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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.20 chiamato il procedimento iscritto al n. 18781/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
è presente l'avv. RICOTTA ANTONIO in sostituzione dell'avv. GULOTTA
ANTONIO WALTER il quale, in considerazione del fatto che l' ha provveduto CP_1
in autotutela ad annullare l'indebito, aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, tuttavia, con condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore.
E' pure presente l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' che chiede che la causa CP_1
venga decisa con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.25
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 18781/2024 RGL. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 38, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: indebito
All'udienza del 30 maggio 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 232,00, oltre CP_1
spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter Gulotta, dichiaratosi antistatario.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso d'aver ricevuto in data 20.11.2024 provvedimento con cui l'ente previdenziale gli chiedeva la restituzione dell'importo di euro 937,34 - indebitamente erogato nel periodo dall'1.04.2014 all'8.11.2014 a titolo di indennità di disoccupazione n. 570923/2013 - conveniva in giudizio l'ente Parte_2
per sentire dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento. CP_2
A sostegno del ricorso deduceva, oltre a vizi formali della comunicazione di indebito (carenza di motivazione), la prescrizione del credito vantato e, in ogni caso,
l'irripetibilità delle somme richieste, stante la propria buona fede con conseguenziale legittimo affidamento nella prestazione ricevuta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio l'istituto rappresentando che “[..]l'Ufficio competente ha comunicato il riesame del debito oggetto di causa provvedendo ad annullarlo in autotutela” e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa, sulla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, nel provvedimento in autotutela allegato nel fascicolo telematico dell'istituto (Disposizione n° 550000-25-0410 del 18.4.2025) testualmente si legge:
“alla luce dell'intervenuta prescrizione decennale sensi dell'art. 2946 codice civile dell'importo richiesto con il provvedimento di indebito n° 19193644 e della carente motivazione di tale provvedimento se ne dispone l'annullamento”.
Pertanto, sulla base delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez.
III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico dell' in considerazione della condotta dell'istituto che ha CP_1 provveduto all'annullamento dell'indebito dopo la notifica del ricorso (18 aprile
2025), e vengono liquidate come in dispositivo (in base alle tariffe minime e avuto
3 riguardo all'attività effettivamente) disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30 maggio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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