Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di conIGlio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale ConIGliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 990 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via F. Crispi, n° 13, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Francesco Miceli, unitamente all'Avv. Massimiliano Bianchi, dal quale è rappresentate e difesa, giusta procura allegata al fascicolo telematico stesa in calce al ricorso in appello appellante
e
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Natale De Meco, giusta CP_1 C.F._1 procura in calce al ricorso notificato, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : << 1) Accertare e dichiarare che l'appellante, meglio sopra generalizzata, Parte_1
è stata assunta con vincolo di subordinazione dal IGnor , meglio sopra Parte_2 generalizzato, con luogo di lavoro presso l'appartamento del medesimo, sito in Crotone alla Via
Borgata San Francesco, con la qualifica di “Assistente a persone non autosufficienti”, profilo DS, C.C.N.L. sulla disciplina del lavoro domestico, dalla data di assunzione 01.02.2010 e sino al termine del Rapporto avvenuto in data 24 agosto 2015; 2) Accertare e dichiarare il diritto della dell'appellante al riconoscimento delle indennità retributive di cui in premessa, ovvero: Ferie maturate non godute e non retribuite;
- Differenze Retributive dirette;
- Differenze Retributive indirette (tredicesima mensilità); - Trattamento di Fine Rapporto. 3) Per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona dei suoi eredi, alla corresponsione delle dette somme pari a complessivi euro 74.060,75, oltre interessi di legge ed alla rivalutazione secondo indici ISTAT, ed oltre ai contributi previdenziali maggiori e conseguenti, o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ed equità. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato anticipante, che ne fa qui espressa richiesta>>;
FATTO E DIRITTO
§1 La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
che le proprie mansioni consistevano nell'accudire il IG. , persona non autosufficiente, assistendolo nella cura di Pt_2 tutte le necessarie attività quotidiane ( ivi inclusa la preparazione e somministrazione dei pasti e dei farmaci); di aver lavorato dal lunedì alla domenica con orario, alternativamente, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20:00; che il rapporto lavorativo, per il periodo dall'1.02.2010 al 24.03.2014, non era mai stato regolarizzato;
di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, rimanendo pertanto creditrice della complessiva somma di € 74.060,75 come da conteggi allegati in ricorso.
Concludeva chiedendo accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini avanti indicati e condannarsi il convenuto al pagamento della somma sopra riportata, aumentata di accessori nella misura di legge. Instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio per il tramite del proprio ADS, IG.ra (moglie di;
la è stata sposata con , CP_1 Pt_2 Pt_1 Persona_1 fratello di , ma ad un certo punto si sono separati, forse nel 2015), contestando la CP_1 fondatezza della domanda e deducendo che la ricorrente, cognata del IG. , aveva prestato Pt_2 il proprio aiuto affectionis vel benevolentia causae e che nessun rapporto di lavoro subordinato poteva ritenersi intercorso tra le parti per il periodo invocato.
All'udienza del 16.07.21 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito della dichiarazione di decesso del IG. .>> Parte_2
§2
La causa riassunta sempre nei confronti di , come erede di , CP_1 Parte_2 veniva decisa dal Tribunale nel senso del rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni: <pacifico tra le parti in quanto documentalmente provato che l ricorrente abbia prestato la propria attivit lavorativa favore del IG. qualit di parte_2 collaboratrice domestica per il periodo dal al cfr. all. atti ci cui si controverte invero sussistenza un pregresso rapporto natura subordinata dall rispetto quale IG avanza pt_1 richieste retributive somma complessiva euro dovute a titolo corrispettivo assistenza domiciliare prestata presso>Pag. 2 di 10 quest'ultimo, dal lunedì alla domenica con orario dalle 7.30/8.00 alle 13.30-14.00 ovvero alternativamente dalle 14.00 alle 20.00. Tanto premesso, occorre verificare se, all'esito dell'istruttoria assunta, possa dirsi accertata e riconosciuta la natura subordinata del rapporto di cui è causa. In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003). Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come
“complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
Pag. 3 di 10 La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sull'attore ai sensi dell'art.2697 c.c.
- non sia stato assolto. Calando detti principi nella valutazione della vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento. Testimone_ Invero la teste IG.ra , escussa all'udienza del 14.6.17, riferiva in ordine a circostanze apprese de relato ( anche actoris, quindi prive di qualsivoglia rilevanza probatoria) : “ ADR la IG mi ha riferito che dal primo febbraio sino al 25.3.2014 ha lavorato senza una Pt_1 regolare assunzione” e ancora “ ADR la IG rispettava alternativamente il turno di Pt_1 mattina e quello di pomeriggio ed in particolare la mattina dalle ore 8:00 alle ore 14:00, mentre il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00; ADR gli orari di lavoro che ho appena riportato mi sono stati riferiti sia dalla IG che dalla IG ” “ADR: La IG Pt_1 Pt_3 Pt_1 rispettava un giorno di riposo settimanale in coincidenza con quello della IG ed CP_1 inoltre riceveva altri tre giorni di riposo al mese allorquando la IG beneficiava dei CP_1 permessi ex lege 104; tale circostanza mi è stata riferita dalla IG e dalla IG Pt_1
”. CP_1
Sebbene la stessa teste abbia anche dichiarato di aver frequentato l'abitazione del , e di Pt_2 aver visto personalmente la IG prendersi cura di quest'ultimo, nulla specificava in Pt_1 ordine al periodo ovvero alla frequenza di siffatti episodi;
la testimonianza, pertanto, si rivela priva di sufficienti e circostanziati elementi, utili a comprovare gli assunti attorei. La teste IG.ra
, escussa nel corso della medesima udienza, amica di entrambe le parti in causa, Tes_2 riferiva di aver frequentato l'abitazione del per motivi professionali, essendo Pt_2 rappresentante di prodotti;
dichiarava di essersi recata presso l'abitazione del nel CP_2 Pt_2 periodo da gennaio 2010 a maggio/giugno 2015 con cadenza minima di due volte al mese e di aver visto la ricorrente prendersi cura del IG. ; precisava di trattenersi ogni volta per circa Pt_2
10 minuti;
nulla sapeva riferire in ordine all'articolazione dell'orario lavorativo ed ai turni di riposo della “ ADR Nulla posso riferire in ordine ai turni di riposo poiché quanto a mia Pt_1 conoscenza è circoscritto alle visite dirette che effettuavo presso l'abitazione della resistente”.
Trattasi, invero, di una testimonianza che sebbene avvalori la presenza della presso Pt_1
l'abitazione del , anche per il breve lasso temporale cui fa riferimento (circa due volte al Pt_2 mese per dieci minuti), nulla rivela in ordine alle caratteristiche della prestazione resa dalla ricorrente, in particolare in merito agli indici della subordinazione che qui interessano ( soggezione al potere datoriale, onerosità della prestazione, rispetto di un preciso orario lavorativo…). All'udienza dell'08.10.19 veniva escussa la teste IG , la quale riferiva in Testimone_3 ordine a circostanze del tutto sguarnite di qualsivoglia riferimento temporale;
elemento che, nel caso di specie, assume una valenza probatoria dirimente se sol si consideri che la ricorrente per il periodo dal 25.03.2014 al 24.08.15 è stata regolarmente assunta dal IG. quale Pt_2
“collaboratrice domestica” ; pertanto nemmeno siffatta testimonianza si rivela utile a confermare gli assunti attorei.
All'udienza del 27.04.21 veniva escussa la teste , la quale dichiarava di aver Tes_4 frequentato regolarmente, per il periodo che qui interessa, l'abitazione del , ma di non Pt_2 aver mai visto la IG prendersi cura di quest'ultimo “ADR: io ho frequentato quella Pt_1 Part casa dal 2005 al 2017 e il periodo in cui la si occupava di in realtà non vedevo che Pt_1 lavorava, chiacchierava con noi, prendeva un caffè con noi, la casa di è un punto di CP_1 incontro che accoglie tutti, ci ritrovavamo tutti lì, non ho mai visto che la prestava Pt_1
Pag. 4 di 10 assistenza al IG. ” a ancora “ ADR specifico che in mia presenza non prestava assistenza al Pt_2 Part IG. . Infine, il teste IG. , escusso all'udienza del 26.4.22, nipote del IG. Testimone_5
, confermava l'assidua presenza della ricorrente nell'abitazione dello zio, Pt_2 Parte_2
, precisando tuttavia come tutta la famiglia si prendesse un po' cura di quest'ultimo,
[...]
(anche se a farlo, in particolare, era la IG;
riferiva dell'intimo rapporto di amicizia e Pt_1 fiducia che legava la IG alla ricorrente “ADR preciso che la zia e la CP_1 CP_1 IG erano come sorelle;
la IG aveva le chiavi di casa della zia , Pt_1 Pt_1 CP_1 questo almeno fino a quando è rimasta con lo zio;
si sono lasciati, forse nel 2012-2013” e ancora
“ADR posso dire che i rapporti tra la IG e la zia erano talmente intimi che la Pt_1 CP_1 zia si fidava di lei come una sorella, le aveva anche lasciato anche il suo bancomat”; confermava altresì la circostanza che la zia avesse pagato il corso di OSS alla IG e che CP_1 Pt_1 quest'ultima percepisse una retribuzione di circa 900/1000 euro al mese “ADR so che la zia ha pagato il corso di OSS alla IG lo so perché l'ho sentito, lo hanno fatto CP_1 Pt_1 prendere anche a me il corso di OSS;
ADR so che la IG percepiva circa 900/1000 Pt_1 euro al mese dalla zia , in contanti, per l'aiuto che dava in casa;
ho visto personalmente CP_1 corrispondere queste somme sino al 2013, quando si è lasciata con lo zio e ha smesso di frequentare la casa ( anche se, ripeto, la IG aveva pure la disponibilità del bancomat Pt_1 che utilizzava, ad esempio, per fare la spesa)”. Tanto premesso, sebbene dall'incrocio delle risultanze istruttorie può ritenersi accertato che la IG anche per il periodo oggetto del presente giudizio, avesse regolarmente Pt_1 frequentato l'abitazione del IG. , prestando assistenza a quest'ultimo, non Parte_2 sono tuttavia emersi elementi sufficienti a qualificare siffatto rapporto in termini di subordinazione.
In particolare, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza, nessuna delle testimonianze raccolte ha riferito in ordine al principale indice distintivo del lavoro subordinato, ossia in merito all'assoggettamento della alle direttive Pt_1 datoriali ed alla sottoposizione della stessa ad un potere di eterodirezione ed organizzazione che ne conformi in maniera incisiva la prestazione, determinandone contenuti e modalità esecutive;
nessun elemento utile e comprovare il concreto e costante esercizio da parte del datore di un potere di controllo sulla regolarità delle prestazioni lavorative e di un potere di tipo disciplinare che ne raffiguri una posizione di sovraordinazione gerarchica;
nulla, ancora, è stato dimostrato in merito all'obbligo di tenere stabilmente a disposizione del datore le proprie energie lavorative, di essere quindi costantemente presente al lavoro, di giustificare eventuali assenze ovvero di richiedere preventiva autorizzazione in caso di interruzione della prestazione lavorativa. Di contro, l'istruttoria ha comprovato l'intimo rapporto di amicizia che legava la ricorrente, persona di famiglia, alla IG (invero, all'epoca dei fatti, la IG era CP_1 Pt_1 cognata della resistente).
Nemmeno possono dirsi sufficientemente provati quegli ulteriori indici c.d sussidiari che, laddove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di specie, possono complessivamente (non singolarmente) rappresentare indizi probatori della subordinazione. Invero, sebbene la continuità della prestazione lasci emergere un elemento di valutazione favorevole alla prospettazione attorea, questo stesso indice è connotato in termini equivoci atteso che non è chiaramente tracciato il confine tra la presenza del ricorrente nel nucleo familiare del convenuto quale lavoratore subordinato oppure quale persona di famiglia.
Pag. 5 di 10 Né l'orario lavorativo indicato dalla ricorrente ha trovato puntuale riscontro nelle testimonianze assunte;
la teste si è limitata a riferire in ordine a circostanze apprese de relato;
le Tes_1 testimoni , e invece, nulla hanno saputo riferire di preciso in ordine agli Tes_6 Tes_3 Tes_4 orari osservati dalla presso l'abitazione del;
infine, nessuna delle testi sopra citate, Pt_1 Pt_2
è stata in grado di riferire in merito all'onerosità della prestazione resa dalla ricorrente. L'unica testimonianza sufficientemente circostanziata è stata quella resa dal che, ES tuttavia, presenta elementi di contraddittorietà rispetto a quanto riferito dalla Pt_1
In primo luogo, si osservi che il teste riferiva con precisione in ordine agli “orari lavorativi” rispettati dalla ricorrente, circostanza che tuttavia appare scarsamente credibile se sol si consideri che il pur avendo dichiarato di frequentare ogni giorno la casa della zia ES
, non era con quest'ultima convivente “ ADR vedevo arrivare la IG alle 10.30 CP_1 Pt_1 circa e andare via alle 14.00; poi ritornava al pomeriggio e si tratteneva fino a sera, dopo cena;
questo tutti i giorni”.
Peraltro, siffatta prospettazione risulta sconfessata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 19.07.16, in sede di interrogatorio formale, laddove la stessa precisava di aver prestato la propria attività in favore del IG. , per il periodo Parte_2 dall'1.02.2010 al 24.03.14, alternando turni di mattina e di pomeriggio, rispettivamente dalle 7.30/8.00 alle 13.30/14.00 ovvero dalle 14.00 alle 20:00.
Inoltre, sebbene il sia stato l'unico teste a riferire (in ordine all'onerosità della ES prestazione resa dalla (circostanza già di per sé insufficiente a provare tale assunto), lo Pt_1 stesso indicava un corrispettivo pari a 900,00/1.000,00 euro mensili (a fronte delle 300,00 euro mensili dichiarate dalla ricorrente).
Tanto premesso, questo giudice, pur ritenendo accertata la presenza della ricorrente al fianco del IG. , presso l'abitazione di quest'ultimo e per il periodo di cui è causa, l'incertezza e la Pt_2 genericità del quadro probatorio descritto, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, non consente di sussumere siffatto rapporto nell'alveo della subordinazione>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 13 ottobre 2022. Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata ctu contabile, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 Con il proposto gravame, la IG.ra lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il Pt_1 giudicante:
1) valorizzato l'esistenza del rapporto amicale, tralasciando poi di esaminare ulteriori aspetti decisivi, quali, durata del rapporto di lavoro (ben cinque anni), formalizzazione del rapporto di lavoro nel 2014, dichiarazioni testimoniali (anche di parte appellata) in ordine al pagamento di un corrispettivo;
2) invertito l'onere della prova in ordine al carattere gratuito e non subordinato della prestazione lavorativa resa dalla GN , che invero grava sulla parte Parte_1 appellata, facendolo invece gravare sulla lavoratrice, così violando il disposto di cui all'articolo 2697 C.C.;
3) omesso di valutare il comportamento tenuto dalle parti in causa, con particolare riferimento alla parte appellata, la quale mai si è recata in udienza per sottoporsi al libero interrogatorio ex articolo 420 cpc;
Pag. 6 di 10 4) errato nel valutare le prove testimoniali: “Il Primo Giudicante non ha riflettuto adeguatamente sul fatto che si tratta di lavoro domestico e che la GN , Parte_1 proprio per la funzione pacifica, ossia la SOSTITUZIONE della GN quando si CP_1 trovava sul posto di lavoro, non poteva evidentemente che agire in autonomia, per l'assenza fisica di quella che era la datrice di lavoro: quali direttive avrebbe dovuto ricevere la ricorrente e da chi?
