Sentenza 19 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02264/2025REG.PROV.COLL.
N. 06264/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6264 del 2023, proposto da
Direl Dircom Roma quale organismo locale ed Rsa della Fedirets - Federazione Nazionale Dirigenti Enti Pubblici Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II,19 gennaio 2023, n. 993, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Buttafoco in sostituzione di Guzzo, e l'avv. Alessandro Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La DIREL – DIRCOM Roma, associazione di rappresentanza degli interessi generali dei dirigenti e dei funzionari degli enti pubblici locali, con ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio ha impugnato la deliberazione di giunta capitolina n. 82/2017, pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10 maggio 2017 al 24 maggio 2017, avente a oggetto “ Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione G.C. n.384 del 25-26 ottobre 2013 e s.m.i. ” nella parte in cui ha modificato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, mediante l’inserimento dell’art. 38- bis, rubricato “ interpello aperto ”, relativo all’attribuzione di incarichi dirigenziali, deducendo “ Violazione dell’art.19 del d.lgs.165/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione della l. n.241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione all’art.97 Cost.; Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, travisamento, difetto assoluto di motivazione. Evidenti sintomi di sviamento di potere”.
La ricorrente associazione assumeva in particolare il contrasto della norma de qua con la previsione recata dall’art. 19 del d.lgs.165/2001, lamentando la carenza di previa valutazione comparativa e di motivazione, e l’assenza di « modalità tali da consentire una precisa individuazione dell’incarico da conferire (i), dei requisiti richiesti ai fini della presentazione delle disponibilità (ii) e dei criteri stabili per la valutazione delle stesse (iii) ».
2.Si costituiva il Comune di Roma Capitale, instando per il rigetto del ricorso.
3. Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso, non ravvisando il dedotto contrasto, assumendo che la previsione 38- bis del regolamento de quo , oggetto di impugnativa, dovesse leggersi unitamente alla previsione del precedente art. 38.
4. Con il presente appello DIREL – DIRCOM Roma, ritenendo la sentenza erronea, ha articolato avverso la stessa, in un unico motivo, le seguenti censure:
I) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la procedura di cui all’art. 38 bis, comma 1 del Regolamento coerente con l’impianto normativo predisposto dall’art. 19, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001.
5. Si è costituita Roma Capitale, depositando articolata memoria difensiva ex art. 73 comma 1 c.p.a. al fine di resistere al gravame, cui parte appellante non ha replicato.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 12 dicembre 2024.
DIRITTO
7. Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso proposto da DIREL – DIRCOM Roma, associazione di rappresentanza degli interessi generali dei dirigenti e dei funzionari degli enti pubblici locali, con cui si assumeva il contrasto dell’art. 38 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, introdotto con la deliberazione di giunta capitolina n. 82/2017, con la previsione dell’art. 19 del d.lgs. 165 del 2001, sulla base del rilievo che non sussistesse il censurato contrasto, dovendo l’art. 38 bis leggersi unitamente al precedente art. 38.
8. Con l’atto di appello l’associazione assume che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, l’art. 38 bis del regolamento comunale non sarebbe coerente con la previsione del citato disposto del T.U. pubblico impiego, che, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, obbliga la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, nonché al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..
L’art. 38 bis del regolamento de quo (traposto nell’identica previsione dell’art. 41 del regolamento attualmente vigente), introdotto dall’impugnata Deliberazione n.82/2017, in tesi di parte appellante, non sarebbe affatto idoneo a realizzare un sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali trasparente e meritocratico.
Il c.d. “interpello aperto” consisterebbe, in tesi attorea, esclusivamente in una “pagina dedicata”, inserita nell’area riservata ai dipendenti all’interno del sito istituzionale di Roma Capitale, in cui l’Amministrazione pubblica un “ elenco degli incarichi dirigenziali vacanti, indicando la Struttura di riferimento, la denominazione, la fascia retributiva di posizione ” (art. 38 bis, comma 1/art. 41, comma 1 del vigente regolamento)
Tale “pagina dedicata”, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata, nulla avrebbe che vedere con l’avviso informativo di cui al comma 1 bis dell’art.19 del d.lgs. 165/2001, il quale individuerebbe una procedura compiuta che, prendendo avvio dalla vacanza di uno specifico posto dirigenziale, impone all’Amministrazione:
i) di rendere conoscibile (anche, e non solo, mediante pubblicazione di apposito avviso) tale vacanza, unitamente ai criteri di scelta;
ii) di acquisire le disponibilità;
iii) di valutarle, ai fini dell’assegnazione dell’incarico.
Secondo l’associazione appellante dovrebbe essere predisposto un apposito avviso per ogni incarico dirigenziale vacante, al fine di consentire ai dirigenti interni di valutare – anche alla luce dei criteri di scelta che ivi devono essere contemplati – l’opportunità e la possibilità di vedersi conferito l’incarico.
Tale avviso dovrebbe contenere, non solo i criteri di scelta “generali”, ma anche gli specifici requisiti richiesti per la copertura di quel determinato posto/incarico di funzione dirigenziale.
La predeterminazione di criteri e requisiti specifici, ovviamente, non avrebbe solo la finalità di permettere al dirigente una partecipazione compiuta alla procedura di interpello ma, soprattutto, risponderebbe all’interesse pubblicistico di consentire che la scelta della P.A., seppur latamente discrezionale, possa individuare il candidato migliore, senza sfociare in illegittimo arbitrio che, oltretutto, sarebbe gravemente disfunzionale per il buon andamento dell’Amministrazione stessa.
L’interpello aperto di cui all’art.38 bis si configurerebbe per contro come mera pagina informativa di posizioni vacanti, che consentirebbe astrattamente a tutti i dirigenti, senza alcuna distinzione, sulla base dei requisiti e titoli posseduti, di presentare la propria candidatura in maniera continua, senza alcun termine e senza, soprattutto, alcuna certezza in ordine alla volontà dell’Amministrazione di coprire il posto vacante.
Vi sarebbe pertanto la possibilità per l’Amministrazione di riservarsi di non assegnare l’incarico, costringendo il dirigente a reiterare la propria manifestazione di disponibilità dopo tre mesi (ai sensi del comma 3, art. 38 bis, ribadito nel vigente art. 41), e ciò, in tesi, dimostrebbe chiaramente la volontà di Roma Capitale di “liberarsi le mani” e di scegliere senza effettuare alcuna effettiva procedura comparativa.
L’interpello aperto si risolverebbe, in realtà, in una totale assenza di procedura selettiva-comparativa, esaltando il carattere discrezionale della scelta, in assoluta violazione dei principi di cui all’art.19 del d.lgs.165/01, nonché con evidenti sintomi di sviamento dell’atto della sua causa tipica, che dovrebbe essere piuttosto quella della scelta del candidato più idoneo a ricoprire l’incarico.
La norma censurata in questa sede, dopo aver previsto le modalità di trasmissione della candidatura ed i documenti da allegare a pena di irricevibilità dell’istanza, non chiarirebbe né quale soggetto compirà la valutazione delle candidature, né secondo quali modalità (valutazione comparativa dei curricula, eventuale colloquio etc), né, soprattutto, alla stregua di quali criteri i candidati verranno scrutinati.
Pertanto, in tesi, sarebbe ravvisabile una duplice violazione dell’art.19 del d.lgs.165/2001:
(i) da un lato, infatti, la procedura di conferimento delineata non farebbe alcun riferimento al comma 1 dell’art.19 del d.lgs.165/2001 e, per l’effetto, non imporrebbe all’Amministrazione di tenere conto, ai fini del conferimento dell’incarico, dei criteri ivi indicati;
(ii) dall’altro, in violazione del comma 1 bis del medesimo articolo 19 del d.lgs.165/2001, non si premurerebbe di stabilire per ogni incarico vacante i criteri utili al conferimento dell’incarico.
