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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 98/2024 di ruolo generale
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Alicino, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2
appello, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Marigliano, al C.so Vittorio
Emanuele III n. 171, pec Email_1
APPELLANTE
E
p.i. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fernando Brogna, c.f. , virtù di procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Capua, alla via Villa Vella n. 2, pec Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 3027/2023 pubblicata il
22.11.2023.
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, “1) Accogliere la domanda proposta da nei confronti della (già Parte_1 Controparte_2 [...]
), fondata in fatto e diritto;
2) Riconoscere il premio di assicurazione in favore di CP_3 esso appellante;
3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali nei confronti del comparente”.
Conclusioni per l'appellata: “1) In via pregiudiziale, dichiarare l'atto di appello inammissibile dato che non rispetta i dettami di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) nel merito, dichiarare infondate le motivazioni apportate in giudizio dalla parte appellante, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
3) Vittoria di spese e competenze professionali, del presente grado di giudizio.”.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. citò in giudizio premettendo che in data 07/04/2006 Parte_1 Controparte_3 aveva stipulato con quest'ultima un contratto di assicurazione (polizza n.801230201) - accessorio ad un contratto di finanziamento - che prevedeva il pagamento a suo favore di un'indennità in caso di invalidità permanente o malattia grave, precisando che la scadenza della copertura assicurativa coincideva con la data di scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto di finanziamento.
L'attore dedusse che, nella vigenza della copertura assicurativa, era stato colpito dalle seguenti patologie: a) “Insufficienza cardiaca III classe NYHA. Esiti di infarto del miocardio in sede inferiore trattato con trombo lisi, intervento chirurgico di rivascolarizzazione mediante 3 by- pass. Ripetuti episodi di FV regrediti con DC Shock durante GTPA, Ipertensione arteriosa sistemica in soggetto con danno d'organo”; b) “ateromasia carotidea”; c) “bronchite cronica”;
d) “Ernia discale c5-c6,14-15,15-sl”; e) “Gastroduodenite cronica con esofagite da reflusso”.
Sul presupposto che aveva un'invalidità permanente superiore al 60%, come evincibile da relazione medica che allegava, chiese la condanna della al pagamento Controparte_3 dell'indennità contrattualmente dovutagli.
Si costituì (già contestando che Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
avesse un'invalidità permanente superiore al 60% ed eccependo che la garanzia
[...] assicurativa risultava operante esclusivamente se l'invalidità permanente fosse stata accertata come pari o superiore al 60%.
Il primo giudice, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, rigettò la domanda, ponendo a fondamento della decisione le seguenti ragioni: 1) la polizza assicurativa, con riguardo all'ipotesi di invalidità permanente prevede che “L'invalidità totale permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell'Assicurato, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al DPR 30.06.1965 n. 1124(tabella ) sia pari o superiore CP_4 al 60%”; 2) il consulente nominato d'ufficio ha affermato nella relazione tecnica che “Il complesso morboso del periziato incide complessivamente sulla sua capacità lavorativa nella misura del 40 %, essendo la cardiopatia classe NYHA III di cui è affetto il al momento Pt_1 della visita peritale, in buon compenso emodinamico, avendo una frazione di eiezione stimata dall'esame cardiografico richiesto visionato, nella misura del 45%”; 3) risulta provata la carenza delle condizioni richieste dalla polizza ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, Controparte_2
All'esito dell'udienza di trattazione collegiale del 26 giugno 2024, la Corte ha rinviato la causa per la per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., all'udienza dell'11.12.2024, assegnando alle parti il termine fino a 25 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di
2 note conclusionali.
La Corte, all'udienza dell'11.12.2024, all'esito della discussione orale, ha riservato la causa in decisione.
§ 2.1. Con il gravame l'appellante lamenta preliminarmente che il primo giudice ha fondato la decisione “sulla scorta della sola CTU, tra l'altro contraddittoria nelle conclusioni, laddove attribuisce una valutazione del 40% ad un soggetto che, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso, in ordine alla capacità lavorativa, la Commissione InCiv dell'INPS, aveva riconosciuto un grado di invalidità ed inabilità superiore al 74%, come risulta dalla medesima documentazione allegata, di cui il CTU sembra non aver tenuto alcun conto”.
§ 2.2. Inoltre l'appellante affida il gravame alle seguenti doglianze che si trascrivono integralmente: “Attribuire la liquidazione del premio assicurativo, ad una percentuale altissima
(60%) senza alcuna clausola di previsione di franchigia (previsto in tutte le altre polizze di tal fatta), rappresenta una vessazione a carico dell'assicurato che, all'atto della sottoscrizione, con ogni eventualità, non si è soffermato, oltre il dovuto, ad una attenta analisi delle condizioni
e delle clausole. L'ascrivibilità del risarcimento, (rectius pagamento del premio), ad una percentuale quasi pari alla riconoscibilità della INCIV, senza possibilità di un parziale riscatto del premio, rappresenta una anomalia contrattuale che, per quanto di ragione, non può rappresentare 'normale contrattazione' in tema di diritti del contraente. Mentre la Invalidità
Civile, è di competenza libera ed imprevedibile, senza alcun onere a carico del soggetto percettore, legata ad una percentuale (74%) che determina la quasi inabilità al lavoro, la valutazione della polizza rappresenta, invece, una violazione del diritto del soggetto CP_3 che, per anni, ha regolarmente versato un premio assicurativo con l'alea della invalidità e, la stessa, dunque, non può essere fissata ad una percentuale così elevata, inferiore a quella che, lo stesso appellante, si è visto riconoscere in sede di Commissione di Invalidità.”.
§ 3. I motivi di gravame sono infondati.
E' incontestato e documentato che il 7.04.2006 , nel sottoscrivere il contratto di Parte_1 finanziamento, denominato “prestito Sanpaolo”, ha aderito alla polizza assicurativa abbinata a tale prestito, a seguito di convenzione dell'istituto finanziario con Controparte_3
All'art. 1, rubricato “OGGETTO DELLE COPERTURE”, delle Condizioni di Assicurazione, si legge che “Le Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale
Temporanea da Infortunio o Malattia, Disoccupazione, Malattia Grave sono assicurate da
. Controparte_3
Inoltre alla pag. 12 delle Condizioni di Assicurazione si legge che, ai fini della copertura assicurativa, per “Invalidità Totale Permanente” si intende: “la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. L'Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell'Assicurato, valutato in base alla tabella
3 contenuta nell'Allegato 1 al DPR 30.06.1995 n° 1124 (Tabella ), sia pari o superiore al CP_4
60%”.
Tanto premesso, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado emerge che è affetto da “Insufficienza cardiaca III classe NYHA” per “Esiti Parte_1 di infarto del miocadio”. Il consulente tecnico ha evidenziato che il presenta un Pt_1 complesso morboso che gli ha procurato un'invalidità permanente valutabile nella misura del
40%. In particolare ha precisato che la cardiopatia III classe NYHA da cui è affetto Pt_1
è in uno stato di “buon compenso emodinamico, avendo una frazione di eiezione stimata
[...] dall'esame ecocardiografico visionato, nella misura del 45%”.
Ciò posto, esaminando la tabella contenuta nell'allegato 1 al DPR 30.06.1995 (tabella ) CP_4 si rileva che la frazione di eiezione superiore al 39 % comporta una invalidità compresa tra l'11% e il 30%, anche minore di quella indicata dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 40%. Nelle conclusioni della relazione di consulenza tecnica si legge: “Va da sè che, avendo il Sig. presentato un ecocardiogramma con FE al 45%, la percentuale di Parte_1 invalidità da riconoscergli potrà essere al più valutata nella misura del 40%”.
Ne consegue che, a fronte di una relazione tecnica coerente e non contraddittoria - diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'appellante - redatta all'esito di visita cardiologica del e dell'esecuzione di esami diagnostici (ECG + Ecocardiogramma con FE), le doglianze Pt_1 dell'appellante relative al mancato riconoscimento di un'invalidità superiore al 60%, ai fini del conseguimento dell'indennizzo assicurativo, risultano prive di fondamento e di un valido supporto scientifico. Inoltre non risulta documentato che la Commissione Invalidi Civili dell'Inps abbia riconosciuto al un'invalidità superiore al 74%, né che il documento Pt_1 contenente tale riconoscimento - che, peraltro, non si rinviene nel fascicolo telematico - sia stato ritualmente sottoposto alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio.
Sono inammissibili ai sensi dell'art. 342, n.2) c.p.c. le ulteriori doglianze formulate dall'appellante (trascritte al precedente parag. 2.2.) relative alla mancata previsione, nella polizza, della possibilità di riscattare i premi, e alla previsione della corresponsione dell'indennizzo solo in caso di invalidità permanente superiore alla misura del 60%, (misura ritenuta dal difensore del Granato eccessivamente elevata). Neanche assume rilievo la circostanza, dedotta dal difensore dell'appellante, che il non si sia soffermato Pt_1 sufficientemente nell'esame delle condizioni di polizza al momento della sottoscrizione della stessa.
E invero l'appellante non rappresenta sotto quale profilo le suddette doglianze potrebbero incidere sulla decisione e condurre all'invocato pagamento dell'indennizzo assicurativo.
L'infondatezza e l'inammissibilità dei motivi di gravame ne comportano il rigetto.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 55/2014, come modificato dal successivo DM 147/2022, considerando la causa di valore indeterminabile di bassa
4 complessità e quantificando i compensi nella misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che dinanzi a questa Corte non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 6.732,50 per compensi, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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