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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1774 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata a Ragusa in [...] Parte_1 C.F._1
07/06/1984 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Iozzia, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in C.le Bosco Cavette n° 23, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Micarelli, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 02/12/2024;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 10/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n.161, parte
2^, Serie A, dell'anno 2016; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 04/05/2023;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Modica in data 04/05/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
10/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2016 al n° 161 Parte II Serie A Ufficio 1;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modica di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”
Si rileva che le parti non hanno riportato alcuna condizione alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 10/09/2016 a Modica e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.161, parte 2^, Serie A, dell'anno
2016;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
3 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1774 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata a Ragusa in [...] Parte_1 C.F._1
07/06/1984 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Iozzia, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in C.le Bosco Cavette n° 23, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Micarelli, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 02/12/2024;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica (RG) il 10/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n.161, parte
2^, Serie A, dell'anno 2016; hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 04/05/2023;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Modica in data 04/05/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
10/09/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2016 al n° 161 Parte II Serie A Ufficio 1;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modica di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.”
Si rileva che le parti non hanno riportato alcuna condizione alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 10/09/2016 a Modica e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.161, parte 2^, Serie A, dell'anno
2016;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
3 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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