Art. 2.
I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianita' e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.
I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.
I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianita' e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.
I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.