Falsa è la circostanza della mancanza di indicazioni e disciplina oraria, le dichiarazioni testimoniali sono piene di riferimenti ai turni di lavoro ed ai giorni di riposo, coincidenti sia con il giorno libero dal lavoro della GN , sia con i permessi ex lege 104 di cui la stessa CP_1 usufruiva, in quei giorni l'appellante era comandata di starsene a casa”;
5) travisato quanto accaduto tra le parti nel periodo di lavoro dal 25.03.2014 al 24.08.2015:
“…Tribunale di Crotone non si è interrogato come mai un rapporto di semplice “aiuto” familiare sia stato trasformato in rapporto di lavoro subordinato, e su come mai il periodo precedente avrebbe avuto una connotazione non subordinata, rispetto al periodo successivo, ma di liberalità (tra l'altro in assenza di prova sul punto e con evidente inversione dell'onere della prova a carico dell'appellante, vedi meglio infra). Ritiene questa difesa che la formalizzazione in lavoro subordinato del periodo dal 25.03.2014 a seguire debba essere ritenuto come indice dell'emersione del lavoro a nero della fase precedente, rispetto alla quale conservava, per come meglio sarà detto nel prosieguo, il medesimo carattere subordinato ed oneroso…”; 6) errato nel valutare la dichiarazione testimoniale della GN come de relato Testimone_1 actoris: <<…il Primo Giudicante ha evidentemente travisato sia il racconto di quanto visto personalmente dalla teste, sia il riferimento fatto chiaramente alle comunicazioni a lei fatte dalla parte appellata, nella persona della moglie del , ossia la GN , riportiamo il Parte_4 CP_1 passaggio già evidenziato nella parte espositiva del presente libello:
“Gli orari di lavoro che ho appena riportato mi sono stati riferiti sia dalla IG.ra che dalla Pt_1 IG.ra ; in particolare la GN quando era nel posto di lavoro mi riferiva che era a CP_1 CP_1 casa ad accudire il IG. ”. Parte_2
“La IG.ra rispettava un giorno di riposo settimanale in coincidenza con quello della IG.ra Pt_1
ed inoltre riceveva altri 3 giorni di riposo al mese, allorquando la IG.ra beneficiava CP_1 CP_1 dei permessi ex lege 104, tale circostanza mi è stata riferita sia dalla IG.ra che dalla Pt_1
IG.ra ”. CP_1
Ai sensi dell'articolo 2735 C.C. la confessione giudiziale fatta ad un terzo è utilizzata dal Giudice al fine probatorio e della decisione della causa, il primo Giudicante ha evidentemente travisato un fatto fondamentale ai fini della decisione, ed è incorso nella violazione del precetto normativo richiamato, a sua volta decisivo nella valutazione del caso>>; 7) travisato il contenuto delle prove raccolte, avendo omesso di valutarle in una visione sistematica, finendo invece con il separare ed isolare le singole dichiarazioni testimoniali, così da indebolirne il resoconto e pervenire alla negazione dell'esistenza del vincolo di subordinazione;
8) omesso di esaminare la richiesta di accertamento della retribuzione non corrisposta nel periodo di lavoro subordinato: “…Il Primo Giudicante ha completamente dimenticato di rispondere alla richiesta di giustizia avanzata dalla ricorrente in merito allo stesso periodo formalizzato (anni 2014 – 2015), laddove è stato richiesto l'accertamento di un diritto al pagamento delle differenze retributive, differenza chiaramente emergente dalle sopra esaminate prove costituende, alle quali ci si riporta per la prova dei turni e delle ore rispettati dalla GN . Pt_1
Nel corso del rapporto lavorativo l'appellante ha percepito una paga inferiore rispetto a quanto effettivamente dovutale, per come meglio documentato in atti di causa attraverso la produzione
Pag. 7 di 10 in giudizio delle buste paga emesse dalla parte datoriale (ovviamente per il solo periodo formalizzato) e per come emerso dalla prova costituenda, volta a delineare con precisione la prestazione lavorativa erogata in favore dell'appellata.
La retribuzione è un elemento fondamentale del contratto di lavoro, tanto da trovare tutela nell'art. 36 della Carta costituzionale, il quale prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al medesimo ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa…”.
§5
L'appello si presta ad essere accolto nei termini di seguito specificati.
§5.1
Occorre prendere le mosse dalla difesa spiegata in primo grado dalla resistente nella propria memoria costitutiva: < , all' epoca dei fatti, era la cognata dell'odierna Parte_1 resistente ciò IGnificando che non era soggetta in qualità di lavoratrice a rigidi orari di lavoro, godendo infatti di “libertà di movimento.” Ad ogni buon conto, sempre in punto di fatto, le argomentazioni offerte dalla ricorrente sono assolutamente infondate e non veritiere in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato si è instaurato tra le parti a partire dall' 1.02.2010 e la storia narrata dalla ricorrente è tutt' altra. La IG sostiene di aver instaurato con il IG. un Parte_1 Parte_2 rapporto di lavoro subordinato quando in realtà era in essere un rapporto parentale, tra cognati, ed essendo appunto la cognata del e dell' ADS di lui se qualche volte si era Pt_2 CP_1 offerta di restare a casa per passare del tempo con il cognato malato detta offerta non era affatto la traduzione di un adempimento di obblighi derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro, ma di un rapporto "affectionis vel benevolentiae causae….il rapporto intercorso tra la ricorrente e la resistente trova la sua fonte nel rapporto parentale esistente tra le parti all'epoca dei fatti. Invero la ricorrente non è altro che la moglie del IGnor fratello della resistente;
e Persona_1 in virtù di tale rapporto di parentela si spiega la presenza costante nell' appartamento dei cognati, oltre gli orari indicati nel contratto di lavoro per la semplice ragione che quotidianamente vivevano, e dimoravano nell'abitazione del . Pt_2
Tant'è che addirittura il marito della ricorrente svolgendo il lavoro presso la stazione carburante CP_
distanti pochi metri dall'abitazione del pranzava regolarmente insieme alla moglie ed Pt_2 insieme alla resistente per poi recarsi al lavoro alle ore 14:00. Ma vi è di più; quotidianamente nell'abitazione del vi erano oltre la ricorrente e la sorella altre persone che Pt_2 Persona_2 potranno avallare quanto narrato, le IGnore e che Controparte_4 CP_5 quotidianamente si intrattenevano nell' abitazione della resistente per insieme giocare alla IG a monopoli o fare altra attività di gioco. Pt_1
Sempre per il rapporto parentale che ha contraddistinto tale vicenda la ricorrente è stata curata, accudita e nutrita dalla IG ed era talmente amorevole il rapporto che la resistente CP_1 aveva affidato alla ricorrente la gestione del proprio patrimonio personale E ancora sempre per il rapporto intercorso tra le parti, si fa rilevare come la resistente ha pagato di tasca sua alla ricorrente, un Corso di OSS per un valore di € 3.500,00, prestito mai restituito dalla ricorrente…>>.
§5.2
Alla luce di tali deduzioni, si passa alla disamina delle deposizioni testimoniali. Ora, la valutazione di inattendibilità che il Tribunale fa con riferimento al dichiarato della teste Testimone_
non può essere condivisa, dal momento che la testimone riferisce anche circostanze apprese dalla parte resistente, sicché non può essere reputata, sic et simpliciter, teste de relato
Pag. 8 di 10 actoris;
inoltre, a ben vedere, molte delle circostanze da lei riferite sono frutto di conoscenza diretta. D'altro canto, la teste non è attendibile perché afferma di non avere mai visto Tes_4 lavorare la IG.ra presso l'abitazione del defunto , così andando a negare Pt_1 Pt_2
l'esistenza del rapporto anche con riferimento al periodo coperto da formale assunzione. Il teste , in pratica, conferma la natura subordinata del rapporto, Testimone_5 perché riferisce che la resistente pagava alla ricorrente una retribuzione mensile per “l'aiuto che dava in casa”.
È IGnificativo, poi, che nessuno dei testi pone una cesura temporale tra il periodo ante 2014 e il periodo da 2014 al 2015, nel senso che dalle deposizioni si evince la presenza costante della IG.ra come collaboratrice familiare della coppia costituita dalla cognata e dal di lei Pt_1 marito non autosufficiente;
è pacifico, poi, che il rapporto di lavoro si sia interrotto nel 2015, a seguito della separazione dell'odierna appellante con il di lei marito.
§5.3 Del resto, la convenuta non spiega perché ha assunto la ricorrente proprio nel 2014, anzi nella memoria costitutiva, come sopra evidenziato, arriva addirittura a negare di averla mai assunta – sebbene la circostanza sia provata documentalmente -; ciò è da solo sufficiente a minare la genuinità della sua impostazione difensiva, laddove afferma l'esistenza di un mero rapporto di collaborazione. In definitiva, se è pacifico che vi sia stata assunzione formale negli ultimi due anni, la lavoratrice doveva provare soltanto di avere reso la prestazione anche nel periodo precedente dedotto;
tanto ha fatto attraverso le testimonianze di tutti i testi, ad eccezione di , che, però, Tes_4
è da reputare inattendibile per quanto esposto sub §5.2.
§5.4
Passando alla quantificazione dell'orario di lavoro, è da condividere, invece, l'affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni dei testi non hanno consentito di ricostruirlo nei termini indicati nell'atto introduttivo, stante la frammentarietà del dichiarato dei testimoni sul punto.
Pertanto, una volta ritenuta la continuità del rapporto, si deve affermare che la lavoratrice, anche nel periodo antecedente alla formale assunzione, abbia osservato il medesimo orario pattuito in tale sede (part time orizzontale, 12 ore a settimana, come da modello C2 allegato al ricorso).
§6 Passando al quantum, la Corte ha dunque disposto, con ordinanza del 9 aprile 2024, ctu contabile per quantificare eventuali differenze retributive e per TFR maturate per il periodo
1^.2.2010-24 agosto 2015, avuto riguardo all'orario lavorativo di 12 ore settimanali e alle tabelle salariali previste dal ccnl collaboratori familiari non conviventi-lavoro domestico, per la categoria “operaio-DS”, detratto quanto percepito rinvenibile dalla documentazione in atti e dalle allegazioni attoree.
Il Ctu, dr. ha quantificato in € 6.429,72 il quantum complessivo (tra differenze Persona_3 retributive e TFR). Le conclusioni del consulente non possono non essere condivise, in quanto esenti da errori e vizi logici, né contestate dalle parti
§7
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello della lavoratrice va in parte accolto e, in riforma della sentenza gravata, va condannata a pagare a euro CP_1 Parte_1
6.429,72, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalle singole scadenze al soddisfo.
Pag. 9 di 10 L'appellata soccombente va condannata a rifondere alla IG.ra le spese del doppio grado Pt_1 di lite, quantificate, in virtù del decisum piuttosto che del disputatum, nella misura indicata in dispositivo.
La medesima dovrà farsi carico altresì delle spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 13 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 649/2022, resa in data 20 settembre 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di di euro € 6.429,72, per il CP_1 Parte_1 titolo di cui in motivazione, oltre accessori come per legge dovuti, dalle singole scadenze al soddisfo;
2. Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che quantifica in euro 2695,00 per il primo grado ed in euro 2906,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. pone a carico di le spese di ctu liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 dicembre 2024
Il ConIGliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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