Né, secondo parte appellante, tali criteri potrebbero ritenersi soddisfatti dalla lettura “complessiva”, dell’art. 38 bis con l’art. 38 del regolamento impugnato, effettuata dal giudice di prime cure , posta l’evidente violazione della procedura di cui all’art. 38 bis con i principi che orientano l’operato della P.A., specie nella delicata materia della modalità di conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa nazionale e collettiva.
Peraltro, l’art. 38 citato in sentenza delineerebbe, a larghi tratti, una procedura ma non specificherebbe, come in tesi dovrebbe fare una norma di secondo livello, quello che la normativa primaria già impone.
E, in ogni caso, non avrebbe alcuna “ricaduta sistematica” sul successivo art. 38 bis , tale da “sanare” le palesi illegittimità.
In tesi di parte appellante all’assenza di criteri di conferimento – unitamente all’assenza di alcun riferimento alle modalità di valutazione – conseguirebbe che l’Amministrazione capitolina sia di fatto svincolata, nel conferimento degli incarichi de quibus , dal rispetto di specifici e predeterminati criteri e, soprattutto, dall’espletamento di procedure comparative tra coloro che hanno presentato la propria candidatura per il conferimento di un determinato incarico.
Tale assoluta discrezionalità ( rectius arbitrarietà) si paleserebbe, del resto, nel comma 3 dell’art. 38 bis (replicato nel vigente art. 41) ove è specificato che la nomina “ resta prerogativa esclusiva del Sindaco, come previsto dal D.lgs.267/2000” , in tesi in aperta violazione, del d.lgs.267/2000 il quale non consente affatto al sindaco di individuare discrezionalmente il soggetto cui conferire l’incarico ma si limiterebbe ad attribuire allo stesso la competenza ad assegnare gli incarichi dirigenziali a soggetti da scegliere secondo le modalità e le procedure (comparative) previste dalla legge.
Ne consegue che la sentenza gravata sarebbe errata nella parte in cui assimila (affidandosi ad una erronea lettura in combinato disposto degli artt. 38 e 38 bis, artt. 40 e 41 del vigente regolamento), la motivazione dell’ordinanza di assegnazione dell’incarico alle modalità di conferimento degli incarichi.
Parte appellante evidenzia come per contro, nelle more del giudizio di primo grado e, precisamente in data 31.12.2021, sia stato sottoscritto, tra Roma Capitale e le OO.SS. maggiormente rappresentative dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali, il CCDI dirigenza capitolina che, all’art. 20, avrebbe individuato una nuova procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali che supererebbe l’illegittima procedura di cui all’impugnato art. 38bis del Regolamento Uffici e Servizi.
Ai sensi della citata norma pattizia: “ Le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, devono essere espletate secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati.
L’incarico dovrà essere assegnato tenendo conto, per quanto attiene ai criteri, della professionalità, delle attitudini e capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza, della relativa valutazione di performance individuale, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione attinenti all’incarico.
Al momento in cui si verifica una vacanza nell’assegnazione di un posto funzione dirigenziale, l’Amministrazione procede all’emanazione di un interpello rivolto ai dirigenti interni in cui specifica i requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e i criteri di valutazione delle domande di interesse alla assegnazione; assunte le domande degli interessati l’amministrazione provvede alla valutazione comparativa, in esito alla quale attribuisce l’incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di Regolamento vigenti in materia;
All’esito dell’interpello interno, ove non sia rinvenuta idonea professionalità ai sensi del comma 3, l’amministrazione potrà procedere a conferimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 TUEL. Dopo la pubblicazione di specifico bando, cui potranno partecipare anche i funzionari di categoria D in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma VI del d.lgs. n. 165/2001, ed il ricevimento delle domande di partecipazione, l’Amministrazione, valutate prioritariamente le candidature del personale interno ascritto alla categoria D in possesso dei suddetti requisiti, conferisce gli incarichi secondo le norme di legge, di Statuto e di Regolamento vigenti in materia”.
