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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13421/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Miglietta Simone Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 8.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
*
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante Persona_1
(Spondiloentesoartrite psoriasica in artrite reumatoide. Ipertensione arteriosa. Asma bronchiale. Sindrome ansiosa) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 67%, dunque inferiore al 74% ed insufficiente a consentire l'accesso al beneficio richiesto (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità delle sue condizioni di salute e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni, già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva (cfr. da pag. 9 a pag 15 della CTU del dott. . Persona_1
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né l'insorgenza di nuove patologie.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in atti. CP_1
Lecce, li 10.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13421/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Miglietta Simone Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 8.11.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 2.07.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
*
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Orbene, nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, il CTU, dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante Persona_1
(Spondiloentesoartrite psoriasica in artrite reumatoide. Ipertensione arteriosa. Asma bronchiale. Sindrome ansiosa) determinano a carico della stessa una invalidità pari al 67%, dunque inferiore al 74% ed insufficiente a consentire l'accesso al beneficio richiesto (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare le conclusioni del CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità delle sue condizioni di salute e a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del Consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni, già debitamente valutati in sede di deposito della relazione definitiva (cfr. da pag. 9 a pag 15 della CTU del dott. . Persona_1
Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Peraltro, non risulta prospettato aggravamento successivo alla visita davanti al CTU, né l'insorgenza di nuove patologie.
Pertanto, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per tutto quanto detto, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in atti. CP_1
Lecce, li 10.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa