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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 412/2020 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati LISI CARLO GIOVANNI, , e DEBORA MARIA C.F._1
LOMBARDO, c.f. ; CodiceFiscale_2
Appellante contro
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_2
c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentate e difese, dall'avv. BARONE GUGLIELMO, ; C.F._5
Appellato
, C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_4 CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa, dall'avv. Lidia Corallo, C.F.: ; CodiceFiscale_7
- 1 - Appellata
Controparte_5
Appellata contumace
Controparte_6
Appellata contumace
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n. 771/19 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2015, revocato il decreto ingiuntivo (emesso per la somma di euro 14.109,10) la aveva condannata al pagamento in favore degli eredi di
[...]
della somma di euro 11.569,00 oltre interessi moratori. Per_1
Esponeva che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita di uva da tavola di qualità “Black Magic” e “Victoria”; che era incontestata la quantità di uva acquistata;
che la controversia riguardava solo il prezzo al chilogrammo, secondo l'acquirente, concordato verbalmente in € 0,90 per la varietà “Black Magic” ed € 0,70 per la varietà
“Victoria”.
Secondo il venditore il prezzo sarebbe, invece, stato di euro 1,15 al chilogrammo per la varietà Black Magic ed euro 0.70 al chilogrammo per la varietà Victoria.
Il venditore assumeva che, detratto l'acconto ricevuto, residuasse un credito di euro
14.109,10 e per tale importo aveva ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto della pronunzia del primo giudice.
Il tribunale aveva accertato il prezzo di euro 1,15 per kg per la varietà e di Parte_1
euro 0,70 per la varietà Victoria, determinando il minor credito di euro 11.569,00 per il quale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva emesso condanna al pagamento. propone i motivi di gravame di seguito esaminati relativi al Controparte_1
prezzo della partita di uva varietà Black Magic.
Nessuna censura al capo di statuizione della sentenza di primo grado che aveva accertato in euro 0,70 il prezzo della partita di uva Victoria.
- 2 - Resistono all'appello gli eredi dell'originario creditore, eccependo Persona_1
l'inammissibilità del gravame ed, in subordine, domandandone il rigetto.
All'udienza del 29.09.2023 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 03.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire il verbale di causa (cartaceo) del processo di primo grado. All'udienza del 04.10.2024 la causa veniva nuovamente posta in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
Inammissibilità appello per tardiva integrazione del contraddittorio
Il motivo si fonda sull'inosservanza da parte della società appellante del termine (del
29.01.2021) assegnato dalla corte per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede citata in primo grado mediante notifica dell'atto di Controparte_6 riassunzione del giudizio (a seguito dell'interruzione provocata dal decesso di
[...]
agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultima residenza del Per_1
defunto.
Il presente giudizio si connota per la domanda, proposta da di Persona_1
pagamento del prezzo della vendita di beni mobili (partite di uva da tavola) ed i suoi coeredi rivestono la posizione di attori/creditori.
In tal caso la domanda può essere proposta anche da uno solo degli eredi (cfr. tra le tante, Cass. 21077/24) e si verte, quindi, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo che nel presente processo ha determinato la necessità del litisconsorzio processuale al fine di consentire che tutte le eventuali impugnazioni (incidentali ed incidentali-tardive) avverso la sentenza di primo grado venissero proposte in un unico processo.
Tale scopo è stato raggiunto con la notifica a tutti i coeredi di (alcuni Persona_1
costituitisi, altri - e - rimasti contumaci) e, quand'anche CP_6 Controparte_5
fosse tardiva la notifica ad una volta esclusa la ricorrenza del Controparte_6 litisconsorzio necessario tra gli eredi, occorrerebbe escludere che l'omesso rispetto del termine assegnato per integrare il contraddittorio determini l'estinzione del processo.
- 3 - Testimonianza di . Testimone_1
L'appellante principale critica la sentenza per avere ritenuto il testimone inattendibile.
L'appellato critica la sentenza con appello incidentale, affermando la nullità della testimonianza per incapacità del testimone, per genericità del quesito.
Non sussiste incapacità ex art. 246 cpc mancando l'interesse diretto del testimone all'esito della causa (ed essendo quello prospettato dall'appellante incidentale un interesse meramente eventuale ed indiretto).
La (non) genericità del quesito è requisito di ammissibilità della prova che va valutato dal giudice. L'eventuale assunzione di una prova superflua, irrilevante o inammissibile perché generica può determinare, in sede di impugnazione, la richiesta di una diversa valutazione della prova affermandone l'irrilevanza ai fini della decisione ma non produce alcun vizio di nullità della sentenza (mentre diverso sarebbe il caso del testimone incapace, trattandosi di ipotesi di nullità della prova).
In ogni caso, le dichiarazioni del testimone sono irrilevanti perché egli riferisce Tes_1
che il contratto di vendita della partita di uva qualità era stato stipulato per Parte_1
iscritto il 22.06.2013 e che detto negozio era stato superato da un nuovo accordo concluso oralmente nel luglio del 2013.
Ora, in disparte la questione relativa alla ammissibilità di provare per testimoni l'esistenza di un patto orale che modifica precedente accordo scritto sulla quale nessun cenno si rinviene negli scritti delle parti, il negozio del luglio 2013 rappresenta un a fatto la cui allegazione ed introduzione nel processo è avvenuta solo con la comparsa conclusionale depositata da nel processo di primo grado mentre Controparte_1
ancora con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. si sosteneva (da parte di
[...]
che l'accordo relativo al prezzo dell'uva era avvenuto Controparte_1 Parte_1
oralmente (e non per iscritto) in un momento anteriore alla consegna degli assegni al venditore da parte di , cioè in un momento Persona_1 Controparte_7
anteriore alla stipula del negozio scritto del 22.6.13, intercorso tra ed Persona_1
. Controparte_7
- 4 - Il testimone riferisce, quindi, dell'esistenza di un fatto (contratto orale del Tes_1
luglio 2013) che è stato irritualmente (perché tardivamente) introdotto nel processo, integrando, pertanto, una allegazione inammissibile.
Il processo (e la sua decisione) devono, pertanto, prescindere dall'esistenza del detto fatto (stipula di un negozio nel luglio 2013) e la testimonianza risulta, sul punto, irrilevante ai fini della decisione.
Rimangono, pertanto, assorbite le critiche alla affermazione di inattendibilità del testimone resa dalla sentenza di primo grado.
Ratifica del negozio del 22.06.2013 ed oggi i suoi eredi fondano il credito per la vendita di uva Persona_1 Pt_1
fatto valere in via monitoria, sul negozio scritto del 22.6.13 intercorso tra
[...] [...]
ed , recante anche la sottoscrizione di Per_1 Controparte_7 Controparte_8
(nella qualità di mediatore dell'affare), che determina il prezzo dell'uva in Parte_1
euro 1,15 al chilogrammo.
Premesso che l'avvenuta compravendita della detta uva è fatto pacifico tra le parti, la società appellante assume che;
il contratto fu orale e per il diverso prezzo di euro 0,90 al chilogrammo;
non aveva alcun potere rappresentativo di Controparte_7 [...] con conseguente inopponibilità alla società del negozio da lui Controparte_1
sottoscritto.
Il tribunale ha ritenuto che, pur essendo il un falsus procurator, cioè CP_7
soggetto privo di potere rappresentativo, avrebbe ratificato Controparte_1
l'operato del falsus procurator dando esecuzione al contratto e rendendolo così efficace nei propri confronti.
L'appellante critica la decisione, negando che nella propria condotta possa rinvenirsi alcuna manifestazione di ratifica dell'operato del falsus procurator e ribadisce l'inopponibilità a sé del negozio del 26.6.13. In particolare, assume che CP_7
fosse soggetto incaricato esclusivamente della consegna degli assegni in
[...]
adempimento dell'accordo in precedenza concluso e di non avere avuto notizia, prima della produzione in giudizio, della stipula da parte del del contratto del CP_7
- 5 - 22.6.13, concludendo che tale ignoranza precludeva ogni possibile condotta volontaria di ratifica.
Il motivo è fondato.
L'assenza di potere rappresentativo del è fatto pacifico ed il negozio da CP_7
questi stipulato non può produrre effetti (è inefficace) nei confronti della società
[...]
Controparte_1
La ratifica dell'attività posta in essere dal falsus procurator, certamente possibile anche in forma tacita, “… non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma richiede che questi ponga in essere una manifestazione di volontà, da rendere nota all'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti” (Cass.
30938/17; conforme Cass. 2153/14) e richiede che la condotta “di ratifica” sia consapevole, dovendo il ratificante percepirla come tale (cfr. Cass. 15699/2006).
Il primo giudice ha attribuito valore decisivo all'esecuzione del contratto ma tale argomento, in astratto corretto, rileverebbe solo nel caso in cui sia provato che CP_1
ha dato esecuzione al contratto stipulato dal falsus procurator.
[...]
L'appellante, invece, afferma di avere dato esecuzione ad un contratto stipulato in forma orale ed in data anteriore alla stipula del contratto scritto del 22.6.2013. Sebbene tale assunto non sia provato, neppure può ritenersi provato che le abbia Controparte_1
dato esecuzione al contratto del 22.6.13.
Conclusione quest'ultima che avrebbe richiesto la perfetta coincidenza di importo tra gli assegni consegnati dal in occasione della sottoscrizione del contratto del CP_7
22.6.13 ed il prezzo fissato nella detta scrittura per l'uva Parte_1
Inoltre, va ancora precisato che: a) ha contestato, già in fase Controparte_1
stragiudiziale (cfr. doc. 2, fax del 30.8.13), il prezzo richiesto, appena ricevuta la richiesta di pagamento poi contestata in giudizio;
b) non v'è prova che la società appellante abbia avuto conoscenza dell'avvenuta stipula del contratto del 22.6.13 da parte del . CP_7
- 6 - Le considerazioni svolte determinano la corte a concludere che non sia stata data prova dell'avvenuta ratifica del contratto del 22.6.13 con conseguente inefficacia dello stesso nei confronti della società . Controparte_1
Il prezzo della vendita dell'uva deve, dunque, accertarsi (in assenza di Parte_1
diversa prova) nella misura riconosciuta come dovuta di euro 0,90 per chilogrammo.
Il prezzo dovuto per l'acquisto delle partite di uva Black Magic (kg 23.354) e Per_2
(Kg 21.018) è di complessivi euro 35.731,20 dei quali euro 30.000,00 già pagati ante causam.
Residua, dunque, un credito degli eredi di di euro 5.731,20. Persona_1
°°° assume di avere dato esecuzione alla sentenza di primo grado Controparte_1
pagando la maggior somma di euro 11.569,00 e domanda la restituzione della differenza in eccesso pagata.
Gli eredi di con la comparsa di risposta, negano, invece, che il Persona_1
pagamento in questione sia avvenuto.
Le non ha dato prova alcuna di avere eseguito il pagamento in Controparte_1
contestazione e la relativa domanda di ripetizione va, pertanto, rigettata.
°°°
La riforma della sentenza appellata determina la necessità di rideterminare il carico delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Valutato l'accoglimento dell'appello ed il complessivo esito del giudizio che vede il riconoscimento della fondatezza della domanda originariamente proposta da seppur nella minor misura di Persona_1
euro 5.731,20, le spese vanno compensate per la metà e poste a carico della società
[...]
