Articolo 7 della Legge 21 febbraio 1961, n. 95
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 marzo 1961
Art. 7.
Il testo del primo comma dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge".
Entrata in vigore il 31 marzo 1961