Articolo 5 della Legge 16 novembre 1957, n. 1122
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 dicembre 1957
Art. 5.
Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376 , ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844 , concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie della Stato. La sistemazione a ruolo non potra' avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.
Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.
Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianita' complessiva utile ai fini di pensione di almeno venti anni di servizio di ruolo aggiunto nonche' di servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.
La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1957