TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 653/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], Parte_1
in data 12/09/1975, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GIUSEPPE
PIPITONE FEDERICO n. 67, presso lo studio dell'Avv. ALBANESE
MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato in [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA SFERRACAVALLO n. 146/A, presso lo studio dell'Avv. MOGAVERO PASQUALE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 653/2024
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 10.12.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è è stata pronunciata da questo
Tribunale nell'ambito dell'odierno procedimento con sentenza n. 1829/2024 del 20.12.2024, munita di autorità di cosa giudicata a far data dal 21.6.2025, come da attestazione di cancelleria in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dal verbale di udienza del 10/12/2024, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Campofelice di Roccella, in data 8 ottobre 2009, da , nata a [...] Parte_1
ROCCELLA (PA) in data 12/09/1975, e da , nato Parte_2
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 653/2024
in GERMANIA in data 11/01/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 653/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], Parte_1
in data 12/09/1975, elettivamente domiciliata in Palermo, VIA GIUSEPPE
PIPITONE FEDERICO n. 67, presso lo studio dell'Avv. ALBANESE
MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato in [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, VIA SFERRACAVALLO n. 146/A, presso lo studio dell'Avv. MOGAVERO PASQUALE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 653/2024
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del
07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 10.12.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è è stata pronunciata da questo
Tribunale nell'ambito dell'odierno procedimento con sentenza n. 1829/2024 del 20.12.2024, munita di autorità di cosa giudicata a far data dal 21.6.2025, come da attestazione di cancelleria in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come integrato dal verbale di udienza del 10/12/2024, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Campofelice di Roccella, in data 8 ottobre 2009, da , nata a [...] Parte_1
ROCCELLA (PA) in data 12/09/1975, e da , nato Parte_2
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 653/2024
in GERMANIA in data 11/01/1974, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile