando la Corte che, in osservanza ai principi di cui alla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte, n.4835, 16.2.23, circa la “non dispersione della prova” già acquisita , comunque, al processo ( in tal senso anche Cass., sez.3, n.7923, 23.3.24), si debba fare riferimento, per decidere il gravame, anche alle produzioni dell'allora ricorrente, cui l'Ali ha fatto chiaramente riferimento, come si dirà, prove accessibili tramite pct, fermo restando, inoltre, quanto contenuto nel fascicolo d'ufficio, fra cui i verbali di causa, compreso quello relativo alle prove orali, parimenti disponibile in via telematica, con riferimento agli artt.74 disp. att. c.p.c. e 347, u.c., c.p.c. Ciò detto, per l'effetto, va evidenziato quanto segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Genova al fine di Parte_1 sentire condannare il di detta città al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non CP_1 patrimoniali – dal medesimo subiti in conseguenza di un sinistro. A fondamento della propria domanda il ricorrente, in particolare, riferiva che, in data 12.09.2020, alle ore 12.30 circa, allorché si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ubicate in Genova, all'inizio di via Stefano Canzio, era caduto a terra, a causa di un avvallamento presente sull'asfalto, non segnalato e difficilmente individuabile, in ragione della conformazione della strada. L'allora ricorrente precisava, quindi, che al sinistro avevano assistito alcuni amici che lo avevano prontamente soccorso, richiedendo, altresì, l'intervento dell'ambulanza che lo aveva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, da cui era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Pa L dunque, concludeva, sottolineando come, essendo risultati vani i tentativi avviati in via stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, fosse stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, il tutto allegando il referto del P.S., oltre ad una relazione medico-legale circa il “ quantum”. Nel giudizio così instaurato, si costituiva, con comparsa 6.11.23, il , il Controparte_1 quale negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità, in particolare da cose in custodia in capo all'Ente.
2 Quest'ultimo, nello specifico, da un lato contestava la verificazione dell'accadimento, rivendicando, a riguardo, il pieno onere probatorio avversario, non assolto, dall'altro assumeva, comunque, come dalle produzioni fotografiche allegate già emergesse financo l'addebitabilità della pretesa caduta al solo allora ricorrente, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia circa l'interazione fra sedime stradale e passante, il tutto a fronte , altresì, dell'assenza di prova circa il “ quantum”, da ridursi, in ogni caso, ex art. 1227 c.c. La causa ‒ istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, IV comma c.p.c., mediante ammissione e assunzione delle prove orali dedotte dal ricorrente, ma senza licenziamento di C.T.U. medicolegale ‒ era, da ultimo, rinviata all'udienza del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
– RIGETTA la domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
– COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Il primo Giudice, in particolare, dopo aver inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e aver conseguentemente richiamato tutti i relativi principi giurisprudenziali in materia (onere della prova, valutazione del nesso causale e valutazione del caso fortuito), respingeva la domanda attorea in quanto, in applicazione dei suddetti principi, sulla scorta della prova orale assunta nel corso del giudizio, come da testimonianza di Testimone_1 era emerso che: − le condizioni di luce erano assolutamente favorevoli, dal momento che il sinistro si era verificato nel mese di settembre, verso le ore 12.30 durante una bella giornata;
− il ricorrente stava parlando, di talché si poteva, ragionevolmente, ritenere che non stesse prestando adeguata attenzione alle condizioni del sedime stradale;
− la “buca non è stata vista”, forse “per via del sole
o per via di un'ombra”, pur essendo “una bella buca … grossa, leggermente profonda”; − l'insidia era, comunque, visibile. Il Tribunale, in conclusione, valutava, in via assorbente, che la condotta del ricorrente fosse stata di per sé sola idonea a determinare l'evento dannoso, interrompendo il nesso causale. Le spese di lite venivano interamente compensate, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata, in ragione dell'esistenza di una situazione di dissesto generalizzato del manto stradale nella zona teatro del sinistro. Nei confronti della predetta sentenza, dunque, ha proposto appello articolando, Parte_1 di fatto, un unico motivo di gravame, non meglio rubricato e/o indicato. Nello specifico la Difesa appellante ha lamentato:
- il fatto che il Giudice di primo grado non avesse interpretato correttamente il senso delle dichiarazioni rilasciate dal teste Tes_1
- il fatto che il Tribunale avesse ritenuto insussistente la responsabilità del Controparte_1
a fronte della probabile negligenza del ricorrente, nel porre attenzione allo stato del manto stradale, circostanza solo desunta dal fatto che il ricorrente medesimo ed il citato testimone, al momento dell'evento, fossero intenti a conversare tra di loro;
- il fatto che tale convincimento non tenesse in considerazione i principi in materia espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima, ferma la sua rilevanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma I, c.c., non era di per sé sufficiente a escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo, a tal fine, la natura non prevedibile, né prevenibile di tale condotta;
3 - il fatto che, nel caso in esame, il poteva agevolmente prevedere che un'apertura CP_1 di siffatta grandezza, non segnalata, potesse causare la caduta di un cittadino, anche accorto, nel camminare, neppure potendosi escludere, ancora, la possibilità che ad un pedone i raggi solari e/o l'ombra precludessero l'esatta percezione dello stato del manto stradale in prossimità della citata buca con il dislivello. L'appellante, pertanto, nell'assumere come il “caso fortuito”, nel caso in esame, mancasse del tutto, ha chiesto la riforma della sentenza. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto ed eccependo quanto segue. In merito all'unico motivo di gravame, l'appellato ha rilevato come le censure dell'appellante collidessero con i principi espressi dal Supremo Collegio in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., rispetto al quale era stato precisato che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” Effettuata, dunque, un'operazione di sussunzione degli elementi di fatto caratterizzanti la domanda risarcitoria dell'originario ricorrente con i criteri forniti dal giudice di legittimità, il
[...]
ha, pertanto, posto in risalto come fosse emerso in modo certo il comportamento CP_1 gravemente imprudente e abnorme del danneggiato che, pur in presenza di una evidente situazione di asfalto danneggiato, non aveva prestato l'attenzione normalmente necessaria in frangenti come quello descritto. Relativamente all'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, la Difesa appellata ha , inoltre, osservato che il principio in esso contenuto non era da intendere in senso assoluto, in quanto il giudice nomofilattico aveva chiarito che la valutazione del comportamento del danneggiato doveva essere apprezzata dal giudice del fatto (con orientamento saldo sul punto), trattandosi, quindi, di un accertamento di natura relativa e plastica nelle diverse rappresentazioni fattuali, accertamento che il Tribunale aveva correttamente svolto. Oltre a quanto sopra, l'Ente in questione, in ogni caso, ha sottolineato come, ancora prima, il teste non avesse riconosciuto il luogo teatro del sinistro, così come descritto dall'attore in atti e neppure avesse riconosciuto la buca riprodotta nelle immagini allegate a supporto probatorio della domanda risarcitoria, con gli effetti conseguenti circa il riparto dell'onere della prova, in termini di nesso di causalità tra danno e cosa, prova imprescindibile e nella fattispecie del tutto carente, con effetti assorbenti anche della valutazione del comportamento abnorme del pedone. In buona sostanza, ha dedotto il come, sul piano della realtà processuale Controparte_1 conseguita, non fosse stata raggiunta la prova che, con ragionevole certezza, la causa del sinistro fosse ascrivibile alla pavimentazione stradale, atteso che , ancora, il testimone aveva precisato che, Pa solo dopo avere visto cadere l “aveva capito” che la causa dell'inciampo era riconducibile alla buca. L'appellato ha, pertanto, concluso per la conferma della sentenza impugnata.
4 Così instaurato il contraddittorio, in esito alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 02.07.2025, il Consigliere istruttore ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., proposta accolta dall'appellato, ma non dall'appellante, con l'effetto che, con ordinanza del 24.09.2025, il Consigliere istruttore ha fissato udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per il giorno 18.11.2025, assegnando i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., come indicati nell'ordinanza, udienza in esito alla quale, la causa medesima è stata trattenuta per la pronuncia di sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'unico motivo di appello, afferente, come detto, all'affermazione di responsabilità ex art.2051 c.c., è necessario, in ragione di quanto argomentato in diritto dall'appellante, chiarire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e ormai consolidatisi, che non vi è ragione di porre in discussione, cui questa Corte intende attenersi nella decisione del gravame, ponendo, pertanto, in risalto quanto segue:
- la responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima, ciò a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma;
- per l'effetto, giova evidenziare, la deduzione e prova di omissioni, di violazioni di legge o di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, se rilevano rispetto ad una domanda ex art.2043 c.c., viceversa, con riguardo ad una richiesta risarcitoria fondata sul rapporto di custodia ex art.2051 c.c., possono soltanto connotare le caratteristiche della cosa, in termini di capacità di arrecare danno, rispetto all'onere probatorio afferente al nesso causale;
- in merito, comunque, al citato potere di controllo sulla “cosa”, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell' esercizio di una signoria di fatto sulla “res” stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi nella situazione garanzia , in termini di azioni precauzionali e preventive, il che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità “de qua” rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi;
- VE , in ogni caso, chiarire, anche con riferimento al disposto di cui all'art.2051 c.c., che incombe sul danneggiato provare, oltre all'evento dannoso ed il danno, il nesso eziologico con la cosa custodita, in rapporto alla condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa, occorrendo, peraltro, precisare che tale prova prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche intrinseche del bene di cui si tratta, che possono rilevare, tuttavia, anche, come detto, in rapporto ad eventuali omissioni del custode, per agevolare la prova del nesso causale medesimo;
- tale specifico, e più limitato, rispetto alla responsabilità ex art.2043 c.c., onere probatorio, che , secondo quanto già chiarito, è correlato all'allocazione dell'imputazione della responsabilità ex art.2051 c.c. al di fuori dell'alveo della colpa del custode, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che era in movimento su una strada pubblica;
- discende, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, come detto in capo al danneggiato, per essere assolto, implica, in ogni caso, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima;
- acquisita tale prova, è indubbio, peraltro, che detto nesso sia eliso, allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità, inteso, sia quale fattore esterno alla cosa, così da interferire nella situazione in modo tale da produrre di per sé l'evento, sia allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato;
5 - a fronte di ciò, inoltre, pur non rilevando la diligenza del custode, merita di essere evidenziato che, comunque, assumono significato le modifiche improvvise della struttura della cosa, da valutarsi in rapporto al trascorrere del tempo, così da poter apprezzare o meno se esse siano divenute nuove, intrinseche, condizioni della cosa medesima, delle quali, pertanto, il custode deve rispondere;
- fermo tutto quanto sopra, come detto, la condotta del danneggiato può assumere la valenza di “caso fortuito”, allorquando è connotata dall'esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento, atteggiandosi diversamente rispetto all'interazione specifica con la cosa anche ex art.1227 c.1 c.c., sì da richiedere un'attenta valutazione, che tenga conto del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con l'effetto che: “… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio di regolarità causale…” ( Cass. SS.UU. n.20943, 30.6.22): ciò, pertanto, integra, in rapporto alla fattispecie concreta, un uso
“abnorme”, da intendersi, si noti, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, come quello che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto ( oltre alla citata sentenza delle SS.UU., vedasi anche Cass., sez. 3, n. 2480, 1.2.2018, Cass., sez.3, n.2481, 1.2.2018, nonché, sulla nozione di “uso abnorme”, Cass., sez.3, n.25766, 4.9.23; vedasi, ancora, Cass., sez. 3, n. 21675, 20.7.23, che evidenzia la valenza comunque assorbente dell'agevole prevedibilità e percepibilità financo di una specifica pericolosità della cosa: “…Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti…non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare …una serie causale autonoma…”; in tal senso vedasi anche Cass. sez.III, n.12663, 9.5.24). Tale ultimo assunto, occorre porre in risalto, rileva, altresì, con riferimento all'ipotesi dell'
”insidia”, la quale, va sottolineato, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione, in rapporto, peraltro, all'art.2043 c.c., della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, in ogni caso, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale ( vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: “ tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA……, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ….. se tale comportamento è idoneo ad interrompere …il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso…”; vedasi in merito anche Cass., sez.III, n. 999, 20.1.2014). In merito, in ultimo, al tema interazione fra cosa inerte e passante, il quadro riferimento sopra esposto risulta ulteriormente chiarito, anche rispetto ai precedenti citati dall'appellante, con la recente pronuncia Cass. sez.III, n. 2376, 24.1.24, dove si legge: “ …
9.1.1. Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477- 2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle 6 ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre
“non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01). A questi principi questa Corte intende dare, anche qui, continuità, donde il rigetto del presente ricorso, basato sull'assunto che – ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. – la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile”. Muovendo, dunque, dalle considerazioni che precedono, VE rilevare che l'appellante si è limitato a criticare le argomentazioni del primo Giudice, circa il caso fortuito, assumendo che la prova della verificazione dell'evento dannoso, così come dedotto e documentato in primo grado, fosse stata offerta dalla deposizione del teste oltre che dalla documentazione Testimone_2 medica, il che , contestato in primo grado, è parimenti stato contestato nel presente gravame dal appellato. CP_1 Occorre, allora, muovere dalla disamina compiuta della testimonianza sopra citata, di cui è processo, riportata in stralcio nella sentenza impugnata, per cogliere subito come, al di là della collocazione temporale della caduta, il teste non abbia saputo affatto precisare il luogo dell'accadimento, presupposto essenziale per valutare la fondatezza della domanda, in relazione al nesso causale, in rapporto, va rammentato, alle allegazioni , vincolanti, di cui al ricorso: ciò, merita di essere sottolineato, non è affatto marginale, come evidenziato dall'appellato, dovendosi escludere che possa agirsi per risarcimento danni sul presupposto che una buca valga come un'altra, pena la plateale lesione del diritto di difesa, tenuto conto delle possibili diverse interazioni esistenti fra un punto preciso della strada e il movimento di un passante. Ciò detto, dunque, dall'esame del verbale di udienza 13.3.24, financo dalle parti riportate in sentenza, emerge che il teste ha solo rammentato che la caduta era avvenuta: “…sulla strada, non eravamo sulle strisce pedonali, anzi eravamo sull'attraversamento dove c'era una buca…”, per poi segnatamente aggiungere : “ …non riconosco nelle fotografie che mi vengono rammostrate ( doc. 1 di parte convenuta) il luogo del sinistro…” e, ancora: “…dopo aver percorso piazza Vittorio Veneto all'inizio dell'incrocio con una via di cui non ricordo il nome il ricorrente è caduto…”, sì da limitarsi ad aggiungere, in termini , si torna a dire, di identificazione del luogo dell'evento: “…Non so se la buca era segnalata, comunque in quelle stradine ci sono tante buche. Il fatto è avvenuto nei pressi di un ristorante pachistano…”. Orbene, ferme dette acquisizioni, preso atto degli unici documenti fotografici effettivamente depositati in primo grado ( e così in appello, da parte appellata), a fronte delle richieste istruttorie del ricorrente di cui alla memoria 12.12.23 di non può davvero omettersi di considerare come, Parte_3 prima ancora di ogni considerazione sulla condotta esigibile dall'attuale appellante, ciò che manca Pa è la prova effettiva che la caduta si sia verificata nel punto indicato dall edesimo, con riferimento, dunque, alla buca prospettata. 7 Tale approdo, osserva la Corte, elide in radice la fondatezza del gravame, poiché, d'altra parte, incide inevitabilmente, sulla prova, di cui era onerato l'originario ricorrente, di dimostrare la dinamica del fatto, in rapporto alla precisa collocazione spazio-temporale dell'evento dannoso dedotto, al netto di pressapochismi incompatibili, si torna a dire, con i principi fondanti l'onere di allegazione e probatorio, nel rispetto del diritto di difesa. Oltre a quanto sopra, non può tacersi il fatto che detto teste ha riferito, in realtà, di aver: “
…poi capito che ciò – la caduta – era stata causata da una buca…”, sì da attestare solo una percezione indiretta del rapporto fra caduta medesima e strada pubblica, aggravata dalle dichiarazioni ulteriori sopra riportate, ogni riferimento alle strisce pedonali, inoltre, peraltro incerto, come detto, non essendo idoneo affatto alla reale identificazione del luogo di verificazione del sinistro. Si aggiungono agli elementi di incertezza, rispetto all'onere probatorio dell'attuale appellante, Pa quanto emerge: - dal referto del PS, prodotto dall ove si legge, quale dato anamnestico: “
…riferito trauma distorsivo isolato caviglia destra avvenuto accidentalmente oggi deambulando per strada. nega cadute…” ( doc. 2 allegato al ricorso); - quanto emerge dalla relazione medico-legale allegata dal ricorrente ( doc.5), datata 30.1.23, a firma del Dr. , da cui risulta che Persona_1 Pa l medesimo riferì a detto medico, circa le cause dell'infortunio del 12.9.20, occorso in Genova, quanto segue: “ …Il paziente riferisce di aver subito un incidente stradale con urto sulla parte posteriore della vettura da lei condotta con conseguente accesso al pronto soccorso, dal quale veniva dimessa con diagnosi di frattura base V MTTT+ microdistacco osso calcaneare piede destro e prognosi di giorni 30…”. Le esposte risultanze, in conclusione, rendono metallico il fatto che, ancora prima di qualsivoglia dissertazione sulla condotta esigibile dall'allora ricorrente, mancasse in atti la prova dell'evento dannoso fondante la pretesa risarcitoria, rispetto alla prospettazione del ricorrente medesimo, e, dunque, nel nesso causale fra strada pubblica e pretesa caduta, prova solo all'esito della quale sarebbe stato possibile considerare la sussistenza dell'ulteriore prova, liberatoria, gravante, questa volta, sul appellato. CP_1 Le difese svolte, già in primo grado, sulla “ genuinità” del teste, va chiarito, non possono risolversi in un argomento teso a far dire al teste stesso, ciò che il medesimo non ha detto, rispetto, nello specifico, al mancato riconoscimento, in ultima istanza, della fotografia rappresentativa del punto e della buca ove sarebbe avvenuta la caduta, il tutto a prescindere dalle altre incongruità sopra esposte, per nulla marginali, né le difese finali di cui al presente grado di giudizio aggiungono alcunchè. Ciò assorbe ogni considerazione, va sottolineato, circa il fatto che ad una persona sostanzialmente giovane, senza deficit di sorta, in piena luce diurna, nel passare in zona cittadina e trafficata, in cui, come riferito dal teste, sono presenti numerose irregolarità del manto stradale, dunque, note ed evidenti, debba richiedersi quel minimo di diligenza occorrente per evitare una buca, come prospettata, a fronte della percepibilità della stessa e della presenza di immediati passaggi alternativi e, financo, della possibilità di “ camminare” sulla stessa senza cadere, come da riferimenti giurisprudenziali citati. Il gravame, in conclusione, si appalesa manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna esigenza di istruttoria tecnica medico-legale. Le spese di lite, dunque, non possono che seguire la soccombenza, spese che, pertanto, devono essere liquidate, in rapporto al D.M. 55/14, per le cause di valore fino ad € 52.000,00, come indicato in sede di gravame, applicando il parametro medio e, così, in complessivi € 9.991,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. A fronte delle risultanze processuali di primo e secondo grado, non può omettere la Corte di Pa osservare come l abbia ingiustificatamente respinto la proposta conciliativa del C.I. di cui all'ordinanza 2.7.25, a fronte di una sentenza benevola in primo grado, in punto spese di lite, senza appello incidentale: la comparazione fra quanto prospettato nell'ordinanza medesima, l'accettazione da parte del e la motivazione apodittica del rifiuto dell'appellante ( vedasi le note scritte di CP_1 udienza 28.6.25, ove si legge: “…Si dichiara di non aderire alla proposta transattiva formulata da codesto Il.mo Collegio giudicante poiché non costituisce di fatto una transazione”), circa, dunque, la pretesa, francamente irragionevole, in rapporto alle acquisizioni, di una somma di denaro, impongono di ravvedere nel caso di specie un effettivo abuso del diritto di azione, quantomeno in
8 termini di colpa grave, ancor più evidente rispetto ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione agli specifici presupposti per proporre appello. Ricorrono, pertanto, reputa la Corte, le ragioni di cui all'art.96, comma 3, c.p.c., per sanzionare tale condotta processuale, dovendosi determinare il “quantum”, in rapporto anche alle indicazioni del Tribunale di Milano, tabelle 2024, che offrono un parametro equitativo staticamente valido, con riferimento alle spese di lite, il tutto in relazione ad una frazione o ad un multiplo delle stesse: nel caso di specie, considerate anche le caratteristiche del convenuto, in termini di capacità patrimoniale, risulta equo determinare l'importo in questione nella misura di ¼ delle spese medesime e, pertanto, con arrotondamento per difetto, in €.2.497,00. L'appellante deve, per l'effetto, essere condannato anche al pagamento, ex art.96 , u.c. c.p.c., di € 500,00, in favore della . Controparte_2 In ultimo, occorre dare atto che sussistono, in capo ad attesa la totale Parte_1 infondatezza dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.07.2024, non notificata, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado , in favore del Comune appellato, spese che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA l'appellante per responsabilità aggravata, come in parte motiva, al Parte_1 pagamento in favore del appellato dell'importo di € 2.497,00; CP_1
CONDANNA l'appellante al pagamento, ex art.96 , u.c. , c.p.c., di € 500,00 in favore Parte_1 della Cassa delle Ammende;
DA' ATTO che sussistono in capo ad , attesa la totale infondatezza dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Genova, lì 20.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.07.2024, non notificata, promossa da:
, Tunisia 11.12.1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Solari del Foro di Parte_1
Genova, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 1/3 APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
IM OC del Foro di Genova, come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Palestro n. 10/8 APPELLATO
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE, così come rassegnate in atto di appello del 10.02.2025 richiamato nelle note depositate in data 09.10.2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, Giudice Dott. Barbara d' Arrigo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2106/2023 depositata in cancelleria in data 10.07.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare che il è responsabile dell'incidente subito dal Sig. in Controparte_1 Parte_1 data 12.09.2020 ai sensi dell'art. 2051 cc ovvero, in via subordinata , ex art. 2043 cc.; • per l' effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale per invalidità permanente Controparte_1
1 patito dal Sig. da quantificarsi in euro 15.959,00 o nel diverso importo che dovesse Parte_1 emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
• sempre per l' effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale per inabilità Controparte_1 temporanea patito dal Sig. da quantificarsi in euro 20.108,00 o nel diverso importo che Parte_1 dovesse emergere in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti.' Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione della CTU medico legale sulla persona del ricorrente.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal Sig. in avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2046/2024 in Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto e, conseguentemente, confermarla in ogni sua parte. Vinte le spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giova premettere che l'appellante ha indicato, fra le produzioni, il proprio fascicolo di primo grado, in realtà mancante, il che, tuttavia, non impedisce la decisione dell'appello, reputando la Corte che, in osservanza ai principi di cui alla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte, n.4835, 16.2.23, circa la “non dispersione della prova” già acquisita , comunque, al processo ( in tal senso anche Cass., sez.3, n.7923, 23.3.24), si debba fare riferimento, per decidere il gravame, anche alle produzioni dell'allora ricorrente, cui l'Ali ha fatto chiaramente riferimento, come si dirà, prove accessibili tramite pct, fermo restando, inoltre, quanto contenuto nel fascicolo d'ufficio, fra cui i verbali di causa, compreso quello relativo alle prove orali, parimenti disponibile in via telematica, con riferimento agli artt.74 disp. att. c.p.c. e 347, u.c., c.p.c. Ciò detto, per l'effetto, va evidenziato quanto segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Genova al fine di Parte_1 sentire condannare il di detta città al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non CP_1 patrimoniali – dal medesimo subiti in conseguenza di un sinistro. A fondamento della propria domanda il ricorrente, in particolare, riferiva che, in data 12.09.2020, alle ore 12.30 circa, allorché si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali ubicate in Genova, all'inizio di via Stefano Canzio, era caduto a terra, a causa di un avvallamento presente sull'asfalto, non segnalato e difficilmente individuabile, in ragione della conformazione della strada. L'allora ricorrente precisava, quindi, che al sinistro avevano assistito alcuni amici che lo avevano prontamente soccorso, richiedendo, altresì, l'intervento dell'ambulanza che lo aveva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, da cui era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Pa L dunque, concludeva, sottolineando come, essendo risultati vani i tentativi avviati in via stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, fosse stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti, il tutto allegando il referto del P.S., oltre ad una relazione medico-legale circa il “ quantum”. Nel giudizio così instaurato, si costituiva, con comparsa 6.11.23, il , il Controparte_1 quale negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità, in particolare da cose in custodia in capo all'Ente.
2 Quest'ultimo, nello specifico, da un lato contestava la verificazione dell'accadimento, rivendicando, a riguardo, il pieno onere probatorio avversario, non assolto, dall'altro assumeva, comunque, come dalle produzioni fotografiche allegate già emergesse financo l'addebitabilità della pretesa caduta al solo allora ricorrente, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia circa l'interazione fra sedime stradale e passante, il tutto a fronte , altresì, dell'assenza di prova circa il “ quantum”, da ridursi, in ogni caso, ex art. 1227 c.c. La causa ‒ istruita, previa concessione dei termini di cui all'art. 281 duodecies, IV comma c.p.c., mediante ammissione e assunzione delle prove orali dedotte dal ricorrente, ma senza licenziamento di C.T.U. medicolegale ‒ era, da ultimo, rinviata all'udienza del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
– RIGETTA la domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
– COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Il primo Giudice, in particolare, dopo aver inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e aver conseguentemente richiamato tutti i relativi principi giurisprudenziali in materia (onere della prova, valutazione del nesso causale e valutazione del caso fortuito), respingeva la domanda attorea in quanto, in applicazione dei suddetti principi, sulla scorta della prova orale assunta nel corso del giudizio, come da testimonianza di Testimone_1 era emerso che: − le condizioni di luce erano assolutamente favorevoli, dal momento che il sinistro si era verificato nel mese di settembre, verso le ore 12.30 durante una bella giornata;
− il ricorrente stava parlando, di talché si poteva, ragionevolmente, ritenere che non stesse prestando adeguata attenzione alle condizioni del sedime stradale;
− la “buca non è stata vista”, forse “per via del sole
o per via di un'ombra”, pur essendo “una bella buca … grossa, leggermente profonda”; − l'insidia era, comunque, visibile. Il Tribunale, in conclusione, valutava, in via assorbente, che la condotta del ricorrente fosse stata di per sé sola idonea a determinare l'evento dannoso, interrompendo il nesso causale. Le spese di lite venivano interamente compensate, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata, in ragione dell'esistenza di una situazione di dissesto generalizzato del manto stradale nella zona teatro del sinistro. Nei confronti della predetta sentenza, dunque, ha proposto appello articolando, Parte_1 di fatto, un unico motivo di gravame, non meglio rubricato e/o indicato. Nello specifico la Difesa appellante ha lamentato:
- il fatto che il Giudice di primo grado non avesse interpretato correttamente il senso delle dichiarazioni rilasciate dal teste Tes_1
- il fatto che il Tribunale avesse ritenuto insussistente la responsabilità del Controparte_1
a fronte della probabile negligenza del ricorrente, nel porre attenzione allo stato del manto stradale, circostanza solo desunta dal fatto che il ricorrente medesimo ed il citato testimone, al momento dell'evento, fossero intenti a conversare tra di loro;
- il fatto che tale convincimento non tenesse in considerazione i principi in materia espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima, ferma la sua rilevanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma I, c.c., non era di per sé sufficiente a escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo, a tal fine, la natura non prevedibile, né prevenibile di tale condotta;
3 - il fatto che, nel caso in esame, il poteva agevolmente prevedere che un'apertura CP_1 di siffatta grandezza, non segnalata, potesse causare la caduta di un cittadino, anche accorto, nel camminare, neppure potendosi escludere, ancora, la possibilità che ad un pedone i raggi solari e/o l'ombra precludessero l'esatta percezione dello stato del manto stradale in prossimità della citata buca con il dislivello. L'appellante, pertanto, nell'assumere come il “caso fortuito”, nel caso in esame, mancasse del tutto, ha chiesto la riforma della sentenza. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto ed eccependo quanto segue. In merito all'unico motivo di gravame, l'appellato ha rilevato come le censure dell'appellante collidessero con i principi espressi dal Supremo Collegio in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., rispetto al quale era stato precisato che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” Effettuata, dunque, un'operazione di sussunzione degli elementi di fatto caratterizzanti la domanda risarcitoria dell'originario ricorrente con i criteri forniti dal giudice di legittimità, il
[...]
ha, pertanto, posto in risalto come fosse emerso in modo certo il comportamento CP_1 gravemente imprudente e abnorme del danneggiato che, pur in presenza di una evidente situazione di asfalto danneggiato, non aveva prestato l'attenzione normalmente necessaria in frangenti come quello descritto. Relativamente all'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, la Difesa appellata ha , inoltre, osservato che il principio in esso contenuto non era da intendere in senso assoluto, in quanto il giudice nomofilattico aveva chiarito che la valutazione del comportamento del danneggiato doveva essere apprezzata dal giudice del fatto (con orientamento saldo sul punto), trattandosi, quindi, di un accertamento di natura relativa e plastica nelle diverse rappresentazioni fattuali, accertamento che il Tribunale aveva correttamente svolto. Oltre a quanto sopra, l'Ente in questione, in ogni caso, ha sottolineato come, ancora prima, il teste non avesse riconosciuto il luogo teatro del sinistro, così come descritto dall'attore in atti e neppure avesse riconosciuto la buca riprodotta nelle immagini allegate a supporto probatorio della domanda risarcitoria, con gli effetti conseguenti circa il riparto dell'onere della prova, in termini di nesso di causalità tra danno e cosa, prova imprescindibile e nella fattispecie del tutto carente, con effetti assorbenti anche della valutazione del comportamento abnorme del pedone. In buona sostanza, ha dedotto il come, sul piano della realtà processuale Controparte_1 conseguita, non fosse stata raggiunta la prova che, con ragionevole certezza, la causa del sinistro fosse ascrivibile alla pavimentazione stradale, atteso che , ancora, il testimone aveva precisato che, Pa solo dopo avere visto cadere l “aveva capito” che la causa dell'inciampo era riconducibile alla buca. L'appellato ha, pertanto, concluso per la conferma della sentenza impugnata.
4 Così instaurato il contraddittorio, in esito alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 02.07.2025, il Consigliere istruttore ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., proposta accolta dall'appellato, ma non dall'appellante, con l'effetto che, con ordinanza del 24.09.2025, il Consigliere istruttore ha fissato udienza cartolare di rimessione della causa in decisione per il giorno 18.11.2025, assegnando i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., come indicati nell'ordinanza, udienza in esito alla quale, la causa medesima è stata trattenuta per la pronuncia di sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'unico motivo di appello, afferente, come detto, all'affermazione di responsabilità ex art.2051 c.c., è necessario, in ragione di quanto argomentato in diritto dall'appellante, chiarire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e ormai consolidatisi, che non vi è ragione di porre in discussione, cui questa Corte intende attenersi nella decisione del gravame, ponendo, pertanto, in risalto quanto segue:
- la responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima, ciò a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma;
- per l'effetto, giova evidenziare, la deduzione e prova di omissioni, di violazioni di legge o di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, se rilevano rispetto ad una domanda ex art.2043 c.c., viceversa, con riguardo ad una richiesta risarcitoria fondata sul rapporto di custodia ex art.2051 c.c., possono soltanto connotare le caratteristiche della cosa, in termini di capacità di arrecare danno, rispetto all'onere probatorio afferente al nesso causale;
- in merito, comunque, al citato potere di controllo sulla “cosa”, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell' esercizio di una signoria di fatto sulla “res” stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi nella situazione garanzia , in termini di azioni precauzionali e preventive, il che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità “de qua” rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi;
- VE , in ogni caso, chiarire, anche con riferimento al disposto di cui all'art.2051 c.c., che incombe sul danneggiato provare, oltre all'evento dannoso ed il danno, il nesso eziologico con la cosa custodita, in rapporto alla condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa, occorrendo, peraltro, precisare che tale prova prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche intrinseche del bene di cui si tratta, che possono rilevare, tuttavia, anche, come detto, in rapporto ad eventuali omissioni del custode, per agevolare la prova del nesso causale medesimo;
- tale specifico, e più limitato, rispetto alla responsabilità ex art.2043 c.c., onere probatorio, che , secondo quanto già chiarito, è correlato all'allocazione dell'imputazione della responsabilità ex art.2051 c.c. al di fuori dell'alveo della colpa del custode, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto che era in movimento su una strada pubblica;
- discende, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, come detto in capo al danneggiato, per essere assolto, implica, in ogni caso, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima;
- acquisita tale prova, è indubbio, peraltro, che detto nesso sia eliso, allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità, inteso, sia quale fattore esterno alla cosa, così da interferire nella situazione in modo tale da produrre di per sé l'evento, sia allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato;
5 - a fronte di ciò, inoltre, pur non rilevando la diligenza del custode, merita di essere evidenziato che, comunque, assumono significato le modifiche improvvise della struttura della cosa, da valutarsi in rapporto al trascorrere del tempo, così da poter apprezzare o meno se esse siano divenute nuove, intrinseche, condizioni della cosa medesima, delle quali, pertanto, il custode deve rispondere;
- fermo tutto quanto sopra, come detto, la condotta del danneggiato può assumere la valenza di “caso fortuito”, allorquando è connotata dall'esclusiva efficienza causale nella determinazione dell'evento, atteggiandosi diversamente rispetto all'interazione specifica con la cosa anche ex art.1227 c.1 c.c., sì da richiedere un'attenta valutazione, che tenga conto del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con l'effetto che: “… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio di regolarità causale…” ( Cass. SS.UU. n.20943, 30.6.22): ciò, pertanto, integra, in rapporto alla fattispecie concreta, un uso
“abnorme”, da intendersi, si noti, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, come quello che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto ( oltre alla citata sentenza delle SS.UU., vedasi anche Cass., sez. 3, n. 2480, 1.2.2018, Cass., sez.3, n.2481, 1.2.2018, nonché, sulla nozione di “uso abnorme”, Cass., sez.3, n.25766, 4.9.23; vedasi, ancora, Cass., sez. 3, n. 21675, 20.7.23, che evidenzia la valenza comunque assorbente dell'agevole prevedibilità e percepibilità financo di una specifica pericolosità della cosa: “…Il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti…non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l'utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare …una serie causale autonoma…”; in tal senso vedasi anche Cass. sez.III, n.12663, 9.5.24). Tale ultimo assunto, occorre porre in risalto, rileva, altresì, con riferimento all'ipotesi dell'
”insidia”, la quale, va sottolineato, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione, in rapporto, peraltro, all'art.2043 c.c., della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, in ogni caso, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale ( vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: “ tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA……, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ….. se tale comportamento è idoneo ad interrompere …il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso…”; vedasi in merito anche Cass., sez.III, n. 999, 20.1.2014). In merito, in ultimo, al tema interazione fra cosa inerte e passante, il quadro riferimento sopra esposto risulta ulteriormente chiarito, anche rispetto ai precedenti citati dall'appellante, con la recente pronuncia Cass. sez.III, n. 2376, 24.1.24, dove si legge: “ …
9.1.1. Deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo – al quale i ricorrenti si richiamano e che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte da questa Corte con le pronunce nn. 2477- 2483, rese pubbliche in data 1° febbraio 2018 – secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle 6 ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre
“non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01). A questi principi questa Corte intende dare, anche qui, continuità, donde il rigetto del presente ricorso, basato sull'assunto che – ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. – la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la “res” in custodia, debba presentare natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile”. Muovendo, dunque, dalle considerazioni che precedono, VE rilevare che l'appellante si è limitato a criticare le argomentazioni del primo Giudice, circa il caso fortuito, assumendo che la prova della verificazione dell'evento dannoso, così come dedotto e documentato in primo grado, fosse stata offerta dalla deposizione del teste oltre che dalla documentazione Testimone_2 medica, il che , contestato in primo grado, è parimenti stato contestato nel presente gravame dal appellato. CP_1 Occorre, allora, muovere dalla disamina compiuta della testimonianza sopra citata, di cui è processo, riportata in stralcio nella sentenza impugnata, per cogliere subito come, al di là della collocazione temporale della caduta, il teste non abbia saputo affatto precisare il luogo dell'accadimento, presupposto essenziale per valutare la fondatezza della domanda, in relazione al nesso causale, in rapporto, va rammentato, alle allegazioni , vincolanti, di cui al ricorso: ciò, merita di essere sottolineato, non è affatto marginale, come evidenziato dall'appellato, dovendosi escludere che possa agirsi per risarcimento danni sul presupposto che una buca valga come un'altra, pena la plateale lesione del diritto di difesa, tenuto conto delle possibili diverse interazioni esistenti fra un punto preciso della strada e il movimento di un passante. Ciò detto, dunque, dall'esame del verbale di udienza 13.3.24, financo dalle parti riportate in sentenza, emerge che il teste ha solo rammentato che la caduta era avvenuta: “…sulla strada, non eravamo sulle strisce pedonali, anzi eravamo sull'attraversamento dove c'era una buca…”, per poi segnatamente aggiungere : “ …non riconosco nelle fotografie che mi vengono rammostrate ( doc. 1 di parte convenuta) il luogo del sinistro…” e, ancora: “…dopo aver percorso piazza Vittorio Veneto all'inizio dell'incrocio con una via di cui non ricordo il nome il ricorrente è caduto…”, sì da limitarsi ad aggiungere, in termini , si torna a dire, di identificazione del luogo dell'evento: “…Non so se la buca era segnalata, comunque in quelle stradine ci sono tante buche. Il fatto è avvenuto nei pressi di un ristorante pachistano…”. Orbene, ferme dette acquisizioni, preso atto degli unici documenti fotografici effettivamente depositati in primo grado ( e così in appello, da parte appellata), a fronte delle richieste istruttorie del ricorrente di cui alla memoria 12.12.23 di non può davvero omettersi di considerare come, Parte_3 prima ancora di ogni considerazione sulla condotta esigibile dall'attuale appellante, ciò che manca Pa è la prova effettiva che la caduta si sia verificata nel punto indicato dall edesimo, con riferimento, dunque, alla buca prospettata. 7 Tale approdo, osserva la Corte, elide in radice la fondatezza del gravame, poiché, d'altra parte, incide inevitabilmente, sulla prova, di cui era onerato l'originario ricorrente, di dimostrare la dinamica del fatto, in rapporto alla precisa collocazione spazio-temporale dell'evento dannoso dedotto, al netto di pressapochismi incompatibili, si torna a dire, con i principi fondanti l'onere di allegazione e probatorio, nel rispetto del diritto di difesa. Oltre a quanto sopra, non può tacersi il fatto che detto teste ha riferito, in realtà, di aver: “
…poi capito che ciò – la caduta – era stata causata da una buca…”, sì da attestare solo una percezione indiretta del rapporto fra caduta medesima e strada pubblica, aggravata dalle dichiarazioni ulteriori sopra riportate, ogni riferimento alle strisce pedonali, inoltre, peraltro incerto, come detto, non essendo idoneo affatto alla reale identificazione del luogo di verificazione del sinistro. Si aggiungono agli elementi di incertezza, rispetto all'onere probatorio dell'attuale appellante, Pa quanto emerge: - dal referto del PS, prodotto dall ove si legge, quale dato anamnestico: “
…riferito trauma distorsivo isolato caviglia destra avvenuto accidentalmente oggi deambulando per strada. nega cadute…” ( doc. 2 allegato al ricorso); - quanto emerge dalla relazione medico-legale allegata dal ricorrente ( doc.5), datata 30.1.23, a firma del Dr. , da cui risulta che Persona_1 Pa l medesimo riferì a detto medico, circa le cause dell'infortunio del 12.9.20, occorso in Genova, quanto segue: “ …Il paziente riferisce di aver subito un incidente stradale con urto sulla parte posteriore della vettura da lei condotta con conseguente accesso al pronto soccorso, dal quale veniva dimessa con diagnosi di frattura base V MTTT+ microdistacco osso calcaneare piede destro e prognosi di giorni 30…”. Le esposte risultanze, in conclusione, rendono metallico il fatto che, ancora prima di qualsivoglia dissertazione sulla condotta esigibile dall'allora ricorrente, mancasse in atti la prova dell'evento dannoso fondante la pretesa risarcitoria, rispetto alla prospettazione del ricorrente medesimo, e, dunque, nel nesso causale fra strada pubblica e pretesa caduta, prova solo all'esito della quale sarebbe stato possibile considerare la sussistenza dell'ulteriore prova, liberatoria, gravante, questa volta, sul appellato. CP_1 Le difese svolte, già in primo grado, sulla “ genuinità” del teste, va chiarito, non possono risolversi in un argomento teso a far dire al teste stesso, ciò che il medesimo non ha detto, rispetto, nello specifico, al mancato riconoscimento, in ultima istanza, della fotografia rappresentativa del punto e della buca ove sarebbe avvenuta la caduta, il tutto a prescindere dalle altre incongruità sopra esposte, per nulla marginali, né le difese finali di cui al presente grado di giudizio aggiungono alcunchè. Ciò assorbe ogni considerazione, va sottolineato, circa il fatto che ad una persona sostanzialmente giovane, senza deficit di sorta, in piena luce diurna, nel passare in zona cittadina e trafficata, in cui, come riferito dal teste, sono presenti numerose irregolarità del manto stradale, dunque, note ed evidenti, debba richiedersi quel minimo di diligenza occorrente per evitare una buca, come prospettata, a fronte della percepibilità della stessa e della presenza di immediati passaggi alternativi e, financo, della possibilità di “ camminare” sulla stessa senza cadere, come da riferimenti giurisprudenziali citati. Il gravame, in conclusione, si appalesa manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna esigenza di istruttoria tecnica medico-legale. Le spese di lite, dunque, non possono che seguire la soccombenza, spese che, pertanto, devono essere liquidate, in rapporto al D.M. 55/14, per le cause di valore fino ad € 52.000,00, come indicato in sede di gravame, applicando il parametro medio e, così, in complessivi € 9.991,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. A fronte delle risultanze processuali di primo e secondo grado, non può omettere la Corte di Pa osservare come l abbia ingiustificatamente respinto la proposta conciliativa del C.I. di cui all'ordinanza 2.7.25, a fronte di una sentenza benevola in primo grado, in punto spese di lite, senza appello incidentale: la comparazione fra quanto prospettato nell'ordinanza medesima, l'accettazione da parte del e la motivazione apodittica del rifiuto dell'appellante ( vedasi le note scritte di CP_1 udienza 28.6.25, ove si legge: “…Si dichiara di non aderire alla proposta transattiva formulata da codesto Il.mo Collegio giudicante poiché non costituisce di fatto una transazione”), circa, dunque, la pretesa, francamente irragionevole, in rapporto alle acquisizioni, di una somma di denaro, impongono di ravvedere nel caso di specie un effettivo abuso del diritto di azione, quantomeno in
8 termini di colpa grave, ancor più evidente rispetto ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione agli specifici presupposti per proporre appello. Ricorrono, pertanto, reputa la Corte, le ragioni di cui all'art.96, comma 3, c.p.c., per sanzionare tale condotta processuale, dovendosi determinare il “quantum”, in rapporto anche alle indicazioni del Tribunale di Milano, tabelle 2024, che offrono un parametro equitativo staticamente valido, con riferimento alle spese di lite, il tutto in relazione ad una frazione o ad un multiplo delle stesse: nel caso di specie, considerate anche le caratteristiche del convenuto, in termini di capacità patrimoniale, risulta equo determinare l'importo in questione nella misura di ¼ delle spese medesime e, pertanto, con arrotondamento per difetto, in €.2.497,00. L'appellante deve, per l'effetto, essere condannato anche al pagamento, ex art.96 , u.c. c.p.c., di € 500,00, in favore della . Controparte_2 In ultimo, occorre dare atto che sussistono, in capo ad attesa la totale Parte_1 infondatezza dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2046/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.07.2024, non notificata, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado , in favore del Comune appellato, spese che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA l'appellante per responsabilità aggravata, come in parte motiva, al Parte_1 pagamento in favore del appellato dell'importo di € 2.497,00; CP_1
CONDANNA l'appellante al pagamento, ex art.96 , u.c. , c.p.c., di € 500,00 in favore Parte_1 della Cassa delle Ammende;
DA' ATTO che sussistono in capo ad , attesa la totale infondatezza dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Genova, lì 20.11.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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