Peraltro, secondo parte appellante, Roma Capitale, pur se da essa compulsata, non aveva provveduto a modificare la norma del regolamento oggetto di impugnativa.
9. Prima di passare al vaglio delle censure, giova riportare il testo degli artt. 38 bis del regolamento di cui è causa, da leggersi in connessione con il precedente articolato 38, onde confrontarlo con il testo dell’art. 19 d.lgs. 165/2001, essendo indubbio che le norme regolamentari debbano leggersi in maniera combinata, presupponendo l’art. 38 bis la disciplina recata dall’art. precedente, peraltro rimasto nell’identica formulazione, essendosi la delibera di giunta capitolina 82/2017 limitata ad introdurre nel regolamento de quo l’art. 38 bis , come norma evidentemente integrativa del precedente articolo, per cui la mens legis non può che ricostruirsi avendo riguardo ad entrambe le norme, non potendosi procedere alla lettura atomistica proposta da parte appellante in grado di condurre agli effetti illegittimi oggetto di censura.
Ed invero criterio sussidiario rispetto all’interpretazione letterale del singolo disposto è quello fondato sull’interpretazione complessiva dei disposti disciplinanti la medesima questione e criterio ulteriormente sussidiario è quello volto a valorizzare l’intento del legislatore, in un’ottica che porti peraltro, rispetto ad eventuali profili di ambiguità, alla conservazione della norma piuttosto che alla declaratoria della sua illegittimità, sempre che detta interpretazione non contrasti con il dato letterale dei disposti complessivamente considerati.
9.1.Occorre infatti al riguardo condividere la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, in tema di interpretazione della legge ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della " mens legis ", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario dell'analisi complessiva del testo, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo - come in ipotesi di evidente incostituzionalità - non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata (Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2016, n. 20808; in senso analogo Cass, civ., sez. I, 06 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 13 aprile 1996 n. 3495).
10. All’interpretazione complessiva dei due disposti conduce peraltro la stessa delibera giuntale n. 82 del 2017 che ha introdotto l’art. 38 bis nel regolamento degli uffici e servizi di Roma Capitale, la quale, nell’ illustrare la ratio legis di tale novella, la individua quale disciplina di completamento del precedente articolo, precisando: “ Premesso che:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - all'art. 109 disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali, disponendo che sono attribuite a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii., quale risultante a seguito delle modifiche disposte, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Capitolina, n. 68/2016, all'art. 38 dispone che gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa, nonché di pari opportunità, prevedendo a tal fine che l'Amministrazione renda conoscibili, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, le posizioni disponibili nella macrostruttura, acquisendo le eventuali disponibilità dei dirigenti interessati;
in particolare, ai sensi del medesimo articolo, il provvedimento di conferimento deve essere motivato, sulla base delle risultanze curriculari acquisite dalla struttura preposta alle risorse umane, secondo i seguenti criteri:
attitudini alla direzione, al coordinamento del lavoro e alla valorizzazione dei propri collaboratori, con particolare riferimento ai profili motivazionali ed organizzativi, alla gestione delle risorse finanziarie e professionali assegnate;
precedenti esperienze professionali, che evidenzino la concreta idoneità ad esercitare le funzioni connesse all'incarico da ricoprire;
risultati conseguiti in precedenti incarichi di direzione, ovvero nell'espletamento di funzioni dirigenziali per incarico dell'Amministrazione Capitolina o di altre Pubbliche Amministrazioni;
specificità delle competenze organizzative possedute;
qualificazione culturale e studi compiuti, valorizzando quelli in materia di integrità ed etica pubblica;
ritenuto che:
nel rappresentato quadro normativo, sia opportuno inserire una disciplina di dettaglio che regoli nel complesso il conferimento degli incarichi dirigenziali, garantendo massima rispondenza a quelle esigenze di trasparenza e pari opportunità poste alla base dell'art. 38 del Regolamento Capitolino sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
a tal fine, occorre integrare il testo dell'art. 38 del citato Regolamento, introducendo l'art. 38 bis rubricato "Interpello aperto", per definire i presupposti e le modalità della nuova procedura diretta al conferimento degli incarichi dirigenziali. L'elenco delle posizioni dirigenziali vacanti (comprendenti anche quelle ricoperte con incarichi ad interim nonché quelle di prossima vacanza a causa dell'imminente collocamento in quiescenza del titolare) sarà pubblicato nel sito istituzionale di Roma Capitale all'interno dell'area riservata nel portale dipendenti per consentire a tutti i dirigenti in servizio di esprimere la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi de quibus, nel rispetto dei più ampi principi di trasparenza e pari opportunità, fermo restando che l'interpello non darà luogo a procedure concorsuali né alla formazione di graduatorie, in quanto la scelta del dirigente costituisce prerogativa esclusiva del Sindaco, sentiti gli Assessori competenti per materia e/o il Presidente del Municipio, così come previsto dal d.lgs. 267/2000, dall'art.34 dello Statuto di Roma Capitale e dall'art. 38, commi da 2 a 5, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
tale disciplina dovrà contemplare delle particolari prescrizioni tese a garantire il corretto utilizzo dello strumento, che garantiscano:
l'effettiva provenienza della dichiarazione dì disponibilità dal dirigente capitolino interessato;
la presentazione di dichiarazioni non strumentali ma effettive e consapevoli, mediante limitazione delle dichiarazioni di disponibilità al conferimento dell'incarico ad un numero massimo di 3 posizioni per ogni dirigente e con un termine di validità temporale;
la tempestiva conoscibilità delle posizioni disponibili e la partecipazione di tutti i dirigenti interessati, il rapido aggiornamento degli elenchi, la previsione di un termine dilatorio, con decorrenza dalla pubblicazione dell'incarico vacante, prima dell'avvio della procedura di conferimento…”,
L’art. 38 bis introdotto da tale delibera giuntale, al fine di perseguire il fine da essa individuato pertanto dispone: “ Ai fini del conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, la Struttura preposta alle risorse umane pubblica, in una pagina dedicata inserita nell'area riservata ai dipendenti all'interno del sito istituzionale di Roma Capitale, l'elenco degli Incarichi dirigenziali vacanti, indicando la Struttura di riferimento, la denominazione, la fascia retributiva di posizione e ne cura il costante aggiornamento. Sono considerati vacanti, ai soli fini dell'inserimento nell'elenco, anche gli incarichi conferiti ad interim e gli incarichi il cui titolare sarà posto in quiescenza entro trenta giorni. Ogni Dirigente Capitolino in servizio può comunicare la propria disponibilità al conferimento di uno degli incarichi vacanti, fino ad un massimo di tre opzioni di scelta, ferme restando le preclusioni derivanti dalle esigenze di rotazione connesse all'applicazione del P.T.P. C.T. ovvero alle cause di incompatibilità e inconferibilità.
2. La dichiarazione di disponibilità dovrà essere redatta in forma scritta, firmata ed inviata alla Struttura preposta alle risorse umane esclusivamente per il tramite della casella di posta elettronica istituzionale del Dirigente all'indirizzo di posta elettronica riservato al servizio. Alla dichiarazione di disponibilità, il Dirigente dovrà allegare, a pena di irricevibilità dell'istanza:
a) curriculum vitae redatto in formato europeo; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; c) copia del documento di identità in corso di validità.
3. Le dichiarazioni di disponibilità avranno una validità di tre mesi a decorrere dal giorno dell'invio tramite e-mail. Qualora entro tale termine l'Amministrazione Capitolina non abbia provveduto ad assegnare l'incarico oggetto della dichiarazione, il Dirigente che intenda confermare la propria disponibilità deve provvedere ad un nuovo invio con le modalità di cui al comma 2 prima della scadenza trimestrale. Eventuali revoche delle dichiarazioni presentate devono essere inoltrate con le medesime formalità di cui al precedente comma 2 allegando copia del documento di riconoscimento. Le dichiarazioni di disponibilità valide al momento del conferimento dell'incarico non daranno luogo ad una procedura concorsuale né alla formazione di graduatorie, in quanto la nomina, a seguito delle valutazioni eseguite, resta prerogativa esclusiva del Sindaco, come previsto dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto di Roma Capitale e dal presente Regolamento.
4. Per consentire l'utile inoltro delle istanze dirigenziali, l'Amministrazione non potrà provvedere al conferimento dell'incarico prima del decimo giorno di pubblicazione della posizione dirigenziale vacante nella pagina web dedicata. L'aggiornamento dell'elenco delle posizioni dirigenziali vacanti di cui al co. 1, in presenza di nuove posizioni disponibili, sarà oggetto di specifico avviso nella pagina iniziale del portale dipendenti di Roma Capitale.
5. In casi di particolare rilevanza e/o urgenza, quando la procedura di interpello aperto non possa essere utilmente esperita, il Sindaco provvede direttamente al conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 38, motivando nel provvedimento anche le ragioni della scelta procedurale.
6. Resta ferma la facoltà per il Sindaco di avvalersi, per il conferimento di incarichi dirigenziali, degli istituti del comando e del contratto a tempo determinato previsti dalla legge ”.
11. L’art. 19 del d.lgs. 165 del 2001, invocato da parte appellante, a sua volta dispone “ Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.”
12. Ciò posto, analizzando la complessiva disciplina regolamentare capitolina, non è dato ravvisare il dedotto contrasto con l’art. 19 del d.l.gs. 165/2001, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
12.1. Va infatti in primo luogo osservato come non si evinca del testo dell’art. 19 del T.U. pubblico impiego quanto dedotto da parte appellante, ovvero che per ogni incarico dirigenziale vacante l’Amministrazione debba predisporre un autonomo avviso.
Infatti il comma 1 bis del citato art. 19 prescrive, come innanzi precisato che: “ L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.”
L’esegesi del testo normativo, con l’utilizzo del plurale (numero e tipologia dei posti di funzione) con riferimento ad un unico avviso (come evincibile dall’utilizzo del singolare) dunque, depone per la pubblicazione di un singolo avviso, aggiornato periodicamente, che indichi il numero e la tipologia dei posti disponibili
12.1.1. Il dato letterale è pertanto eloquente in tale senso ( in claris non fit interpretatio ).
12.1.2. Peraltro nel medesimo senso depone anche la ratio legis , da intendersi ispirata al criterio dell’economia dei procedimenti amministrativi, nonché di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, predicati del principio di buon andamento della P.A., quale cristallizzato nell’art. 97 Cost.
Infatti, come dedotto nelle difese di Roma Capitale, ad aderire alla tesi di parte appellante (un avviso per ciascuna posizione), si perverrebbe ad una sorta di inaccettabile “effetto domino” ininterrotto, dovendo procedersi all’incessante sostituzione di coloro che (uno di seguito all’altro) dovessero risultare affidatari del primo incarico e, poi, di quelli di volta in volta lasciati scoperti a seguito della prima (e, poi, delle successive) assegnazioni.
Correttamente pertanto il giudice di prime cure ha osservato che la procedura ex art. 38-bis “ rispecchi pienamente quanto stabilito dall’art. 19, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta». Il dato testuale, da privilegiare in chiave ermeneutica, è infatti chiaro nel prevedere un unico “apposito avviso” (la locuzione, non a caso, è resa al singolare) concernente “il numero e la tipologia dei posti che si rendano disponibili”, in questo secondo caso facendo evidente riferimento alla totalità delle posizioni dirigenziali da attribuire. D’altro canto, l’indizione di specifici e distinti avvisi (auspicata dalla ricorrente) in relazione a ciascuna delle posizioni dirigenziali vacanti colliderebbe coi principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere improntata l’attività della P.A., dovendosi in buona sostanza replicare per più volte atti sostanzialmente sovrapponibili quanto a disciplina, e divergenti tra loro solo in base alla specificità dell’unità organizzativa da attribuire, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie. A ben vedere, peraltro, l’interpello aperto consente a ogni dirigente in servizio di disporre, in modo trasparente, dell’esatto e completo quadro delle posizioni disponibili, onde poter individuare tra esse quelle di maggiore interesse, e di comunicare la propria disponibilità al conferimento di uno degli incarichi vacanti, fino a un massimo di tre opzioni di scelta.”
12.2. Parimenti destituito di fondamento è l’assunto di parte appellante secondo cui l’incarico sarebbe attribuito senza alcuna predeterminazione dei criteri, posto che i criteri, come peraltro precisato nella delibera giuntale n. 82 del 2017 innanzi richiamata, sono indicati nel comma 8 dell’art. 38.
12.2.1 Pertanto, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante - sulla base di una lettura atomistica e semplicistica della previsione oggetto di impugnativa, che per contro in alcun modo può essere intrepretata in contrasto con il precedente articolo, dovendo aversi riguardo alla complessiva disciplina regolamentare - risulta individuabile una procedura chiara, nella quale il soggetto istruttore è il dipartimento risorse umane di Roma Capitale, i criteri sono quelli, sostanzialmente esperienziali e attitudinali desumibili dalla storia professionale dei candidati, ed il soggetto ultimo valutatore è il sindaco.
12.3 E ‘peraltro ovvio, e confortato dalla previsione della delibera giuntale n. 82 del 2017 - che richiama l’art. 109 del T.u.el. con riferimento alla necessità di un provvedimento motivato e con rinvio alle modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - che la scelta rechi in sé, come tutte le procedure selettive, una intrinseca e lata comparazione tra i dirigenti che abbiano promosso la propria candidatura, onerando l’amministrazione di motivare adeguatamente la scelta di uno specifico candidato in relazione ai requisiti e ai criteri individuati al riguardo dal regolamento (anzianità di servizio, precedenti esperienze professionali, risultati conseguiti e misurati con la valutazione della performance individuale, ecc.).
Pertanto se è vero che il combinato disposto degli artt. 38 e 38 bis del regolamento de quo va interpretato in conformità con l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, che trova applicazione anche per gli enti locali ( ex multis Corte conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. n. 67/2016. In tal senso si veda anche Cassazione, sez. Lav., sent. n. 5516/2015), a detta interpretazione non osta né il dato letterale, né la mens legis posta a base dell’introduzione del cennato art. 38 bis , come integrativa della previsione del precedente articolo.
12.4. Né coglie nel segno la deduzione di parte appellante, laddove ritiene che la procedura de qua, rinviando alla prerogativa esclusiva del sindaco nella scelta , contrasti anche con la previsione dell’art. 109 del d.lgs. 267/2000.
Ed invero ai sensi dell’art. 109 comma 1 “ Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro . …”.
Il richiamato art. 50 comma 10 precisa che “ Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”.
12.4.1. Dal combinato disposto di tali norme si evince pertanto come la scelta del sindaco debba senza dubbio essere motivata in relazione ai criteri fissati nel regolamento, avendo riguardo ai criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco, ma non comporta affatto che la procedura latu sensu comparativa posta a base della scelta, sulla base dell’interpello aperto fra gli interni, debba dar luogo alla formazione di una vera e propria graduatoria, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento alla previsione del successivo art. 110 del T.u.e.l., riferito al conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali con procedura aperta all’esterno.
A tal riguardo basti richiamare la costante giurisprudenza che ha escluso la giurisdizione del G.A. sulla base del rilievo che la procedura selettiva prevista dall'art. 110 del T.u.e.l. non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale ( ex multis C.g.a. Sicilia, sez. giur., 17 marzo 2020, n. 171, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867; Id., 4 aprile 2017, n. 1549; Id., 29 maggio 2017, n. 2526).
13. Avuto riguardo a tali plurimi rilievi l’appello va pertanto respinto.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Roma Capitale, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO