Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VENUTI PIETRO, come da procura C.F._1
in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BERTILONE MARIA GRAZIA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
01/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A;
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_2 Persona_3
28/09/2019;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Convengono i coniugi SIg.ri e di Controparte_1 Parte_1
vivere separatamente e di fissare ove credono più opportuno la loro residenza, previa comunicazione reciproca. 2) La casa coniugale sita in Messina, SS 114 CPL Futura, di proprietà del SI. viene assegnata, con le relative pertinenze, con i mobili, Controparte_1
gli arredi e le suppellettili in essa ricadenti, alla SI.ra che vi abitera' Parte_1
unitamente ai propri figli minori. 3) I figli , nata a [...] il [...] cod Persona_1
fisc , , nato a [...] lo [...] cod. fisc CodiceFiscale_3 Persona_2
e , nata a [...] il [...] cod fisc CodiceFiscale_4 Persona_3 [...]
restano affidati ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso C.F._5
la madre. Il padre potra' vedere e tenere con se' i figli minori secondo le seguenti modalità: -
- Weekend alternati: I minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno con il padre a settimane alterne dal venerdì (ore 18:00) a domenica sera prima/dopo cena (ore 20:30/22:00), ovvero recandoli direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio ai bambini;
-- Frequentazione infrasettimanale: Il padre terrà con sé i figli per la visita settimanale per tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 20:30. In caso di eventuali esigenze lavorative della madre e per venire incontro alle stesse, il padre si impegnerà a prendere i figli all'uscita della scuola e riaccompagnarli presso la casa coniugale entro le 17:00, compatibilmente alle esigenze lavorative dello stesso. Nell'ipotesi in cui il fine settimana è di spettanza dello stesso, il padre vedrà i figli il martedì ed il mercoledì dalle 16:00 alle 20:30; -- Durante le vacanze natalizie: disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sè i bambini per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con loro la vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali: per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. Si indicherà per tutti casi suddetti nelle ore 11:00 l'orario per il prelievo dei minori e nelle ore 22:00 l'orario della consegna degli stessi alla casa coniugale;
-- I minori trascorreranno inoltre la Festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia di origine insieme, e comunque, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; -- Durante le vacanze estive: (indicate generalmente nel periodo ricompreso fra il 15.06 ed il 10.09 di ogni anno) il padre potrà avere con sé i minori per 3 settimane, anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia dei figli, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sè i bambini in modo esclusivo per 3 settimane anche non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori;
--
Facoltativamente, per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze etc.). Il padre, quando i figli staranno con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà e si impegnerà di far svolgere puntualmente i compiti, le attività ricreative e/o sportive e riaccompagnarli presso la casa coniugale all'orario stabilito;
Il tutto viene stabilito compatibilmente con gli impegni lavorativi ed alle esigenze dei minori (scolastici, sociali e sportivi ecc…) e saranno comunque modificabili per espresso accordo tra le parti. 4) ogni eventuale futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori ed in particolare un eventuale trasferimento dalla città di Messina dei figli minori dovrà essere consentito per iscritto da entrambi i coniugi;
5) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. 6) le spese per le utenze domestiche di fornitura luce e gas, Tari
(tassa di nettezza urbana) e spese condominiali dell'abitazione de quo saranno affrontate dalla
SI.ra , la quale pertanto provvederà ai relativi periodici pagamenti. 7) Parte_1
Il SI. verserà inoltre, mensilmente alla SI.ra per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori la somma complessiva di € 510,00 così determinata euro
170,00 per ciascuno dei tre figli. Detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat come per legge, dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla
SI.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese Pt_1
straordinarie necessarie per i figli preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio sanitario Nazionale;
L'assegno unico, pari ad € 700,00, su accordo delle parti sarà destinato alla SI.ra , al fine di Pt_1
far fronte alle esigenze dei minori. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una specifica richiesta di una parte, l'altro deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 7, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente tra le parti che dichiarano espressamente di rinunziarvi. 8) I coniugi prestano sin d'ora il si danno reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto per l'eventuale espatrio”.
All'udienza del 14/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 182, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.