per la quota rimanente. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 412/2020
R.G., così statuisce: in riforma della sentenza n. 771/19 emessa dal tribunale di Ragusa, condanna al pagamento della somma di euro 5.731,20 oltre Controparte_1
interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, co 2, lettera a), dal 5.01.2014 in favore
- 7 - di , in solido tra loro;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento della metà Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, compensandole per la quota residua, che liquida, nel loro intero ammontare, per il primo grado di giudizio in euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente giudizio in euro
3.600,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania il 08.01.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 412/2020 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
avvocati LISI CARLO GIOVANNI, , e DEBORA MARIA C.F._1
LOMBARDO, c.f. ; CodiceFiscale_2
Appellante contro
nata a [...], il [...], c.f. Controparte_2
c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentate e difese, dall'avv. BARONE GUGLIELMO, ; C.F._5
Appellato
, C.F. , nata a [...] l'[...], Controparte_4 CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa, dall'avv. Lidia Corallo, C.F.: ; CodiceFiscale_7
- 1 - Appellata
Controparte_5
Appellata contumace
Controparte_6
Appellata contumace
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n. 771/19 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Ragusa che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2015, revocato il decreto ingiuntivo (emesso per la somma di euro 14.109,10) la aveva condannata al pagamento in favore degli eredi di
[...]
della somma di euro 11.569,00 oltre interessi moratori. Per_1
Esponeva che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita di uva da tavola di qualità “Black Magic” e “Victoria”; che era incontestata la quantità di uva acquistata;
che la controversia riguardava solo il prezzo al chilogrammo, secondo l'acquirente, concordato verbalmente in € 0,90 per la varietà “Black Magic” ed € 0,70 per la varietà
“Victoria”.
Secondo il venditore il prezzo sarebbe, invece, stato di euro 1,15 al chilogrammo per la varietà Black Magic ed euro 0.70 al chilogrammo per la varietà Victoria.
Il venditore assumeva che, detratto l'acconto ricevuto, residuasse un credito di euro
14.109,10 e per tale importo aveva ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto della pronunzia del primo giudice.
Il tribunale aveva accertato il prezzo di euro 1,15 per kg per la varietà e di Parte_1
euro 0,70 per la varietà Victoria, determinando il minor credito di euro 11.569,00 per il quale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva emesso condanna al pagamento. propone i motivi di gravame di seguito esaminati relativi al Controparte_1
prezzo della partita di uva varietà Black Magic.
Nessuna censura al capo di statuizione della sentenza di primo grado che aveva accertato in euro 0,70 il prezzo della partita di uva Victoria.
- 2 - Resistono all'appello gli eredi dell'originario creditore, eccependo Persona_1
l'inammissibilità del gravame ed, in subordine, domandandone il rigetto.
All'udienza del 29.09.2023 la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 03.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire il verbale di causa (cartaceo) del processo di primo grado. All'udienza del 04.10.2024 la causa veniva nuovamente posta in decisione senza assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
Inammissibilità appello per tardiva integrazione del contraddittorio
Il motivo si fonda sull'inosservanza da parte della società appellante del termine (del
29.01.2021) assegnato dalla corte per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede citata in primo grado mediante notifica dell'atto di Controparte_6 riassunzione del giudizio (a seguito dell'interruzione provocata dal decesso di
[...]
agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultima residenza del Per_1
defunto.
Il presente giudizio si connota per la domanda, proposta da di Persona_1
pagamento del prezzo della vendita di beni mobili (partite di uva da tavola) ed i suoi coeredi rivestono la posizione di attori/creditori.
In tal caso la domanda può essere proposta anche da uno solo degli eredi (cfr. tra le tante, Cass. 21077/24) e si verte, quindi, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo che nel presente processo ha determinato la necessità del litisconsorzio processuale al fine di consentire che tutte le eventuali impugnazioni (incidentali ed incidentali-tardive) avverso la sentenza di primo grado venissero proposte in un unico processo.
Tale scopo è stato raggiunto con la notifica a tutti i coeredi di (alcuni Persona_1
costituitisi, altri - e - rimasti contumaci) e, quand'anche CP_6 Controparte_5
fosse tardiva la notifica ad una volta esclusa la ricorrenza del Controparte_6 litisconsorzio necessario tra gli eredi, occorrerebbe escludere che l'omesso rispetto del termine assegnato per integrare il contraddittorio determini l'estinzione del processo.
- 3 - Testimonianza di . Testimone_1
L'appellante principale critica la sentenza per avere ritenuto il testimone inattendibile.
L'appellato critica la sentenza con appello incidentale, affermando la nullità della testimonianza per incapacità del testimone, per genericità del quesito.
Non sussiste incapacità ex art. 246 cpc mancando l'interesse diretto del testimone all'esito della causa (ed essendo quello prospettato dall'appellante incidentale un interesse meramente eventuale ed indiretto).
La (non) genericità del quesito è requisito di ammissibilità della prova che va valutato dal giudice. L'eventuale assunzione di una prova superflua, irrilevante o inammissibile perché generica può determinare, in sede di impugnazione, la richiesta di una diversa valutazione della prova affermandone l'irrilevanza ai fini della decisione ma non produce alcun vizio di nullità della sentenza (mentre diverso sarebbe il caso del testimone incapace, trattandosi di ipotesi di nullità della prova).
In ogni caso, le dichiarazioni del testimone sono irrilevanti perché egli riferisce Tes_1
che il contratto di vendita della partita di uva qualità era stato stipulato per Parte_1
iscritto il 22.06.2013 e che detto negozio era stato superato da un nuovo accordo concluso oralmente nel luglio del 2013.
Ora, in disparte la questione relativa alla ammissibilità di provare per testimoni l'esistenza di un patto orale che modifica precedente accordo scritto sulla quale nessun cenno si rinviene negli scritti delle parti, il negozio del luglio 2013 rappresenta un a fatto la cui allegazione ed introduzione nel processo è avvenuta solo con la comparsa conclusionale depositata da nel processo di primo grado mentre Controparte_1
ancora con la seconda memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. si sosteneva (da parte di
[...]
che l'accordo relativo al prezzo dell'uva era avvenuto Controparte_1 Parte_1
oralmente (e non per iscritto) in un momento anteriore alla consegna degli assegni al venditore da parte di , cioè in un momento Persona_1 Controparte_7
anteriore alla stipula del negozio scritto del 22.6.13, intercorso tra ed Persona_1
. Controparte_7
- 4 - Il testimone riferisce, quindi, dell'esistenza di un fatto (contratto orale del Tes_1
luglio 2013) che è stato irritualmente (perché tardivamente) introdotto nel processo, integrando, pertanto, una allegazione inammissibile.
Il processo (e la sua decisione) devono, pertanto, prescindere dall'esistenza del detto fatto (stipula di un negozio nel luglio 2013) e la testimonianza risulta, sul punto, irrilevante ai fini della decisione.
Rimangono, pertanto, assorbite le critiche alla affermazione di inattendibilità del testimone resa dalla sentenza di primo grado.
Ratifica del negozio del 22.06.2013 ed oggi i suoi eredi fondano il credito per la vendita di uva Persona_1 Pt_1
fatto valere in via monitoria, sul negozio scritto del 22.6.13 intercorso tra
[...] [...]
ed , recante anche la sottoscrizione di Per_1 Controparte_7 Controparte_8
(nella qualità di mediatore dell'affare), che determina il prezzo dell'uva in Parte_1
euro 1,15 al chilogrammo.
Premesso che l'avvenuta compravendita della detta uva è fatto pacifico tra le parti, la società appellante assume che;
il contratto fu orale e per il diverso prezzo di euro 0,90 al chilogrammo;
non aveva alcun potere rappresentativo di Controparte_7 [...] con conseguente inopponibilità alla società del negozio da lui Controparte_1
sottoscritto.
Il tribunale ha ritenuto che, pur essendo il un falsus procurator, cioè CP_7
soggetto privo di potere rappresentativo, avrebbe ratificato Controparte_1
l'operato del falsus procurator dando esecuzione al contratto e rendendolo così efficace nei propri confronti.
L'appellante critica la decisione, negando che nella propria condotta possa rinvenirsi alcuna manifestazione di ratifica dell'operato del falsus procurator e ribadisce l'inopponibilità a sé del negozio del 26.6.13. In particolare, assume che CP_7
fosse soggetto incaricato esclusivamente della consegna degli assegni in
[...]
adempimento dell'accordo in precedenza concluso e di non avere avuto notizia, prima della produzione in giudizio, della stipula da parte del del contratto del CP_7
- 5 - 22.6.13, concludendo che tale ignoranza precludeva ogni possibile condotta volontaria di ratifica.
Il motivo è fondato.
L'assenza di potere rappresentativo del è fatto pacifico ed il negozio da CP_7
questi stipulato non può produrre effetti (è inefficace) nei confronti della società
[...]
Controparte_1
La ratifica dell'attività posta in essere dal falsus procurator, certamente possibile anche in forma tacita, “… non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma richiede che questi ponga in essere una manifestazione di volontà, da rendere nota all'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti” (Cass.
30938/17; conforme Cass. 2153/14) e richiede che la condotta “di ratifica” sia consapevole, dovendo il ratificante percepirla come tale (cfr. Cass. 15699/2006).
Il primo giudice ha attribuito valore decisivo all'esecuzione del contratto ma tale argomento, in astratto corretto, rileverebbe solo nel caso in cui sia provato che CP_1
ha dato esecuzione al contratto stipulato dal falsus procurator.
[...]
L'appellante, invece, afferma di avere dato esecuzione ad un contratto stipulato in forma orale ed in data anteriore alla stipula del contratto scritto del 22.6.2013. Sebbene tale assunto non sia provato, neppure può ritenersi provato che le abbia Controparte_1
dato esecuzione al contratto del 22.6.13.
Conclusione quest'ultima che avrebbe richiesto la perfetta coincidenza di importo tra gli assegni consegnati dal in occasione della sottoscrizione del contratto del CP_7
22.6.13 ed il prezzo fissato nella detta scrittura per l'uva Parte_1
Inoltre, va ancora precisato che: a) ha contestato, già in fase Controparte_1
stragiudiziale (cfr. doc. 2, fax del 30.8.13), il prezzo richiesto, appena ricevuta la richiesta di pagamento poi contestata in giudizio;
b) non v'è prova che la società appellante abbia avuto conoscenza dell'avvenuta stipula del contratto del 22.6.13 da parte del . CP_7
- 6 - Le considerazioni svolte determinano la corte a concludere che non sia stata data prova dell'avvenuta ratifica del contratto del 22.6.13 con conseguente inefficacia dello stesso nei confronti della società . Controparte_1
Il prezzo della vendita dell'uva deve, dunque, accertarsi (in assenza di Parte_1
diversa prova) nella misura riconosciuta come dovuta di euro 0,90 per chilogrammo.
Il prezzo dovuto per l'acquisto delle partite di uva Black Magic (kg 23.354) e Per_2
(Kg 21.018) è di complessivi euro 35.731,20 dei quali euro 30.000,00 già pagati ante causam.
Residua, dunque, un credito degli eredi di di euro 5.731,20. Persona_1
°°° assume di avere dato esecuzione alla sentenza di primo grado Controparte_1
pagando la maggior somma di euro 11.569,00 e domanda la restituzione della differenza in eccesso pagata.
Gli eredi di con la comparsa di risposta, negano, invece, che il Persona_1
pagamento in questione sia avvenuto.
Le non ha dato prova alcuna di avere eseguito il pagamento in Controparte_1
contestazione e la relativa domanda di ripetizione va, pertanto, rigettata.
°°°
La riforma della sentenza appellata determina la necessità di rideterminare il carico delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Valutato l'accoglimento dell'appello ed il complessivo esito del giudizio che vede il riconoscimento della fondatezza della domanda originariamente proposta da seppur nella minor misura di Persona_1
euro 5.731,20, le spese vanno compensate per la metà e poste a carico della società
[...]
per la quota rimanente. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 412/2020
R.G., così statuisce: in riforma della sentenza n. 771/19 emessa dal tribunale di Ragusa, condanna al pagamento della somma di euro 5.731,20 oltre Controparte_1
interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, co 2, lettera a), dal 5.01.2014 in favore
- 7 - di , in solido tra loro;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rigetta l'appello incidentale;
condanna al pagamento della metà Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, compensandole per la quota residua, che liquida, nel loro intero ammontare, per il primo grado di giudizio in euro 4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente giudizio in euro
3.600,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania il 08.01.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -