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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 222/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con gli avv.ti Signorini Camilla e Ganzerla Loredana
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] in data [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Chiavazza (BI) con l'avv. RIZZI LUCA CARLO
RESISTENTE
Avv. MONICA DELLA GATTA in qualità di curatore speciale della minore (c.f. Persona_1
nata a [...] il [...] C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
pagina 1 di 8 INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del minore
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 05/11/2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente e resistente:
- Stabilire l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre;
- Stabilire che -salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore- sino al termine del percorso scolastico la minore incontri il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro mensile della Per_ durata di un'ora, preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
Per_
- Stabilire che possa liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro;
- Prevedere, nel caso in cui la minore ne faccia richiesta, che le feste religiose, i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
- Stabilire che entrambi i genitori concorreranno nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie Per_ afferenti così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il 21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Prevedere che il rimborso della propria quota delle spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avvenga entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo, il padre concorrerà nella misura del 50% a Per_ tutte le spese scolastiche afferenti , ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di
pagina 2 di 8 perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte;
Per_
- Stabilire che il padre concorra nel mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di €
250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- Stabilire che l'A.U.U. sia interamente percepito dalla madre, espressamente rinunciandovi il padre che,
a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali Parte_2 delle spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori;
Con espressa rinuncia alle domande spiegate dalle parti nel presente procedimento e a spese interamente compensate, con espressa rinuncia alla concessione dei termini per le difese conclusive.
Curatore speciale:
Conferma dell'affido della minore ai SS e conferma della presa in carico da parte del SS e del Servizio di Psicologia finalizzata alla ripresa di stabili rapporti con il padre, in un'ottica di liberalizzazione degli incontri compatibilmente con i tempi e le modalità che saranno ritenute opportune dai SS.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno convissuto more uxorio dal 2010 al 2014. Dalla loro relazione Parte_1 Controparte_1
è nata la figlia in data 24/10/2012. Pt_1
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 domandava al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento della figlia minorenne invero, in data 15.3.2018 il Tribunale di Persona_1
Vercelli aveva disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre ed incontri con il padre monitorati dai citati SS;
successivamente, nell'anno 2020, era stato instaurato procedimento avanti al TM per l'adozione di provvedimenti ex art. 330 c.c., conclusosi con pagina 3 di 8 non luogo a provvedere nell'anno 2023 peraltro con prosecuzione dell'affidamento ai SS, e mantenimento della presa in carico del SS.
Come risulta dal documento 1 prodotto da parte ricorrente -relazione con contestuale segnalazione dei
SS del 06.12.2024- era stato concordato con i Servizi ed il CO.GE che la minore trascorresse tempi paritari presso il padre e la madre, a settimane alterne, e tuttavia detto regime aveva palesato criticità in riferimento alla minore e, inizialmente, al suo rapporto con la madre.
Nel ricorso, peraltro, la ricorrente evidenziava le difficoltà della minore nel rapporto con il padre, e la audizione della minore effettuata in apposita udienza ha evidenziato dette criticità (cfr. verbale in atti).
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando gli assunti avversari ed inizialmente chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Si costituiva altresì il Curatore speciale della minore, che parimenti chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate le memorie previste ex lege, udite le parti e dopo aver proceduto, come detto, alla audizione della minore, alla udienza del 5 novembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e formulavano conclusioni conformi.
Il Curatore speciale della minore obiettava che non era ancora pervenuta relazione del competente
Servizio di Psicologia, e che l'ultima relazione dei Servizi Sociali dell'11.9.2025 così riportava:
“Si può affermare che la situazione familiare è statica per i seguenti fattori:
1. Il padre teme ripercussioni gravi penali dalle ultime dichiarazioni della figlia ed è sfiduciato dal comportamento della signora Pt_1
Per_ 2. La madre mantiene un atteggiamento collaborativo per favorire nella partecipazione dei colloqui psicologici e educativi, ma continua a mantenere l'immagine del signor come padre pericoloso CP_1
Per_ da cui deve proteggersi. Per_ 3. in questo momento di crescita richiede maggiori libertà cercando di opporsi alla madre e tenendo lontana da sé la figura paterna. Questo elemento preoccupa molto gli operatori perché la minore non ha una cornice educativa ed affettiva solida su cui fare affidamento nei momenti di difficoltà in relazione alla sua crescita.
Si ritiene necessario il mantenimento dell'affido della minore all'Ente con relativo monitoraggio della situazione familiare.
Sarebbe auspicabile che entrambi i genitori svolgessero un percorso psicoterapeutico per favorire un reale cambiamento.”
pagina 4 di 8 Il curatore speciale -non senza richiedere un rinvio per l'ottenimento di relazione da parte della Psicologa che aveva in carico la minore- concludeva quindi come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che le conclusioni conformi formulate dalle parti possano trovare accoglimento.
Ed invero, in dette conclusioni si prevede l'affido condiviso della minore: tale dato da un lato evidenzia
-come del resto auspicato nella citata ultima relazione dei SS- una riduzione della conflittualità tra le parti, dall'altro consente una sorta di “normalizzazione” dei rapporti, vedendo il coinvolgimento di entrambi i genitori nell'espletamento della responsabilità genitoriale.
Del resto, che l'affidamento condiviso sia la forma preferibile di affido non è solo normativamente previsto -art. 337ter, secondo comma c.c.- ma risulta altresì la miglior forma per garantire, tendenzialmente, la bigenitorialità (che non presuppone, necessariamente, una frequentazione paritaria per i genitori, cfr. Cass., n. 4790/2022).
A tali dati si aggiunga che proprio nelle conclusioni congiunte si prevede che gli incontri padre-figlia avvengano in presenza della Psicologa che ha in carico la minore, e ciò sino alla fine del percorso scolastico di quest'ultima, e salvo ampiamenti secondo il gradimento della minore, la quale, del resto, ha in udienza manifestato di desiderare espressamente tale modalità (cfr. verbale in atti).
In conclusione, le conclusioni congiunte delle parti risultano pienamente accoglibili, ed il Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti. Per_ In particolare, la figlia sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Per_ Salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore al termine del percorso scolastico- la minore incontrerà il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro mensile della durata di un'ora,
Per_ preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al pagina 5 di 8 mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
la minore potrà liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro; nel caso in cui ne faccia richiesta, le feste religiose,
i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre concorra nel
Per_ mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di € 250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, espressamente rinunciandovi il padre che, a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali delle Pt_1
spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori concorreranno poi nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie afferenti Per_ così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il
21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Il rimborso della propria quota delle spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avverrà entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso. In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo,
Per_ il padre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche afferenti ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte.
pagina 6 di 8 SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 222/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Per_
1) AFFIDA in maniera congiunta la minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
Per_
2) DISPONE che salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore al termine del percorso scolastico- la minore incontrerà il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa
GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro
Per_ mensile della durata di un'ora, preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
la minore potrà liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro; nel caso in cui ne faccia richiesta, le feste religiose, i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_ 3) DISPONE che il padre concorra nel mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di €
250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre
2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico, espressamente rinunciandovi il padre che, a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa Pt_1
presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali delle spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori concorreranno poi nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie afferenti
Per_ così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il 21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Il rimborso della propria quota delle pagina 7 di 8 spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avverrà entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso. In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo, il padre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche afferenti
Per_
ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 222/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con gli avv.ti Signorini Camilla e Ganzerla Loredana
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] in data [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Chiavazza (BI) con l'avv. RIZZI LUCA CARLO
RESISTENTE
Avv. MONICA DELLA GATTA in qualità di curatore speciale della minore (c.f. Persona_1
nata a [...] il [...] C.F._3
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
pagina 1 di 8 INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di affidamento del minore
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 05/11/2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente e resistente:
- Stabilire l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente della stessa presso la madre;
- Stabilire che -salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore- sino al termine del percorso scolastico la minore incontri il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro mensile della Per_ durata di un'ora, preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
Per_
- Stabilire che possa liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro;
- Prevedere, nel caso in cui la minore ne faccia richiesta, che le feste religiose, i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, siano trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
- Stabilire che entrambi i genitori concorreranno nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie Per_ afferenti così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il 21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Prevedere che il rimborso della propria quota delle spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avvenga entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso;
- In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo, il padre concorrerà nella misura del 50% a Per_ tutte le spese scolastiche afferenti , ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di
pagina 2 di 8 perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte;
Per_
- Stabilire che il padre concorra nel mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di €
250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
- Stabilire che l'A.U.U. sia interamente percepito dalla madre, espressamente rinunciandovi il padre che,
a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali Parte_2 delle spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori;
Con espressa rinuncia alle domande spiegate dalle parti nel presente procedimento e a spese interamente compensate, con espressa rinuncia alla concessione dei termini per le difese conclusive.
Curatore speciale:
Conferma dell'affido della minore ai SS e conferma della presa in carico da parte del SS e del Servizio di Psicologia finalizzata alla ripresa di stabili rapporti con il padre, in un'ottica di liberalizzazione degli incontri compatibilmente con i tempi e le modalità che saranno ritenute opportune dai SS.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno convissuto more uxorio dal 2010 al 2014. Dalla loro relazione Parte_1 Controparte_1
è nata la figlia in data 24/10/2012. Pt_1
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 domandava al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni di affidamento della figlia minorenne invero, in data 15.3.2018 il Tribunale di Persona_1
Vercelli aveva disposto l'affido della minore ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso la madre ed incontri con il padre monitorati dai citati SS;
successivamente, nell'anno 2020, era stato instaurato procedimento avanti al TM per l'adozione di provvedimenti ex art. 330 c.c., conclusosi con pagina 3 di 8 non luogo a provvedere nell'anno 2023 peraltro con prosecuzione dell'affidamento ai SS, e mantenimento della presa in carico del SS.
Come risulta dal documento 1 prodotto da parte ricorrente -relazione con contestuale segnalazione dei
SS del 06.12.2024- era stato concordato con i Servizi ed il CO.GE che la minore trascorresse tempi paritari presso il padre e la madre, a settimane alterne, e tuttavia detto regime aveva palesato criticità in riferimento alla minore e, inizialmente, al suo rapporto con la madre.
Nel ricorso, peraltro, la ricorrente evidenziava le difficoltà della minore nel rapporto con il padre, e la audizione della minore effettuata in apposita udienza ha evidenziato dette criticità (cfr. verbale in atti).
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando gli assunti avversari ed inizialmente chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Si costituiva altresì il Curatore speciale della minore, che parimenti chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate le memorie previste ex lege, udite le parti e dopo aver proceduto, come detto, alla audizione della minore, alla udienza del 5 novembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e formulavano conclusioni conformi.
Il Curatore speciale della minore obiettava che non era ancora pervenuta relazione del competente
Servizio di Psicologia, e che l'ultima relazione dei Servizi Sociali dell'11.9.2025 così riportava:
“Si può affermare che la situazione familiare è statica per i seguenti fattori:
1. Il padre teme ripercussioni gravi penali dalle ultime dichiarazioni della figlia ed è sfiduciato dal comportamento della signora Pt_1
Per_ 2. La madre mantiene un atteggiamento collaborativo per favorire nella partecipazione dei colloqui psicologici e educativi, ma continua a mantenere l'immagine del signor come padre pericoloso CP_1
Per_ da cui deve proteggersi. Per_ 3. in questo momento di crescita richiede maggiori libertà cercando di opporsi alla madre e tenendo lontana da sé la figura paterna. Questo elemento preoccupa molto gli operatori perché la minore non ha una cornice educativa ed affettiva solida su cui fare affidamento nei momenti di difficoltà in relazione alla sua crescita.
Si ritiene necessario il mantenimento dell'affido della minore all'Ente con relativo monitoraggio della situazione familiare.
Sarebbe auspicabile che entrambi i genitori svolgessero un percorso psicoterapeutico per favorire un reale cambiamento.”
pagina 4 di 8 Il curatore speciale -non senza richiedere un rinvio per l'ottenimento di relazione da parte della Psicologa che aveva in carico la minore- concludeva quindi come in epigrafe.
Ritiene il Collegio che le conclusioni conformi formulate dalle parti possano trovare accoglimento.
Ed invero, in dette conclusioni si prevede l'affido condiviso della minore: tale dato da un lato evidenzia
-come del resto auspicato nella citata ultima relazione dei SS- una riduzione della conflittualità tra le parti, dall'altro consente una sorta di “normalizzazione” dei rapporti, vedendo il coinvolgimento di entrambi i genitori nell'espletamento della responsabilità genitoriale.
Del resto, che l'affidamento condiviso sia la forma preferibile di affido non è solo normativamente previsto -art. 337ter, secondo comma c.c.- ma risulta altresì la miglior forma per garantire, tendenzialmente, la bigenitorialità (che non presuppone, necessariamente, una frequentazione paritaria per i genitori, cfr. Cass., n. 4790/2022).
A tali dati si aggiunga che proprio nelle conclusioni congiunte si prevede che gli incontri padre-figlia avvengano in presenza della Psicologa che ha in carico la minore, e ciò sino alla fine del percorso scolastico di quest'ultima, e salvo ampiamenti secondo il gradimento della minore, la quale, del resto, ha in udienza manifestato di desiderare espressamente tale modalità (cfr. verbale in atti).
In conclusione, le conclusioni congiunte delle parti risultano pienamente accoglibili, ed il Tribunale provvede di conseguenza in dispositivo.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti. Per_ In particolare, la figlia sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Per_ Salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore al termine del percorso scolastico- la minore incontrerà il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro mensile della durata di un'ora,
Per_ preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al pagina 5 di 8 mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
la minore potrà liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro; nel caso in cui ne faccia richiesta, le feste religiose,
i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre concorra nel
Per_ mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di € 250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, espressamente rinunciandovi il padre che, a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali delle Pt_1
spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori concorreranno poi nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie afferenti Per_ così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il
21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Il rimborso della propria quota delle spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avverrà entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso. In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo,
Per_ il padre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche afferenti ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte.
pagina 6 di 8 SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 222/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Per_
1) AFFIDA in maniera congiunta la minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
Per_
2) DISPONE che salvo diversi accordi tra i coniugi e alla luce del gradimento della minore al termine del percorso scolastico- la minore incontrerà il padre solo alla presenza della psicologa Dr.ssa
GALLO e solo durante gli incontri che la stessa calendarizzerà con cadenza di almeno un incontro
Per_ mensile della durata di un'ora, preferibilmente il giovedì pomeriggio, nonché, qualora lo desideri, per un sabato pomeriggio al mese allorquando il padre la accompagnerà alle lezioni di danza, al cui termine la riconsegnerà al proprio domicilio prima di cena;
la minore potrà liberamente comunicare con l'altro genitore utilizzando il proprio cellulare allorquando si trovi presso l'altro; nel caso in cui ne faccia richiesta, le feste religiose, i ponti scolastici dovuti alle festività nazionali ed il giorno del proprio compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_ 3) DISPONE che il padre concorra nel mantenimento ordinario di mediante la corresponsione in favore della madre, quale genitore collocatario prevalente della minore, della somma mensile di €
250,00= da versarsi entro il 25esimo giorno di ogni mese e con decorrenza dal mese di novembre
2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire interamente l'assegno unico, espressamente rinunciandovi il padre che, a tal fine, si impegna sin da ora a mettere a disposizione i documenti necessari affinché la sig.ra possa Pt_1
presentare apposita istanza di percepimento all'INPS. Le detrazioni fiscali delle spese sostenute per la minore continueranno ad essere percepite in pari misura da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori concorreranno poi nella pari misura del 50% a tutte le spese straordinarie afferenti
Per_ così come previste, indicate e classificate dal protocollo di intesa in materia vigente sottoscritto il 21.12.2018 tra il Tribunale e gli avvocati del Foro di Vercelli. Il rimborso della propria quota delle pagina 7 di 8 spese concordate ed interamente sostenute dal genitore anticipatario avverrà entro il quinto giorno del mese successivo a quello di quando la spesa fu effettivamente sostenuta e, comunque, facendo salvo il termine minimo di 15 giorni dalla richiesta di rimborso. In parziale deroga a quanto previsto dal citato protocollo, il padre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese scolastiche afferenti
Per_
ivi inclusi i costi per gite scolastiche anche di più giorni, il materiale scolastico ed i libri di testo, nonché per i costi afferenti lo svolgimento dell'attività extrascolastica della danza includendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi per i corsi di perfezionamento, del materiale tecnico e di abbigliamento necessario allo svolgimento dell'attività, delle iscrizioni a gare od eventi e delle relative trasferte;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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