Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05107/2025REG.PROV.COLL.
N. 08491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8491 del 2024, proposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) e dal Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
dr. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Lazzara e Maria Paola Di Nicola e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via C. Monteverdi, n. 20;
dr.ssa -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, resa tra le parti e notificata l’-OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalle Amministrazioni appellanti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;
Vista la memoria difensiva dell’appellato;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, con cui l’istanza cautelare è stata accolta ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Visto l’appello incidentale del dott. -OMISSIS-;
Preso atto del deposito di ulteriore memoria da parte della difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per l’appellato l’avv. Paolo Lazzara;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia hanno proposto appello avverso la sentenza “semplificata” del T.A.R. Lazio, Sez. I, n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso del dott. -OMISSIS- contro la delibera del C.S.M. del -OMISSIS-, recante diniego della conferma del ricorrente nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di -OMISSIS-, e contro gli atti presupposti e connessi, ivi compreso il decreto del Ministro della Giustizia del -OMISSIS- che ha formalizzato il diniego di conferma
In fatto, il ricorrente, dal 2004 giudice onorario presso il Tribunale di -OMISSIS-, presentava domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per la conferma nell’incarico di giudice onorario di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017.
All’esito di tale procedura, consistente nella sottoposizione al candidato di un caso pratico (che per il ricorrente ha riguardato un ricorso in opposizione avverso un ordine di sospensione della patente di guida), la Commissione esprimeva un giudizio finale positivo, pur dando atto delle carenze dimostrate dal magistrato onorario per i criteri A (“ capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto ”) e B (“ capacità di applicare al caso esaminato le norme sostanziali e procedurali di riferimento ”).
Il C.S.M., tuttavia, sulla base delle carenze riscontrate dalla Commissione in ordine ai criteri A e B e poiché anche per i criteri C (“ preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva ”) e D (“ chiarezza e padronanza lessicale e semantica con riferimento al linguaggio tecnico-giuridico ”) il giudizio di sintesi della Commissione, pur formalmente positivo, era supportato da una motivazione che lasciava trapelare dubbi e perplessità della Commissione stessa, ha capovolto il giudizio e negato la conferma nell’incarico.
Il magistrato onorario impugnava il diniego di conferma innanzi al T.A.R. Lazio, che, come si è detto, con la sentenza semplificata oggetto di appello ha accolto il ricorso.
Nel gravame l’organo di autogoverno e il Ministero della Giustizia, dopo aver ricostruito la vicenda e il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, hanno contestato l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo con un unico motivo la censura di motivazione errata e contraddittoria. In aggiunta, le Amministrazioni appellanti hanno riproposto le eccezioni al ricorso di primo grado riguardanti le censure di questo non accolte dal primo giudice.
Si è costituito in giudizio il dott. -OMISSIS-, depositando una memoria e concludendo per il rigetto dell’appello, previo rigetto della relativa istanza cautelare. L’appellato ha chiesto inoltre la cancellazione di talune espressioni contenute nell’atto di appello, ritenute offensive e fondate su atti annullati con sentenza.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la celere discussione del merito dell’appello.
In data 16 gennaio 2025 l’appellato ha depositato appello incidentale “subordinato” alla (denegata) ipotesi dell’accoglimento dell’appello principale.
Più in particolare, l’appellante incidentale ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha disatteso la doglianza di incompetenza del C.S.M. a pronunciarsi in ordine alla conferma nell’incarico ed ha escluso che l’organo di autogoverno fosse vincolato ad aderire al giudizio della Commissione di valutazione, formulando con l’unico motivo dell’appello incidentale le censure di: errata e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017; errata e falsa applicazione dell’art. 8 della circolare del C.S.M. n. P/8962 del 2 maggio 2023 (recante la disciplina della procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato oltre sedici anni di servizio).
Pertanto, l’appellante incidentale ha chiesto, in caso di ritenuta fondatezza dell’appello principale, l’accoglimento dell’appello incidentale e, di conseguenza, l’accoglimento con diversa motivazione del ricorso da lui proposto in primo grado.
In data 18 marzo 2025 la difesa erariale ha depositato ulteriore documentazione.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 il Collegio, udito il difensore comparso dell’appellato, che si è riportato alle deduzioni difensive esposte negli atti ritualmente depositati, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia contro la sentenza semplificata del T.A.R. Lazio, Roma, che ha accolto il ricorso del dott. -OMISSIS- per l’annullamento del diniego di conferma nell’incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario di -OMISSIS-.
In sintesi, nella decisione impugnata l’adito T.A.R.:
- ha disatteso il motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva dedotto l’incompetenza del C.S.M. a pronunciarsi, nonché il vincolo del medesimo organo di autogoverno rispetto all’esito del giudizio espresso dalla Commissione di valutazione (nel senso, cioè, che il C.S.M. sarebbe stato privo di uno spazio deliberativo in difformità da tale giudizio);
- ha altresì disatteso il motivo di ricorso concernente l’estraneità della prova sostenuta dal candidato rispetto alle funzioni oggetto di conferma, in quanto la prova afferiva al Diritto Civile e il magistrato onorario ha esercitato le proprie funzioni in tale settore;
- ha invece accolto le altre censure dedotte dal ricorrente, ritenendo che il C.S.M.: I) abbia reso palese la contraddittorietà tra due giudizi tecnico-discrezionali (il proprio e quello della Commissione), ciò che costituisce figura sintomatica dell’eccesso di potere; II) abbia assegnato ai parametri A e B una rilevanza maggiore e più pregnante rispetto ai parametri C e D, laddove invece tali parametri sono equipollenti ai fini del giudizio di conferma, così finendo per positivizzare una graduazione dei criteri che, però, non esiste de iure condito .
Con l’unico motivo di appello la difesa erariale lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe errata e contraddittoria, mentre le valutazioni del C.S.M. sarebbero logiche e ragionevoli, siccome assunte sulla base di presupposti fattuali non controversi e storicamente corretti, all’esito di un percorso argomentativo conseguente e lineare, il che avrebbe dovuto portare alla reiezione di tutte le censure dedotte dal ricorrente.
Anzitutto, il T.A.R. si sarebbe contraddetto: da un lato, infatti, avrebbe evidenziato che il C.S.M. è competente a pronunciarsi sulla conferma dei giudici onorari, senza essere vincolato al giudizio reso dalla Commissione di valutazione, dall’altro lato, tuttavia, avrebbe affermato che la disciplina della procedura pone in risalto l’esigenza di ancorare la delibera del C.S.M. al contenuto del giudizio della Commissione, giungendo ad affermare che la differente valutazione formulata sull’esito della prova dell’organo di autogoverno rispetto alla Commissione dimostra l’aperta contraddittorietà dei giudizi, la quale a sua volta è figura sintomatica dell’eccesso di potere.
Ma tali affermazioni della sentenza sarebbero antitetiche ed erronee, poiché i poteri del C.S.M. non sarebbero da configurare come meramente confermativi rispetto al giudizio dei Commissari, ma si estenderebbero alla verifica della valutazione espressa da questi, essendo la stessa legge a riservare al Consiglio la decisione finale sulla conferma o meno del magistrato onorario: vengono richiamati sul punto l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, il d.m. 3 marzo 2022 (che ha previsto le misure organizzative per lo svolgimento delle procedura valutative di conferma dei magistrati onorari) e l’art. 8 della circolare del C.S.M. n. 8962/2023 (il quale, al comma 1, stabilisce che il C.S.M., acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione, delibera sulla domanda di conferma).
Nel termine “ delibera ” di cui al citato art. 8 – osservano le Amministrazioni appellanti – è ricompresa la necessità di giungere a una determinazione o esprimere una decisione, dopo opportuna discussione o ponderazione, e non si intende solo il mero recepimento di quanto disposto da altri organi. Riservare la delibera al Consiglio significa, dunque, riservare la decisione finale all’organo di autogoverno, in conformità alla legge istitutiva del C.S.M., che riserva all’organo di autogoverno ogni decisione sullo status dei magistrati, sia togati che onorari. L’espressione, recata sempre dall’art. 8, in base alla quale il Consiglio delibera “ acquisito il giudizio espresso dalla Commissione ”, indicherebbe l’imposizione al Consiglio di un onere istruttorio, ma non certo di un dovere di deliberare in conformità al giudizio della Commissione stessa
In secondo luogo, la valutazione operata dal C.S.M. riposerebbe su una motivazione ampia, corretta e razionale, e pertanto pienamente legittima, avendo esternato ampiamente le ragioni della decisione contraria al giudizio espresso dalla Commissione.
La disamina di tale motivazione darebbe conto di come il T.A.R. sia incorso in errore nell’affermare che il C.S.M. avrebbe assegnato maggiore rilevanza ai parametri di giudizio A e B (relativamente ai quali si sono registrate a carico del ricorrente le più severe criticità), rispetto ai parametri B e C, in ordine ai quali, invece, la Commissione ha ritenuto il candidato idoneo. Invero, il giudizio del C.S.M. sarebbe stato espresso in relazione ai quattro parametri complessivamente considerati, ritenendo non tanto che le lacune dei primi due fossero più gravi di quelle riscontrate negli altri, ma, globalmente, che le lacune in alcuni dei parametri non potessero essere compensate dalle positività in altri, atteso che tale giudizio compensativo non è previsto dalla legge.
La motivazione della sentenza appellata sarebbe illogica laddove ha attribuito al C.S.M. la scelta di dare maggiore rilevanza ai parametri A e B senza tenere conto che i quattro parametri di valutazione sono da qualificare come equipollenti ai fini della conferma: infatti, la tesi dell’equipollenza avrebbe dovuto comportare per assurdo, nel caso di specie, uno stallo perpetuo del giudizio di conferma, in quanto la sintesi dei quattro parametri avrebbe determinato una situazione di parità, avendo i primi due dato esito negativo e i secondi due esito positivo.
Ancor più illogico sarebbe il corollario che il T.A.R. ha tratto da tale tesi: invero il primo giudice, nel sostenere che il Consiglio non potesse attribuire un peso maggiore all’esito negativo dei primi due parametri, avrebbe di fatto apoditticamente concluso per la possibilità dell’Autorità Giudiziaria di sostituirsi al medesimo Consiglio nell’attribuire un peso maggiore all’esito positivo dei secondi due parametri. Il Tribunale, invece, si sarebbe dovuto avvedere che secondo il C.S.M. le lacune riscontrate a carico del ricorrente dalla Commissione nei primi due parametri con un’adeguata motivazione non potessero essere compensate dalle positività riscontrate sinteticamente negli altri due.
Il T.A.R. avrebbe dovuto, inoltre, tenere conto del fatto che la positività attribuita per il parametro C sarebbe stata motivata dalla Commissione con l’argomentazione che la brevità del colloquio non consentiva di estendere i dubbi sulla chiarezza e sulla completezza espositiva del magistrato onorario dal caso concreto ad un piano più generale, per poter esprimere un giudizio negativo sull’intera sua preparazione giuridica.
Aggiungono le Amministrazioni appellanti che il giudizio comparativo sotteso al ragionamento del primo giudice non sarebbe previsto da alcuna fonte di disciplina. Tale giudizio, inoltre, sarebbe nel caso di specie precluso dalla circostanza che il giudizio positivo espresso dalla Commissione per il parametro C deriverebbe non dalla valutazione della prova svolta, ma dalla presunzione espressa dai Commissari, secondo cui “ la lunga esperienza ” del candidato quale giudice ed anche quale avvocato “ debba deporre in senso positivo ” sulla sua preparazione giuridica generale. La delibera impugnata sarebbe, perciò, correttamente motivata anche nella parte in cui ha osservato che per quanto riguarda i parametri di valutazione C e D, il giudizio di sintesi, pur formalmente positivo, è supportato da un percorso motivazionale che lascia trapelare dubbi e perplessità della Commissione.
In definitiva, la delibera impugnata sarebbe esente da vizi, non solo perché il giudizio compensativo tra i parametri invocato dal T.A.R. non sarebbe previsto dalla legge, ma perché spetterebbe al C.S.M. garantire che i giudici onorari confermati abbiano una preparazione tale da renderli adeguati al ruolo cruciale da essi esercitato nei confronti della collettività: ma nel caso in esame le lacune mostrate dal candidato sarebbero state di per sé tali da non consentire un giudizio positivo.
Così riassunte le doglianze dell’appello, osserva il Collegio che esse sono fondate e da condividere, nei termini che di seguito si vanno a esporre.
Va premesso, in linea generale, che per giurisprudenza costante la motivazione del provvedimento amministrativo assolve alla funzione di esternare le ragioni dell’atto, allo scopo di consentire al suo destinatario di ricostruire l’ iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al ridetto destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 31 marzo 2025, n. 2655; id., 18 aprile 2024, n. 3502; Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; id., 6 agosto 2013, n. 4096; Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520; id., 1° ottobre 2004, n. 6361; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956; id., 4 aprile 2006 n. 1750).
Tanto premesso, nel caso di specie la delibera del C.S.M. illustra in modo esaustivo le ragioni che hanno indotto l’organo di autogoverno a discostarsi dal giudizio positivo espresso sul candidato dalla Commissione esaminatrice, dando risalto sia ai giudizi negativi dallo stesso riportati con riguardo ai parametri di valutazione A e B, sia al fatto che anche per il parametro C il giudizio, pur formalmente positivo, esprime dubbi sulla chiarezza e sulla completezza espositiva del magistrato onorario, anche se limitati al caso pratico sottopostogli nella prova.
Dalla lettura della scheda di valutazione del magistrato onorario redatta dalla Commissione si ricava, infatti, che:
- per il parametro A (valutazione in ordine alla capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto), nell’esame del caso somministrato al candidato – che, si ricorda, riguardava un ricorso in opposizione avverso un ordine di sospensione della patente per tre mesi, con richiesta di sospensiva urgente al giudice di pace – sono emerse a carico dell’interessato “ molteplici criticità ”. Più in particolare, “ il candidato ha palesato scarsa comprensione degli elementi di diritto e di fatto del caso sottoposto alla sua valutazione ” ed “ è emerso in più frangenti ” come non gli fosse chiaro “ il contesto cautelare del giudizio ”. Inoltre, sotto il profilo fattuale, il magistrato onorario “ non ha notato che, al momento del suo eventuale giudizio sulla sospensione, non risultavano procedimenti penali in corso ” e tale elemento non gli ha instillato un dubbio sulla ricostruzione dell’evento e sulla fondatezza di quanto contestato. Il magistrato onorario non ha neppure notato che la sospensione della patente di guida era stata disposta dopo che la destinataria dell’atto aveva circolato senza limitazioni per oltre un mese: è “ solo dopo segnalazione e ripetuta sollecitazione della commissione ” che l’interessato si è avveduto di siffatti elementi e li ha valutati;
- quanto al parametro B (valutazione in ordine alla capacità di applicare al caso esaminato le norme sostanziali e procedurali di riferimento), il giudizio di sintesi del candidato è “ inadeguato ”. La scheda di valutazione sottolinea che “ non sono state immediatamente valutate [dall’interessato] le eccezioni della parte ricorrente ed in particolare non è stato preso in considerazione il disposto degli artt. 218, 222, c. 2, e 223, c. 2 del D.Lgs. 285/1192 [ rectius : 285/1992]”, “ Tanto è vero che la prima soluzione proposta dal candidato è stata quella di una riduzione della sospensione al minimo edittale di 15 gg. sulla base di una prassi consolidata dell’Ufficio ”, senza valutare le norme richiamate nelle eccezioni di parte. La Commissione aggiunge che ha chiesto al magistrato onorario di motivare in diritto ed in fatto la soluzione proposta “ senza ottenere risposta se non quella […] di una prassi dell’Ufficio ”: “ solo dopo sollecitazione […] il candidato si è soffermato sul disposto delle citate disposizioni e sulla possibile correlazione delle stesse con il caso concreto. Tuttavia, una reale motivazione giuridica alla possibile riduzione della sospensione non è emersa ” e lo stesso candidato ha ammesso che “ la sua determinazione era stata probabilmente frutto di un vizio di abitudine ”;
- con riguardo al parametro C (valutazione in ordine alla preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva) la Commissione ha giudicato il candidato “ adeguato ”, traendo tale giudizio dalla “ sua lunga esperienza quale giudice – ed anche come avvocato ”, che depone in senso positivo, senza poter ricavare elementi dal “ breve colloquio ”, che anzi ha fatto emergere dubbi sulla chiarezza e sulla completezza espositiva dello stesso. Tuttavia, tali dubbi sono stati ritenuti dalla Commissione “ legati al solo esame del caso concreto ”, in relazione a quanto emerso per i parametri A e B, e non suscettibili di estensione su un piano generale;
- infine, per il parametro D (valutazione in ordine alla chiarezza e padronanza lessicale e semantica con specifico riferimento al linguaggio tecnico-giuridico), la Commissione ha ritenuto che, pur nel contesto sopra delineato, l’interessato si fosse espresso in maniera adeguata.
Il C.S.M., dal canto suo, presa visione delle risultanze della prova, come riportate nella citata scheda di valutazione, ha evidenziato – con un giudizio immune da profili di irragionevolezza o illogicità – come le criticità segnalate fossero “ di particolare allarme sotto il profilo della capacità a cogliere e comprendere gli aspetti essenziali dei casi da decidere e di analisi delle prospettazioni di parte ” e come a una valutazione negativa per i parametri A e B si aggiungesse un giudizio di sintesi relativo ai parametri C e D che, pur formalmente positivo, lasciava trapelare nella sua motivazione i dubbi e le perplessità della Commissione esaminatrice.
L’organo di autogoverno ha perciò concluso che, nonostante la Commissione di valutazione avesse espresso un giudizio finale complessivamente positivo, il candidato fosse risultato “ sostanzialmente inidoneo a svolgere le funzioni a cui è preposto ”, attesa la gravità delle lacune emerse a suo carico in esito al colloquio orale, tali da giustificare un giudizio di non conferma nell’incarico. “ Il magistrato onorario ” – spiega il Consiglio – “ nel rispondere ai quesiti posti dalla Commissione di valutazione, ha palesato gravi carenze nella conoscenza degli istituti giuridici, sostanziali e processuali in rilievo, incapacità argomentativa nell’esame delle prospettazioni di parte e non è risultato in grado di cogliere gli aspetti essenziali della vicenda sottoposta al suo esame ”: si tratta di “ doti imprescindibili nell’esercizio di qualsiasi funzione giudiziaria ”, la cui mancanza – conclude la delibera impugnata – non può che comportare la non conferma del magistrato onorario.
Orbene, non è chi non veda come le ragioni esposte dal C.S.M. a giustificazione della non conferma siano del tutto coerenti con le risultanze della prova sostenuta dal magistrato onorario, come riportate nella scheda di valutazione che lo riguarda, mentre ad essere incoerente rispetto a tali risultanze è, a ben guardare, il giudizio complessivo positivo emesso dalla Commissione. Ne segue che, al contrario di quanto opinato dal T.A.R., non vi è nessuna contraddittorietà (sintomatica dell’eccesso di potere) nella delibera di non conferma adottata dal Consiglio: ad essere affetto da contraddittorietà è invece il giudizio finale della Commissione, che, come detto, non è coerente rispetto ai giudizi di sintesi sui singoli parametri, sicché è corretta la decisione del C.S.M. di discostarsene.
Si ricorda in argomento che è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà il provvedimento che presenti contraddizioni ed incongruenze rispetto a precedenti valutazioni della stessa P.A. (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684; id., 6 ottobre 2009, n. 6094; id., 31 dicembre 2007, n. 6800; Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 5000; Sez. VI, 13 ottobre 1995, n. 1381). La giurisprudenza più recente, del resto, nell’individuare quale ipotesi di contraddittorietà estrinseca il contrasto tra un provvedimento e i suoi atti preparatori, ha portato ad esempio il caso del superamento di un concorso da parte di un candidato le cui prove risultino insufficienti in base ai verbali della commissione di esame (C.d.S., Sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4596).
Da quanto esposto si evince la fondatezza delle doglianze dell’appello volte a sostenere la logicità, razionalità e correttezza della valutazione operata dall’organo di autogoverno, nonché l’ampiezza e l’esaustività della relativa motivazione. Altrettanto fondate sono poi le doglianze volte a contestare il giudizio comparativo sotteso alle motivazioni della sentenza appellata.
Invero, ad avviso del Collegio il giudizio di conferma non può che conseguire ad una valutazione positiva del candidato sotto tutti i parametri presi in esame, non essendo previste compensazioni tra i giudizi relativi ai vari parametri. E anche ad opinare diversamente, sarebbe necessario almeno che il candidato riportasse una valutazione positiva nella maggioranza dei parametri, mentre nella vicenda per cui è causa il candidato non solo non ha conseguito un giudizio positivo in tutti i parametri, ma neppure nella maggioranza di questi: infatti, per due parametri su quattro (A e B) il giudizio è stato negativo ed anche il giudizio espresso dalla Commissione in ordine al parametro C è dubbio che possa ritenersi positivo, almeno sul piano sostanziale.
Le Amministrazioni appellanti sottolineano giustamente come sia errata l’affermazione che si legge nella sentenza appellata, secondo cui il Consiglio avrebbe dato prevalenza ai criteri A e B rispetto ai criteri C e D, poiché in realtà il C.S.M. si è espresso in ordine ai quattro parametri nel loro complesso considerati, ritenendo non che le lacune dei primi due fossero più gravi delle positività riscontrate in ordine agli altri, ma che, globalmente, le lacune palesate dal candidato non consentissero di formulare un giudizio di conferma del medesimo. Con il ché, in definitiva, merita adesione l’assunto della difesa erariale, secondo cui spetta al C.S.M. garantire che i giudici onorari confermati abbiano un’adeguata preparazione, mentre nel caso di specie le lacune dimostrate dal candidato erano di per sé tali da non consentire un giudizio positivo in proposito, con valutazione dell’organo di autogoverno motivata e logica, pur se difforme da quella della Commissione.
Da ultimo, va respinta la richiesta dell’appellato di cancellazione di talune espressioni contenute negli atti di controparte – segnatamente: nell’atto di appello – poiché alla stregua di quanto esposto non si ravvisa alcun profilo di offensività nelle argomentazioni della difesa erariale.
La fondatezza dell’appello principale comporta la necessità, per il Collegio, di procedere all’esame di quello incidentale, che però risulta infondato, in disparte ogni considerazione sulla tempestività o meno della sua proposizione.
Invero, con l’appello incidentale “subordinato” il dott. -OMISSIS- impugna il capo della sentenza appellata che ha disatteso il motivo del ricorso di primo grado inteso a contestare il potere del C.S.M. di esprimere una propria valutazione sul candidato, discostandosi da quella operata dalla Commissione esaminatrice.
Sostiene l’appellante che l’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 116/2017, nel disciplinare la procedura di valutazione ai fini della conferma nell’incarico, individua la titolarità del compito di valutazione in capo alla Commissione circondariale, senza assegnare alcun potere al C.S.M., di tal ché la delibera di diniego di conferma violerebbe il citato art. 29.
Evidenzia poi che, ai sensi della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8962/2023, la delibera dell’organo di autogoverno che pronuncia sulla conferma deve fare esclusivo riferimento al “ giudizio espresso dalla Commissione ”, il che significherebbe che non spetta al C.S.M. procedere alla valutazione, né tantomeno ripetere il giudizio della Commissione e la valutazione dei candidati. Nel caso di specie, al contrario, la delibera contestata avrebbe proceduto a una nuova valutazione del magistrato onorario, giungendo ad un esito opposto rispetto a quanto ritenuto dall’organo competente (la Commissione).
Il C.S.M. avrebbe svolto una sorte di esame di secondo grado senza averne alcun titolo, giacché l’art. 8 della richiamata circolare affiderebbe alla Commissione di valutazione il giudizio sulla prova e al Consiglio la verifica sulla correttezza della procedura e sull’esistenza delle altre condizioni richieste per la conferma.
L’organo di autogoverno non potrebbe, come in concreto ha fatto, sostituire il proprio giudizio, del tutto decontestualizzato, a quello positivo della Commissione: in base all’art. 8 della circolare, infatti, il C.S.M. avrebbe il compito di “ acquisire ”, cioè recepire, il giudizio della Commissione, che sarebbe vincolante per quanto attiene alla prova tecnica svolta dai candidati. Sarebbe illegittima la ripetizione di tale giudizio da parte del Consiglio, organo privo della qualificazione della Commissione e di ben diversa composizione, alla luce della giurisprudenza, secondo cui le valutazioni tecnico-discrezionali non possono essere “rimeditate” da un’autorità diversa dalla Commissione.
Né la legge, né la circolare – conclude l’appellante – assegnano al Consiglio la competenza a valutare discrezionalmente i magistrati onorari, spettando tale funzione solo alla Commissione di valutazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017: funzione da svolgere secondo i criteri generali che la Commissione stessa stabilisce con ampia discrezionalità, mentre il C.S.M. – oltre a non poter svolgere valutazioni nel merito – neppure può elaborare autonomi criteri valutativi, diversi da quelli della Commissione, attribuendo a taluni aspetti peso preponderante e differente fino a ribaltare il giudizio finale, che da positivo è divenuto negativo.
La doglianza, tuttavia, è confutata dalla disamina dell’art. 8, comma 1, della suindicata circolare del C.S.M. n. P/8962 del 2 maggio 2023 (all. 23 al ricorso di primo grado), il quale, come già si è visto, stabilisce che il Consiglio “ acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 6 [della medesima circolare] , delibera sulla domanda di conferma ”.
Orbene, il potere di adottare una “ delibera ” è un vero e proprio potere amministrativo, avente natura ben diversa dalla mera presa d’atto dell’altrui giudizio, nel ché si esaurirebbero, secondo l’appellante incidentale, le funzioni del C.S.M. nella fattispecie in esame. Sul punto va prestata, perciò, completa adesione alla sentenza appellata, la quale osserva correttamente come, in base all’art. 8 ora citato (da leggere alla luce dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, che assegna allo stesso C.S.M. il potere di indire le procedure valutative per la conferma), non possa sostenersi che il potere dell’organo di autogoverno sarebbe vincolato all’esito del giudizio reso dalla Commissione di valutazione, senza avere nessuno spazio deliberativo in difformità da tale giudizio. Il “vincolo” si limita all’acquisizione del giudizio espresso dalla Commissione, ma non si estende al recepimento del contenuto di questo, inteso, nella prospettiva erronea dell’appellante incidentale, quale sua mera presa d’atto ad opera dell’organo di autogoverno.
Peraltro, all’argomentazione letterale fondata sulla previsione del potere di deliberare contenuta nel più volte ricordato art. 8, comma 1, della circolare, la sentenza appellata aggiunge un’argomentazione di natura logico-sistematica, neppure contestata dall’appellante: quella, cioè, per cui la procedura di conferma dei magistrati onorari ex art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 ha carattere non già concorsuale, ma idoneativo, come dimostra il fatto che la Commissione di valutazione, in esito alle proprie operazioni, rende noto l’elenco dei magistrati onorari risultati idonei (all. n. 2 alla circolare n. 8962/2023); ciò –osserva il primo giudice – sta a dire che la Commissione non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma si limita a esprimere un giudizio di idoneità, il quale costituisce l’antecedente tecnico-giuridico sulla scorta del quale il Consiglio è, poi, chiamato a deliberare.
Né potrebbe obiettarsi che la sentenza sarebbe incorsa in contraddizione, con il soggiungere che “ la disciplina della procedura pone in risalto l’esigenza di ancorare la deliberazione finale del CSM al contenuto del giudizio espresso dalla predetta commissione ”. Come si è già visto e come giova qui ripetere, infatti, la delibera impugnata è ancorata ai giudizi di sintesi sui singoli parametri valutativi contenuti nella scheda di valutazione del candidato, mentre a non essere ancorato a siffatti giudizi è, invece, il giudizio complessivo finale espresso dai Commissari.
In conclusione, pertanto, l’accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello incidentale comportano che, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto, in quanto infondato.
Spetta nondimeno all’organo di autogoverno, nell’ambito dei suoi poteri ampiamente discrezionali, valutare se, tenuto conto delle precarie condizioni di salute in cui l’interessato ha allegato di versare e di aver sostenuto il colloquio, sussistano gli estremi per l’adozione di misure volte a consentirgli in via eccezionale di ripetere lo stesso.
Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, in relazione all’appello principale, nonché la compensazione delle spese per l’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio con riferimento all’appello principale, compensando altresì le spese per l’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.