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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1276/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Ignazio PARIS, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti,
premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la minore Persona_1
(12 aprile 2017), da entrambi riconosciuta (doc. in atti), hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8
febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e considerata l'età di si Per_1
reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. prende atto degli accordi economico-patrimoniali assunti dalle parti;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Ignazio PARIS, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti,
premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la minore Persona_1
(12 aprile 2017), da entrambi riconosciuta (doc. in atti), hanno chiesto al Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia. La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero.
Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che allo stato appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8
febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013 e che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e considerata l'età di si Per_1
reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. prende atto degli accordi economico-patrimoniali assunti dalle parti;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo