Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/05/2024, n. 15248
CASS
Sentenza 31 maggio 2024

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L'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta. Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima non abbia poi potuto concretamente esercitarsi. Le medesime considerazioni sono valide anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario il principio di inerenza dei costi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/05/2024, n. 15248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15248
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

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