Articolo 2 della Legge 3 maggio 1971, n. 320
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1972
Art. 2.
I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianita' e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.
I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972