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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/06/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4557/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di accertamento del credito ex art. 281 – decies c.p.c., a seguito di discussione orale all'udienza del 05.02.2025 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti,
TRA
Procedura di Liquidazione giudiziale a carico di “ n. Parte_1
11/2023, dichiarata con sentenza del Tribunale di Salerno – III Sezione resa in data 15.02.2023 (n. 11/2023 Tribunale di Salerno), in persona del Curatore Avv.
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli;
Parte_2 ricorrente e
C.F. E P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario, dott.ssa nominato dal Controparte_2
Tribunale di Salerno, in persona del G.I.P. dott.ssa Annamaria Ferraiolo, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R 8986/2020, a mezzo di ordinanza n.
9/2024 del 16.01.2024, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Negri;
resistente
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la procedura di Liquidazione giudiziale a carico di “ , premetteva di essere creditrice, nei confronti della Parte_1
1 resistente, della complessiva somma di € 69.010,75 CP_1 Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo, di cui € 36.600,00, per mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra la
[...]
e in data 04.03.2020 e registrato in Parte_3 Controparte_1 data 13.03.2020, nonché di € 32.410,75 per il mancato pagamento di fatture di fornitura merce relative agli anni 2020-2021-2022.
Rappresentava inoltre che, a garanzia del proprio credito, aveva chiesto ed ottenuto, in data 03.05.2023, inaudita altera parte, dal Tribunale di Salerno,
Giudice Dott.ssa Faracchio, il sequestro conservativo dei beni mobili della resistente nell'ambito del procedimento Controparte_1 incardinato al n. RG. n. 3496/2023. Tuttavia, sebbene, nelle more del detto procedimento cautelare, in virtù di accordo transattivo intervenuto tra le parti, in data 10.07.2023, la si fosse impegnata a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 43.000,00 di cui, €
40.000,00 a tacitazione della pretesa creditoria della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2023, ed € 3.000,00 a titolo di indennità di godimento dei beni mobili sequestrati maturate in favore della Custodia, la resistente aveva provveduto al pagamento del solo importo complessivo di € 23.000,00.
Aggiungeva che, successivamente, i beni oggetto della domanda di sequestro conservativo venivano sottoposti anche a sequestro preventivo penale e che all'udienza del 14.05.2024, il Giudice Dott.ssa Faracchio, a definizione del procedimento di sequestro ex art. 671 c.p.c. RG. n. 3496/2023, tenuto conto dell'importo di € 23.000,00 corrisposto dalla odierna resistente, disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della resistente
[...]
fino alla concorrenza della somma di € 49.010,75. Controparte_1
Tanto premesso, ritenuta la domanda fondata su prova documentale, nonché documentalmente provato sia nell'an che nel quantum, la Procedura di
Liquidazione giudiziale della “ chiedeva: Parte_1
- accertare il credito della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2023
Tribunale di Salerno a carico della società nella misura di € Parte_1
46.010,75 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società
[...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante sig. (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), con sede legale in Sant'Arsenio (SA) alla Via Foce n. 79 C.F._1
(P.IVA , al pagamento dell'importo di € 46.010,75 oltre interessi P.IVA_1 moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino all'effettivo soddisfo in favore della Procedura di Liquidazione giudiziale n.
11/2023 Tribunale di Salerno a carico della società Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari”.
Fissata, con decreto, udienza di comparizione delle parti per il 09.10.24, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta, in data 26.9.24, la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, A. in virtù della disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 159/2011, accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Salerno, sez. penale GIP dott.ssa Annamaria Ferraiolo, Autorità disponente il sequestro penale preventivo funzionale alla confisca diretta, Proc. Pen. N. 8986/2020 RGNR, n. 1581/2022 GIP, con ogni opportuna conseguenza processuale del caso. B. Con integrale favore delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge, con attribuzione in favore dello scrivente avvocato”.
A fondamento della difesa, parte resistente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Salerno, sez. penale GIP,
Autorità disponente, in data 16.01.2024, il sequestro penale preventivo funzionale alla confisca diretta.
In particolare, secondo la resistente, tutti i crediti antecedenti alla misura ablativa, vantati da terzi nei confronti della società sequestrata, devono essere accertati attraverso la specifica procedura prevista dagli artt. 52, 57, 58 e 59 del
D.lgs. 6.09.2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia ai sensi dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p.
All'udienza del 7.11.24 il Giudice, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c., fissava ex art. 281 quinquies c.p.c., per la discussione dell'eccezione preliminare di incompetenza funzionale, l'udienza del 5.02.25 in cui lo scrivente magistrato, investito della causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
L'eccezione di incompetenza è fondata e, come tale, merita accoglimento.
3 Parte resistente deduce l'incompetenza del Giudice adito, ai fini dell'accertamento del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società
[...]
per essere stata quest'ultima, in data 16.01.2024, destinataria Controparte_1 di provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta (cfr. ordinanza in all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) invocando l'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p. nella sua attuale formulazione, secondo cui “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del
Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia)”.
Orbene, la disciplina di cui agli artt. 52 e seguenti del D.Lvo159/2011, che attiene ai crediti nei confronti di attività imprenditoriali oggetto di confisca penale, stabilisce che:
“
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro …
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. ...”
Inoltre, gli artt. 57 e seguenti del citato D.Lvo n.159/2011 prevedono che detto accertamento si svolga davanti al Giudice delegato dal Tribunale che ha disposto il sequestro penale.
Ciò posto, dunque, la questione sottoposta al vaglio di questo Giudice è se si applichi, al caso in esame, la disciplina di cui agli artt. 52 e seguenti del Codice
Antimafia, richiamata da parte resistente, a mente della quale l'accertamento di tali crediti è riservato all'Autorità Giudiziaria Penale, con conseguente relativa competenza.
Al riguardo, giova osservarsi che, il tema del rapporto tra le misure ablatorie penali e le procedure concorsuali è stato oggetto di sistemazione nell'ambito del
Codice della Crisi e dell'insolvenza, introdotto, come noto, dal D.L.gs n. 14/2019 in virtù della necessità di contemperare le esigenze private dei terzi creditori con quelle pubbliche tipiche del procedimento penale.
In particolare, come rilevato dalla Suprema Corte, l'applicabilità della disciplina di cui al titolo IV del Libro I del D.Lgs n. 159/ del 2011, relativamente alle ipotesi di
4 sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., come nel caso in esame, risale già alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 14 del 2019 al comma
1- bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Cassazione penale sez. I,
28/06/2024, 07/10/2024, n. 37108).
Invero, l'applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confisca di prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi, per effetto delle molteplici modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., allo scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori.
In proposito, è opportuno ripercorrere, sia pure in sintesi, l'evoluzione di tale disposizione, la quale, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, inizialmente disciplinava l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggetto i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire al Fondo unico dì giustizia, disponendo che l'autorità giudiziaria nominasse un amministratore giudiziario.
Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del
2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi via via ampliandone l'ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti dei terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati.
La prima tappa di tate ampliamento è costituita dalla introduzione, ad opera dell'art. 30, I. n. 161 del 2017, nell'art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. dei commi 1 -bis e 1-ter, i quali, rispettivamente, stabilivano che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei beni;
che si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del
2011 e che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del suddetto decreto.
L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018 ha poi introdotto il comma 1-quater, il quale ha esteso al sequestro e alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste
5 dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 4 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca dì beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice»).
L'art. 373, d.lgs. n. 14 del 2019 ha ulteriormente modificato l'art. 104-bis. In particolare, intervenendo sul comma 1-bis, ha stabilito che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato digs. n. 159 del 2011.
Intervenendo sul comma 1-quater, ha stabilito che ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro.
Per effetto di tale modifica, dunque, il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal codice antimafia anche ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Infine, l'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma
Cartabia) ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell'art. 104-bis, estendendo,
a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai casi dì sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche ai casi di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell'art. 104-bis che risulta intitolata «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca».
In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è stato esteso a tutte le ipotesi di confisca (cfr. Cass. I Sez. penale sentenza n. 23565 del
12/06/24; Cassazione penale sez. I, 07/10/2024, n. 37108).
6 Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina richiamata si osserva, ulteriormente che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “In materia di misure di prevenzione si applica il D.Lgs. 159/2011, i cui artt. 52 e 573 attribuiscono al giudice delegato del procedimento di prevenzione la competenza esclusiva per la verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di sequestro. (cfr. Trib. Napoli Nord, 26/06/2019 in Banca dati merito).
Ciò posto, considerato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente e che risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il Tribunale di Salerno sez. penale GIP, con provvedimento del 16.1.24, ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della società resistente, ai sensi dell'art. 321
c.p.p., e 240 c.p. e 76 comma settimo D. Lgs. 159/2011 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione), si ritiene pacifica l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al titolo IV del Libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Salerno – Sez.
Civile, a decidere della presente controversia, per la cognizione della quale è, invece, competente il giudice delegato del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex D.Lgs. 159/2011.
L'accoglimento della eccezione preliminare di incompetenza, assorbe ogni altra questione e/o valutazione.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
DICHIARA l'incompetenza funzionale del giudice adito;
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 22.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4557/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di accertamento del credito ex art. 281 – decies c.p.c., a seguito di discussione orale all'udienza del 05.02.2025 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti,
TRA
Procedura di Liquidazione giudiziale a carico di “ n. Parte_1
11/2023, dichiarata con sentenza del Tribunale di Salerno – III Sezione resa in data 15.02.2023 (n. 11/2023 Tribunale di Salerno), in persona del Curatore Avv.
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli;
Parte_2 ricorrente e
C.F. E P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario, dott.ssa nominato dal Controparte_2
Tribunale di Salerno, in persona del G.I.P. dott.ssa Annamaria Ferraiolo, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R 8986/2020, a mezzo di ordinanza n.
9/2024 del 16.01.2024, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Negri;
resistente
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la procedura di Liquidazione giudiziale a carico di “ , premetteva di essere creditrice, nei confronti della Parte_1
1 resistente, della complessiva somma di € 69.010,75 CP_1 Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino al soddisfo, di cui € 36.600,00, per mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra la
[...]
e in data 04.03.2020 e registrato in Parte_3 Controparte_1 data 13.03.2020, nonché di € 32.410,75 per il mancato pagamento di fatture di fornitura merce relative agli anni 2020-2021-2022.
Rappresentava inoltre che, a garanzia del proprio credito, aveva chiesto ed ottenuto, in data 03.05.2023, inaudita altera parte, dal Tribunale di Salerno,
Giudice Dott.ssa Faracchio, il sequestro conservativo dei beni mobili della resistente nell'ambito del procedimento Controparte_1 incardinato al n. RG. n. 3496/2023. Tuttavia, sebbene, nelle more del detto procedimento cautelare, in virtù di accordo transattivo intervenuto tra le parti, in data 10.07.2023, la si fosse impegnata a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 43.000,00 di cui, €
40.000,00 a tacitazione della pretesa creditoria della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2023, ed € 3.000,00 a titolo di indennità di godimento dei beni mobili sequestrati maturate in favore della Custodia, la resistente aveva provveduto al pagamento del solo importo complessivo di € 23.000,00.
Aggiungeva che, successivamente, i beni oggetto della domanda di sequestro conservativo venivano sottoposti anche a sequestro preventivo penale e che all'udienza del 14.05.2024, il Giudice Dott.ssa Faracchio, a definizione del procedimento di sequestro ex art. 671 c.p.c. RG. n. 3496/2023, tenuto conto dell'importo di € 23.000,00 corrisposto dalla odierna resistente, disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della resistente
[...]
fino alla concorrenza della somma di € 49.010,75. Controparte_1
Tanto premesso, ritenuta la domanda fondata su prova documentale, nonché documentalmente provato sia nell'an che nel quantum, la Procedura di
Liquidazione giudiziale della “ chiedeva: Parte_1
- accertare il credito della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 11/2023
Tribunale di Salerno a carico della società nella misura di € Parte_1
46.010,75 oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società
[...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante sig. (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), con sede legale in Sant'Arsenio (SA) alla Via Foce n. 79 C.F._1
(P.IVA , al pagamento dell'importo di € 46.010,75 oltre interessi P.IVA_1 moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole obbligazioni fino all'effettivo soddisfo in favore della Procedura di Liquidazione giudiziale n.
11/2023 Tribunale di Salerno a carico della società Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari”.
Fissata, con decreto, udienza di comparizione delle parti per il 09.10.24, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta, in data 26.9.24, la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, A. in virtù della disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 159/2011, accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Salerno, sez. penale GIP dott.ssa Annamaria Ferraiolo, Autorità disponente il sequestro penale preventivo funzionale alla confisca diretta, Proc. Pen. N. 8986/2020 RGNR, n. 1581/2022 GIP, con ogni opportuna conseguenza processuale del caso. B. Con integrale favore delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge, con attribuzione in favore dello scrivente avvocato”.
A fondamento della difesa, parte resistente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Salerno, sez. penale GIP,
Autorità disponente, in data 16.01.2024, il sequestro penale preventivo funzionale alla confisca diretta.
In particolare, secondo la resistente, tutti i crediti antecedenti alla misura ablativa, vantati da terzi nei confronti della società sequestrata, devono essere accertati attraverso la specifica procedura prevista dagli artt. 52, 57, 58 e 59 del
D.lgs. 6.09.2011, n. 159, c.d. Codice Antimafia ai sensi dell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p.
All'udienza del 7.11.24 il Giudice, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c., fissava ex art. 281 quinquies c.p.c., per la discussione dell'eccezione preliminare di incompetenza funzionale, l'udienza del 5.02.25 in cui lo scrivente magistrato, investito della causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
L'eccezione di incompetenza è fondata e, come tale, merita accoglimento.
3 Parte resistente deduce l'incompetenza del Giudice adito, ai fini dell'accertamento del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della società
[...]
per essere stata quest'ultima, in data 16.01.2024, destinataria Controparte_1 di provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta (cfr. ordinanza in all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) invocando l'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. c.p.p. nella sua attuale formulazione, secondo cui “In caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del
Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia)”.
Orbene, la disciplina di cui agli artt. 52 e seguenti del D.Lvo159/2011, che attiene ai crediti nei confronti di attività imprenditoriali oggetto di confisca penale, stabilisce che:
“
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro …
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59. ...”
Inoltre, gli artt. 57 e seguenti del citato D.Lvo n.159/2011 prevedono che detto accertamento si svolga davanti al Giudice delegato dal Tribunale che ha disposto il sequestro penale.
Ciò posto, dunque, la questione sottoposta al vaglio di questo Giudice è se si applichi, al caso in esame, la disciplina di cui agli artt. 52 e seguenti del Codice
Antimafia, richiamata da parte resistente, a mente della quale l'accertamento di tali crediti è riservato all'Autorità Giudiziaria Penale, con conseguente relativa competenza.
Al riguardo, giova osservarsi che, il tema del rapporto tra le misure ablatorie penali e le procedure concorsuali è stato oggetto di sistemazione nell'ambito del
Codice della Crisi e dell'insolvenza, introdotto, come noto, dal D.L.gs n. 14/2019 in virtù della necessità di contemperare le esigenze private dei terzi creditori con quelle pubbliche tipiche del procedimento penale.
In particolare, come rilevato dalla Suprema Corte, l'applicabilità della disciplina di cui al titolo IV del Libro I del D.Lgs n. 159/ del 2011, relativamente alle ipotesi di
4 sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., come nel caso in esame, risale già alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 14 del 2019 al comma
1- bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Cassazione penale sez. I,
28/06/2024, 07/10/2024, n. 37108).
Invero, l'applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confisca di prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi, per effetto delle molteplici modifiche apportate all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., allo scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori.
In proposito, è opportuno ripercorrere, sia pure in sintesi, l'evoluzione di tale disposizione, la quale, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, inizialmente disciplinava l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggetto i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire al Fondo unico dì giustizia, disponendo che l'autorità giudiziaria nominasse un amministratore giudiziario.
Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del
2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi via via ampliandone l'ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti dei terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l'interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati.
La prima tappa di tate ampliamento è costituita dalla introduzione, ad opera dell'art. 30, I. n. 161 del 2017, nell'art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. dei commi 1 -bis e 1-ter, i quali, rispettivamente, stabilivano che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei beni;
che si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del
2011 e che i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del suddetto decreto.
L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018 ha poi introdotto il comma 1-quater, il quale ha esteso al sequestro e alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste
5 dal codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 4 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca dì beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice»).
L'art. 373, d.lgs. n. 14 del 2019 ha ulteriormente modificato l'art. 104-bis. In particolare, intervenendo sul comma 1-bis, ha stabilito che in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato digs. n. 159 del 2011.
Intervenendo sul comma 1-quater, ha stabilito che ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro.
Per effetto di tale modifica, dunque, il legislatore ha espressamente previsto l'applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal codice antimafia anche ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Infine, l'art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma
Cartabia) ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell'art. 104-bis, estendendo,
a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai casi dì sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche ai casi di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell'art. 104-bis che risulta intitolata «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca».
In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è stato esteso a tutte le ipotesi di confisca (cfr. Cass. I Sez. penale sentenza n. 23565 del
12/06/24; Cassazione penale sez. I, 07/10/2024, n. 37108).
6 Così ricostruita l'evoluzione normativa della disciplina richiamata si osserva, ulteriormente che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, “In materia di misure di prevenzione si applica il D.Lgs. 159/2011, i cui artt. 52 e 573 attribuiscono al giudice delegato del procedimento di prevenzione la competenza esclusiva per la verifica dei crediti vantati nei confronti del destinatario della misura di sequestro. (cfr. Trib. Napoli Nord, 26/06/2019 in Banca dati merito).
Ciò posto, considerato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente e che risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il Tribunale di Salerno sez. penale GIP, con provvedimento del 16.1.24, ha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della società resistente, ai sensi dell'art. 321
c.p.p., e 240 c.p. e 76 comma settimo D. Lgs. 159/2011 (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione), si ritiene pacifica l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui al titolo IV del Libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Conseguentemente, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla resistente, va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Salerno – Sez.
Civile, a decidere della presente controversia, per la cognizione della quale è, invece, competente il giudice delegato del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex D.Lgs. 159/2011.
L'accoglimento della eccezione preliminare di incompetenza, assorbe ogni altra questione e/o valutazione.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle questioni affrontate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
DICHIARA l'incompetenza funzionale del giudice adito;
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 22.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
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