TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 29.1.2025, nella causa civile iscritta al n.1538/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
in persona del legale rappresentante, con sede legale Parte_1 in Basciano (TE) alla Zona Industriale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Panunzio del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato difensore, sito in Teramo alla Via Gabriele D'Annunzio n. 106, in virtù di procura ad litem rilasciata in allegato all'atto di citazione del 12.6.2023- Attrice contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pineto (TE) alla Via D'Annunzio n. 207 (Studio Avv. Mario Del Principe), rappresentato e difeso, in virtù di procura e Deliberazione della Giunta comunale n.286 dell'11.08.23 e procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Ciammaichella del Foro di Chieti- Convenuto.
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 12.6.2023, la citava in giudizio il Parte_2 CP_1 per sentirlo condannare, quale responsabile esclusivo, al risarcimento dei
[...] danni subiti dal veicolo Fiat Iveco di proprietà della medesima società, a seguito dell'evento dannoso verificatosi in data 28.06.2022. Chiedeva che il fosse CP_1 condannato all'integrale risarcimento dei danni riportati e quantificati in
€.79.147,50; in subordine chiedeva che l'ente fosse dichiarato responsabile in concorso nella causazione del sinistro, e, per l'effetto, che fosse condannato al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, nel contestare e impugnare illimitatamente CP_1 la domanda, ne rilevava la manifesta infondatezza e insisteva per l'integrale rigetto della pretesa avversa, vinte le spese processuali.
1 Istruita la causa a mezzo prove testimoniali, la stessa veniva rinviata per la decisione ex art.189 cpc.
La domanda promossa dalla risulta infondata e va, pertanto, Parte_1 rigettata.
Dai documenti in atti, in particolare dalle foto prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali, emergeva che, il giorno 28.6.2022, alle ore 9.00 circa, il sig. Parte_3
autista della società , percorreva via Maestri del Lavoro di
[...] Parte_1
Teramo a bordo della Fiat Iveco tg. DG395XG. Con la gru installata sul veicolo, il imboccava il cavalcavia di Via De Gasperi in Teramo e andava ad Parte_3 impattare le travi di nervatura del medesimo, urtandole con il braccio della gru, non essendosi avveduto del segnale posto sul frontale del cavalcavia. Detto segnale indicava il divieto di transito a veicoli la cui altezza dal piano stradale supera i 3.20 metri.
Le foto prodotte in giudizio evidenziano la presenza del segnale e la sua vetustà, ma la responsabilità del sinistro va riconosciuta integralmente a carico del conducente del veicolo. Ed invero, il conducente di un veicolo già di per sé ingombrante, con sopra addirittura una gru, avrebbe dovuto usare la massima diligenza e accortezza dovendo transitare, peraltro, sotto un cavalcavia urbano;
il segnale indicante il limite di altezza transitabile è vero che risulta scolorito e circondato dai rami di alcune piante, ma è anche vero che appare ben visibile atteso che il sinistro si verificava su un tratto ad ampia veduta e senza ostacoli alla visuale, dotato di illuminazione naturale in quanto l'evento accadde in pieno giorno;
inoltre, pochi metri prima del cavalcavia, lungo la strada via Maestri del Lavoro, era ed è presente un segnale che indica il limite di altezza massimo dei veicoli che possono transitare (e cioè limite massimo di 3,20 m.) per cui il era già al corrente Parte_3 del limite;
ciò rende inutile la considerazione che il segnale successivo, posto sul cavalcavia, si mostrava poco visibile in quanto sbiadito;
alla stessa società attrice a causa del mancato rispetto delle comuni regole di prudenza e della violazione delle norme del C.d.S., è stata elevata contravvenzione ex art. 15 commi 1 e 2 e art. 7 comma 1 e comma 14 del C.d.S e, avverso tale sanzione, allo stato, non risulta essere stata fatta opposizione.
Dalle foto allegate al verbale del Polizia Municipale, viene evidenziata la presenza prima del cavalcavia del segnale che comunicava agli utenti che il cavalcavia era interdetto a tutti i veicoli di altezza superiore ai tre metri e 20 cm (cfr. foto in atti).
2 Parte convenuta ha dimostrato inoltre che la Compagnia Controparte_2 assicuratrice dell'autocarro, ha provveduto a risarcire il per il CP_1 danneggiamento del cavalcavia (cfr. nota della predetta Società con allegato).
Rilevato, pertanto, che l'attestazione della presenza della doppia segnaletica nel verbale dei carabinieri è assistita da fede privilegiata, va disattesa la diversa ricostruzione dei fatti rappresentata dal teste , dipendente Testimone_1 della il quale riferiva che solo la segnaletica sul cavalcavia Parte_1
c'era, ma era difficilmente interpretabile e, a suo avviso, non visibile.
Al contrario, il teste , Agente in servizio presso la Polizia Testimone_2
Municipale di Teramo, intervenuto sul posto immediatamente, riferiva che a circa
150 metri prima del cavalcavia, vi è una segnaletica verticale che indica il limite massimo di altezza transitabile di 3.20 m , come da foto allegata al verbale. Riferiva inoltre, che, nell'immediatezza, il , alla guida dell'autocarro, aveva Parte_3 impegnato il tratto di strada con segnaletica riportante limite di altezza di 3.20 m., andando ad impattare contro la volta del ponte sovrastante con il braccio mobile
(gru), provocando il distacco di parti di cemento e la deformazione di ferri strutturali e che il segnale apposto sul frontale del cavalcavia indicava un'altezza di metri 3 anche se il cartello era deteriorato e non visibile, ribadendo però che il cartello a 150 metri prima indicava un divieto di transito ai mezzi di altezza superiore a 3 metri e 20 cm, perfettamente visibile e posto su via Maestri del Lavoro, così come riportato nel verbale. Concludeva riferendo di aver contravvenzionato il conducente del veicolo che aveva un'altezza di m.3,90.
Vi sono, infine, le foto che, scattate nella immediatezza dei fatti, non sembrano raffigurare la non visibilità della segnaletica (vedi foto in atti allegate al verbale di accertamento di incidente stradale) in particolare, la prima e la seconda (le foto sono prive di numerazione), ritraggono la presenza della segnaletica di “divieto di transito ai veicoli al di sopra dei 3,20 metri di altezza”; dalla terza foto in poi viene raffigurato lo stato dei luoghi con l'autoarticolato ancora incastrato sotto il ponte e all'imboccatura del cavalcavia si nota la presenza del segnale di pericolo, effettivamente scolorito ma presente. Esso non risulta nascosto dalle piante, ma solo circondato da rami secchi (cfr. foto).
A ciò deve aggiungersi che la società attrice non ha dimostrato in alcun modo di avere impugnato le contravvenzioni elevate, facendo così intendere di aver accettato la responsabilità del . Parte_3
3 In merito all'invocato concorso di colpa, si osserva che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2051 cc ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.1227 comma 1 cc, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.30775/2017).
Ne discende, pertanto, che, avendo l'Ente dimostrato che il sinistro è stato causato dal conducente del camion, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare al contrario che la sua condotta è stata improntata sulla diligenza richiesta ad ogni singolo, improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res, non potendosi prescindere nell'accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta. La stessa Corte, nella sentenza n. 12174 del
2016, ha affermato che "la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica", e nella sentenza n.6306 del 2013 che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione".
Orbene, ad avviso di questo Tribunale, il conducente del mezzo di così grandi dimensioni, sia per lunghezza che per altezza (3,90 metri), avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nell'attraversare il sottovia alto solo 3 metri e 20, procedendo a velocità minima ed estremamente prudenziale. Infatti, anche se ad occhio nudo non era possibile avvedersi della esatta altezza del ponte (con precisione al
4 centimetro), la sua conformazione ed angustia dovevano risultare evidenti al conducente (come del resto risulta evidente anche dalla visione del materiale fotografico che vede il veicolo incastrato sotto la struttura di cemento), ed indurre lo stesso a procedere molto lentamente, onde verificare il regolare attraversamento.
Cosa che il conducente non ha fatto, andando ad incastrare il mezzo nella parte finale del sottovia, con una certa energia di movimento.
Inoltre, la segnaletica posta 150 metri prima del cavalcavia, ben visibile e indicante il divieto di transito ai veicoli di altezza massima non superiore a tre metri e 20 cm, avrebbe dovuto imporre al conducente l'arresto immediato del mezzo per tornare indietro e cercare altra via percorribile.
L'evento de quo, dunque, non fu cagionato dalla res custodita o da altre presunte situazioni di pericolo presenti, ma dalla condotta del conducente, rappresentante il fortuito incidentale, in ossequio al dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2
Cost. e in applicazione del principio di autoresponsabilità giusto il quale gli utenti, per salvaguardare la propria incolumità, sono gravati da un onere di particolare attenzione e cautela nell'uso della res publica (Cass. n. 2482/2018). La colpa esclusiva del danneggiato, ex art. 2051 c.c., sussiste non solo se egli abbia violato una specifica norma di legge, come nella fattispecie essendo stato multato, ma anche in caso di generica violazione delle regole comportamentali di diligenza e prudenza (Cass. Sez. Un. n.24406/2011).
Per quanto sopra rilevato, la domanda attrice non può essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
. la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attrice;
-condanna la società attrice a rimborsare al convenuto le spese del CP_1 presente procedimento che liquida in complessivi €.8.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il 23 luglio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
5