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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/11/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3190/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Giovanna Parte_1 C.F._1
Perissutti e Monica Cionini;
e
, C.F. , con l'Avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Allegrini;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze in data 02.08.2013. Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato il 02/08/2013 in Firenze trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 194 P. 2 serie A anno 2013.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, rimarrà nella sola disponibilità del IG. fino a che la SI.ra non avrà CP_1 Parte_1 formalmente trasferito allo stesso la propria quota del 50% dell'immobile; resta inteso che la IG.ra entro e non oltre il giorno della stipula del rogito notarile di cui al Parte_1 punto 3 che segue, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, avendo di fatto già lasciato da tempo l'appartamento;
3. La IG.ra rasferirà la propria quota del 50% dell'abitazione coniugale, ut infra Parte_1 meglio identificata, al IG. alle condizioni indicate al punto che segue;
CP_1 conseguentemente ed in ragione di ciò il IG. si accollerà integralmente ed in via CP_1 esclusiva il mutuo gravante sull'abitazione predetta e contratto con la NC CA (mutuo n.100551035 del 30.03.2023), con conseguente liberazione della IG.ra da ogni Parte_1
e qualunque obbligo riconducibile al mutuo medesimo. Il trasferimento della quota del 50% del predetto immobile da parte della moglie a favore del marito avverrà usufruendo delle agevolazioni di legge e dovrà essere stipulato -entro 15gg. dalla emissione della sentenza di separazione- avanti a Notaio scelto dal IG. il quale sosterrà CP_1 integralmente tutte le spese e gli oneri del relativo atto notarile. In particolare, le parti danno atto che il predetto trasferimento immobiliare come sopra concordato è strettamente connesso con la pratica di separazione congiunta e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto godrà dei benefici fiscali previsti dall'art.19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, così come chiarito da Circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate affari giuridici- Uffici della Direzione Centrale n.49/E del 16 marzo 2000, nonché dalla Circolare n.2/E del 21.02.2014 dell'Agenzia delle Entrate, nonché della Circolare n.27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate. Ogni spesa connessa a detto trasferimento (APE; Geometra, ecc.) sarà a carico del IG. Le parti precisano altresì che in caso di mancato CP_1 consenso da parte della NC mutuante all'accollo liberatorio, i coniugi si riservano di disciplinare diversamente, entro la data di udienza che sarà fissata avanti al Tribunale di Livorno, le sorti dell'abitazione coniugale.
4. In ragione del trasferimento di cui al punto che precede, a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, il IG. verserà alla IG.ra la somma CP_1 CP_2 omnicomprensiva di euro 18.000 così suddivisa:
4.a Euro 3.000,00 al momento della comunicazione scritta di NC CA dell'accettazione dell'accollo liberatorio in capo al IG. (con liberazione dall'obbligo riconducibile CP_1 al mutuo in favore della IG.ra ; Parte_1
4.b Euro 10.000,00 al momento del rogito notarile, all'esito del quale il diverrà CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile;
4.c Euro 5.000,00 entro e non oltre il prossimo 30/12/2024;
5. Quanto alla collocazione dei cinque gatti presenti nell'abitazione familiare, questi rimarranno all'interno della stessa anche dopo che la SI.ra avrà trasferito in Parte_1 favore del marito la proprietà della quota del 50% dell'immobile, trasferendo altresì la propria residenza;
a riguardo i coniugi stabiliscono che a decorrere dal 1° settembre p.v. la SI.ra cesserà definitivamente di far visita ai gatti che rimarranno nella Parte_1 disponibilità del IG. in ogni caso le parti si riservano di riconsiderare la questione CP_1
(sistemazione dei gatti) in occasione del divorzio;
6. Quanto ai veicoli in uso ai coniugi, le parti convengono di comune accordo che la Fiat 500 Fiat tg. FN185CW resterà nella disponibilità della SI.ra che rimarrà Parte_1 esclusiva proprietaria di detto veicolo, mentre l'autovettura Chevrolet MA tg. DW860VE e lo scooter 125 Liberty Piaggio tg. EK87197 rimarranno nella esclusiva disponibilità del SI. che rimarrà proprietario per intero di entrambi i mezzi;
CP_1
7. I coniugi si impegnano sin da ora a richiedere emissione di provvedimento di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio religioso a suo tempo contratto) non appena i termini di legge lo consentiranno, mantenendo le condizioni di cui sopra, ad eccezione della clausola di cui al n. 5.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3190/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Giovanna Parte_1 C.F._1
Perissutti e Monica Cionini;
e
, C.F. , con l'Avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Allegrini;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze in data 02.08.2013. Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato il 02/08/2013 in Firenze trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 194 P. 2 serie A anno 2013.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, rimarrà nella sola disponibilità del IG. fino a che la SI.ra non avrà CP_1 Parte_1 formalmente trasferito allo stesso la propria quota del 50% dell'immobile; resta inteso che la IG.ra entro e non oltre il giorno della stipula del rogito notarile di cui al Parte_1 punto 3 che segue, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, avendo di fatto già lasciato da tempo l'appartamento;
3. La IG.ra rasferirà la propria quota del 50% dell'abitazione coniugale, ut infra Parte_1 meglio identificata, al IG. alle condizioni indicate al punto che segue;
CP_1 conseguentemente ed in ragione di ciò il IG. si accollerà integralmente ed in via CP_1 esclusiva il mutuo gravante sull'abitazione predetta e contratto con la NC CA (mutuo n.100551035 del 30.03.2023), con conseguente liberazione della IG.ra da ogni Parte_1
e qualunque obbligo riconducibile al mutuo medesimo. Il trasferimento della quota del 50% del predetto immobile da parte della moglie a favore del marito avverrà usufruendo delle agevolazioni di legge e dovrà essere stipulato -entro 15gg. dalla emissione della sentenza di separazione- avanti a Notaio scelto dal IG. il quale sosterrà CP_1 integralmente tutte le spese e gli oneri del relativo atto notarile. In particolare, le parti danno atto che il predetto trasferimento immobiliare come sopra concordato è strettamente connesso con la pratica di separazione congiunta e costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto godrà dei benefici fiscali previsti dall'art.19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, così come chiarito da Circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate affari giuridici- Uffici della Direzione Centrale n.49/E del 16 marzo 2000, nonché dalla Circolare n.2/E del 21.02.2014 dell'Agenzia delle Entrate, nonché della Circolare n.27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate. Ogni spesa connessa a detto trasferimento (APE; Geometra, ecc.) sarà a carico del IG. Le parti precisano altresì che in caso di mancato CP_1 consenso da parte della NC mutuante all'accollo liberatorio, i coniugi si riservano di disciplinare diversamente, entro la data di udienza che sarà fissata avanti al Tribunale di Livorno, le sorti dell'abitazione coniugale.
4. In ragione del trasferimento di cui al punto che precede, a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, il IG. verserà alla IG.ra la somma CP_1 CP_2 omnicomprensiva di euro 18.000 così suddivisa:
4.a Euro 3.000,00 al momento della comunicazione scritta di NC CA dell'accettazione dell'accollo liberatorio in capo al IG. (con liberazione dall'obbligo riconducibile CP_1 al mutuo in favore della IG.ra ; Parte_1
4.b Euro 10.000,00 al momento del rogito notarile, all'esito del quale il diverrà CP_1 proprietario esclusivo dell'immobile;
4.c Euro 5.000,00 entro e non oltre il prossimo 30/12/2024;
5. Quanto alla collocazione dei cinque gatti presenti nell'abitazione familiare, questi rimarranno all'interno della stessa anche dopo che la SI.ra avrà trasferito in Parte_1 favore del marito la proprietà della quota del 50% dell'immobile, trasferendo altresì la propria residenza;
a riguardo i coniugi stabiliscono che a decorrere dal 1° settembre p.v. la SI.ra cesserà definitivamente di far visita ai gatti che rimarranno nella Parte_1 disponibilità del IG. in ogni caso le parti si riservano di riconsiderare la questione CP_1
(sistemazione dei gatti) in occasione del divorzio;
6. Quanto ai veicoli in uso ai coniugi, le parti convengono di comune accordo che la Fiat 500 Fiat tg. FN185CW resterà nella disponibilità della SI.ra che rimarrà Parte_1 esclusiva proprietaria di detto veicolo, mentre l'autovettura Chevrolet MA tg. DW860VE e lo scooter 125 Liberty Piaggio tg. EK87197 rimarranno nella esclusiva disponibilità del SI. che rimarrà proprietario per intero di entrambi i mezzi;
CP_1
7. I coniugi si impegnano sin da ora a richiedere emissione di provvedimento di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio religioso a suo tempo contratto) non appena i termini di legge lo consentiranno, mantenendo le condizioni di cui sopra, ad eccezione della clausola di cui al n. 5.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai