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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pulcini (c.f. ) del foro di Ascoli Piceno, entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in Ascoli Piceno alla Fraz. Castel Trosino n. 23/a
- APPELLANTE -
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente Controparte_1 C.F._3
sia disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Lorenzo Donati (c.f. ; fax: 0736.252700, C.F._4
pec: e dall'Avv. Tiziano Pelliccioni (c.f. ; fax: Email_1 C.F._5
0736.252700; pec: , entrambi del Foro di Ascoli Piceno, tutti con Email_2
domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Boldrini in Via Volturno 5, Ancona;
pagina 1 di 12 presso Rappresentanza con sede in Roma Via Savoia Controparte_2 Controparte_3
n. 78, in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) presso il domicilio digitale:
Email_3
-APPELLATI-
Oggetto: appello della sentenza 814/2021, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in tema di responsabilità professionale (odontoiatrica)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Ascoli Piceno, esponendo di Controparte_1
essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia implantare iniziato il 13.5.2016 ed ultimato in data
17.10.2016. Successivamente al posizionamento dell'impianto, il accusava la frattura del dente CP_1 adiacente all'impianto stesso e “comparsa sintomatologia in regione implantare 4.5”.
A seguito di una radiografia del gennaio del 2017 veniva evidenziato l'inizio della frattura dell'impianto, frattura definitivamente accertata nel successivo mese di maggio del 2017, allorchè il dott. provvedeva a rimuovere l'impianto. Pt_1
Venivano informate dell'accaduto sia la compagnia di assicurazioni del sanitario che la casa produttrice della protesi che, tuttavia, non davano alcun riscontro al paziente il quale procedeva, Controparte_1
dapprima, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c. e, successivamente, depositata la perizia, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. per colpa professionale, così come riscontrata in sede di perizia Pt_1 medico legale depositata nell'ambito del procedimento di ATP e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento di tutti i danni che quantificava in € 498,65 a titolo di danno biologico temporaneo (Invalidità Temporanea), in
€ 2.930,00 a titolo di danno patrimoniale o emergente nonché degli ulteriori, diversi danni patrimoniali comunque conseguenti e correlati al grave inadempimento posto in essere dal convenuto in ordine all'esecuzione degli interventi e trattamenti sanitari, tutti eseguiti dal predetto Dr. , e Pt_1
pagina 2 di 12 segnatamente a) € 2.784,00 per spese, competenze professionali ed accessori corrisposti al dr. CP_4
ed al suo ausiliario Odontoiatrico dr. ai fini della redazione delle consulenze tecniche di parte Per_1 in atti;
b) € 4.913,85 per spese e competenze professionali liquidate e corrisposte ai CC.TT.UU. Dr. Del
Medico e Dr. all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam), CP_5 per un importo totale di € 11.126,50.
Si costituiva in giudizio contestando recisamente le conclusioni cui erano giunti i Parte_2
CCTTUU in sede di ATP in quanto, in quella sede, per ragioni esulanti la volontà del , Pt_1 quest'ultimo non via aveva potuto tempestivamente partecipare, con la conseguenza che le osservazioni del proprio CTP non erano state prese in considerazione – così come disposto dal giudice dell'ATP – dai consulenti del Tribunale. Negava, comunque, qualunque profilo di colpa, riconducendo la frattura dell'impianto alla scarsa qualità dei materiali di costruzione ovvero al bruxismo da cui era affetto il paziente. Esponeva, inoltre, di essere assicurato con la e concludeva chiedendo Controparte_2
in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa nel procedimento in corso della Compagnia di assicurazione con sede in Roma Via Controparte_6
Savoia n. 78, in persona del legale rappresentante pro tempore affinché la stessa, operando la polizza n.B/00173 prendesse parte agli atti di causa e tenesse in ogni caso indenne e manlevasse il dott. da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti dal Parte_1 CP_1
L'esito del giudizio di primo grado
Il Giudice di prime cure ha deciso ed argomentato secondo i passaggi che in sintesi sono i seguenti
1) ha richiesto la condanna in via esclusiva della propria assicurazione. Parte_1
Tuttavia, l'assicurazione può essere chiamata solo in via sussidiaria, in quanto la legge Gelli-
Bianco differisce la possibilità di promuovere l'azione diretta solo a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico con il quale verranno determinati i requisiti minimi dei contratti assicurativi che le strutture ospedaliere ed i medici avranno l'obbligo di stipulare, decreto non ancora entrato in vigore.
2) In sede di ATP, il veniva ritualmente chiamato in giudizio, insieme alla propria Pt_1
compagnia di assicurazioni ma decideva di non costituirsi in giudizio, se non successivamente, cioè dopo l'invio, da parte dei CCTTUU della bozza della relazione peritale. Dunque, il giudice dell'ATP disponeva che le osservazioni alla relazione peritale inviate dal fossero prese Pt_1
pagina 3 di 12 in considerazione ai soli fini del tentativo di conciliazione e non tenute in considerazione ai fini della relazione finale.
3) Il , nel giudizio di merito, ha sostenuto che, qualora i consulenti avessero preso in Pt_1 considerazione le proprie osservazioni, l'esito della CTU sarebbe stato differente. Tale assunto non è condiviso, in quanto gli ausiliari del Tribunale hanno individuato, senza ombra di dubbio,
l'esistenza di profili di colpa in capo al dott. in considerazione dei quali in alcun modo Pt_1
l'eventuale esistenza di concause (così come prospettate dal ) avrebbe avuto capacità Pt_1 assorbente sul profilo causale: l'errore medico è stato cioè di portata così rilevante da essere da solo capace di provocare l'evento.
4) In particolare, la regola generale - non rispettata nel caso di specie - è che nella scelta dell'impianto il sanitario deve sempre optare per l'impianto di maggior diametro possibile. I cc.uu hanno evidenziato come al non fosse stato inserito un impianto standard ma un CP_1
impianto di misure ridotte di 3.3. mm (Narrow Implants). Il Dott. fornisce una Pt_1 giustificazione per l'utilizzo di un impianto sottodimensionato esclusivamente in sede di comparsa conclusionale, quindi, tardivamente, adducendo che anni or sono il aveva Pt_1
già impiantato al in altra regione della bocca, una protesi delle stesse dimensioni CP_1
rispetto a quella per cui è causa senza conseguenze. Questa ricostruzione è ritenuta non verosimile dal giudice di primo grado, anche a volerne tenere conto nonostante la tardività.
5) Richiama poi il primo giudice la relazione dei CCTTUU ove si precisa che “il dott. Pt_1
avrebbe anche potuto inserire un narrow implant in zona 45 (andando contro alle indicazioni della casa produttrice), ma avrebbe dovuto giustificarla quanto meno prescrivendo al paziente degli esami strumentali di radiologia diagnostica, quali TAC o un DentaScan, che potessero realmente dare informazioni molto dettagliate e precise riguardo l'anatomia del sito implantare in tutte e tre le sue dimensioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Tali esami strumentali sono fondamentali soprattutto per poter giustificare il cambio di un protocollo operativo ormai consolidato. Dunque, il dott. , non avendo prescritto al Pt_1
paziente nessun esame specifico quale Tac o Dentascan, sulla base dei soli elementi presenti agli atti, non avrebbe avuto nemmeno le informazioni necessarie per poter decidere discrezionalmente di inserire un Narrow implant in zona diversa da quella per cui era oggettivamente indicata”.
6) Neppure poteva accogliersi la tesi dell'odontoiatra sulla difettosità dell'impianto (scarsa qualità dei materiali) e, dunque, sulla colpa assorbente della casa produttrice: i CC.UU osservano che l'impianto impianto Tixos 3.3 è stato posto nella zona Premolare, in spregio alle indicazioni pagina 4 di 12 tecniche della azienda produttrice la quale a pag. 18 del “CATALOGO GENERALE” consiglia di utilizzare “Gli impianti Tixos e Implus di diametro 3.3 mm e collo 3.5” nella zona “degli incisivi inferiori, degli incisivi centrali superiori ed incisivi laterali superiori”.
7) Circa il bruxismo da cui era affetto il elemento anche questo valorizzato dal dentista, CP_1 che in tal modo ascriveva al paziente la responsabilità per la rottura dell'impianto, non avendo lo stesso correttamente utilizzato il byte prescritto da lui prescritto sin dal 2011, secondo i
CC.UU «non vi è alcuna evidenza che le parafunzioni del siano state tenute in debita CP_1 considerazione dal al momento della scelta dell'impianto. […]”in quanto occorre Pt_1
“controllare la parafunzione prima e dopo il trattamento per prevenire la compromissione della riuscita del trattamento implanto-protesico stesso. In un paziente con questo disturbo, si deve attuare ogni precauzione per mantenere l'integrità della protesi”. Fra l'altro, come pure ammesso dal , oltre alle altre fisiologiche modificazioni della dentatura nel tempo, per Pt_1
rimanere alle evidenze del presente procedimento, alla fine del 2016 si verificava la rottura del dente 4.6 con la palese conseguenza che il byte di cinque anni prima non poteva essere idoneo.
8) Di conseguenza, il veniva condannato a risarcire al la complessiva somma di Pt_1 CP_1
euro 11.126,50 [498,65 per danno non patrimoniale temporaneo + danno patrimoniale (euro
4913,85 per spese di CTU+ euro 2930,00 per esborsi necessitati dall'intervento + euro 2784,00 per spese CCTTPP) oltre interessi dal giorno del singolo esborso all'effettivo soddisfo.Le spese come da soccombenza.
I motivi di appello
Il ha interposto appello Pt_1
a) Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta che la sentenza risulta affetta da vizio logico-giuridico; infatti pur prevedendo in parte motiva la responsabilità in solido del dott.
e della sua compagnia di Assicurazione, nel dispositivo essa risulta priva della Pt_1
dichiarazione di condanna in solido del resistente/convenuto e della compagnia di assicurazione terza chiamata in causa - la in forza di polizza n. n.B/00173 (doc.2 in atti), CP_2
regolarmente in essere al momento del sinistro e della conseguente manleva invocata nel primo grado.
b) Con il secondo motivo parte appellante richiede appendice istruttoria ed ammissione di nuove prove e, più precisamente: a) di chiamare a chiarimenti i CCTUU dell'ATP; b) di ammettere l'interrogatorio formale del per sentirlo sulla circostanza che in passato «altro impianto CP_1
dello stesso tipo e non ritenuto idoneo dai dott.ri e era stato applicato Per_2 CP_5 pagina 5 di 12 sempre dal dott. allo stesso paziente anni addietro ed è tuttora funzionante. La scelta Pt_1 dell'impianto e delle sue dimensioni era stata dettata dalla conformazione e dallo spessore della sede ove questo doveva essere applicato». Veniva inoltre richiesto di valorizzare la circostanza che il dott. , oltre 13 anni prima, aveva utilizzato sullo stesso paziente e nella stessa Pt_1
Con area (Premolare) un perno di 3.3. con ottimi risultati. Tale scelta era stata dettata proprio dallo spessore limitato della mandibola del sig. che sconsigliava l'utilizzo di impianti di CP_1
diametro maggiore.
c) Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta – invero in maniera molto generica – di aver individuato nel paziente la parafunzione ed aveva perciò predisposto la misura per contrastarla prescrivendo il Byte. Alla luce di ciò, in alternativa si chiedeva la declaratoria di assenza da qualsivoglia responsabilità o quantomeno del concorso di responsabilità del sig. per quanto a lui occorso avendo egli omesso di utilizzare il Byte regolarmente CP_1
prescrittogli.
Nel giudizio d'appello si è costituito il mentre, come in primo grado, è rimasta contumace la CP_1 compagnia d'assicurazioni.
La richiesta di manleva rigettata dal primo giudice
Il primo Giudice è incorso in un vero e proprio errore di fatto nel qualificare una domanda, da parte dell'appellante, di condanna in via esclusiva della propria assicurazione, mentre l'assicurazione può essere chiamata solo in via sussidiaria.
Il motivo è, pertanto, fondato.
Nel presente procedimento, il Dott. ha richiesto, sia in primo grado, che in secondo grado, Pt_1
l'accertamento della manleva della propria assicurazione. Tale domanda è stata promossa:
- sia nelle conclusioni della sua comparsa di costituzione in primo grado: «[…] laddove venissero ravvisate responsabilità dell'odierno resistente nel presente giudizio, dichiari il Giudicante, la compagnia di assicurazione con Controparte_6
sede in Roma Via Savoia n. 78 in persona del legale rappresentante pro tempore, operando la polizza
n.B/00173, obbligata a tenere indenne ed a manlevare il dott. da ogni richiesta Parte_1
pagina 6 di 12 avanzata nei suoi confronti dall'odierno ricorrente sia in merito al presente giudizio che a quello precedente di ATP e da tutte le spese sostenute;», sia nelle conclusioni dell'atto di citazione in secondo grado: «in subordine, laddove si ritenessero ancora ravvisate responsabilità del dott. per Pt_1
quanto occorso al sig. ed in relazione alle cure apprestate dal sanitario al proprio paziente, CP_1 dichiari il Giudicante, la compagnia di assicurazione […], operando la Controparte_2
polizza n.B/00173, obbligata a tenere indenne ed a manlevare il dott. da ogni Parte_1
richiesta di risarcimento a qualunque titolo avanzata nei suoi confronti dal sig. sia Controparte_1
in merito al presente giudizio che a quello precedente di ATP come anche per quanto concerne tutte le spese sostenute e versate al . CP_1
Sono sussistenti tutti gli altri presupposti per accogliere la domanda di manleva, in virtù del fatto che il professionista ha stipulato polizza per rc professionale B/00173 con massimale pari a € 250.000 per attività di odontoiatria con impiantologia. Tale polizza va certamente applicata al caso in esame, trattandosi di “intervento di chirurgia implantare per inserire una fixture in titanio in zona 45 in data
13/05/2016” (pag. 6 relazione atp).
