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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001016-2025 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio QU IU PA che affermava di aver proceduto allo sgravio del carico.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'INVITO AL PAGAMENTO – Num.
Registro Recupero Crediti 001016/2025 inviato dall'QU IU S.P.A., con il quale veniva comunicato al sig. Nominativo_2 il mancato pagamento del contributo unificato pari ad € 43,00 relativamente ad un procedimento pendente avanti il Giudice di Pace di Roma
Eccepiva di essersi rivolto al Tribunale Civile di R.C.-sez. lav. al fine di ottenere l'annullamento del preavviso di fermo n. 0 inviato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo pari ad € 237,08, PROC. N.
4240/2024 TRIB. CIV. DI R.C. – SEZ. LAV. DR. ALIOTO G.). A seguito di richiesta di istanza di ammissione al gratuito patrocinio (istanza n. 1322/2024 del 23/08/2024) il Sig. Ricorrente_1 veniva ammesso con delibera del COA di R.C. datata 02-10-2024 ( documentazione allegata in atti al predetto fascicolo). In ragione della ammissione al gratuito patrocinio il CU non era quindi dovuto
Si costituiva l'ente impositore Ministero della IU che eccepiva il difetto di indicazione di parte resistente atteso che il ricorso – notificato in relazione a un presunto omesso versamento del contributo unificato – è stato erroneamente indirizzato al Ministero della IU per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, anziché al Ministero della IU per conto del Tribunale di Reggio Calabria, che è l'ufficio giudiziario presso il quale è stata introdotta la causa originaria cui si riferisce l'obbligazione tributaria.
Nel merito rilevava che era stata emessa richiesta di revoca di recupero del credito, datata 27/05/2025, da parte della competente cancelleria sez. Lavoro di questo Tribunale attestante che “… il pagamento del contributo non è dovuto in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio in data antecedente l'iscrizione a ruolo…”; (All. 4)
In ragione di ciò si era proceduto in pari data (27/05/2025) a registrare e inviare, sui sistemi informativi di
QU IU, la nota di Nominativo_3. B 1713/2025 con cui è stato chiesto l'annullamento totale degli atti di cui alla nota A 252/2025 – PdC 1016/2025. (All.5)
L'intervenuto sgravio impone la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Atteso l'ammissione al gratuito patrocinio anche in questo giudizio nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
Riserva la liquidazione degli onorari al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato anche in questo giudizio, all'esito del deposito di apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria
(iscrizione negli appositi elenchi, provvedimento di ammissione, autocertificazione del ricorrente in relazione al non superamento dei limiti di legge).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Nulla sulle spese.
Riserva la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3867/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001016-2025 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio QU IU PA che affermava di aver proceduto allo sgravio del carico.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'INVITO AL PAGAMENTO – Num.
Registro Recupero Crediti 001016/2025 inviato dall'QU IU S.P.A., con il quale veniva comunicato al sig. Nominativo_2 il mancato pagamento del contributo unificato pari ad € 43,00 relativamente ad un procedimento pendente avanti il Giudice di Pace di Roma
Eccepiva di essersi rivolto al Tribunale Civile di R.C.-sez. lav. al fine di ottenere l'annullamento del preavviso di fermo n. 0 inviato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo pari ad € 237,08, PROC. N.
4240/2024 TRIB. CIV. DI R.C. – SEZ. LAV. DR. ALIOTO G.). A seguito di richiesta di istanza di ammissione al gratuito patrocinio (istanza n. 1322/2024 del 23/08/2024) il Sig. Ricorrente_1 veniva ammesso con delibera del COA di R.C. datata 02-10-2024 ( documentazione allegata in atti al predetto fascicolo). In ragione della ammissione al gratuito patrocinio il CU non era quindi dovuto
Si costituiva l'ente impositore Ministero della IU che eccepiva il difetto di indicazione di parte resistente atteso che il ricorso – notificato in relazione a un presunto omesso versamento del contributo unificato – è stato erroneamente indirizzato al Ministero della IU per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, anziché al Ministero della IU per conto del Tribunale di Reggio Calabria, che è l'ufficio giudiziario presso il quale è stata introdotta la causa originaria cui si riferisce l'obbligazione tributaria.
Nel merito rilevava che era stata emessa richiesta di revoca di recupero del credito, datata 27/05/2025, da parte della competente cancelleria sez. Lavoro di questo Tribunale attestante che “… il pagamento del contributo non è dovuto in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio in data antecedente l'iscrizione a ruolo…”; (All. 4)
In ragione di ciò si era proceduto in pari data (27/05/2025) a registrare e inviare, sui sistemi informativi di
QU IU, la nota di Nominativo_3. B 1713/2025 con cui è stato chiesto l'annullamento totale degli atti di cui alla nota A 252/2025 – PdC 1016/2025. (All.5)
L'intervenuto sgravio impone la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Atteso l'ammissione al gratuito patrocinio anche in questo giudizio nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
Riserva la liquidazione degli onorari al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato anche in questo giudizio, all'esito del deposito di apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria
(iscrizione negli appositi elenchi, provvedimento di ammissione, autocertificazione del ricorrente in relazione al non superamento dei limiti di legge).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Nulla sulle spese.
Riserva la liquidazione dei compensi del difensore ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.