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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/12/2024, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 967 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giordano Orlando e dall'avv. Roberto Bucaria e CF/p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Agnello.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come guardia particolare giurata, dal 1.8.2019 al 9.3.2021, con inquadramento nel VI livello;
- che le mansioni espletate avrebbero dovuto essere inquadrate nel IV livello del CCNL Chiede pertanto la condanna della società convenuta al pagamento di € 18.564,97 lordi.
Si è costituita in giudizio la società resistente la quale ha eccepito, fra l'altro, l'improcedibilità del giudizio, posto che, dal 24.3.2022, la società è stata posta in amministrazione giudiziaria, con sequestro del compendio aziendale da parte del Tribunale di Catania.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è improcedibile ai sensi delle disposizioni del D.lgs 159/11.
L'art. 52 del citato decreto legislativo sancisce che, laddove i diritti dei terzi (inclusi i dipendenti dell'amministrato) siano sorti prima del sequestro, “i crediti … devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
1 Per tali crediti, quindi, l'accertamento deve avvenire secondo la procedura disciplinata dalle citate disposizioni e, parallelamente, il giudice civile della cognizione perde la possibilità di procedere al proprio accertamento. Ha infatti chiarito la Corte di Cassazione (da ultimo con sent. 731/2024) che “Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 , opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011 , di una previsione analoga a quella di cui all' art. 96, comma 2, n. 3 l. fall ., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e trattazione. Non viene liquidata la fase decisionale, dal momento che non è stata esaminato il merito della pretesa.
PQM
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 6.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giordano Orlando e dall'avv. Roberto Bucaria e CF/p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Agnello.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come guardia particolare giurata, dal 1.8.2019 al 9.3.2021, con inquadramento nel VI livello;
- che le mansioni espletate avrebbero dovuto essere inquadrate nel IV livello del CCNL Chiede pertanto la condanna della società convenuta al pagamento di € 18.564,97 lordi.
Si è costituita in giudizio la società resistente la quale ha eccepito, fra l'altro, l'improcedibilità del giudizio, posto che, dal 24.3.2022, la società è stata posta in amministrazione giudiziaria, con sequestro del compendio aziendale da parte del Tribunale di Catania.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è improcedibile ai sensi delle disposizioni del D.lgs 159/11.
L'art. 52 del citato decreto legislativo sancisce che, laddove i diritti dei terzi (inclusi i dipendenti dell'amministrato) siano sorti prima del sequestro, “i crediti … devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59”.
1 Per tali crediti, quindi, l'accertamento deve avvenire secondo la procedura disciplinata dalle citate disposizioni e, parallelamente, il giudice civile della cognizione perde la possibilità di procedere al proprio accertamento. Ha infatti chiarito la Corte di Cassazione (da ultimo con sent. 731/2024) che “Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 , opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011 , di una previsione analoga a quella di cui all' art. 96, comma 2, n. 3 l. fall ., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”.
In conclusione, va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione e trattazione. Non viene liquidata la fase decisionale, dal momento che non è stata esaminato il merito della pretesa.
PQM
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 6.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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