Gli altri motivi d'appello
L'appendice istruttoria, chiesta nelle sue varie forme, da parte appellante, è del tutto inaccoglibile.
Si legge, a pag 7 dell'atto di appello
“…questa difesa ribadiva nuovamente tutti i motivi che a suo dire avevano determinato il dott.
nello scegliere l'impianto da utilizzare e chiedeva anche la rinnovazione della CTU o la Pt_1 chiamata a chiarimenti dei CCTUU dell'ATP …”
Orbene, appare del tutto irrituale, in un atto d'appello, limitarsi a richiedere una nuova ctu ovvero una chiamata a chiarimenti dei ccttuu che hanno svolto il loro incarico in primo grado, semplicemente dicendo che vi erano osservazioni (senza precisare quali, specificamente) di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto.
pagina 7 di 12 Una necessaria impostazione dell'appello, per potere essere preso in considerazione, prima ancora che accolto, dovrà, invece, partire dalla ricostruzione operata dai consulenti d'ufficio e precisare ove essa è sbagliata.
A dire il vero, sembra proprio che la pretesa così formulata non abbia nulla di giuridico, ma si sostanzi nell'anodina affermazione “tanto tempo fa si era fatto così, ed era andata bene”.
Questo riferirsi ad un passato (asseritamente) senza problemi, di cui si vorrebbero scandagliare gli elementi positivi da cui ricavare la mancanza di responsabilità del sanitario (non si capisce, peraltro, se sotto il profilo del nesso causale – “un impianto simile non si è rotto” - ovvero per la sussistenza di condotta corretta ed adeguata il caso concreto), non rispetta in alcun modo il procedere secondo le regole di best practice che, sole, potevano semmai, ove provate, costituire un dato da analizzare, anche se posto in un passato non recente.
Ed uno, il principale forse, elemento di best practice, sarebbe stato il basarsi sulla regolare tenuta di una cartella clinica che desse conto di elementi favorevoli alle ragioni del sanitario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro
la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (…) la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso, è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale” (cfr. Cass., n. 26428/2020).
La prospettiva corretta è, pertanto, quella che tiene conto, sul punto, dell'importante arresto costituito da Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22639 la quale tratta proprio del rapporto tra malpractice odontoiatrica e documentazione sanitaria (in primis, cartella clinica), in particolare nella misura in cui ha disatteso le conclusioni del giudice territoriale, il quale aveva rigettato il gravame per mancato adempimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti in ordine al nesso causale tra gli interventi e il danno, ritenendo che, anche se il rapporto e' contrattuale, su di essi grava tale onere probatorio.
Osserva fra l'altro la cass. Cit. che: "…. La corte [territoriale] ha infatti riportato (motivazione, pagine
14-15) un passo di tale relazione nel quale il consulente (OMISSIS) afferma: “E' pur vero che la
pagina 8 di 12 complicanza discitica e' prevista dalla neuro-chirurgia e per la quale e' difficile obiettivare compiutamente l'etiogenesi, ma il fatto che si sia determinata e' certamente da attribuire ad un evento iatrogeno, non meglio precisabile considerata la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica…”. A tacer d'altro, allora, la corte territoriale – come si e' visto che rilevano i ricorrenti nei due motivi in esame – ha fatto gravare la incompletezza della cartella clinica sul paziente, deducendone l'assenza della prova del nesso causale. La sua impostazione, pero', non corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che nella incompletezza della cartella clinica – che e' obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato – rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimita' della prova, il presupposto perche' scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato ….”.
Va doverosamente aggiunto che il caso di cui si sono occupati i giudici di legittimità riguardava, sì, una malpractice odontoiatrica, ma nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, a quanto consta, e dunque nell'ambito di una struttura ove, come è noto, la redazione della cartella sanitaria è obbligatoria.
La gestione della cartella clinica e la sua obbligatorietà, per un dentista libero professionista è più controversa. Se non vi è dubbio che la compilazione della cartella clinica sia un atto dovuto per i medici ospedalieri e i dipendenti delle case di cura private convenzionate, compresi i dipendenti delle case di cura private non convenzionate, per quanto concerne i dentisti liberi professionisti, e più in generale di tutti gli studi privati, non esiste uno specifico obbligo alla sua tenuta. Tuttavia la tenuta di una cartella clinica o meglio di una scheda clinica da parte dell'odontoiatra costituisce un'ottima regola di professionalità dando concreto significato anche per i liberi professionisti alle norme di cui agli art. 25 del Codice Deontologico (documentazione clinica) e dell'art 26 (Cartella clinica).
Sempre sotto il profilo dell'opportunità, almeno secondo le disposizioni impartite dal presidente
[...]
è consigliabile conservare "la documentazione clinica ivi compresa Parte_3
la scheda clinica poiché in ipotesi di contestazione, la mancanza di tale documentazione si configurerà come elemento di prova negativo a carico del sanitario a cui incombe l'onere di provare di aver operato secondo i criteri di diligenza indicati nell'art. 1176 c.c".
Ovviamente la tenuta dei referti diagnostici eseguiti direttamente dall' odontoiatra si accompagna a quella della cartella clinica, dal momento che l'odontoiatra è abilitato ad eseguire attività radiodiagnostiche complementari e le leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione degli esami radiologici, per diminuire di inutili esposizioni alle radiazioni della pagina 9 di 12 popolazione. L'odontoiatra è tenuto all'archiviazione per dieci anni ( ex art. 111 D.L.n. 230/95; D.M.
14/02/97, art A, comma 3) degli esami eseguiti presso il proprio studio , che devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento. In alternativa è possibile, per l'odontoiatra, consegnare le radiografie al paziente, documentando con ricevuta. Per gli esami radiologici eseguiti presso un gabinetto radiologico esterno e acquisiti, subentra l'obbligo di custodia di cosa altrui e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento del bene. Questi ultimi referti sono obbligatori e senz'altro dovevano esserci, visto il tipo di intervento odontoiatrico effettuato .
Appare dunque evidente che la mancanza di documentazione favorevole al corretto comportamento dell'odontoiatra non può che risolversi in senso a lui avverso, dovendosi pertanto completamente confermare le conclusioni a cui è giunto, sul punto, il primo giudice.
Al contrario, concorrente richiesta istruttoria, questa volta sul versante della prova orale, sarebbe di esperire interrogatorio formale del chiamato a rispondere che in passato «altro impianto dello CP_1
stesso tipo e non ritenuto idoneo dai dott.ri e era stato applicato sempre dal dott. Per_2 CP_5
allo stesso paziente anni addietro ed è tuttora funzionante. La scelta dell'impianto e delle sue Pt_1
dimensioni era stata dettata dalla conformazione e dallo spessore della sede ove questo doveva essere applicato».
Non è chi non veda come non si tratti di riferire fatti, sia pure sfavorevoli al potenziale confitente, ma puramente e semplicemente, nella seconda parte della frase, riportare una valutazione (peraltro, come si andrà a vedere subito, puntualmente smentita proprio in un passaggio della relazione dei ccttuu) e nella prima parte (che vi sia un impianto tuttora funzionante ) un dato irrilevante.
Fra l'altro i ccttuu danno precise spiegazioni tecniche a supporto della loro valutazione negativa, come sopra riportato e come qui giova ribadire
1) L'impianto in questione è stato inserito in una zona posteriore (premolare), non rispettando le indicazioni della casa produttrice secondo la quale tale impianto poteva essere inserito per le sue caratteristiche meccaniche solo in zona anteriore (incisivi); A seguito della frattura del 46 e della sua estrazione, il 45 alla fine risultava l'ultimo dente posteriore del suo lato inferiore destro e pertanto era il dente maggiormente sovraccaricato dalla masticazione destra. Non è stata adottata nessuna precauzione atta a ridurre i fenomeni di parafunzione, soprattutto a seguito della frattura del 46, come l'applicazione di placche di svincolo o bite Planes tali da ridurre il fenomeno del sovraccarico legato alla parafunzione che di fatto ha aggravato i problemi meccanici e portato alla frattura del collo dell'impianto (v. relaz. Ctu) .
pagina 10 di 12 2) Sul bruxismo, v. quanto sintetizzato al punto 7 dei passaggi motivazionali della sentenza.
Peraltro, non vi è alcun elemento di prova che dimostri che il paziente non avrebbe utilizzato il byte;
la cartella clinica (in ordine alla quale si richiamano le considerazioni sopra fatte) non individua alcun approfondimento se il byte già usato dal paziente fosse adatto anche per il nuovo impianto né quali fossero le prescrizioni di utilizzo;
in ogni caso, pur in presenza di parafunzioni, «non è stata adottata nessuna precauzione atta a ridurre i fenomeni di parafunzione, soprattutto a seguito della frattura del 46, come l'applicazione di placche di svincolo o bite planes tali da ridurre il fenomeno del sovraccarico legato alla parafunzione che di fatto ha aggravato i problemi meccanici e portato alla frattura del collo dell'impianto» (pag
13 perizia ATP).
3) L'inadeguatezza assoluta delle scelte operative del dentista, come sopra indicate è chiara, anche se l'appellante si attarda (pag. 7 dell'atto d'appello ) ad affermare che sarebbero gli stessi consulenti a fornire la giustificazione dell'operato del dentista: “è possibile che il Dott. Pt_1 possa aver incontrato condizioni anatomiche nel sito chirurgico che impedissero l'inserimento di un impianto di diametro adeguato”; (pag. 10 perizia per il virgolettato). Tuttavia, a pag 8 ss. la perizia stessa indica esplicitamente che, per il verificarsi del presupposto di cui sopra, il comportamento del dentista sarebbe dovuto essere ben diverso: «Il Dott. avrebbe Pt_1
anche potuto inserire un narrow implant in zona 45 (andando contro alle indicazioni della casa produttrice), ma avrebbe dovuto giustificarla quanto meno prescrivendo al paziente degli esami strumentali di radiologia diagnostica, quali TAC o un DentaScan, che potessero realmente dare informazioni molto dettagliate e precise riguardo l'anatomia del sito implantare in tutte e tre le sue dimensioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Dunque, il Dott.
, non avendo prescritto al paziente nessun esame specifico quale Tac o Dentascan, Pt_1
sulla base dei soli elementi presenti agli atti, non avrebbe avuto nemmeno le informazioni necessarie per poter decidere discrezionalmente di inserire un narrow implant in zona diversa da quella per cui era oggettivamente indicata ». Il mancato rispetto delle linee guida si evidenzia qui ben più nella sua portata di gravità, atteso che il dentista non ha in alcun modo giustificato perché (pag. 10) «utilizzare un narrow implant in una zona diversa da quella per cui era indicato».
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono addebitate a carico del dentista , nei Pt_1 rapporti con l'appellato mentre seguono il doppio grado per l'impresa di assicurazione, seppure CP_1
rimasta contumace. Peraltro, in ordine a tale ultimo rapporto giuridico processuale, una sostanziale assenza di contrasto consiglia, nel caso della regolamentazione delle spese, di eliminare la voce relativa all'istruttoria in sede d'appello.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , nonché , ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Rigetta ogni richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal nei confronti Pt_1 del e, per l'effetto, lo condanna alle spese del grado a favore di quest'ultimo che liquida, CP_1 per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
921,00; per la Fase di tratt. In € 1.843,00, per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa
2) Dichiara tenuta a tenere indenne il da ogni spese Controparte_2 Pt_1
risarcitoria attinente alla controversia e la condanna alle spese del doppio grado in favore di quest'ultimo, spese che vengono liquidate, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 460,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 389,00, per la Fase istruttoria, in € 840,00; per la Fase decisionale, in € 851,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 460,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00, per la
Fase decisionale, in € 1.701,00 oltre rimborso forfett. 15 %, iva e cpa
Ancona, così deciso in data 13.5.2025
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
La Corte, così composta
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pulcini (c.f. ) del foro di Ascoli Piceno, entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in Ascoli Piceno alla Fraz. Castel Trosino n. 23/a
- APPELLANTE -
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente Controparte_1 C.F._3
sia disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Lorenzo Donati (c.f. ; fax: 0736.252700, C.F._4
pec: e dall'Avv. Tiziano Pelliccioni (c.f. ; fax: Email_1 C.F._5
0736.252700; pec: , entrambi del Foro di Ascoli Piceno, tutti con Email_2
domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Boldrini in Via Volturno 5, Ancona;
pagina 1 di 12 presso Rappresentanza con sede in Roma Via Savoia Controparte_2 Controparte_3
n. 78, in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) presso il domicilio digitale:
Email_3
-APPELLATI-
Oggetto: appello della sentenza 814/2021, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in tema di responsabilità professionale (odontoiatrica)
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Ascoli Piceno, esponendo di Controparte_1
essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia implantare iniziato il 13.5.2016 ed ultimato in data
17.10.2016. Successivamente al posizionamento dell'impianto, il accusava la frattura del dente CP_1 adiacente all'impianto stesso e “comparsa sintomatologia in regione implantare 4.5”.
A seguito di una radiografia del gennaio del 2017 veniva evidenziato l'inizio della frattura dell'impianto, frattura definitivamente accertata nel successivo mese di maggio del 2017, allorchè il dott. provvedeva a rimuovere l'impianto. Pt_1
Venivano informate dell'accaduto sia la compagnia di assicurazioni del sanitario che la casa produttrice della protesi che, tuttavia, non davano alcun riscontro al paziente il quale procedeva, Controparte_1
dapprima, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c. e, successivamente, depositata la perizia, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. per colpa professionale, così come riscontrata in sede di perizia Pt_1 medico legale depositata nell'ambito del procedimento di ATP e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento di tutti i danni che quantificava in € 498,65 a titolo di danno biologico temporaneo (Invalidità Temporanea), in
€ 2.930,00 a titolo di danno patrimoniale o emergente nonché degli ulteriori, diversi danni patrimoniali comunque conseguenti e correlati al grave inadempimento posto in essere dal convenuto in ordine all'esecuzione degli interventi e trattamenti sanitari, tutti eseguiti dal predetto Dr. , e Pt_1
pagina 2 di 12 segnatamente a) € 2.784,00 per spese, competenze professionali ed accessori corrisposti al dr. CP_4
ed al suo ausiliario Odontoiatrico dr. ai fini della redazione delle consulenze tecniche di parte Per_1 in atti;
b) € 4.913,85 per spese e competenze professionali liquidate e corrisposte ai CC.TT.UU. Dr. Del
Medico e Dr. all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam), CP_5 per un importo totale di € 11.126,50.
Si costituiva in giudizio contestando recisamente le conclusioni cui erano giunti i Parte_2
CCTTUU in sede di ATP in quanto, in quella sede, per ragioni esulanti la volontà del , Pt_1 quest'ultimo non via aveva potuto tempestivamente partecipare, con la conseguenza che le osservazioni del proprio CTP non erano state prese in considerazione – così come disposto dal giudice dell'ATP – dai consulenti del Tribunale. Negava, comunque, qualunque profilo di colpa, riconducendo la frattura dell'impianto alla scarsa qualità dei materiali di costruzione ovvero al bruxismo da cui era affetto il paziente. Esponeva, inoltre, di essere assicurato con la e concludeva chiedendo Controparte_2
in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa nel procedimento in corso della Compagnia di assicurazione con sede in Roma Via Controparte_6
Savoia n. 78, in persona del legale rappresentante pro tempore affinché la stessa, operando la polizza n.B/00173 prendesse parte agli atti di causa e tenesse in ogni caso indenne e manlevasse il dott. da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti dal Parte_1 CP_1
L'esito del giudizio di primo grado
Il Giudice di prime cure ha deciso ed argomentato secondo i passaggi che in sintesi sono i seguenti
1) ha richiesto la condanna in via esclusiva della propria assicurazione. Parte_1
Tuttavia, l'assicurazione può essere chiamata solo in via sussidiaria, in quanto la legge Gelli-
Bianco differisce la possibilità di promuovere l'azione diretta solo a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico con il quale verranno determinati i requisiti minimi dei contratti assicurativi che le strutture ospedaliere ed i medici avranno l'obbligo di stipulare, decreto non ancora entrato in vigore.
2) In sede di ATP, il veniva ritualmente chiamato in giudizio, insieme alla propria Pt_1
compagnia di assicurazioni ma decideva di non costituirsi in giudizio, se non successivamente, cioè dopo l'invio, da parte dei CCTTUU della bozza della relazione peritale. Dunque, il giudice dell'ATP disponeva che le osservazioni alla relazione peritale inviate dal fossero prese Pt_1
pagina 3 di 12 in considerazione ai soli fini del tentativo di conciliazione e non tenute in considerazione ai fini della relazione finale.
3) Il , nel giudizio di merito, ha sostenuto che, qualora i consulenti avessero preso in Pt_1 considerazione le proprie osservazioni, l'esito della CTU sarebbe stato differente. Tale assunto non è condiviso, in quanto gli ausiliari del Tribunale hanno individuato, senza ombra di dubbio,
l'esistenza di profili di colpa in capo al dott. in considerazione dei quali in alcun modo Pt_1
l'eventuale esistenza di concause (così come prospettate dal ) avrebbe avuto capacità Pt_1 assorbente sul profilo causale: l'errore medico è stato cioè di portata così rilevante da essere da solo capace di provocare l'evento.
4) In particolare, la regola generale - non rispettata nel caso di specie - è che nella scelta dell'impianto il sanitario deve sempre optare per l'impianto di maggior diametro possibile. I cc.uu hanno evidenziato come al non fosse stato inserito un impianto standard ma un CP_1
impianto di misure ridotte di 3.3. mm (Narrow Implants). Il Dott. fornisce una Pt_1 giustificazione per l'utilizzo di un impianto sottodimensionato esclusivamente in sede di comparsa conclusionale, quindi, tardivamente, adducendo che anni or sono il aveva Pt_1
già impiantato al in altra regione della bocca, una protesi delle stesse dimensioni CP_1
rispetto a quella per cui è causa senza conseguenze. Questa ricostruzione è ritenuta non verosimile dal giudice di primo grado, anche a volerne tenere conto nonostante la tardività.
5) Richiama poi il primo giudice la relazione dei CCTTUU ove si precisa che “il dott. Pt_1
avrebbe anche potuto inserire un narrow implant in zona 45 (andando contro alle indicazioni della casa produttrice), ma avrebbe dovuto giustificarla quanto meno prescrivendo al paziente degli esami strumentali di radiologia diagnostica, quali TAC o un DentaScan, che potessero realmente dare informazioni molto dettagliate e precise riguardo l'anatomia del sito implantare in tutte e tre le sue dimensioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Tali esami strumentali sono fondamentali soprattutto per poter giustificare il cambio di un protocollo operativo ormai consolidato. Dunque, il dott. , non avendo prescritto al Pt_1
paziente nessun esame specifico quale Tac o Dentascan, sulla base dei soli elementi presenti agli atti, non avrebbe avuto nemmeno le informazioni necessarie per poter decidere discrezionalmente di inserire un Narrow implant in zona diversa da quella per cui era oggettivamente indicata”.
6) Neppure poteva accogliersi la tesi dell'odontoiatra sulla difettosità dell'impianto (scarsa qualità dei materiali) e, dunque, sulla colpa assorbente della casa produttrice: i CC.UU osservano che l'impianto impianto Tixos 3.3 è stato posto nella zona Premolare, in spregio alle indicazioni pagina 4 di 12 tecniche della azienda produttrice la quale a pag. 18 del “CATALOGO GENERALE” consiglia di utilizzare “Gli impianti Tixos e Implus di diametro 3.3 mm e collo 3.5” nella zona “degli incisivi inferiori, degli incisivi centrali superiori ed incisivi laterali superiori”.
7) Circa il bruxismo da cui era affetto il elemento anche questo valorizzato dal dentista, CP_1 che in tal modo ascriveva al paziente la responsabilità per la rottura dell'impianto, non avendo lo stesso correttamente utilizzato il byte prescritto da lui prescritto sin dal 2011, secondo i
CC.UU «non vi è alcuna evidenza che le parafunzioni del siano state tenute in debita CP_1 considerazione dal al momento della scelta dell'impianto. […]”in quanto occorre Pt_1
“controllare la parafunzione prima e dopo il trattamento per prevenire la compromissione della riuscita del trattamento implanto-protesico stesso. In un paziente con questo disturbo, si deve attuare ogni precauzione per mantenere l'integrità della protesi”. Fra l'altro, come pure ammesso dal , oltre alle altre fisiologiche modificazioni della dentatura nel tempo, per Pt_1
rimanere alle evidenze del presente procedimento, alla fine del 2016 si verificava la rottura del dente 4.6 con la palese conseguenza che il byte di cinque anni prima non poteva essere idoneo.
8) Di conseguenza, il veniva condannato a risarcire al la complessiva somma di Pt_1 CP_1
euro 11.126,50 [498,65 per danno non patrimoniale temporaneo + danno patrimoniale (euro
4913,85 per spese di CTU+ euro 2930,00 per esborsi necessitati dall'intervento + euro 2784,00 per spese CCTTPP) oltre interessi dal giorno del singolo esborso all'effettivo soddisfo.Le spese come da soccombenza.
I motivi di appello
Il ha interposto appello Pt_1
a) Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta che la sentenza risulta affetta da vizio logico-giuridico; infatti pur prevedendo in parte motiva la responsabilità in solido del dott.
e della sua compagnia di Assicurazione, nel dispositivo essa risulta priva della Pt_1
dichiarazione di condanna in solido del resistente/convenuto e della compagnia di assicurazione terza chiamata in causa - la in forza di polizza n. n.B/00173 (doc.2 in atti), CP_2
regolarmente in essere al momento del sinistro e della conseguente manleva invocata nel primo grado.
b) Con il secondo motivo parte appellante richiede appendice istruttoria ed ammissione di nuove prove e, più precisamente: a) di chiamare a chiarimenti i CCTUU dell'ATP; b) di ammettere l'interrogatorio formale del per sentirlo sulla circostanza che in passato «altro impianto CP_1
dello stesso tipo e non ritenuto idoneo dai dott.ri e era stato applicato Per_2 CP_5 pagina 5 di 12 sempre dal dott. allo stesso paziente anni addietro ed è tuttora funzionante. La scelta Pt_1 dell'impianto e delle sue dimensioni era stata dettata dalla conformazione e dallo spessore della sede ove questo doveva essere applicato». Veniva inoltre richiesto di valorizzare la circostanza che il dott. , oltre 13 anni prima, aveva utilizzato sullo stesso paziente e nella stessa Pt_1
Con area (Premolare) un perno di 3.3. con ottimi risultati. Tale scelta era stata dettata proprio dallo spessore limitato della mandibola del sig. che sconsigliava l'utilizzo di impianti di CP_1
diametro maggiore.
c) Con il terzo motivo di appello, parte appellante lamenta – invero in maniera molto generica – di aver individuato nel paziente la parafunzione ed aveva perciò predisposto la misura per contrastarla prescrivendo il Byte. Alla luce di ciò, in alternativa si chiedeva la declaratoria di assenza da qualsivoglia responsabilità o quantomeno del concorso di responsabilità del sig. per quanto a lui occorso avendo egli omesso di utilizzare il Byte regolarmente CP_1
prescrittogli.
Nel giudizio d'appello si è costituito il mentre, come in primo grado, è rimasta contumace la CP_1 compagnia d'assicurazioni.
La richiesta di manleva rigettata dal primo giudice
Il primo Giudice è incorso in un vero e proprio errore di fatto nel qualificare una domanda, da parte dell'appellante, di condanna in via esclusiva della propria assicurazione, mentre l'assicurazione può essere chiamata solo in via sussidiaria.
Il motivo è, pertanto, fondato.
Nel presente procedimento, il Dott. ha richiesto, sia in primo grado, che in secondo grado, Pt_1
l'accertamento della manleva della propria assicurazione. Tale domanda è stata promossa:
- sia nelle conclusioni della sua comparsa di costituzione in primo grado: «[…] laddove venissero ravvisate responsabilità dell'odierno resistente nel presente giudizio, dichiari il Giudicante, la compagnia di assicurazione con Controparte_6
sede in Roma Via Savoia n. 78 in persona del legale rappresentante pro tempore, operando la polizza
n.B/00173, obbligata a tenere indenne ed a manlevare il dott. da ogni richiesta Parte_1
pagina 6 di 12 avanzata nei suoi confronti dall'odierno ricorrente sia in merito al presente giudizio che a quello precedente di ATP e da tutte le spese sostenute;», sia nelle conclusioni dell'atto di citazione in secondo grado: «in subordine, laddove si ritenessero ancora ravvisate responsabilità del dott. per Pt_1
quanto occorso al sig. ed in relazione alle cure apprestate dal sanitario al proprio paziente, CP_1 dichiari il Giudicante, la compagnia di assicurazione […], operando la Controparte_2
polizza n.B/00173, obbligata a tenere indenne ed a manlevare il dott. da ogni Parte_1
richiesta di risarcimento a qualunque titolo avanzata nei suoi confronti dal sig. sia Controparte_1
in merito al presente giudizio che a quello precedente di ATP come anche per quanto concerne tutte le spese sostenute e versate al . CP_1
Sono sussistenti tutti gli altri presupposti per accogliere la domanda di manleva, in virtù del fatto che il professionista ha stipulato polizza per rc professionale B/00173 con massimale pari a € 250.000 per attività di odontoiatria con impiantologia. Tale polizza va certamente applicata al caso in esame, trattandosi di “intervento di chirurgia implantare per inserire una fixture in titanio in zona 45 in data
13/05/2016” (pag. 6 relazione atp).
Gli altri motivi d'appello
L'appendice istruttoria, chiesta nelle sue varie forme, da parte appellante, è del tutto inaccoglibile.
Si legge, a pag 7 dell'atto di appello
“…questa difesa ribadiva nuovamente tutti i motivi che a suo dire avevano determinato il dott.
nello scegliere l'impianto da utilizzare e chiedeva anche la rinnovazione della CTU o la Pt_1 chiamata a chiarimenti dei CCTUU dell'ATP …”
Orbene, appare del tutto irrituale, in un atto d'appello, limitarsi a richiedere una nuova ctu ovvero una chiamata a chiarimenti dei ccttuu che hanno svolto il loro incarico in primo grado, semplicemente dicendo che vi erano osservazioni (senza precisare quali, specificamente) di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto.
pagina 7 di 12 Una necessaria impostazione dell'appello, per potere essere preso in considerazione, prima ancora che accolto, dovrà, invece, partire dalla ricostruzione operata dai consulenti d'ufficio e precisare ove essa è sbagliata.
A dire il vero, sembra proprio che la pretesa così formulata non abbia nulla di giuridico, ma si sostanzi nell'anodina affermazione “tanto tempo fa si era fatto così, ed era andata bene”.
Questo riferirsi ad un passato (asseritamente) senza problemi, di cui si vorrebbero scandagliare gli elementi positivi da cui ricavare la mancanza di responsabilità del sanitario (non si capisce, peraltro, se sotto il profilo del nesso causale – “un impianto simile non si è rotto” - ovvero per la sussistenza di condotta corretta ed adeguata il caso concreto), non rispetta in alcun modo il procedere secondo le regole di best practice che, sole, potevano semmai, ove provate, costituire un dato da analizzare, anche se posto in un passato non recente.
Ed uno, il principale forse, elemento di best practice, sarebbe stato il basarsi sulla regolare tenuta di una cartella clinica che desse conto di elementi favorevoli alle ragioni del sanitario, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, per il principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro
la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato: tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento della colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (…) la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso, è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale” (cfr. Cass., n. 26428/2020).
La prospettiva corretta è, pertanto, quella che tiene conto, sul punto, dell'importante arresto costituito da Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22639 la quale tratta proprio del rapporto tra malpractice odontoiatrica e documentazione sanitaria (in primis, cartella clinica), in particolare nella misura in cui ha disatteso le conclusioni del giudice territoriale, il quale aveva rigettato il gravame per mancato adempimento dell'onere della prova da parte dei ricorrenti in ordine al nesso causale tra gli interventi e il danno, ritenendo che, anche se il rapporto e' contrattuale, su di essi grava tale onere probatorio.
Osserva fra l'altro la cass. Cit. che: "…. La corte [territoriale] ha infatti riportato (motivazione, pagine
14-15) un passo di tale relazione nel quale il consulente (OMISSIS) afferma: “E' pur vero che la
pagina 8 di 12 complicanza discitica e' prevista dalla neuro-chirurgia e per la quale e' difficile obiettivare compiutamente l'etiogenesi, ma il fatto che si sia determinata e' certamente da attribuire ad un evento iatrogeno, non meglio precisabile considerata la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica…”. A tacer d'altro, allora, la corte territoriale – come si e' visto che rilevano i ricorrenti nei due motivi in esame – ha fatto gravare la incompletezza della cartella clinica sul paziente, deducendone l'assenza della prova del nesso causale. La sua impostazione, pero', non corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che nella incompletezza della cartella clinica – che e' obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato – rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimita' della prova, il presupposto perche' scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato ….”.
Va doverosamente aggiunto che il caso di cui si sono occupati i giudici di legittimità riguardava, sì, una malpractice odontoiatrica, ma nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, a quanto consta, e dunque nell'ambito di una struttura ove, come è noto, la redazione della cartella sanitaria è obbligatoria.
La gestione della cartella clinica e la sua obbligatorietà, per un dentista libero professionista è più controversa. Se non vi è dubbio che la compilazione della cartella clinica sia un atto dovuto per i medici ospedalieri e i dipendenti delle case di cura private convenzionate, compresi i dipendenti delle case di cura private non convenzionate, per quanto concerne i dentisti liberi professionisti, e più in generale di tutti gli studi privati, non esiste uno specifico obbligo alla sua tenuta. Tuttavia la tenuta di una cartella clinica o meglio di una scheda clinica da parte dell'odontoiatra costituisce un'ottima regola di professionalità dando concreto significato anche per i liberi professionisti alle norme di cui agli art. 25 del Codice Deontologico (documentazione clinica) e dell'art 26 (Cartella clinica).
Sempre sotto il profilo dell'opportunità, almeno secondo le disposizioni impartite dal presidente
[...]
è consigliabile conservare "la documentazione clinica ivi compresa Parte_3
la scheda clinica poiché in ipotesi di contestazione, la mancanza di tale documentazione si configurerà come elemento di prova negativo a carico del sanitario a cui incombe l'onere di provare di aver operato secondo i criteri di diligenza indicati nell'art. 1176 c.c".
Ovviamente la tenuta dei referti diagnostici eseguiti direttamente dall' odontoiatra si accompagna a quella della cartella clinica, dal momento che l'odontoiatra è abilitato ad eseguire attività radiodiagnostiche complementari e le leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione degli esami radiologici, per diminuire di inutili esposizioni alle radiazioni della pagina 9 di 12 popolazione. L'odontoiatra è tenuto all'archiviazione per dieci anni ( ex art. 111 D.L.n. 230/95; D.M.
14/02/97, art A, comma 3) degli esami eseguiti presso il proprio studio , che devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento. In alternativa è possibile, per l'odontoiatra, consegnare le radiografie al paziente, documentando con ricevuta. Per gli esami radiologici eseguiti presso un gabinetto radiologico esterno e acquisiti, subentra l'obbligo di custodia di cosa altrui e risarcimento in caso di perdita o danneggiamento del bene. Questi ultimi referti sono obbligatori e senz'altro dovevano esserci, visto il tipo di intervento odontoiatrico effettuato .
Appare dunque evidente che la mancanza di documentazione favorevole al corretto comportamento dell'odontoiatra non può che risolversi in senso a lui avverso, dovendosi pertanto completamente confermare le conclusioni a cui è giunto, sul punto, il primo giudice.
Al contrario, concorrente richiesta istruttoria, questa volta sul versante della prova orale, sarebbe di esperire interrogatorio formale del chiamato a rispondere che in passato «altro impianto dello CP_1
stesso tipo e non ritenuto idoneo dai dott.ri e era stato applicato sempre dal dott. Per_2 CP_5
allo stesso paziente anni addietro ed è tuttora funzionante. La scelta dell'impianto e delle sue Pt_1
dimensioni era stata dettata dalla conformazione e dallo spessore della sede ove questo doveva essere applicato».
Non è chi non veda come non si tratti di riferire fatti, sia pure sfavorevoli al potenziale confitente, ma puramente e semplicemente, nella seconda parte della frase, riportare una valutazione (peraltro, come si andrà a vedere subito, puntualmente smentita proprio in un passaggio della relazione dei ccttuu) e nella prima parte (che vi sia un impianto tuttora funzionante ) un dato irrilevante.
Fra l'altro i ccttuu danno precise spiegazioni tecniche a supporto della loro valutazione negativa, come sopra riportato e come qui giova ribadire
1) L'impianto in questione è stato inserito in una zona posteriore (premolare), non rispettando le indicazioni della casa produttrice secondo la quale tale impianto poteva essere inserito per le sue caratteristiche meccaniche solo in zona anteriore (incisivi); A seguito della frattura del 46 e della sua estrazione, il 45 alla fine risultava l'ultimo dente posteriore del suo lato inferiore destro e pertanto era il dente maggiormente sovraccaricato dalla masticazione destra. Non è stata adottata nessuna precauzione atta a ridurre i fenomeni di parafunzione, soprattutto a seguito della frattura del 46, come l'applicazione di placche di svincolo o bite Planes tali da ridurre il fenomeno del sovraccarico legato alla parafunzione che di fatto ha aggravato i problemi meccanici e portato alla frattura del collo dell'impianto (v. relaz. Ctu) .
pagina 10 di 12 2) Sul bruxismo, v. quanto sintetizzato al punto 7 dei passaggi motivazionali della sentenza.
Peraltro, non vi è alcun elemento di prova che dimostri che il paziente non avrebbe utilizzato il byte;
la cartella clinica (in ordine alla quale si richiamano le considerazioni sopra fatte) non individua alcun approfondimento se il byte già usato dal paziente fosse adatto anche per il nuovo impianto né quali fossero le prescrizioni di utilizzo;
in ogni caso, pur in presenza di parafunzioni, «non è stata adottata nessuna precauzione atta a ridurre i fenomeni di parafunzione, soprattutto a seguito della frattura del 46, come l'applicazione di placche di svincolo o bite planes tali da ridurre il fenomeno del sovraccarico legato alla parafunzione che di fatto ha aggravato i problemi meccanici e portato alla frattura del collo dell'impianto» (pag
13 perizia ATP).
3) L'inadeguatezza assoluta delle scelte operative del dentista, come sopra indicate è chiara, anche se l'appellante si attarda (pag. 7 dell'atto d'appello ) ad affermare che sarebbero gli stessi consulenti a fornire la giustificazione dell'operato del dentista: “è possibile che il Dott. Pt_1 possa aver incontrato condizioni anatomiche nel sito chirurgico che impedissero l'inserimento di un impianto di diametro adeguato”; (pag. 10 perizia per il virgolettato). Tuttavia, a pag 8 ss. la perizia stessa indica esplicitamente che, per il verificarsi del presupposto di cui sopra, il comportamento del dentista sarebbe dovuto essere ben diverso: «Il Dott. avrebbe Pt_1
anche potuto inserire un narrow implant in zona 45 (andando contro alle indicazioni della casa produttrice), ma avrebbe dovuto giustificarla quanto meno prescrivendo al paziente degli esami strumentali di radiologia diagnostica, quali TAC o un DentaScan, che potessero realmente dare informazioni molto dettagliate e precise riguardo l'anatomia del sito implantare in tutte e tre le sue dimensioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Dunque, il Dott.
, non avendo prescritto al paziente nessun esame specifico quale Tac o Dentascan, Pt_1
sulla base dei soli elementi presenti agli atti, non avrebbe avuto nemmeno le informazioni necessarie per poter decidere discrezionalmente di inserire un narrow implant in zona diversa da quella per cui era oggettivamente indicata ». Il mancato rispetto delle linee guida si evidenzia qui ben più nella sua portata di gravità, atteso che il dentista non ha in alcun modo giustificato perché (pag. 10) «utilizzare un narrow implant in una zona diversa da quella per cui era indicato».
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pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono addebitate a carico del dentista , nei Pt_1 rapporti con l'appellato mentre seguono il doppio grado per l'impresa di assicurazione, seppure CP_1
rimasta contumace. Peraltro, in ordine a tale ultimo rapporto giuridico processuale, una sostanziale assenza di contrasto consiglia, nel caso della regolamentazione delle spese, di eliminare la voce relativa all'istruttoria in sede d'appello.
P.Q.M
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , nonché , ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Rigetta ogni richiesta di riforma della sentenza impugnata avanzata dal nei confronti Pt_1 del e, per l'effetto, lo condanna alle spese del grado a favore di quest'ultimo che liquida, CP_1 per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
921,00; per la Fase di tratt. In € 1.843,00, per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre rimborso forf. 15 %,iva e cpa
2) Dichiara tenuta a tenere indenne il da ogni spese Controparte_2 Pt_1
risarcitoria attinente alla controversia e la condanna alle spese del doppio grado in favore di quest'ultimo, spese che vengono liquidate, quanto al I grado, per la Fase di studio della controversia, in € 460,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 389,00, per la Fase istruttoria, in € 840,00; per la Fase decisionale, in € 851,00 e, quanto al II grado, per la Fase di studio della controversia, in € 460,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 777,00, per la
Fase decisionale, in € 1.701,00 oltre rimborso forfett. 15 %, iva e cpa
Ancona, così deciso in data 13.5.2025
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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