Articolo 2 della Legge 14 marzo 1961, n. 213
Articolo 1
Versione
13 aprile 1961
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1961.

Entrata in vigore il 13 aprile 1961