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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090/2019 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A CARINI IL 17/09/81 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Valerio Vegna
OPPONENTE
ATO A RAFFADALI IL 01/02/70 Parte_2
rapp. ei dif. dall'Avv. Pietro Maragliano
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE Parte_3
rapp. e e dif. dall'Avv. Teresa Balsamo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
proponevano opposizione al decreto n. 412/2019 in
[...]
forza del quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di euro 23.320,00 Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Eccepivano, in particolare gli opponenti di non essere debitori di somma alcuna scaturente dal contratto preliminare di compravendita che supportava l'ingiunzione impugnata e che per tale ragione il decreto ingiuntivo in avversione doveva ritenersi privo di giuridica efficacia.
Pertanto chiedevano la revoca dell'opposto decreto. La nel costituirsi in giudizio con Controparte_1
comparsa del 08/11/2019 contestava il fondamento dell'opposizione negando di aver mai apposto firma alcuna sul contratto preliminare di compravendita disconoscendone pertanto l'autenticità e chiedendo nel merito il rigetto delle avverse pretese. Gli opponenti instavano affinchè si procedesse alla verificazione della sottoscrizione apposta sul contratto che supportava la pretesa creditoria oggetto della domanda monitoria in argomento. Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/03/2025 la causa veniva infine assunta in
2 decisione previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e è Parte_1 Parte_2
fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del
3 diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione.
E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da
4 pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della
Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente
5 dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Ciò posto, nella fattispecie in esame la (per l'appunto convenuta opposta), Controparte_1
a fronte di puntuale contestazione della controparte, non ha fornito idonea dimostrazione dell'esistenza di un valido supporto probatorio giustificativo della propria pretesa.
6 Soprattutto infatti svestito del necessario pregio è risultato il disconoscimento operato dall'opposta della firma apposta sul contratto preliminare di compravendita che aveva fondato il diritto di credito monitoriamente azionato dall'opposta stessa. Giova al riguardo in particolare osservare come all'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico il cui contenuto apparso immune da vizi viene condiviso da questo giudicante la firma apposta sulla pattuizione in parola è risultata in effetti appartenere al legale rappresentante dell'odierna opposta. Pertanto ritenuto che il suddetto contratto era stato posto a fondamento della domanda monitoria in avversione e che da tale pattuizione pretesa creditoria alcuna appare scaturire in danno delle parti opponenti dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo all'insussistenza della pretesa creditoria (consacrata nel contestato documento) fatta valere dalla ricorrente per ingiunzione. Pertanto alla luce di quanto precede, il decreto opposto va revocato. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n.
412/2019; lascia a carico della le spese Controparte_1
del procedimento monitorio;
condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio complessivamente liquidate in euro 2.500,00 oltre
IVA C.P.A. e spese generali in favore di ciascuna parte opponente con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte opponente;
lascia a Parte_1 carico della convenuta opposta le spese attinenti il procedimento monitorio;
pone definitivamente a carico della parte convenuta opposta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 19/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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