Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 377/2025, del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473-bis.51
C.P.C”, promosso da:
, nata il [...] in [...], residente in [...], AR
Via Silvio Pellico nr. 18 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
pagina 1 di 8
studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Nicolò Ferracciu nr. 14;
, nato a [...] il [...], residente in [...]
nr. 98 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._3
Accomando (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
del difensore, in Tempio Pausania, Viale Valentino nr. 5;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da ricorso, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso congiunto indicato in epigrafe, i ricorrenti rilevavano:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale e che, dalla loro unione, nasceva un figlio,
, nato ad [...] il [...]; Persona_1
- di avere stabilito la residenza familiare presso l'abitazione di proprietà di AR
, in Telti, Via Silvio Pellico nr. 18;
[...]
- che, nel corso del tempo, per incompatibilità di carattere, il legame affettivo tra le parti si deteriorava, sino all'interruzione della relazione sentimentale, nel mese di dicembre del
2024;
- che entrambi i ricorrenti facevano parte del Corpo di Polizia Municipale: la presso Pt_1
il Comune di Monti, e l' presso il Comune di Olbia;
Pt_2
pagina 2 di 8 - che la , essendosi trasferita in Sardegna dalla Lombardia solo per coltivare la Pt_1
relazione sentimentale con l , necessitava di rientrare presso il luogo di origine, così Pt_2
da poter contare sull'ausilio della propria famiglia nella gestione delle eIGenze correlate alla crescita del figlio;
Per_1
- che l' , consapevole di tale necessità, non si opponeva al trasferimento dell'ex Pt_2
compagna e del figlio.
Pertanto, i ricorrenti intendevano regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore, alle seguenti condizioni:
“a) sarà affidato, secondo i principi dell'affidamento condiviso, ad Persona_1
entrambi i genitori, ma il minore avrà residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione della IG.ra , in via Silvio Pellico n° 18, Telti (SS), fino a che non siano Pt_1
maturati i tempi per il trasferimento a Varese, luogo di origine della ricorrente;
b) la IG.ra è autorizzata a fissare la propria residenza e/o domicilio in AR
Varese, congiuntamente a quella di , con impegno a comunicare al padre Per_1
l'indirizzo ed ogni, eventuale, variazione dello stesso. Le parti danno fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore.
c) il Sig. si impegna a corrispondere in favore della IG.ra , a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La predetta somma sarà rivalutata annualmente in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT. Tale somma è comprensiva della quota parte di assegno unico spettante al IG. il quale acconsente all'erogazione diretta in favore della IG.ra Pt_2
e alla quale verserà la somma residua del predetto importo;
Pt_1
d) le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di Per_1
(scolastiche, mediche non coperte dal SSN, d'istruzione, viaggi studio, attività sportive e altro) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi, fatta eccezione per le spese mediche urgenti, e saranno corrisposte da ciascuno di essi nella misura del 50%.
Qualora le suddette spese, una volta concordate nell'an e nel quantum, vengano pagina 3 di 8 anticipate per intero da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso previa esibizione della documentazione fiscale (ricevuta, fattura, scontrino) attestante il relativo esborso;
e) per quanto concerne il rapporto con il figlio, stante l'imminente trasferimento di e sua madre, non emerge la necessità di sussumere a schemi prestabiliti e Per_1
standardizzati gli incontri padre- figlio, lasciando piena autodeterminazione alle parti, le quali dovranno concordare per tempo gli incontri compatibilmente con le eIGenze lavorative di entrambi e, soprattutto, con gli impegni di i quali, con la crescita, Per_1
andranno ad aumentare sia sul piano scolastico che ludico. Il IG. potrà recarsi nel Pt_2
luogo di residenza del figlio quando vorrà previa comunicazione della partenza almeno
10 giorni prima dell'arrivo stimato;
f) il piccolo trascorrerà, ad anni alternati, le festività natalizie presso la madre Per_1
e la festività pasquali presso il padre e viceversa. Per quanto concerne le vacanze estive il potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, CP_1 Per_1
da concordare preventivamente con la madre, in considerazione anche della sua tenera età. Resta inteso che sarà il IG. a prelevare il figlio presso la sua residenza e portarlo Pt_2
con sé in Sardegna, impegnandosi a riportarlo il giorno concordato con la madre;
g) le parti assumono l'impegno di darsi tempestiva comunicazione di qualsivoglia cambiamento riguardante la gestione ordinaria e straordinaria del proprio figlio, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per poter adempiere al proprio ruolo non ostacolando l'altro genitore;
h) alla IG.ra , stante il trasferimento in altra Regione, venga concesso di poter Pt_1
interagire con le istituzioni scolastiche, potendo autorizzare personalmente eventuali richieste provenienti dalle stesse, senza la necessaria approvazione di entrambi i genitori, dandone però immediata comunicazione al padre. Resta inteso che la scelta degli asili e degli istituti scolastici dovrà essere concordata tra i genitori. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche ritengano bastevole l'autorizzazione a distanza rilasciata dal IG. , questo Pt_2
si impegna a fornirla con sollecitudine”.
pagina 4 di 8 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 giugno 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto in ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore la riferiva al Collegio nella camera di conIGlio telematica del 6 giugno 2025.
*****
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dai ricorrenti possano essere integralmente confermate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non apparendo contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico. Gli accordi raggiunti dalle parti appaiono adeguati, con particolare riferimento al regime di affidamento del figlio minore, collocazione del medesimo, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento, per cui si ritiene soddisfatto il superiore interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
CONFERMA le condizioni rassegnate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, già esposte in premessa, come segue:
“a) sarà affidato, secondo i principi dell'affidamento condiviso, ad Persona_1
entrambi i genitori, ma il minore avrà residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione della IG.ra , in via Silvio Pellico n° 18, Telti (SS), fino a che non siano Pt_1
maturati i tempi per il trasferimento a Varese, luogo di origine della ricorrente;
b) la IG.ra è autorizzata a fissare la propria residenza e/o domicilio in AR
Varese, congiuntamente a quella di , con impegno a comunicare al padre Per_1
pagina 5 di 8 l'indirizzo ed ogni, eventuale, variazione dello stesso.
Le parti danno fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore.
c) il Sig. si impegna a corrispondere in favore della IG.ra , a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. La predetta somma sarà rivalutata annualmente in proporzione all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT. Tale somma è comprensiva della quota parte di assegno unico spettante al IG. il quale acconsente all'erogazione diretta in favore della IG.ra Pt_2
e alla quale verserà la somma residua del predetto importo;
Pt_1
d) le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse di Per_1
(scolastiche, mediche non coperte dal SSN, d'istruzione, viaggi studio, attività sportive e altro) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi, fatta eccezione per le spese mediche urgenti, e saranno corrisposte da ciascuno di essi nella misura del 50%.
Qualora le suddette spese, una volta concordate nell'an e nel quantum, vengano anticipate per intero da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere al rimborso previa esibizione della documentazione fiscale (ricevuta, fattura, scontrino) attestante il relativo esborso;
e) per quanto concerne il rapporto con il figlio, stante l'imminente trasferimento di e sua madre, non emerge la necessità di sussumere a schemi prestabiliti e Per_1
standardizzati gli incontri padre- figlio, lasciando piena autodeterminazione alle parti, le quali dovranno concordare per tempo gli incontri compatibilmente con le eIGenze lavorative di entrambi e, soprattutto, con gli impegni di i quali, con la crescita, Per_1
andranno ad aumentare sia sul piano scolastico che ludico.
Il IG. potrà recarsi nel luogo di residenza del figlio quando vorrà previa Pt_2
comunicazione della partenza almeno 10 giorni prima dell'arrivo stimato;
f) il piccolo trascorrerà, ad anni alternati, le festività natalizie presso la madre Per_1
pagina 6 di 8 e la festività pasquali presso il padre e viceversa. Per quanto concerne le vacanze estive il potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, CP_1 Per_1
da concordare preventivamente con la madre, in considerazione anche della sua tenera età.
Resta inteso che sarà il IG. a prelevare il figlio presso la sua residenza e portarlo Pt_2
con sé in Sardegna, impegnandosi a riportarlo il giorno concordato con la madre;
g) le parti assumono l'impegno di darsi tempestiva comunicazione di qualsivoglia cambiamento riguardante la gestione ordinaria e straordinaria del proprio figlio, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per poter adempiere al proprio ruolo non ostacolando l'altro genitore;
h) alla IG.ra , stante il trasferimento in altra Regione, venga concesso di poter Pt_1
interagire con le istituzioni scolastiche, potendo autorizzare personalmente eventuali richieste provenienti dalle stesse, senza la necessaria approvazione di entrambi i genitori, dandone però immediata comunicazione al padre. Resta inteso che la scelta degli asili e degli istituti scolastici dovrà essere concordata tra i genitori”;
NULLA per le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di conIGlio telematica del 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo pagina 7 di 8 pagina 8 di 8