Sentenza 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/12/2022, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 02032/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2018, proposto da
Osteria La Riviera L.S.M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lo Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L'Isola di S. Andrea S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione nr. 1163 del 15/06/2018 del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli, notificata in data 22.06.2018, con la quale sono state dichiarate <decadute le seguenti S.C.I.A.:
- S.C.I.A. del 17.03.2018 prot. n. 17637, per l'esercizio di nuova attività di somministrazione nel locale sito alla Riviera N. Sauro, 3 presentata dal Sig. SO AN;
- S.C.I.A. di subingresso del 29.03.2018 prot. n. 20673, per l'esercizio dell'attività di somministrazione nel locale sito alla Riviera N. Sauro, 3 presentata dalla LSM s.r.l.s.; nonché revocata “in quanto atto connesso, la concessione n. 106/2018 rilasciata in favore della LSM s.r.l.s. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, zona intervento: Riviera N. Sauro, altezza civico, 3 torrione lato mare, per complessivi mq. 53, periodo 20.03.2018-20.11.2018”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della comunicazione di avvio del procedimento prot.n.26451 del 28.05.2018 del medesimo Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n.16 del 31.03.2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.04.2017 al 27.04.2017, avente ad oggetto: “Documento Strategico del Commercio. Approvazione”, nella parte, in cui, mediante approvazione dell'allegato “Documento Strategico del Commercio” contenente, fra l'altro, il “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- del “Documento Strategico del Commercio”, approvato dal Comune di Gallipoli con Delibera di C.C. n.16/2017, nella parte in cui, anche attraverso il contenuto “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- del “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande” approvato con la citata Deliberazione di C.C.n.16/2017, nella parte in cui, agli artt.3 e 4, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che in virtù di contratto di fitto di ramo di azienda stipulato per notar Ferrara in data 28 marzo 2018, ha assunto la gestione della Trattoria “Osteria La Riviera” di proprietà del sig. AN SO, già attiva giusta SCIA presentata da quest’ultimo al Comune di Gallipoli in data 17.03.2018. prot. n. 17637 – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la DD n. 1163 del 15.6.2018, con la quale il Comune di Gallipoli ha dichiarato la decadenza della suddetta SCIA prot. n. 17637/18 e della SCIA di subentro prot. n. 20673 del 29.3.2018, nonché il presupposto Documento Strategico sul Commercio elaborato dal civico ente.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3, 9, 32, 97 Cost; violazione degli artt. 31-34 d.l. n. 201/11; violazione delle leggi nn. 248/06, 133/08, 122/10, 98/13; violazione degli artt. 3 e 19 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; violazione del principio di tutela dell’affidamento; 2) illegittimità derivata della diffida alla cessazione dell’attività di somministrazione di cibi e bevande; difetto di istruttoria e di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Gallipoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente eccepisce la violazione della normativa dettata in tema di liberalizzazione delle attività produttive (artt. 31 ss. d.l. n. 201/11 e s.m.i.), nonché la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, e comunque il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato, avendo essa gestito l'attività di che trattasi in forza di regolare titolo autorizzativo (SCIA prot. n. 17637/08, nonché SCIA di subentro n. 20673/18), dichiarato inefficace in assenza dei relativi presupposti normativi.
Le censure sono infondate.
2.1. Emerge dalla documentazione in atti che:
- il dante causa dell’odierna ricorrente ha presentato in data 17.3.2018 SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 17637/18;
- in mancanza dell’agibilità dei locali, e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel Documento Strategico del Commercio elaborato dal civico ente, quest’ultimo ha inibito l’avvio dell’attività commerciale di che trattasi;
- con ricorso n. 937/17 il dante causa dell’odierna ricorrente ha impugnato il Documento Strategico del Commercio elaborato dal civico ente;
- con ordinanza cautelare n. 10/18 questo TAR ha sospeso interinalmente l’efficacia del suddetto Documento Strategico;
- in virtù di tale provvedimento cautelare, il dante causa dell’odierna ricorrente ha avviato l’attività di ristorazione;
- dopo circa dieci giorni dalla presentazione della SCIA prot. n. 17637 del 17.3.2018, l’odierna ricorrente ha presentato SCIA di subentro prot. n. 20673 del 28.3.2018;
- con successiva ordinanza n. 2051/18 il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 10/18, ha rigettato la domanda di tutela cautelare proposta dal dante causa dell’odierna ricorrente;
- in virtù di tale ultima ordinanza, ha nuovamente acquisito efficacia il Documento Strategico del Commercio, il quale inibisce lo svolgimento, nell’area in esame, dell’attività di ristorazione svolta dall’odierna ricorrente (quale società subentrata all’originario dante causa);
- per tali ragioni, l’Amministrazione resistente ha dichiarato la decadenza delle due SCIA prot. n. 17637/18 e 20673/18.
2.2. Ebbene, alla luce di tale excursus procedimentale, è evidente l’assenza dei presupposti normativi richiesti per l’esercizio dell’attività di che trattasi. Invero, il Documento Strategico del Commercio, elaborato dal civico ente, vieta l’esercizio di nuove attività di ristorazione nell’area del Centro storico di Gallipoli. Ciò in considerazione dell’alta concentrazione di residenti e turisti nell’area in esame, con conseguente saturazione degli spazi pubblici, e correlati problemi in punto di viabilità, di parcheggi, nonché di sicurezza e sanità pubblica, avuto riguardo alla necessità di smaltimento di una quantità non indifferente di rifiuti, prodotta dagli avventori stazionanti in loco sino ad ora tarda.
Per tali ragioni, l’impugnato Documento Strategico sul Commercio costituisce espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, contemperando in maniera ragionevole le esigenze produttive con quelle di tutela della salute umana, nonché dei beni culturali.
2.3. Ne consegue che esso non si pone in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 31 ss. d.l. n. 201/11 (emanato in attuazione della Direttiva Bolkenstein del 2006), atteso che le stesse fanno salve le limitazioni necessarie in ragione della: “ ... necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali ” (art. 31 co. 2 d.l. n. 201/11 cit.).
E nel caso in esame, le esigenze di tutela dell’ambiente e del decoro urbano, nonché dei beni culturali (l’area del Centro Storico di Gallipoli presenta indubbio pregio culturale-architettonico), giustificano senz’altro la disposta limitazione, sicché anche sotto tale profilo l’impugnato Documento Strategico (posto a base dell’inibizione all’esercizio dell’attività in esame) deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
3. Da ultimo, non può dirsi violato il principio di tutela dell’affidamento, atteso che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda SCIA (circa 10 giorni), nonché la celere riforma dell’impugnata ordinanza cautelare di questo TAR n. 10/18 (in forza della quale è stata originariamente assentita l’attività in esame), escludono che si sia radicato in capo all’odierna ricorrente un affidamento giuridicamente tutelabile.
Va da sé, infine, che la legittimità del suddetto Documento Strategico rende del tutto vincolata l’adozione dell’impugnato provvedimento di decadenza delle due suddette SCIA, essendo le stesse rilasciate sulla base di un presupposto (la sospensione in via interinale del suddetto Documento Strategico) superato dalla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 2051/18.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO